Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 luglio 1986 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 7 settembre 1991 |
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 4556 del 11https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 11/02/2022, (ud. 19/01/2022, dep. 11/02/2022), n.4556 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SCODITTI Enrico – Presidente – Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere – Dott. DELL'UTRI Marco – Consigliere – Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere – Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26426/2020 R.G. proposto da: B.G., rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Giuseppe Cellie; – ricorrente – contro Ministero della Salute; – resistente – avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, n. 116/2020, pubblicata il 3 …
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Giurisprudenza • +500
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Versioni del testo
- Art. 1. Classificazione delle lesioni ed infermita'
Dal 1 gennaio 1984 la classificazione delle mutilazioni ed infermita' dipendenti da causa di servizio si effettua applicando, secondo i casi, le tabelle A, B, E ed F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 . - Art. 2. Assegno di superinvalidita'
Dal 1 gennaio 1984 gli importi degli assegni di superinvalidita' non reversibili, previsti dall'articolo 100 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , modificato dall' articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 9 , sono fissati nelle misure annue:
1) lettera A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.200.000 2) lettera A-bis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.480.000 3) lettera B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.760.000 4) lettera C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.040.000 5) lettera D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.320.000 6) lettera E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.600.000 7) lettera F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.880.000 8) lettera G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.160.000 9) lettera H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.440.000 - Art. 3. Indennita' di assistenza e di accompagnamento
Ai mutilati e agli invalidi per servizio affetti da una delle mutilazioni o invalidita' contemplate nella tabella E, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , e' liquidata d'ufficio, con decorrenza dal 1 gennaio 1984, una indennita' mensile per la necessita' di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato, pari a:
1) per lettera A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 384.000 2) per la lettera A-bis. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 335.000 3) per la lettera B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 296.000 4) per la lettera C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 260.000 5) per la lettera D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 220.000 6) per la lettera E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 182.000 7) per la lettera F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 143.000 8) per la lettera G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 105.000 9) per la lettera H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 69.000
Gli invalidi di guerra e per servizio affetti dalle invalidita' specificate nella tabella E. allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, nelle lettere A, numeri 1 , 2 , 3 e 4, comma secondo ; A-bis; B, numero 1; C; D; E, numero 1, possono ottenere, a richiesta, anche nominativa, un accompagnatore militare.
Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi ascritti alla lettera A, numeri 1, 2, 3 e 4, secondo comma, e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis, numero 1, della tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , possono chiedere l'assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di ciascuno di questi, possono, a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento. La competente autorita' militare, in caso di assegnazione del secondo e del terzo accompagnatore, dara' immediatamente comunicazione di tale adempimento alla direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita dell'invalido beneficiario per i provvedimenti di competenza.
La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, e' stabilita:
1) in L. 900.000 mensili per gli ascritti alla lettera A, numero 1, della tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , che abbiano riportato per causa di servizio anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordita' bilaterale, ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico privilegiato ordinario, ed in L. 900.000 per gli ascritti al numero 2 della predetta lettera A;
2) in L. 600.000 mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1, 3 e 4, secondo comma, della lettera A;
3) in L. 400.000 mensili per gli ascritti al numero 1 della lettera A-bis.
Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera A-bis, numero 2, i quali, in luogo del secondo accompagnatore, possono chiedere la liquidazione di un assegno, a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento, nella misura di L. 200.000 mensili.
L'indennita', comprese le eventuali integrazioni di cui ai precedenti commi quarto e quinto, e' corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura.
Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'importo corrisposto a titolo di indennita', comprese le integrazioni eventualmente spettanti in luogo del secondo e del terzo accompagnatore, e' devoluto, per quattro quinti, all'istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero e' avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido.
Ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare comunicazione dell'eventuale ricovero alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione dell'invalido ricoverato.