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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 01/11/2025, n. 2160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2160 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in persona della dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2001/2022 R.G. avente ad oggetto “mutuo", vertente
TRA
Parte 1 (C.F. C.F. 1
) e Parte 2 (C.F. C.F. 2
rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Zotta e Loredana De Rocco, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Zotta, in Potenza, come in atti;
OPPONENTI
E
Controparte 1 (C.F. C.F. 3 ), Parte 3 (C.F. e CP 2 (C.F. C.F. 5 ), tutti in proprio e quali eredi C.F. 4
legittimi di Persona 1 rappresentati e difesi dall' avv. Stefano Calice, con studio in Rionero in
Vulture, ed ivi elettivamente domiciliati, come da mandato in atti;
OPPOSTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Controparte_1Con atto di citazione notificato il 7.7.2022, CP 2 e Parte 3 303/2022 emesso ileredi di Persona 1 proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n.
,
30.5.2022, provvisoriamente esecutivo, loro notificato unitamente ad atto di precetto in data 1.6.2022
, con il quale era ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 26.000,00 e segnatamente di €
8.666,66 per ogni erede, oltre interessi e spese della fase monitoria, somma dovuta a titolo di restituzione delle somme ottenute a mutuo da Persona 1 , come documentato nell'atto di riconoscimento del debito, depositato agli atti del procedimento monitorio.
A fondamento della spiegata opposizione, i debitori allegavano: che diversa era la ricostruzione dei rapporti intervenuti tra i fratelli Parte 1 e la coniuge del primo e Persona 1 ; che, in particolare,
Persona 1 aveva elargito al fratello, in difficoltà economica, nel 2013, la somma di € 29.000,00 per la quale non era pattuito alcun termine finale di restituzione;
che, pertanto, l'obbligazione poteva essere considerata come una obbligazione naturale, tenuto conto dei rapporti di parentela esistenti tra le parti;
che, nel tempo, al creditore erano state restituite somme di danaro diverse e di importo maggiore rispetto a quelle documentate dai creditori;
che, in particolare erano stati eseguiti pagamenti in contanti;
che nel periodo 2018-2021 era stata restituita la somma di € 8.130,00 e non la somma di
€ 3.000,00 come sostenuto nel ricorso per decreto ingiuntivo;
che, pertanto, la somma residua dovuta al più poteva considerarsi pari a soli € 20.870,00; che l'allegazione era confermata da prospetti scritti a mano dai due fratelli, e segnatamente il primo (allegato 2 alla produzione) era stato scritto di pugno da Parte 1 ed il secondo (prospetto n. 3) dal medesimo creditore Persona 1 che, alla morte di Persona 1 inutilmente i debitori tentavano di contattare gli eredi per concordare le modalità di restituzione della restante somma;
che, invece, avevano ricevuto invito alla negoziazione assistita, conclusasi infruttuosamente.
Stante tutto quanto allegato, gli opponenti domandavano: di accertare che il rapporto intercorso tra i fratelli Pt 1 e Persona 1 era da inquadrarsi in un rapporto di natura patrimoniale inquadrabile quale obbligazione naturale;
di revocare pertanto il decreto ingiuntivo;
in via subordinata, di accertare che il credito residuo era da determinarsi in € 20.870,00, detraendo dal dovuto la somma di € 8.130,00
già corrisposta;
di accertare e dichiarare che tale somma doveva essere corrisposta in € 5.000,00 immediatamente e, per la restante parte, in rate mensili di € 300,00 come convenuto nelle intercorse pattuizioni tra le parti.
Si costituivano in giudizio i creditori, i quali contestavano l'opposta ricostruzione, fattuale e giuridica, dei fatti, disconoscendo, in particolare, il prospetto che, a dire dei debitori, sarebbe stato scritto di pugno dal creditore Persona 1 peraltro dal medesimo non sottoscritto, evidenziandone le incongruenze, anche sul piano testuale.
I creditori domandavano, pertanto, il rigetto integrale delle domande proposte dagli opponenti.
