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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 04/09/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 514/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di URBINO sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. Anna Mercuri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 514/2019 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CARLETTI GIACOMO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_2 il patrocinio dell'avv. TEDESCO CARMINE PAUL ALEXANDER
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per i motivi descritti in narrativa, in via preliminare accertare l'inesistenza e nullità del duplicato del decreto ingiuntivo notificato e
l'inesistenza della notifica, e per l'effetto revocare il decreto ingiunto opposto. in via principale, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di somministrazione per grave inadempimento ai sensi dell'art. 1564 c.c e previa quantificazione dei danni condannare l'opposta al risarcimento dei danni subiti nella misura che verrà quantificata in corso di causa e quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, e per l'effetto revocare il decreto ingiunto opposto, e in ogni caso dichiarare che nulla è dovuto alla ricorrente, per i motivi di cui in premessa ed in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto.
pagina 1 di 6 in estremo subordine, accertare e dichiarare la riduzione del prezzo e ricalcolo del quantum di quanto rispettivamente dovuto.
Con vittoria di spese e competenze.”
Per parte convenuta opposta:
in via preliminare, accertare e dichiarare la decadenza del diritto dalla garanzia per vizi della merce venduta e la prescrizione;
- rigettare la spiegata opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare l'opponente al pagamento di spese e competenze del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettario, come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 17/07/2019, la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. Parte_2
SI.ra , conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_2
, ritenendo illegittimo il decreto ingiuntivo emesso, in quanto il credito azionato in via
[...]
monitoria sarebbe riconducibile a forniture di latte non conforme alle qualità dichiarata e consentita dalla legge. L'opponente eccepiva l'irregolarità della fornitura di latte sottesa alla pretesa creditoria, per presenza di percentuali di acqua sul latte fornito del 50-65% e pertanto chiedeva la risoluzione del contratto di somministrazione per grave inadempimento e la conseguente condanna al risarcimento danni, e la necessaria revoca del decreto opposto o in estremo subordine una riduzione del prezzo e ricalcolo del quantum ingiunto. Rassegnava le conclusioni in epigrafe riportate.
Si costituiva in giudizio la , contestando ogni Controparte_2
addebito, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione dello stesso.
pagina 2 di 6 Alla prima udienza di comparizione delle parti del 11/09/2020, in seguito a diversi rinvii per pendenza di trattative, il Giudice si riservava sulla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto.
Sciolta la riserva, non concessa la provvisoria esecuzione richiesta da parte convenuta opposta, il
Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e rinviava per decidere sull'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 12/02/2021. A tale udienza i procuratori delle parti insistevano nelle rispettive richieste istruttorie contestando quelle avversarie. A scioglimento della riserva assunta, a seguito delle memorie ex art. 183 c.p.c. depositate dalle parti, con ordinanza del 09/04/2021, veniva ammessa la prova per testi e per interrogatorio formale avanzata dalle parti nelle rispettive memorie ad esclusione di alcuni capitoli, abilitando altresì le parti alla prova contraria, fissando l'udienza del 18 giugno 2021 ore 11.00 per l'assunzione dei soli interrogatori formali. In data 20.04.2021 la difesa del convenuto opposto, depositava istanza ai sensi dell'art. 177 c.p.c., chiedendo la modifica dell'ordinanza di ammissione prove.
Il Giudice, Dr. Vito Savino, con provvedimento del 10/05/2021 disponeva nel seguente modo: “
P.Q.M.
Visto l'art. 177 c.p.c., così decide: - accoglie l'istanza modifica dell'ordinanza del 9 aprile 2021 limitatamente ai capitoli nn.6) e 7) formulati dall'opposto;- rigetta la richiesta di inammissibilità dei capitoli di prova nn. 3); 5); 8); 11); 12); 13);14); 15); 16); 17); 18); 19); 20); 21); 22); 23); 24); 25);
27); 30); 31); 36); 37); 38) formulati dall'opponente; - rinvia le parti all'udienza del 18.06.2021, già fissata, per il prosieguo dell'istruttoria; - conferma la delega al GOT Anna Mercuri per l'assunzione delle prove ammesse.”.
All'udienza del 18/06/2021, veniva esperita la prova per interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle rispettive parti processuali.
Alle udienze del 22/10/2021, 28/02/2022, 10/06/2022, 30/09/2022, 01/02/2023, venivano sentiti testimoni delle parti, sui capitoli di prova ammessi con l'ordinanza del Giudice Istruttore del
09/04/2021 e del 10/05/2021.
