Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 luglio 1986 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 7 settembre 1991 |
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- 1. Vaccini obbligatori: il decreto Lorenzin lede i diritti dei minori?Avv. Andrea Persichetti · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: 1. Conoscenze tecnico-scientifiche e scelta politica: valutazione del rischio sanitario – 2. L'obbligo vaccinale per i nuovi nati nell'ordinamento italiano: cenni storici – 3. Il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (c.d. decreto Lorenzin) – 4. Il giudizio di legittimità costituzionale del c.d. decreto Lorenzin: la necessarietà della decretazione d'urgenza – 4.1. Il bilanciamento tra interessi costituzionalmente garantiti: diritto alla salute, diritto all'istruzione e principio di autodeterminazione – 5. Scenari successivi al c.d. decreto Lorenzin – 6. Conclusioni 1. Conoscenze tecnico-scientifiche e scelta politica: valutazione del rischio sanitario Un antico brocardo latino …
Leggi di più… - 2. Sentenza Cassazione Civile n. 4556 del 11https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 11/02/2022, (ud. 19/01/2022, dep. 11/02/2022), n.4556 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SCODITTI Enrico – Presidente – Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere – Dott. DELL'UTRI Marco – Consigliere – Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere – Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26426/2020 R.G. proposto da: B.G., rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Giuseppe Cellie; – ricorrente – contro Ministero della Salute; – resistente – avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, n. 116/2020, pubblicata il 3 …
Leggi di più… - 3. Danni da emotrasfusioni: sì alla rivalutazione delle indennitàAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 11 novembre 2011
- 4. Il regolamento su causa di servizio, equo indennizzo e pensione privilegiataRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 20 gennaio 2002
D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonchè per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. (G.U. 7 Gennaio 2002 n. 5) Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende: a) per “impiegato” o “dipendente” l'appartenente ad amministrazioni pubbliche, anche di qualifica dirigenziale, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè l'appartenente alle Forze di polizia, anche ad ordinamento …
Leggi di più… - 5. DPR 29 ottobre n.461 in vigore dal 22.1.2002Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 19 gennaio 2000
Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Milano, sez. II, sentenza 11/11/2024, n. 3117Provvedimento: Pubblicato il 11/11/2024 N. 03117/2024 REG.PROV.COLL. N. 01844/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1844 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Dragone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; il ricorrente RICORRE …Leggi di più...
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- 2. Trib. Piacenza, sentenza 03/06/2025, n. 200Provvedimento: N. R.G. 246/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 246/2024 promossa da: (c.f. ), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Simone Lazzarini, elettivamente domiciliato in Milano, viale Lunigiana n. 40, presso lo studio del suddetto difensore; RICORRENTE contro (C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui …Leggi di più...
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- 3. Corte d'Appello Perugia, sentenza 27/11/2024, n. 198Provvedimento: Sentenza n.198/2024 Oggetto: R E P U B B L I C A I T A L I A N A appello avverso In nome del popolo italiano la sentenza n. 134/2023 del L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A Tribunale di Terni -giudice - S E Z I O N E L A V O R O - del lavoro- indennizzo ex composta dai magistrati: art. 2, commi 1 e 2 della L. n. 210/'92 Dr. Vincenzo Pio Baldi Presidente Dr.ssa Simonetta Liscio Consigliera rel. Dr. Pierluigi Panariello Consigliere All' udienza del giorno 27 novembre 2024, pubblicando il dispositivo all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 170 dell'anno 2023 Ruolo Gen. Contenzioso Lav. …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. Classificazione delle lesioni ed infermita'
Dal 1 gennaio 1984 la classificazione delle mutilazioni ed infermita' dipendenti da causa di servizio si effettua applicando, secondo i casi, le tabelle A, B, E ed F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 . - Art. 2. Assegno di superinvalidita'
Dal 1 gennaio 1984 gli importi degli assegni di superinvalidita' non reversibili, previsti dall'articolo 100 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , modificato dall' articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 9 , sono fissati nelle misure annue:
1) lettera A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.200.000 2) lettera A-bis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.480.000 3) lettera B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.760.000 4) lettera C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.040.000 5) lettera D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.320.000 6) lettera E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.600.000 7) lettera F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.880.000 8) lettera G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.160.000 9) lettera H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.440.000 - Art. 3. Indennita' di assistenza e di accompagnamento
Ai mutilati e agli invalidi per servizio affetti da una delle mutilazioni o invalidita' contemplate nella tabella E, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , e' liquidata d'ufficio, con decorrenza dal 1 gennaio 1984, una indennita' mensile per la necessita' di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato, pari a:
1) per lettera A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 384.000 2) per la lettera A-bis. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 335.000 3) per la lettera B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 296.000 4) per la lettera C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 260.000 5) per la lettera D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 220.000 6) per la lettera E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 182.000 7) per la lettera F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 143.000 8) per la lettera G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 105.000 9) per la lettera H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 69.000
Gli invalidi di guerra e per servizio affetti dalle invalidita' specificate nella tabella E. allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, nelle lettere A, numeri 1 , 2 , 3 e 4, comma secondo ; A-bis; B, numero 1; C; D; E, numero 1, possono ottenere, a richiesta, anche nominativa, un accompagnatore militare.
Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi ascritti alla lettera A, numeri 1, 2, 3 e 4, secondo comma, e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis, numero 1, della tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , possono chiedere l'assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di ciascuno di questi, possono, a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento. La competente autorita' militare, in caso di assegnazione del secondo e del terzo accompagnatore, dara' immediatamente comunicazione di tale adempimento alla direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita dell'invalido beneficiario per i provvedimenti di competenza.
La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, e' stabilita:
1) in L. 900.000 mensili per gli ascritti alla lettera A, numero 1, della tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , che abbiano riportato per causa di servizio anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordita' bilaterale, ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico privilegiato ordinario, ed in L. 900.000 per gli ascritti al numero 2 della predetta lettera A;
2) in L. 600.000 mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1, 3 e 4, secondo comma, della lettera A;
3) in L. 400.000 mensili per gli ascritti al numero 1 della lettera A-bis.
Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera A-bis, numero 2, i quali, in luogo del secondo accompagnatore, possono chiedere la liquidazione di un assegno, a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento, nella misura di L. 200.000 mensili.
L'indennita', comprese le eventuali integrazioni di cui ai precedenti commi quarto e quinto, e' corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura.
Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'importo corrisposto a titolo di indennita', comprese le integrazioni eventualmente spettanti in luogo del secondo e del terzo accompagnatore, e' devoluto, per quattro quinti, all'istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero e' avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido.
Ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare comunicazione dell'eventuale ricovero alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione dell'invalido ricoverato.