La causa era istruita mediante acquisizioni documentali, interrogatorio formale e prova testimoniale, questa richiesta dagli attori.
L'opposizione non è meritevole di accoglimento, così come le ulteriori domande, proposte in via subordinata dagli attori.
Il dato documentale nella odierna controversia appare decisamente dirimente, e le deposizioni dei testi di parte attrice poco attendibili, oltre che non coerenti con il dato documentale.
Appare opportuno partire dall'esame del dato documentale.
I creditori hanno posto a fondamento del ricorso i seguenti documenti: atto di riconoscimento del debito di € 29.000,00 sottoscritto dagli odierni opponenti;
n. 9 ricevute di bonifici dell'importo unitario di € 300,00 eseguiti dai debitori dal 5.4.2018 al 4.1.2021. Non vi è contestazione sulla circostanza che l'atto di riconoscimento del debito sia stato sottoscritto nel 2018, e l'assunto appare coerente con le date dei primi bonifici eseguiti dai debitori.
Nell'atto di riconoscimento. gli odierni opponenti si dichiaravano debitori, nei confronti di [...] Per 1 , della somma di € 29.000,00 " ricevuta a titolo di prestito non oneroso in vari periodi di tempo" e si "impegnavano a restituire tale somma con versamenti minimi di € 300,00 da versare entro il giorno 10 di ogni mese con rilascio di ricevuta da parte del creditore" oltre che a versare la prima rata contestualmente alla firma dell'atto. 66Le parti poi dichiaravano “ tenuto conto dell'ammontare della somma da restituire e l'esiguità delle rate mensili accordate per consentire il realizzarsi di introiti relativi ad eventuali smobilizzi di beni, si precisa che l'intera somma dovrà essere restituita al mittente entro e non oltre il 31.03.2022 (trentuno marzo demilaventidue) 66
L'ultimo periodo testualmente recitava “tale termine si intende improrogabile".
I debitori valorizzano, a diverso fine, la circostanza che il documento depositato dai creditori rechi una cancellazione che, tuttavia, riguarda la sola espressione testuale “31.03.2022 (trentunomarzo...), ma non riguarda né l'anno entro il quale la somma avrebbe dovuto essere restituita, ovvero il duemilaventidue (espressione contenuta nella parentesi tonda dopo l'indicazione della data) né la pattuizione che “tale termine si intende improrogabile”.
Il senso del documento, pure considerata la cancellazione, non milita affatto nel senso della assenza di alcuna previsione di termine ( il termine può essere indicato anche con riferimento ad anno), tenuto conto che la previsione della improrogabilità del termine finale non è stata affatto cancellata.
D'altronde, la somma di € 300,00 era prevista quale importo minimo dei versamenti, mentre il riferimento al ricavo derivante dallo smobilizzo di beni lasciava chiaramente intendere come non vi fosse alcuna volontà di dilazionare sine die la restituzione del dovuto.
La tesi della obbligazione naturale non appare allora affatto convincente, non solo per il tenore complessivo del documento, ma anche in considerazione dei seguenti elementi:
Persona 1 fratello di Parte 1 era un lavoratore 1. condizioni economiche del creditore:
subordinato il quale, come evincibile da CUD 2011 percepiva un reddito annuo di circa €
41.0000,00;
2. egli nel 2009 subiva un pignoramento immobiliare in forza di un decreto ingiuntivo del 2008 ottenuto da un istituto di credito, cui faceva seguito la vendita forzata, nel 2022, di una serie di beni appartenenti al medesimo ad alla coniuge (parte dei beni oggetto di vendita erano anche abitati dai debitori);
3. l'importo erogato dal creditore, come documentato nell'atto depositato è pertanto di considerevole importo rispetto alle condizioni economiche del creditore e della sua famiglia anche a prescindere dalla circostanza che si trattasse di parte di un maggiore importo, parimenti dato a mutuo al fratello in epoca precedente.