Terminata l'escussione dei testi indicati, il Giudice al quale veniva assegnato il procedimento, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 20/10/23
pagina 3 di 6 All'udienza del 20/10/2023, il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata nei limiti che seguono.
Preliminarmente, in ordine alle eccezioni formulate da parte opponente si osserva: in merito all'eccepita inesistenza e nullità della notifica perché il documento informatico riproducente il decreto ingiuntivo notificato non era conforme a quello presente nel fascicolo telematico occorre considerare che la notifica risulta correttamente effettuata, almeno per il principio del raggiungimento dello scopo, al di là della contestazione mossa. Infatti, in ogni caso, deve ritenersi raggiunto il suo scopo, e quindi non può più essere pronunciata l'irregolarità della notifica.
Entrando nel merito della controversia, lamenta parte opponente, rivendicando l'accertamento della risoluzione del contratto ex art. 1564 c.c. per grave inadempimento da parte del somministrante: quest'ultimo aveva consegnato una quantità di latte nel 2018 in misura doppia rispetto al 2017, unicamente perché lo stesso era stato diluito con l'acqua per il 50-60% (come risultante dai campionamenti effettuati sullo stesso). Successivamente ad averlo comunicato al produttore, la quantità di latte consegnata diminuiva esattamente del 50-60%, ovvero proprio per la quantità di acqua presente nel latte precedentemente consegnato. I controlli erano stati effettuati mediante campionamenti da parte dell'ente pubblico Assam. Parte opponente insiste per il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento ed alla risoluzione, oppure in alternativa formula domanda di actio quanti minoris.
Parte opposta al contrario, deduce che l'opponente non ha contestato l'esistenza del contratto, né la consegna regolare del latte, sgravando l'opposta del relativo onere probatorio e inoltre rileva che il campionamento non era stato effettuato in contraddittorio con la ditta, quindi era avvenuto irregolarmente, né vi era stata mai una denuncia da parte della società ricevente.
A seguito della documentazione versata in atti e dell'istruttoria svolta, risulta invece provato il contratto e la consegna delle merci per come indicate nelle fatture oggetto del decreto ingiuntivo. Quanto ai vizi riscontrati, l'istruttoria ha provato documentalmente l'esistenza degli stessi all'interno della campionatura di latte (tramite il doc. 1 allegato all'atto di opposizione). L'esame dei testi ha pagina 4 di 6 sostanzialmente confermato quanto indicato a livello documentale ed ha anche provato che il legale rappresentante della ditta opposta ne fosse stato informato tramite telefonate.
La circostanza che il campionamento fosse stato effettuato in assenza di contraddittorio non appare dirimente ai fini del decidere, atteso che la ditta che riceve il latte è tenuta ad effettuare comunque i campionamenti in autonomia, e qualora rilevi un vizio, e successivamente avverte il produttore, questo metodo può comunque soddisfare la procedura per denuncia del vizio in sede civilistica (mentre il rispetto del contraddittorio in sede di campionamento è rilevante solo in sede amministrativa).
A fronte di quanto sinora argomentato, occorre ora affrontare la questione della risoluzione del contratto per grave inadempimento oppure dell'actio quanti minoris. Si osserva che la gravità dell'inadempimento deve essere provata dalla parte che la deduce. Nel caso de quo, le forniture successive sono state mantenute senza nessuna contestazione, quindi è agevole ritenere e sostenere che al momento del contratto, l'inadempimento non sia stato ritenuto così grave da parte opponente.
Da ciò si deduce che si può agevolmente considerare e ritenere fondata e accoglibile l'actio quanti minoris, ritenendo equo corrispondere la metà del valore del latte della fornitura e quindi la metà della somma portata dal decreto ingiuntivo, oltre interessi.
Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione regolato dalle norme del procedimento ordinario, in cui l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente riveste la posizione sostanziale di convenuto (per tutte Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006). Secondo i principi generali in tema di onere della prova grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (ved. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009; Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 17371 del 17/11/2003).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, inoltre, hanno chiarito che “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), pagina 5 di 6 limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n. 13533).
Le eccezioni di parte opponente hanno trovato riscontro probatorio nei limiti evidenziati.
Di converso, la domanda di risarcimento del danno richiesto dall'opponente non può trovare accoglimento, in quanto la stessa non ha soddisfatto il relativo onere probatorio ex art. 2697 c.c. per quello che riguarda la prova del lucro cessante.
Le spese possono ritenersi quindi compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 158/2019 del 22.05.2019 R/G n.
343/2019;
- condanna parte opponente al pagamento in favore della parte opposta della somma pari ad €
27.409,83=oltre interessi legali.
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Urbino, 4 settembre 2025
Il Giudice on.