Per converso, risulta che il debitore Parte_1 sia titolare di una azienda agricola dedita alla produzione di prodotti naturali biologici ed al medesimo sono riferibili anche terreni del valore
Persona 2 depositata in commerciale di oltre € 35.793,00. ( perizia a firma dell'arch. atti dai creditori)
Ed allora, la tesi della obbligazione naturale non appare affatto convincente, oltre che in contrasto con lo scritto del 2018, che si riferisce ad un "prestito non oneroso" figura certamente non assimilabile ad una obbligazione naturale.
Come è noto, "l'indagine che il giudice deve compiere per accertare se si trova di fronte ad una obbligazione naturale e duplice: da un lato, egli deve accertare se nel caso sottoposto al suo esame sussiste un dovere morale o sociale in relazione alla valutazione corrente nella società attuale,
dall'altro se questo dovere sia stato adempiuto con una prestazione che presenti un carattere di proporzionalita ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso". (cfr. Cass. n. 389/1975)
Accertata la debenza, al 2018, della somma di € 29.000,00, che avrebbe dovuto essere restituita entro il 2022, va valutata l'eccezione di parziale adempimento proposta dagli opponenti.
Nell'atto del 2018 era previsto chiaramente come il creditore dovesse rilasciare ricevuta all'atto della ricezione di ciascuna rata.
Gli opponenti hanno depositato due prospetti, sostenendo che il primo sarebbe stato scritto dal debitore
(con conseguenziale irrilevanza ai fini del decidere), ed il secondo dal creditore, circostanza contestata dagli opposti.
Non ponendosi in problema di disconoscimento in senso tecnico, giacchè lo scritto non reca alcuna sottoscrizione, si osserva che quandanche l'appunto fosse stato scritto di pugno da Persona 1 lo "
stesso appare ininfluente ai fini del decidere.
Gli opponenti allegano, infatti, che la somma di € 29.000,00 ( e non € 40.000,00) sarebbe stata erogata da Persona 1 al fratello nel 2013, sicchè il riconoscimento del debito farebbe appunto riferimento a tale debito.
In sostanza, il debito del 2013, al 2018 non sarebbe stato onorato neanche in minima parte.
Orbene, anche in disparte alla considerazione che nella scrittura si fa riferimento a somme corrisposte dal creditore in diversi periodi ( e non solo nel 2013), ebbene gli appunti, non sottoscritti da alcuno, documentano anche pagamenti eseguiti in epoca remota (nel 2010), non vi è alcuna imputazione, i versamenti sono di importo variabile, ed addirittura, parte delle voci si riferiscono a "gasolio".
In ordine al prospetto che sarebbe stato redatto dal debitore, esso non può essere preso in alcuna considerazione, data la sua provenienza dal debitore, che con esso vorrebbe provare di avere eseguito ulteriori pagamenti, in danaro contante, non accompagnati da alcuna quietanza, come pure previsto nella scrittura del 2018. ( gli opponenti non depositano alcun ulteriore bonifico ed anzi alcuni dei bonifici depositati dai creditori compaiono anche nel manoscritto redatto da Parte 1 )
Infine, ed in merito alla prova orale esperita, i creditori hanno sostenuto che le somme erano state date a mutuo, che non risultava loro che il padre avesse eseguito alcuna cancellazione sul documento del
2018; che non riconoscevano il documento, ovvero il prospetto dei pagamenti non sottoscritto depositato in atti dai debitori.
La prova testimoniale, richiesta dai debitori opponenti ed ammessa in ragione delle circostanze del caso e della natura dei rapporti tra le parti, eseguita attraverso il figlio del debitore, Parte 3 e la di lui consorte, appare del tutto inattendibile, considerato che né l'uno, né altro teste hanno personalmente assistito alle pattuizioni intervenute tra le parti o alla redazione dello scritto del 2018, ed anzi il teste dichiarava di non sapere “nulla di eventuali cancellazioni sulla stessa".Parte 3
Il medesimo teste dichiarava, in maniera generica e senza riferimenti temporali precisi, che "i bonifici a suo zio" erano eseguiti da lui stesso e che talora erano eseguiti da sua moglie ( ma sono solo i creditori a depositare prova dei bonifici), che a volte lo zio si recava a casa loro ( in anni e circostanze non meglio specificate) per prelevare somme di danaro, che in una occasione era stato eseguito un pagamento tramite poste pay, questa intestata al figlio del creditore (dato questo non documentato).
La teste Parte 3 dichiarava: di essere entrata “in famiglia Testimone 1 , moglie del teste 66
,
nel 2020; che a volte si era occupata di eseguire bonifici;
che da quando era subentrata lei i pagamenti erano stati eseguiti solo con bonifici;
che “lo zio chiedeva al nipote di mantenere gli impegni e la promessa fatta"; di non essere stata presente all'atto della redazione dello scritto del 2018.
I testi hanno reso dichiarazioni generiche, confuse quanto a tempi e modalità dei singoli pagamenti, ed hanno addirittura sostenuto che i pagamenti con bonifici vi sarebbero stati solo dopo il 2020, circostanza smentita dai documenti depositati dai creditori.
Conclusivamente, alcuna delle testi degli opponenti ha trovato conferma probatoria convincente in giudizio, dovendosi, invece, valorizzare il dato documentale, di ben diverso tenore, offerto dagli opposti.
L'opposizione va allora rigettata ed decreto ingiuntivo va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico degli opponenti, in solido, ed in favore degli opposti.
Esse sono liquidate in € 8.000,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, somma determinata in base: alla natura ed al valore della controversia, alle attività processuali in concreto svolte ( studio, introduttiva, trattazione e decisionale) ai criteri tariffari di cui al d.m. 55/2014 e s.m.i. applicati in somma base sostanzialmente prossima ad importi intermedi tra minimi e medi di tariffa ed applicando la maggiorazione per il numero di parti, oltre alla prima, difese dal medesimo avvocato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 303/2022 proposta da Parte 1 e Parte 2 , ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
Rigetta l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto opposto;
Rigetta le ulteriori domande proposte dagli opponenti;
Condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore degli opposti, che liquida complessivamente in € 8.000,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge.
Potenza, 1.11.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in persona della dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2001/2022 R.G. avente ad oggetto “mutuo", vertente
TRA
Parte 1 (C.F. C.F. 1
) e Parte 2 (C.F. C.F. 2
rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Zotta e Loredana De Rocco, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Zotta, in Potenza, come in atti;
OPPONENTI
E
Controparte 1 (C.F. C.F. 3 ), Parte 3 (C.F. e CP 2 (C.F. C.F. 5 ), tutti in proprio e quali eredi C.F. 4
legittimi di Persona 1 rappresentati e difesi dall' avv. Stefano Calice, con studio in Rionero in
Vulture, ed ivi elettivamente domiciliati, come da mandato in atti;
OPPOSTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Controparte_1Con atto di citazione notificato il 7.7.2022, CP 2 e Parte 3 303/2022 emesso ileredi di Persona 1 proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n.
,
30.5.2022, provvisoriamente esecutivo, loro notificato unitamente ad atto di precetto in data 1.6.2022
, con il quale era ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 26.000,00 e segnatamente di €
8.666,66 per ogni erede, oltre interessi e spese della fase monitoria, somma dovuta a titolo di restituzione delle somme ottenute a mutuo da Persona 1 , come documentato nell'atto di riconoscimento del debito, depositato agli atti del procedimento monitorio.