Anna Mercuri
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di URBINO sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. Anna Mercuri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 514/2019 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CARLETTI GIACOMO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_2 il patrocinio dell'avv. TEDESCO CARMINE PAUL ALEXANDER
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per i motivi descritti in narrativa, in via preliminare accertare l'inesistenza e nullità del duplicato del decreto ingiuntivo notificato e
l'inesistenza della notifica, e per l'effetto revocare il decreto ingiunto opposto. in via principale, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di somministrazione per grave inadempimento ai sensi dell'art. 1564 c.c e previa quantificazione dei danni condannare l'opposta al risarcimento dei danni subiti nella misura che verrà quantificata in corso di causa e quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, e per l'effetto revocare il decreto ingiunto opposto, e in ogni caso dichiarare che nulla è dovuto alla ricorrente, per i motivi di cui in premessa ed in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto.
pagina 1 di 6 in estremo subordine, accertare e dichiarare la riduzione del prezzo e ricalcolo del quantum di quanto rispettivamente dovuto.
Con vittoria di spese e competenze.”
Per parte convenuta opposta:
in via preliminare, accertare e dichiarare la decadenza del diritto dalla garanzia per vizi della merce venduta e la prescrizione;
- rigettare la spiegata opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare l'opponente al pagamento di spese e competenze del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettario, come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 17/07/2019, la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. Parte_2
SI.ra , conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_2
, ritenendo illegittimo il decreto ingiuntivo emesso, in quanto il credito azionato in via
[...]
monitoria sarebbe riconducibile a forniture di latte non conforme alle qualità dichiarata e consentita dalla legge. L'opponente eccepiva l'irregolarità della fornitura di latte sottesa alla pretesa creditoria, per presenza di percentuali di acqua sul latte fornito del 50-65% e pertanto chiedeva la risoluzione del contratto di somministrazione per grave inadempimento e la conseguente condanna al risarcimento danni, e la necessaria revoca del decreto opposto o in estremo subordine una riduzione del prezzo e ricalcolo del quantum ingiunto. Rassegnava le conclusioni in epigrafe riportate.
Si costituiva in giudizio la , contestando ogni Controparte_2
addebito, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione dello stesso.
pagina 2 di 6 Alla prima udienza di comparizione delle parti del 11/09/2020, in seguito a diversi rinvii per pendenza di trattative, il Giudice si riservava sulla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto.
Sciolta la riserva, non concessa la provvisoria esecuzione richiesta da parte convenuta opposta, il
Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e rinviava per decidere sull'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 12/02/2021. A tale udienza i procuratori delle parti insistevano nelle rispettive richieste istruttorie contestando quelle avversarie. A scioglimento della riserva assunta, a seguito delle memorie ex art. 183 c.p.c. depositate dalle parti, con ordinanza del 09/04/2021, veniva ammessa la prova per testi e per interrogatorio formale avanzata dalle parti nelle rispettive memorie ad esclusione di alcuni capitoli, abilitando altresì le parti alla prova contraria, fissando l'udienza del 18 giugno 2021 ore 11.00 per l'assunzione dei soli interrogatori formali. In data 20.04.2021 la difesa del convenuto opposto, depositava istanza ai sensi dell'art. 177 c.p.c., chiedendo la modifica dell'ordinanza di ammissione prove.
Il Giudice, Dr. Vito Savino, con provvedimento del 10/05/2021 disponeva nel seguente modo: “
P.Q.M.
Visto l'art. 177 c.p.c., così decide: - accoglie l'istanza modifica dell'ordinanza del 9 aprile 2021 limitatamente ai capitoli nn.6) e 7) formulati dall'opposto;- rigetta la richiesta di inammissibilità dei capitoli di prova nn. 3); 5); 8); 11); 12); 13);14); 15); 16); 17); 18); 19); 20); 21); 22); 23); 24); 25);
27); 30); 31); 36); 37); 38) formulati dall'opponente; - rinvia le parti all'udienza del 18.06.2021, già fissata, per il prosieguo dell'istruttoria; - conferma la delega al GOT Anna Mercuri per l'assunzione delle prove ammesse.”.
All'udienza del 18/06/2021, veniva esperita la prova per interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle rispettive parti processuali.
Alle udienze del 22/10/2021, 28/02/2022, 10/06/2022, 30/09/2022, 01/02/2023, venivano sentiti testimoni delle parti, sui capitoli di prova ammessi con l'ordinanza del Giudice Istruttore del
09/04/2021 e del 10/05/2021.
Terminata l'escussione dei testi indicati, il Giudice al quale veniva assegnato il procedimento, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 20/10/23
pagina 3 di 6 All'udienza del 20/10/2023, il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata nei limiti che seguono.