A fondamento della spiegata opposizione, i debitori allegavano: che diversa era la ricostruzione dei rapporti intervenuti tra i fratelli Parte 1 e la coniuge del primo e Persona 1 ; che, in particolare,
Persona 1 aveva elargito al fratello, in difficoltà economica, nel 2013, la somma di € 29.000,00 per la quale non era pattuito alcun termine finale di restituzione;
che, pertanto, l'obbligazione poteva essere considerata come una obbligazione naturale, tenuto conto dei rapporti di parentela esistenti tra le parti;
che, nel tempo, al creditore erano state restituite somme di danaro diverse e di importo maggiore rispetto a quelle documentate dai creditori;
che, in particolare erano stati eseguiti pagamenti in contanti;
che nel periodo 2018-2021 era stata restituita la somma di € 8.130,00 e non la somma di
€ 3.000,00 come sostenuto nel ricorso per decreto ingiuntivo;
che, pertanto, la somma residua dovuta al più poteva considerarsi pari a soli € 20.870,00; che l'allegazione era confermata da prospetti scritti a mano dai due fratelli, e segnatamente il primo (allegato 2 alla produzione) era stato scritto di pugno da Parte 1 ed il secondo (prospetto n. 3) dal medesimo creditore Persona 1 che, alla morte di Persona 1 inutilmente i debitori tentavano di contattare gli eredi per concordare le modalità di restituzione della restante somma;
che, invece, avevano ricevuto invito alla negoziazione assistita, conclusasi infruttuosamente.
Stante tutto quanto allegato, gli opponenti domandavano: di accertare che il rapporto intercorso tra i fratelli Pt 1 e Persona 1 era da inquadrarsi in un rapporto di natura patrimoniale inquadrabile quale obbligazione naturale;
di revocare pertanto il decreto ingiuntivo;
in via subordinata, di accertare che il credito residuo era da determinarsi in € 20.870,00, detraendo dal dovuto la somma di € 8.130,00
già corrisposta;
di accertare e dichiarare che tale somma doveva essere corrisposta in € 5.000,00 immediatamente e, per la restante parte, in rate mensili di € 300,00 come convenuto nelle intercorse pattuizioni tra le parti.
Si costituivano in giudizio i creditori, i quali contestavano l'opposta ricostruzione, fattuale e giuridica, dei fatti, disconoscendo, in particolare, il prospetto che, a dire dei debitori, sarebbe stato scritto di pugno dal creditore Persona 1 peraltro dal medesimo non sottoscritto, evidenziandone le incongruenze, anche sul piano testuale.
I creditori domandavano, pertanto, il rigetto integrale delle domande proposte dagli opponenti.
La causa era istruita mediante acquisizioni documentali, interrogatorio formale e prova testimoniale, questa richiesta dagli attori.
L'opposizione non è meritevole di accoglimento, così come le ulteriori domande, proposte in via subordinata dagli attori.
Il dato documentale nella odierna controversia appare decisamente dirimente, e le deposizioni dei testi di parte attrice poco attendibili, oltre che non coerenti con il dato documentale.
Appare opportuno partire dall'esame del dato documentale.
I creditori hanno posto a fondamento del ricorso i seguenti documenti: atto di riconoscimento del debito di € 29.000,00 sottoscritto dagli odierni opponenti;
n. 9 ricevute di bonifici dell'importo unitario di € 300,00 eseguiti dai debitori dal 5.4.2018 al 4.1.2021. Non vi è contestazione sulla circostanza che l'atto di riconoscimento del debito sia stato sottoscritto nel 2018, e l'assunto appare coerente con le date dei primi bonifici eseguiti dai debitori.
Nell'atto di riconoscimento. gli odierni opponenti si dichiaravano debitori, nei confronti di [...] Per 1 , della somma di € 29.000,00 " ricevuta a titolo di prestito non oneroso in vari periodi di tempo" e si "impegnavano a restituire tale somma con versamenti minimi di € 300,00 da versare entro il giorno 10 di ogni mese con rilascio di ricevuta da parte del creditore" oltre che a versare la prima rata contestualmente alla firma dell'atto. 66Le parti poi dichiaravano “ tenuto conto dell'ammontare della somma da restituire e l'esiguità delle rate mensili accordate per consentire il realizzarsi di introiti relativi ad eventuali smobilizzi di beni, si precisa che l'intera somma dovrà essere restituita al mittente entro e non oltre il 31.03.2022 (trentuno marzo demilaventidue) 66
L'ultimo periodo testualmente recitava “tale termine si intende improrogabile".
I debitori valorizzano, a diverso fine, la circostanza che il documento depositato dai creditori rechi una cancellazione che, tuttavia, riguarda la sola espressione testuale “31.03.2022 (trentunomarzo...), ma non riguarda né l'anno entro il quale la somma avrebbe dovuto essere restituita, ovvero il duemilaventidue (espressione contenuta nella parentesi tonda dopo l'indicazione della data) né la pattuizione che “tale termine si intende improrogabile”.
Il senso del documento, pure considerata la cancellazione, non milita affatto nel senso della assenza di alcuna previsione di termine ( il termine può essere indicato anche con riferimento ad anno), tenuto conto che la previsione della improrogabilità del termine finale non è stata affatto cancellata.
D'altronde, la somma di € 300,00 era prevista quale importo minimo dei versamenti, mentre il riferimento al ricavo derivante dallo smobilizzo di beni lasciava chiaramente intendere come non vi fosse alcuna volontà di dilazionare sine die la restituzione del dovuto.
La tesi della obbligazione naturale non appare allora affatto convincente, non solo per il tenore complessivo del documento, ma anche in considerazione dei seguenti elementi:
Persona 1 fratello di Parte 1 era un lavoratore 1. condizioni economiche del creditore:
subordinato il quale, come evincibile da CUD 2011 percepiva un reddito annuo di circa €
41.0000,00;
2. egli nel 2009 subiva un pignoramento immobiliare in forza di un decreto ingiuntivo del 2008 ottenuto da un istituto di credito, cui faceva seguito la vendita forzata, nel 2022, di una serie di beni appartenenti al medesimo ad alla coniuge (parte dei beni oggetto di vendita erano anche abitati dai debitori);
3. l'importo erogato dal creditore, come documentato nell'atto depositato è pertanto di considerevole importo rispetto alle condizioni economiche del creditore e della sua famiglia anche a prescindere dalla circostanza che si trattasse di parte di un maggiore importo, parimenti dato a mutuo al fratello in epoca precedente.
Per converso, risulta che il debitore Parte_1 sia titolare di una azienda agricola dedita alla produzione di prodotti naturali biologici ed al medesimo sono riferibili anche terreni del valore
Persona 2 depositata in commerciale di oltre € 35.793,00. ( perizia a firma dell'arch. atti dai creditori)
Ed allora, la tesi della obbligazione naturale non appare affatto convincente, oltre che in contrasto con lo scritto del 2018, che si riferisce ad un "prestito non oneroso" figura certamente non assimilabile ad una obbligazione naturale.
Come è noto, "l'indagine che il giudice deve compiere per accertare se si trova di fronte ad una obbligazione naturale e duplice: da un lato, egli deve accertare se nel caso sottoposto al suo esame sussiste un dovere morale o sociale in relazione alla valutazione corrente nella società attuale,
dall'altro se questo dovere sia stato adempiuto con una prestazione che presenti un carattere di proporzionalita ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso". (cfr. Cass. n. 389/1975)
Accertata la debenza, al 2018, della somma di € 29.000,00, che avrebbe dovuto essere restituita entro il 2022, va valutata l'eccezione di parziale adempimento proposta dagli opponenti.
Nell'atto del 2018 era previsto chiaramente come il creditore dovesse rilasciare ricevuta all'atto della ricezione di ciascuna rata.
Gli opponenti hanno depositato due prospetti, sostenendo che il primo sarebbe stato scritto dal debitore
(con conseguenziale irrilevanza ai fini del decidere), ed il secondo dal creditore, circostanza contestata dagli opposti.
Non ponendosi in problema di disconoscimento in senso tecnico, giacchè lo scritto non reca alcuna sottoscrizione, si osserva che quandanche l'appunto fosse stato scritto di pugno da Persona 1 lo "
stesso appare ininfluente ai fini del decidere.
Gli opponenti allegano, infatti, che la somma di € 29.000,00 ( e non € 40.000,00) sarebbe stata erogata da Persona 1 al fratello nel 2013, sicchè il riconoscimento del debito farebbe appunto riferimento a tale debito.
In sostanza, il debito del 2013, al 2018 non sarebbe stato onorato neanche in minima parte.