Preliminarmente, in ordine alle eccezioni formulate da parte opponente si osserva: in merito all'eccepita inesistenza e nullità della notifica perché il documento informatico riproducente il decreto ingiuntivo notificato non era conforme a quello presente nel fascicolo telematico occorre considerare che la notifica risulta correttamente effettuata, almeno per il principio del raggiungimento dello scopo, al di là della contestazione mossa. Infatti, in ogni caso, deve ritenersi raggiunto il suo scopo, e quindi non può più essere pronunciata l'irregolarità della notifica.
Entrando nel merito della controversia, lamenta parte opponente, rivendicando l'accertamento della risoluzione del contratto ex art. 1564 c.c. per grave inadempimento da parte del somministrante: quest'ultimo aveva consegnato una quantità di latte nel 2018 in misura doppia rispetto al 2017, unicamente perché lo stesso era stato diluito con l'acqua per il 50-60% (come risultante dai campionamenti effettuati sullo stesso). Successivamente ad averlo comunicato al produttore, la quantità di latte consegnata diminuiva esattamente del 50-60%, ovvero proprio per la quantità di acqua presente nel latte precedentemente consegnato. I controlli erano stati effettuati mediante campionamenti da parte dell'ente pubblico Assam. Parte opponente insiste per il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento ed alla risoluzione, oppure in alternativa formula domanda di actio quanti minoris.
Parte opposta al contrario, deduce che l'opponente non ha contestato l'esistenza del contratto, né la consegna regolare del latte, sgravando l'opposta del relativo onere probatorio e inoltre rileva che il campionamento non era stato effettuato in contraddittorio con la ditta, quindi era avvenuto irregolarmente, né vi era stata mai una denuncia da parte della società ricevente.
A seguito della documentazione versata in atti e dell'istruttoria svolta, risulta invece provato il contratto e la consegna delle merci per come indicate nelle fatture oggetto del decreto ingiuntivo. Quanto ai vizi riscontrati, l'istruttoria ha provato documentalmente l'esistenza degli stessi all'interno della campionatura di latte (tramite il doc. 1 allegato all'atto di opposizione). L'esame dei testi ha pagina 4 di 6 sostanzialmente confermato quanto indicato a livello documentale ed ha anche provato che il legale rappresentante della ditta opposta ne fosse stato informato tramite telefonate.
La circostanza che il campionamento fosse stato effettuato in assenza di contraddittorio non appare dirimente ai fini del decidere, atteso che la ditta che riceve il latte è tenuta ad effettuare comunque i campionamenti in autonomia, e qualora rilevi un vizio, e successivamente avverte il produttore, questo metodo può comunque soddisfare la procedura per denuncia del vizio in sede civilistica (mentre il rispetto del contraddittorio in sede di campionamento è rilevante solo in sede amministrativa).
A fronte di quanto sinora argomentato, occorre ora affrontare la questione della risoluzione del contratto per grave inadempimento oppure dell'actio quanti minoris. Si osserva che la gravità dell'inadempimento deve essere provata dalla parte che la deduce. Nel caso de quo, le forniture successive sono state mantenute senza nessuna contestazione, quindi è agevole ritenere e sostenere che al momento del contratto, l'inadempimento non sia stato ritenuto così grave da parte opponente.
Da ciò si deduce che si può agevolmente considerare e ritenere fondata e accoglibile l'actio quanti minoris, ritenendo equo corrispondere la metà del valore del latte della fornitura e quindi la metà della somma portata dal decreto ingiuntivo, oltre interessi.
Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione regolato dalle norme del procedimento ordinario, in cui l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente riveste la posizione sostanziale di convenuto (per tutte Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006). Secondo i principi generali in tema di onere della prova grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (ved. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009; Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 17371 del 17/11/2003).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, inoltre, hanno chiarito che “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), pagina 5 di 6 limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n. 13533).
Le eccezioni di parte opponente hanno trovato riscontro probatorio nei limiti evidenziati.
Di converso, la domanda di risarcimento del danno richiesto dall'opponente non può trovare accoglimento, in quanto la stessa non ha soddisfatto il relativo onere probatorio ex art. 2697 c.c. per quello che riguarda la prova del lucro cessante.
Le spese possono ritenersi quindi compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 158/2019 del 22.05.2019 R/G n.
343/2019;
- condanna parte opponente al pagamento in favore della parte opposta della somma pari ad €
27.409,83=oltre interessi legali.
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Urbino, 4 settembre 2025
Il Giudice on.
Anna Mercuri
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