Orbene, anche in disparte alla considerazione che nella scrittura si fa riferimento a somme corrisposte dal creditore in diversi periodi ( e non solo nel 2013), ebbene gli appunti, non sottoscritti da alcuno, documentano anche pagamenti eseguiti in epoca remota (nel 2010), non vi è alcuna imputazione, i versamenti sono di importo variabile, ed addirittura, parte delle voci si riferiscono a "gasolio".
In ordine al prospetto che sarebbe stato redatto dal debitore, esso non può essere preso in alcuna considerazione, data la sua provenienza dal debitore, che con esso vorrebbe provare di avere eseguito ulteriori pagamenti, in danaro contante, non accompagnati da alcuna quietanza, come pure previsto nella scrittura del 2018. ( gli opponenti non depositano alcun ulteriore bonifico ed anzi alcuni dei bonifici depositati dai creditori compaiono anche nel manoscritto redatto da Parte 1 )
Infine, ed in merito alla prova orale esperita, i creditori hanno sostenuto che le somme erano state date a mutuo, che non risultava loro che il padre avesse eseguito alcuna cancellazione sul documento del
2018; che non riconoscevano il documento, ovvero il prospetto dei pagamenti non sottoscritto depositato in atti dai debitori.
La prova testimoniale, richiesta dai debitori opponenti ed ammessa in ragione delle circostanze del caso e della natura dei rapporti tra le parti, eseguita attraverso il figlio del debitore, Parte 3 e la di lui consorte, appare del tutto inattendibile, considerato che né l'uno, né altro teste hanno personalmente assistito alle pattuizioni intervenute tra le parti o alla redazione dello scritto del 2018, ed anzi il teste dichiarava di non sapere “nulla di eventuali cancellazioni sulla stessa".Parte 3
Il medesimo teste dichiarava, in maniera generica e senza riferimenti temporali precisi, che "i bonifici a suo zio" erano eseguiti da lui stesso e che talora erano eseguiti da sua moglie ( ma sono solo i creditori a depositare prova dei bonifici), che a volte lo zio si recava a casa loro ( in anni e circostanze non meglio specificate) per prelevare somme di danaro, che in una occasione era stato eseguito un pagamento tramite poste pay, questa intestata al figlio del creditore (dato questo non documentato).
La teste Parte 3 dichiarava: di essere entrata “in famiglia Testimone 1 , moglie del teste 66
,
nel 2020; che a volte si era occupata di eseguire bonifici;
che da quando era subentrata lei i pagamenti erano stati eseguiti solo con bonifici;
che “lo zio chiedeva al nipote di mantenere gli impegni e la promessa fatta"; di non essere stata presente all'atto della redazione dello scritto del 2018.
I testi hanno reso dichiarazioni generiche, confuse quanto a tempi e modalità dei singoli pagamenti, ed hanno addirittura sostenuto che i pagamenti con bonifici vi sarebbero stati solo dopo il 2020, circostanza smentita dai documenti depositati dai creditori.
Conclusivamente, alcuna delle testi degli opponenti ha trovato conferma probatoria convincente in giudizio, dovendosi, invece, valorizzare il dato documentale, di ben diverso tenore, offerto dagli opposti.
L'opposizione va allora rigettata ed decreto ingiuntivo va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico degli opponenti, in solido, ed in favore degli opposti.
Esse sono liquidate in € 8.000,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, somma determinata in base: alla natura ed al valore della controversia, alle attività processuali in concreto svolte ( studio, introduttiva, trattazione e decisionale) ai criteri tariffari di cui al d.m. 55/2014 e s.m.i. applicati in somma base sostanzialmente prossima ad importi intermedi tra minimi e medi di tariffa ed applicando la maggiorazione per il numero di parti, oltre alla prima, difese dal medesimo avvocato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 303/2022 proposta da Parte 1 e Parte 2 , ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
Rigetta l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto opposto;
Rigetta le ulteriori domande proposte dagli opponenti;
Condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore degli opposti, che liquida complessivamente in € 8.000,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge.
Potenza, 1.11.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro