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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 13/05/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1067/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Palmi
Sezione Civile
In esito al deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 2 maggio 2025 per la causa promossa da , titolare della ditta “ Scarpemania”, Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Minasi Nicola, contro l' Controparte_1
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ), rappresentata
[...] CP
e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si dà atto che solo il ha depositato, Parte_1
nel termine assegnato, le note a trattazione scritta, ragione per cui può ritenersi rispettato il principio del contraddittorio;
con la predetta nota ha insistito nei propri atti e verbali di causa;
Parte_1
Il Tribunale rilevato che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata decide la causa come da seguente sentenza:
Proc. n. 1067/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1067/2023 R.G. tra:
, nato a [...] il [...] (c.f ), quale titolare della Parte_1 P.IVA_1
ditta “Scarpemania” (P.IVA ), elettivamente domiciliato in Palmi, C.so Ten. Barbaro P.IVA_1
n.34, presso lo studio dell'Avv. Minasi Nicola, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
Controparte_3
(CF
[...]
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege P.IVA_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di GG Calabria , presso i cui uffici, in Via del Plebiscito,
n. 15, è domiciliata per legge
PARTE CONVENUTA
Oggetto: accertamento negativo del credito.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 2.05.2025.
In fatto ed in diritto
In data 22/07/2023 al ricorrente veniva notificata da parte dell' Parte_1 [...]
la “prima richiesta di pagamento di indennità di Controparte_3
occupazione abusiva (prot. 0050229) per la somma di euro 72.134,18, e ciò per occupazione abusiva concernente l'immobile sito in Gioia Tauro (RC) SS. N. 274/276, identificato al F. 34, p. n. 267, sub
2 e 5 cat. C1”.
Avverso il predetto atto proponeva opposizione il , il quale eccepiva i seguenti motivi Parte_1
di impugnazione:
1.“Nullità dell'atto impugnato per difetto della necessaria formalità comunicatoria – Violazione dell'art. 23, comma 1, del D.lgs. n. 82/2005 (C.A.D.) e dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, con conseguenze diretta sulla conformità dell'atto notificato.” : al riguardo il eccepiva la Parte_1
radicale nullità dell'atto impugnato (quale copia analogica di un documento informatico) che, per come comunicato e notificato al ricorrente, risultava mancante della necessaria attestazione di conformità all'originale informatico apposta in ogni foglio di cui esso si componeva;
2. “Richiesta illegittima, per come accomunata, dei canoni relativi alla fase del sequestro unitamente alla fase della confisca”: evidenziava il ricorrente che, in relazione all'acquisto a titolo originario del bene con la confisca da parte dell' , non potevano chiedersi i canoni relativi alla fase di CP
sequestro, essendo irrilevante ogni rapporto o fatto antecedente alla disposta confisca;
3. “Sulla richiesta omnicomprensiva relativamente dal periodo di sequestro a quello della confisca:” non sussisteva la legittimazione dell' a richiedere il pagamento delle somme pregresse della CP
fase di sequestro, le quali risultavano di competenza dell'amministrazione giudiziaria;
4. “Compensazione delle somme relative alle addizioni e migliorie dell'immobile a suo tempo da parte della Ditta concludente”. In sede di verbale di consegna, avvenuto in data 15.06.2023, l'attore aveva proceduto alla consegna di una consulenza redatta dall'Arch. relativa alle addizioni Per_1
e migliorie effettuate dal sull'immobile. Eccepiva, pertanto, la compensazione delle somme Pt_1 dovute per dette addizioni e migliorie con quanto preteso dall' . CP
In conclusione, il chiedeva dichiararsi la nullità dell'ordinanza impugnata. Parte_1
Si costituiva l' dei beni sequestrati e Controparte_1
confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), la quale premetteva che:
- detti immobili erano stati concessi, in periodo anteriore al loro sequestro, in comodato d'uso gratuito da in favore dell'odierno ricorrente , nella qualità di titolare CP_4 Parte_1 dell'impresa individuale “Scarpemania”, per l'esercizio di attività commerciale;
- in vigenza di applicazione della misura del sequestro, la Corte d'Appello di GG Calabria, con provvedimento del 23/10/2019, non aveva autorizzato il subentro dell'amministrazione giudiziaria nel rapporto già intercorrente tra le parti, concedendo la permanenza dell'impresa presso il cespite in confisca mediante la regolarizzazione di contratto di locazione al canone mensile di € 1.580,00; di ciò era stata data comunicazione all'occupante dall'amministrazione giudiziaria con invito alla regolarizzazione dell'occupazione;
- con successivo provvedimento del 31/08/2020, la medesima Autorità Giudiziaria, richiamati gli articoli 40 comma 3 ter e 56 del D.Lgs. n. 159/2011, aveva confermato la precedente disposizione, con rigetto dell'istanza prodotta dal legale di . Parte_1
- stante la mancata volontà di , n.q. di titolare dell'impresa “Scarpemania”, di attenersi Parte_1
alle disposizioni imposte dal Giudice, l'amministrazione giudiziaria aveva avviato azione di sfratto e recupero dell'indennità dovuta per l'occupazione sine titulo dell'immobile già sottoposto a vincolo;
- concluso il processo penale e, di conseguenza, acquisiti i beni al patrimonio erariale, l' CP
acquisita la competenza esclusiva circa la loro gestione, aveva sospeso l'attività avviata con il legale nominato dall'amministrazione giudiziaria, avvalendosi della facoltà di procedere in via amministrativa, anche in forma coattiva, allo sgombero degli immobili e al recupero delle indennità maturate, intimando il rilascio degli immobili, con ordinanza di sgombero notificata in data
08/11/2022, avverso la quale era stata proposta opposizione dinanzi al azio, rigettata;
CP_5
- successivamente, era stato concesso all'occupante , dietro espressa richiesta, ulteriore Parte_1
termine, rispetto i centoventi giorni di prassi, per consentire la liberazione dei locali e il trasferimento dell'attività commerciale ivi insistente: il rilascio avveniva in data 15/06/2023, come risultava dal verbale trasmesso dal Coadiutore ed acquisito al prot. ANBSC n. 44196 del 27/06/2023;
- conseguentemente, a mezzo del provvedimento oggetto oggi di impugnazione, era stato richiesto il pagamento dell'indennità dovuta per l'intero periodo di occupazione sine titulo, pari ad € 72.134,18, secondo l'importo mensile determinato all'epoca dal Giudice di € 1.580,00 mensili.
Pertanto, l' evidenziava di aver richiesto, con il provvedimento oggetto di impugnazione, il CP pagamento dell'indennità dovuta per l'intero periodo di occupazione sine titulo, pari ad € 72.134,18, secondo l'importo mensile determinato all'epoca dal Giudice di € 1.580,00 mensili.
Nel merito l' contestava tutti i motivi di opposizione evidenziando: CP
1) che la copia notificata risultava munita di attestazione di conformità all'originale: i militari che avevano proceduto alla notifica, acquisito l'originale del provvedimento tramite trasmissione a mezzo del sistema di protocollazione dell' avevano apposto in calce all'atto l'attestazione di CP_1
conformità, con indicazione della numerazione di protocollo, provvisto di valido certificato relativo all'apposizione di firma digitale a cura del Dirigente incaricato;
2) la legittimità della richiesta di pagamento dei canoni pregressi anche in relazione alla fase di sequestro antecedente a quella della confisca, poiché l' era competente in via esclusiva, a CP
seguito della confisca definitiva, della gestione dei beni acquisiti al patrimonio erariale, compresa quella di recupero della indennità dovuta per occupazione del cespite immobiliare;
3) l' ha competenza per il recupero delle indennità dovute per l'intero periodo di occupazione, CP
anche per la fase antecedente di sequestro;
4) l'infondatezza della chiesta compensazione delle migliorie ed addizioni, in quanto risalenti a fase antecedente al sequestro e alla confisca, quando il bene era nella proprietà e disponibilità del prevenuto: all'atto dell'esecuzione del sequestro, l'immobile si trovava nelle attuali condizioni di fatto e, come tale, risultava acquisito al patrimonio erariale, tanto che l' aveva comunque richiesto CP chiarimenti sul punto all'Amministratore giudiziario, oggi Coadiutore dell'Agenzia, il quale , a mezzo della relazione assunta al prot. n. 57544 del 05/09/2023, aveva riferito che, già all'atto del sequestro, l'immobile si trovava nelle medesime attuali condizioni e, quindi, provvisto di tutti gli impianti e le addizioni per cui l'opponente ne chiedeva la compensazione.
In conclusione, l' dei beni sequestrati e Controparte_1 confiscati alla criminalità organizzata ( chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta dal CP
. Parte_1
Con ordinanza del 4.12.2023 veniva disposta la conversione in rito semplificato di cognizione, con assegnazione alle parti di termini per il deposito di memorie integrative.
Rigettata la richiesta di prova per testi e c.t.u. formulata dall'opponente, la causa veniva assegnata per la decisione.
La domanda di è infondata. Parte_1
In premessa e in rito va considerato quanto segue.
L'attore ha originariamente formulato opposizione ex art. 22 della L. 689/1981 avverso Parte_1
il provvedimento notificato in data 19.07.2023 da parte dell' Controparte_3
avente ad oggetto la “prima richiesta di pagamento indennità di
[...]
occupazione abusiva (prot. 0050229) per la somma di euro 72.134,18, per occupazione abusiva concernente l'immobile sito in Gioia Tauro (RC) SS. N. 274/276, identificato al F. 34, p. n. 267, sub
2e 5 cat. C1”.
Di fatto, dunque, non si tratta di provvedimento autoritativo di tipo sanzionatorio da parte dell'amministrazione pubblica, ma di richiesta di pagamento per canoni scaduti e non percepiti, emessi dall' in forza dell'art. 823 secondo comma c.c. così come richiamato dall'art. 47 CP
comma 2 del D.lgs. 159/2011; si tratta, infatti, di atto che, nonostante il richiamo alla necessità di procedere al recupero “ anche avvalendosi del potere di autotutela di cui all'art 823, comma, 2, cpc, così come espressamente dall'art 2-decies, comma 2, della legge n 575/1965, oggi confluito nell'art
47, comma 2, del Dlsvo 159/2011”, è privo di valore sanzionatorio, in quanto le norme richiamate consentono all'amministrazione di agire nel far valere una pretesa creditoria, senza profili di esercizio autoritativo del potere da parte della p.a., avendo detta pretesa patrimoniale fonte in un rapporto giuridico o di fatto riguardante un bene.
Si ritiene, specularmente, che, con l'azione proposta, di fatto il ha contestato il diritto Parte_1
di parte istante a pretendere le somme di cui al citato provvedimento in relazione all'occupazione dell'immobile de quo, dunque, di fatto formulando una domanda di accertamento negativo del credito.
Da qui discende e va confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale le controversie inferenti le pretese di pagamento rientrino nella giurisdizione ordinaria, giacché nella quantificazione dell'indennità dovuta per un'occupazione abusiva nessun potere autoritativo e discrezionale è esercitato dall'amministrazione, a ciò conseguendo che nei confronti di detti atti sussiste una posizione di diritto soggettivo da tutelare davanti al giudice ordinario (Tar Campania
Napoli, V, 3 ottobre 2007, n. 8855; Tar Sicilia, Palermo, I, 12 maggio 2003, n. 761; Tar Calabria,
GG Calabria, 4 maggio 1995, n. 665).
Ad analoghe conclusioni è pervenuta anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ.,
Sez. Un., 31 luglio 2008, n. 20749; Cassazione civile sez. un., 06/06/2002, n.8227), escludendo, in relazione al precedente panorama normativo, che siffatte controversie rientrino nella ipotesi di giurisdizione esclusiva di cui all'art. 5 della legge n. 1034 del 1971, e ciò in considerazione sia dell'assenza del titolo concessorio che della previsione di cui al comma 2 dello stesso art. 5, secondo il quale, in tema di concessione di beni pubblici "Resta salva la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi" (ex multis, Tar
Campania, Napoli, V, 7 novembre 2007, n. 10937; Tar Liguria, I, 28 luglio 2006, n. 835; Tar Sardegna
Cagliari, I, 15 luglio 2005, n. 1651). Nulla muta tenendo conto dell'entrata in vigore del codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il quale: all'art. 133, nell'individuare le materie coperte dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – che, al riguardo, conosce, pertanto, anche delle controversie afferenti ai diritti soggettivi – non inserisce i provvedimenti adottati dall' dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.). CP_1
Nel merito, la domanda di è infondata. Parte_1
Dal principio di non contestazione emergente dal profilo di cui all'articolo 115 c.p.c. nonché dalle argomentazioni svolte, dalla documentazione prodotta, emerge che il cespite di cui è causa era stato concesso in comodato d'uso dal prevenuto a favore del;
a seguito del CP_4 Parte_1
sequestro ex D.lgs 114/2011, la Corte d'Appello di GG Calabria, con provvedimento del
23/10/2019 (all. 2 della memoria di costituzione dell' ), non ha autorizzato il subentro CP dell'amministrazione giudiziaria nel rapporto già intercorrente tra le parti, concedendo la permanenza del presso il cespite in confisca mediante la regolarizzazione di contratto di locazione Parte_1 al canone mensile di € 1.580,00 senza che il abbia mai inteso regolarizzare la propria Parte_1
posizione.
Non vi è dubbio, quindi che l'occupazione si qualifichi come abusiva, all'esito della scadenza del godimento legittimo (contratto di comodato con il prevenuto) perché non assistita da un ulteriore titolo giuridico.
In ordine all'indennità di occupazione richiesta, consegue in automatico l'obbligo di risarcire il danno al riscontro dell'occupazione abusiva e in assenza di titolo a permanere nel cespite. L'ammontare della “indennità” è stato determinato dall' tenendo conto dei periodi di CP
occupazione (dal 23.10.2019 in cui la Corte d'Appello di GG Calabria non ha autorizzato il subentro).
Quanto alla misura dell'indennità richiesta, trattandosi di accertamento negativo del credito, deve essere richiamato il principio secondo cui (Cassazione civile sez. III, 10/04/2024, n.9706; Cassazione civile sez. III, 18/10/2023, n.28984; Cassazione civile sez. lav., 10/11/2010, n.22862), in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'a 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.
Peraltro, tale principio deve esser sempre contemperato con il principio di non contestazione, in quanto l'onere di contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica, e pertanto idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte (Cassazione civile sez. III, 19/10/2016, n.21075; cfr. anche
Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, n.26908; Cassazione civile sez. III, 06/10/2015, n.19896).
Nel caso di specie, l'attore non ha contestato gli elementi di fatto sottesi alla determinazione dell'indennità, così che i criteri con cui sono stati determinati i canoni di occupazione devono ritenersi incontestati in applicazione dei principi di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c.
Dunque, ritenuta fondata la pretesa creditoria dell' , attesa l'assenza di titolo giuridico in capo CP al per l'occupazione del cespite immobiliare e la non contestazione circa i criteri Parte_1
adottati dalla P.A. nella determinazione dell'indennità di occupazione, vanno ritenuti infondati i motivi di censura mossi con l'atto introduttivo.
Quanto al primo motivo, deve ritenersi la legittimità della notifica della copia analogica dell'atto impugnato sottoscritto digitalmente e attestato conforme al documento informatico in possesso dell'Amministrazione.
Invero, ai sensi dell'art. 23 del CAD "Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato".
Nella specie risulta incontestato che l'atto notificato in copia cartacea presenta l'attestazione di conformità all'originale, che, a differenza di quanto sostiene il , è sufficiente a Parte_1 dimostrare l'avvenuta sottoscrizione dell'atto formato digitalmente ed a conferirgli un valore probatorio equiparato all'originale informatico (in tema di sentenze sottoscritte digitalmente vedi
Cass. n. 15074 del 19/06/2017), essendo l'attestazione di conformità riferita al contenuto integrale del documento originale informatico e quindi anche alla sottoscrizione apposta in formato digitale.
Del resto, in ogni caso, deve rilevarsi che le relative doglianze appaiono infondate atteso che alcun esplicito disconoscimento della conformità all'originale è venuto dall'attore . Parte_1
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, la dichiarazione di disconoscimento deve essere fatta - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (cfr. Cassazione civile sez. III, 03/04/2014, n.7775).
Peraltro, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione “il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 2, perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa” (cfr. Cassazione civile sez. trib.,
23/05/2018, n.12737); tale principio è stato ripreso dalla giurisprudenza di legittimità anche con riferimento al disconoscimento della conformità della copia analogia all'originale informatico, atteso che il disconoscimento della conformità all'originale della copia informatica di scrittura analogica depositata telematicamente è disciplinato dall'art. 2719 c.c., e non dalla normativa in tema di processo civile telematico, sicché tale disconoscimento deve essere effettuato, a pena di inefficacia, mediante dichiarazione che evidenzia in modo chiaro e univoco il documento che si intende co ntestare e gli aspetti differenziali rispetto all'originale, essendo poi rimesso al giudice l'accertamento di detta conformità attraverso le prove offerte in giudizio, comprese le presunzioni, a differenza di quanto si verifica per il disconoscimento della scrittura privata ex art. 215, comma 1, n. 2), c.p.c. che, in mancanza di verificazione, ne impedisce l'utilizzabilità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 07/10/2024,
n.26200).
Alla luce dei predetti insegnamenti nomofilattici il disconoscimento effettuato dal deve Parte_1
ritenersi inefficace in quanto espresso in modo generico, senza che sia stato allegato alcun elemento significante circa l'asserita difformità (al di là della mancata attestazione sui singoli fogli), e, inoltre, la produzione del medesimo atto impugnato da parte della stessa , costituitasi in giudizio, è CP indice presuntivo del fatto che la copia notificata sia conforme all'originale in possesso dell'amministrazione resistente, rendendo infondata la censura sul punto mossa dal . Parte_1
Anche il secondo e terzo motivo di censura, da trattarsi unitariamente, devono ritenersi infondati.
Il D.lgs 159/2011 ( C.D. Codice delle leggi antimafia e delle misure di Prevenzione ) prevede che i destinatari dei provvedimenti di sequestro e confisca dei beni sono coloro che possono esser sospettati di appartenere ad associazioni mafiose e coloro che sono dediti abitualmente a traffici delittuosi o che vivono con i proventi di attività delittuose: il sequestro viene disposto dal Tribunale quando il valore dei beni risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ritiene che essi siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.
Al termine del procedimento, cui partecipano anche i proprietari o i comproprietari, il sequestro dovrà essere confermato da un provvedimento di confisca. Già con il provvedimento di sequestro l'amministratore giudiziario che ha il compito di custodire, conservare ed amministrare i beni viene affiancato dall' , alla quale è affidata la gestione del bene dopo il provvedimento di confisca CP
di primo grado.
Secondo l'impianto normativo previsto, l' mantiene la titolarità attiva ad ottenere la CP
liberazione del bene ed a far valere eventuali crediti in ordine ai beni: in virtù del potere attribuitole,
l'agenzia ha quindi non solo il potere, ma il dovere di ordinare di rilasciare liberi i beni sequestrati e confiscati e di richiedere eventuali crediti maturati per l'occupazione degli stessi.
In altri termini, il provvedimento di acquisizione del bene al patrimonio indisponibile dello stato determina di fatto e di diritto l'obbligo di rilasciare il bene da un lato, e quindi il carattere abusivo dell'occupazione dello stesso e legittima il potere-dovere dell'agenzia di rivendicare le pretese economiche conseguenti all'abusiva occupazione del bene.
Pertanto, la competenza dell'amministrazione resistente si deve ritenere estesa a tutte le pretese creditorie maturate in ordine all'occupazione illegittima del cespite de quo, comprese quelle maturate anteriormente al provvedimento di confisca, stante che dal 23.10.2019 (data in cui la Corte d'Appello di GG Calabria non ha autorizzato il subentro) il era privo di titolo ad occupare Parte_1
l'immobile in questione.
Va, infine rigettata anche l'eccezione di compensazione per spese sostenute dal per Parte_1
migliorie ed addizioni.
Invero, risulta incontestato che i miglioramenti e le addizioni del risultano antecedenti Parte_1
alla fase di sequestro;
ciò risulta confermato dallo stesso , il quale (al punto 3 della Parte_1
memoria depositata il 3.04.2024) scrive: “relativamente poi alla eccezione di compensazione tra il credito vantato dall'Agenzia in riferimento alle addizioni e alle migliorie adottate, la difesa del concludente appare di estrema semplicità. Ed infatti dalla lettura degli atti non si è mai contestato il
Verbale relativo, redatto dall'ing. al momento della presa in consegna dell'immobile e del Per_2
successivo rilascio. La situazione dei luoghi in quanto tale è stata riconosciuta dalle parti. Di contro, dall'atto del comodato alla presa in consegna dell'immobile, il concludente, per destinare all'attività commerciale l'immobile, ha compiuto delle opere e, ha sopportato il costo delle medesime, nonché quello degli oneri condominiali, interamente, ma anche dalle stesse fatture esibite dal Parte_1 dalla relazione del Coadiutore dell' da cui ne risulta l'esistenza in fase antecedente al CP_1
sequestro.”
Tuttavia, il , il quale, si ricorda, aveva stipulato un contratto di comodato con il Parte_1
precedente proprietario dell'immobile poi oggetto di sequestro e confisca, non può di certo muovere alcuna pretesa compensatoria nei confronti dell'amministrazione resistente: va ricordato, in proposito, il principio per cui al comodatario non sono rimborsabili le spese straordinarie non necessarie e urgenti, anche se comportano miglioramenti, né sotto il profilo dell'articolo 1150 del codice civile, perché egli non è possessore, né sotto quello dell'articolo 936, perché non è terzo anche quando agisce oltre i limiti del contratto, né infine sotto quello dell'articolo 1595 del codice civile, in via di richiamo analogico, perché un'indennità per i miglioramenti è negata anche al locatario la cui posizione è molto simile a quella del comodatario (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/07/2018,
n.18063).
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di compensazione formulata dal . Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo il valore dichiarato della causa, secondo i parametri minimi del D.M. 147/2022, tenuto conto delle difese esplicate e della sovrapponibilità tra fase introduttiva e decisionale, solo fase di studio, introduttiva e decisionale, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria.
p.q.m.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciandosi nella causa in epigrafe promossa da
[...]
nei confronti dell' per l'amministrazione e la destinazione dei beni Pt_1 Controparte_1
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande di;
Parte_1
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell' Parte_1 [...]
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che Controparte_1 liquida in € 4.217,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Palmi il 13.05.2025 Il Giudice dott. Mariano Carella
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Palmi
Sezione Civile
In esito al deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 2 maggio 2025 per la causa promossa da , titolare della ditta “ Scarpemania”, Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Minasi Nicola, contro l' Controparte_1
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ), rappresentata
[...] CP
e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si dà atto che solo il ha depositato, Parte_1
nel termine assegnato, le note a trattazione scritta, ragione per cui può ritenersi rispettato il principio del contraddittorio;
con la predetta nota ha insistito nei propri atti e verbali di causa;
Parte_1
Il Tribunale rilevato che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata decide la causa come da seguente sentenza:
Proc. n. 1067/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1067/2023 R.G. tra:
, nato a [...] il [...] (c.f ), quale titolare della Parte_1 P.IVA_1
ditta “Scarpemania” (P.IVA ), elettivamente domiciliato in Palmi, C.so Ten. Barbaro P.IVA_1
n.34, presso lo studio dell'Avv. Minasi Nicola, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
Controparte_3
(CF
[...]
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege P.IVA_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di GG Calabria , presso i cui uffici, in Via del Plebiscito,
n. 15, è domiciliata per legge
PARTE CONVENUTA
Oggetto: accertamento negativo del credito.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 2.05.2025.
In fatto ed in diritto
In data 22/07/2023 al ricorrente veniva notificata da parte dell' Parte_1 [...]
la “prima richiesta di pagamento di indennità di Controparte_3
occupazione abusiva (prot. 0050229) per la somma di euro 72.134,18, e ciò per occupazione abusiva concernente l'immobile sito in Gioia Tauro (RC) SS. N. 274/276, identificato al F. 34, p. n. 267, sub
2 e 5 cat. C1”.
Avverso il predetto atto proponeva opposizione il , il quale eccepiva i seguenti motivi Parte_1
di impugnazione:
1.“Nullità dell'atto impugnato per difetto della necessaria formalità comunicatoria – Violazione dell'art. 23, comma 1, del D.lgs. n. 82/2005 (C.A.D.) e dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, con conseguenze diretta sulla conformità dell'atto notificato.” : al riguardo il eccepiva la Parte_1
radicale nullità dell'atto impugnato (quale copia analogica di un documento informatico) che, per come comunicato e notificato al ricorrente, risultava mancante della necessaria attestazione di conformità all'originale informatico apposta in ogni foglio di cui esso si componeva;
2. “Richiesta illegittima, per come accomunata, dei canoni relativi alla fase del sequestro unitamente alla fase della confisca”: evidenziava il ricorrente che, in relazione all'acquisto a titolo originario del bene con la confisca da parte dell' , non potevano chiedersi i canoni relativi alla fase di CP
sequestro, essendo irrilevante ogni rapporto o fatto antecedente alla disposta confisca;
3. “Sulla richiesta omnicomprensiva relativamente dal periodo di sequestro a quello della confisca:” non sussisteva la legittimazione dell' a richiedere il pagamento delle somme pregresse della CP
fase di sequestro, le quali risultavano di competenza dell'amministrazione giudiziaria;
4. “Compensazione delle somme relative alle addizioni e migliorie dell'immobile a suo tempo da parte della Ditta concludente”. In sede di verbale di consegna, avvenuto in data 15.06.2023, l'attore aveva proceduto alla consegna di una consulenza redatta dall'Arch. relativa alle addizioni Per_1
e migliorie effettuate dal sull'immobile. Eccepiva, pertanto, la compensazione delle somme Pt_1 dovute per dette addizioni e migliorie con quanto preteso dall' . CP
In conclusione, il chiedeva dichiararsi la nullità dell'ordinanza impugnata. Parte_1
Si costituiva l' dei beni sequestrati e Controparte_1
confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), la quale premetteva che:
- detti immobili erano stati concessi, in periodo anteriore al loro sequestro, in comodato d'uso gratuito da in favore dell'odierno ricorrente , nella qualità di titolare CP_4 Parte_1 dell'impresa individuale “Scarpemania”, per l'esercizio di attività commerciale;
- in vigenza di applicazione della misura del sequestro, la Corte d'Appello di GG Calabria, con provvedimento del 23/10/2019, non aveva autorizzato il subentro dell'amministrazione giudiziaria nel rapporto già intercorrente tra le parti, concedendo la permanenza dell'impresa presso il cespite in confisca mediante la regolarizzazione di contratto di locazione al canone mensile di € 1.580,00; di ciò era stata data comunicazione all'occupante dall'amministrazione giudiziaria con invito alla regolarizzazione dell'occupazione;
- con successivo provvedimento del 31/08/2020, la medesima Autorità Giudiziaria, richiamati gli articoli 40 comma 3 ter e 56 del D.Lgs. n. 159/2011, aveva confermato la precedente disposizione, con rigetto dell'istanza prodotta dal legale di . Parte_1
- stante la mancata volontà di , n.q. di titolare dell'impresa “Scarpemania”, di attenersi Parte_1
alle disposizioni imposte dal Giudice, l'amministrazione giudiziaria aveva avviato azione di sfratto e recupero dell'indennità dovuta per l'occupazione sine titulo dell'immobile già sottoposto a vincolo;
- concluso il processo penale e, di conseguenza, acquisiti i beni al patrimonio erariale, l' CP
acquisita la competenza esclusiva circa la loro gestione, aveva sospeso l'attività avviata con il legale nominato dall'amministrazione giudiziaria, avvalendosi della facoltà di procedere in via amministrativa, anche in forma coattiva, allo sgombero degli immobili e al recupero delle indennità maturate, intimando il rilascio degli immobili, con ordinanza di sgombero notificata in data
08/11/2022, avverso la quale era stata proposta opposizione dinanzi al azio, rigettata;
CP_5
- successivamente, era stato concesso all'occupante , dietro espressa richiesta, ulteriore Parte_1
termine, rispetto i centoventi giorni di prassi, per consentire la liberazione dei locali e il trasferimento dell'attività commerciale ivi insistente: il rilascio avveniva in data 15/06/2023, come risultava dal verbale trasmesso dal Coadiutore ed acquisito al prot. ANBSC n. 44196 del 27/06/2023;
- conseguentemente, a mezzo del provvedimento oggetto oggi di impugnazione, era stato richiesto il pagamento dell'indennità dovuta per l'intero periodo di occupazione sine titulo, pari ad € 72.134,18, secondo l'importo mensile determinato all'epoca dal Giudice di € 1.580,00 mensili.
Pertanto, l' evidenziava di aver richiesto, con il provvedimento oggetto di impugnazione, il CP pagamento dell'indennità dovuta per l'intero periodo di occupazione sine titulo, pari ad € 72.134,18, secondo l'importo mensile determinato all'epoca dal Giudice di € 1.580,00 mensili.
Nel merito l' contestava tutti i motivi di opposizione evidenziando: CP
1) che la copia notificata risultava munita di attestazione di conformità all'originale: i militari che avevano proceduto alla notifica, acquisito l'originale del provvedimento tramite trasmissione a mezzo del sistema di protocollazione dell' avevano apposto in calce all'atto l'attestazione di CP_1
conformità, con indicazione della numerazione di protocollo, provvisto di valido certificato relativo all'apposizione di firma digitale a cura del Dirigente incaricato;
2) la legittimità della richiesta di pagamento dei canoni pregressi anche in relazione alla fase di sequestro antecedente a quella della confisca, poiché l' era competente in via esclusiva, a CP
seguito della confisca definitiva, della gestione dei beni acquisiti al patrimonio erariale, compresa quella di recupero della indennità dovuta per occupazione del cespite immobiliare;
3) l' ha competenza per il recupero delle indennità dovute per l'intero periodo di occupazione, CP
anche per la fase antecedente di sequestro;
4) l'infondatezza della chiesta compensazione delle migliorie ed addizioni, in quanto risalenti a fase antecedente al sequestro e alla confisca, quando il bene era nella proprietà e disponibilità del prevenuto: all'atto dell'esecuzione del sequestro, l'immobile si trovava nelle attuali condizioni di fatto e, come tale, risultava acquisito al patrimonio erariale, tanto che l' aveva comunque richiesto CP chiarimenti sul punto all'Amministratore giudiziario, oggi Coadiutore dell'Agenzia, il quale , a mezzo della relazione assunta al prot. n. 57544 del 05/09/2023, aveva riferito che, già all'atto del sequestro, l'immobile si trovava nelle medesime attuali condizioni e, quindi, provvisto di tutti gli impianti e le addizioni per cui l'opponente ne chiedeva la compensazione.
In conclusione, l' dei beni sequestrati e Controparte_1 confiscati alla criminalità organizzata ( chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta dal CP
. Parte_1
Con ordinanza del 4.12.2023 veniva disposta la conversione in rito semplificato di cognizione, con assegnazione alle parti di termini per il deposito di memorie integrative.
Rigettata la richiesta di prova per testi e c.t.u. formulata dall'opponente, la causa veniva assegnata per la decisione.
La domanda di è infondata. Parte_1
In premessa e in rito va considerato quanto segue.
L'attore ha originariamente formulato opposizione ex art. 22 della L. 689/1981 avverso Parte_1
il provvedimento notificato in data 19.07.2023 da parte dell' Controparte_3
avente ad oggetto la “prima richiesta di pagamento indennità di
[...]
occupazione abusiva (prot. 0050229) per la somma di euro 72.134,18, per occupazione abusiva concernente l'immobile sito in Gioia Tauro (RC) SS. N. 274/276, identificato al F. 34, p. n. 267, sub
2e 5 cat. C1”.
Di fatto, dunque, non si tratta di provvedimento autoritativo di tipo sanzionatorio da parte dell'amministrazione pubblica, ma di richiesta di pagamento per canoni scaduti e non percepiti, emessi dall' in forza dell'art. 823 secondo comma c.c. così come richiamato dall'art. 47 CP
comma 2 del D.lgs. 159/2011; si tratta, infatti, di atto che, nonostante il richiamo alla necessità di procedere al recupero “ anche avvalendosi del potere di autotutela di cui all'art 823, comma, 2, cpc, così come espressamente dall'art 2-decies, comma 2, della legge n 575/1965, oggi confluito nell'art
47, comma 2, del Dlsvo 159/2011”, è privo di valore sanzionatorio, in quanto le norme richiamate consentono all'amministrazione di agire nel far valere una pretesa creditoria, senza profili di esercizio autoritativo del potere da parte della p.a., avendo detta pretesa patrimoniale fonte in un rapporto giuridico o di fatto riguardante un bene.
Si ritiene, specularmente, che, con l'azione proposta, di fatto il ha contestato il diritto Parte_1
di parte istante a pretendere le somme di cui al citato provvedimento in relazione all'occupazione dell'immobile de quo, dunque, di fatto formulando una domanda di accertamento negativo del credito.
Da qui discende e va confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale le controversie inferenti le pretese di pagamento rientrino nella giurisdizione ordinaria, giacché nella quantificazione dell'indennità dovuta per un'occupazione abusiva nessun potere autoritativo e discrezionale è esercitato dall'amministrazione, a ciò conseguendo che nei confronti di detti atti sussiste una posizione di diritto soggettivo da tutelare davanti al giudice ordinario (Tar Campania
Napoli, V, 3 ottobre 2007, n. 8855; Tar Sicilia, Palermo, I, 12 maggio 2003, n. 761; Tar Calabria,
GG Calabria, 4 maggio 1995, n. 665).
Ad analoghe conclusioni è pervenuta anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ.,
Sez. Un., 31 luglio 2008, n. 20749; Cassazione civile sez. un., 06/06/2002, n.8227), escludendo, in relazione al precedente panorama normativo, che siffatte controversie rientrino nella ipotesi di giurisdizione esclusiva di cui all'art. 5 della legge n. 1034 del 1971, e ciò in considerazione sia dell'assenza del titolo concessorio che della previsione di cui al comma 2 dello stesso art. 5, secondo il quale, in tema di concessione di beni pubblici "Resta salva la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi" (ex multis, Tar
Campania, Napoli, V, 7 novembre 2007, n. 10937; Tar Liguria, I, 28 luglio 2006, n. 835; Tar Sardegna
Cagliari, I, 15 luglio 2005, n. 1651). Nulla muta tenendo conto dell'entrata in vigore del codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il quale: all'art. 133, nell'individuare le materie coperte dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – che, al riguardo, conosce, pertanto, anche delle controversie afferenti ai diritti soggettivi – non inserisce i provvedimenti adottati dall' dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.). CP_1
Nel merito, la domanda di è infondata. Parte_1
Dal principio di non contestazione emergente dal profilo di cui all'articolo 115 c.p.c. nonché dalle argomentazioni svolte, dalla documentazione prodotta, emerge che il cespite di cui è causa era stato concesso in comodato d'uso dal prevenuto a favore del;
a seguito del CP_4 Parte_1
sequestro ex D.lgs 114/2011, la Corte d'Appello di GG Calabria, con provvedimento del
23/10/2019 (all. 2 della memoria di costituzione dell' ), non ha autorizzato il subentro CP dell'amministrazione giudiziaria nel rapporto già intercorrente tra le parti, concedendo la permanenza del presso il cespite in confisca mediante la regolarizzazione di contratto di locazione Parte_1 al canone mensile di € 1.580,00 senza che il abbia mai inteso regolarizzare la propria Parte_1
posizione.
Non vi è dubbio, quindi che l'occupazione si qualifichi come abusiva, all'esito della scadenza del godimento legittimo (contratto di comodato con il prevenuto) perché non assistita da un ulteriore titolo giuridico.
In ordine all'indennità di occupazione richiesta, consegue in automatico l'obbligo di risarcire il danno al riscontro dell'occupazione abusiva e in assenza di titolo a permanere nel cespite. L'ammontare della “indennità” è stato determinato dall' tenendo conto dei periodi di CP
occupazione (dal 23.10.2019 in cui la Corte d'Appello di GG Calabria non ha autorizzato il subentro).
Quanto alla misura dell'indennità richiesta, trattandosi di accertamento negativo del credito, deve essere richiamato il principio secondo cui (Cassazione civile sez. III, 10/04/2024, n.9706; Cassazione civile sez. III, 18/10/2023, n.28984; Cassazione civile sez. lav., 10/11/2010, n.22862), in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'a 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.
Peraltro, tale principio deve esser sempre contemperato con il principio di non contestazione, in quanto l'onere di contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica, e pertanto idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte (Cassazione civile sez. III, 19/10/2016, n.21075; cfr. anche
Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, n.26908; Cassazione civile sez. III, 06/10/2015, n.19896).
Nel caso di specie, l'attore non ha contestato gli elementi di fatto sottesi alla determinazione dell'indennità, così che i criteri con cui sono stati determinati i canoni di occupazione devono ritenersi incontestati in applicazione dei principi di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c.
Dunque, ritenuta fondata la pretesa creditoria dell' , attesa l'assenza di titolo giuridico in capo CP al per l'occupazione del cespite immobiliare e la non contestazione circa i criteri Parte_1
adottati dalla P.A. nella determinazione dell'indennità di occupazione, vanno ritenuti infondati i motivi di censura mossi con l'atto introduttivo.
Quanto al primo motivo, deve ritenersi la legittimità della notifica della copia analogica dell'atto impugnato sottoscritto digitalmente e attestato conforme al documento informatico in possesso dell'Amministrazione.
Invero, ai sensi dell'art. 23 del CAD "Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato".
Nella specie risulta incontestato che l'atto notificato in copia cartacea presenta l'attestazione di conformità all'originale, che, a differenza di quanto sostiene il , è sufficiente a Parte_1 dimostrare l'avvenuta sottoscrizione dell'atto formato digitalmente ed a conferirgli un valore probatorio equiparato all'originale informatico (in tema di sentenze sottoscritte digitalmente vedi
Cass. n. 15074 del 19/06/2017), essendo l'attestazione di conformità riferita al contenuto integrale del documento originale informatico e quindi anche alla sottoscrizione apposta in formato digitale.
Del resto, in ogni caso, deve rilevarsi che le relative doglianze appaiono infondate atteso che alcun esplicito disconoscimento della conformità all'originale è venuto dall'attore . Parte_1
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, la dichiarazione di disconoscimento deve essere fatta - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (cfr. Cassazione civile sez. III, 03/04/2014, n.7775).
Peraltro, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione “il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 2, perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa” (cfr. Cassazione civile sez. trib.,
23/05/2018, n.12737); tale principio è stato ripreso dalla giurisprudenza di legittimità anche con riferimento al disconoscimento della conformità della copia analogia all'originale informatico, atteso che il disconoscimento della conformità all'originale della copia informatica di scrittura analogica depositata telematicamente è disciplinato dall'art. 2719 c.c., e non dalla normativa in tema di processo civile telematico, sicché tale disconoscimento deve essere effettuato, a pena di inefficacia, mediante dichiarazione che evidenzia in modo chiaro e univoco il documento che si intende co ntestare e gli aspetti differenziali rispetto all'originale, essendo poi rimesso al giudice l'accertamento di detta conformità attraverso le prove offerte in giudizio, comprese le presunzioni, a differenza di quanto si verifica per il disconoscimento della scrittura privata ex art. 215, comma 1, n. 2), c.p.c. che, in mancanza di verificazione, ne impedisce l'utilizzabilità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 07/10/2024,
n.26200).
Alla luce dei predetti insegnamenti nomofilattici il disconoscimento effettuato dal deve Parte_1
ritenersi inefficace in quanto espresso in modo generico, senza che sia stato allegato alcun elemento significante circa l'asserita difformità (al di là della mancata attestazione sui singoli fogli), e, inoltre, la produzione del medesimo atto impugnato da parte della stessa , costituitasi in giudizio, è CP indice presuntivo del fatto che la copia notificata sia conforme all'originale in possesso dell'amministrazione resistente, rendendo infondata la censura sul punto mossa dal . Parte_1
Anche il secondo e terzo motivo di censura, da trattarsi unitariamente, devono ritenersi infondati.
Il D.lgs 159/2011 ( C.D. Codice delle leggi antimafia e delle misure di Prevenzione ) prevede che i destinatari dei provvedimenti di sequestro e confisca dei beni sono coloro che possono esser sospettati di appartenere ad associazioni mafiose e coloro che sono dediti abitualmente a traffici delittuosi o che vivono con i proventi di attività delittuose: il sequestro viene disposto dal Tribunale quando il valore dei beni risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ritiene che essi siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.
Al termine del procedimento, cui partecipano anche i proprietari o i comproprietari, il sequestro dovrà essere confermato da un provvedimento di confisca. Già con il provvedimento di sequestro l'amministratore giudiziario che ha il compito di custodire, conservare ed amministrare i beni viene affiancato dall' , alla quale è affidata la gestione del bene dopo il provvedimento di confisca CP
di primo grado.
Secondo l'impianto normativo previsto, l' mantiene la titolarità attiva ad ottenere la CP
liberazione del bene ed a far valere eventuali crediti in ordine ai beni: in virtù del potere attribuitole,
l'agenzia ha quindi non solo il potere, ma il dovere di ordinare di rilasciare liberi i beni sequestrati e confiscati e di richiedere eventuali crediti maturati per l'occupazione degli stessi.
In altri termini, il provvedimento di acquisizione del bene al patrimonio indisponibile dello stato determina di fatto e di diritto l'obbligo di rilasciare il bene da un lato, e quindi il carattere abusivo dell'occupazione dello stesso e legittima il potere-dovere dell'agenzia di rivendicare le pretese economiche conseguenti all'abusiva occupazione del bene.
Pertanto, la competenza dell'amministrazione resistente si deve ritenere estesa a tutte le pretese creditorie maturate in ordine all'occupazione illegittima del cespite de quo, comprese quelle maturate anteriormente al provvedimento di confisca, stante che dal 23.10.2019 (data in cui la Corte d'Appello di GG Calabria non ha autorizzato il subentro) il era privo di titolo ad occupare Parte_1
l'immobile in questione.
Va, infine rigettata anche l'eccezione di compensazione per spese sostenute dal per Parte_1
migliorie ed addizioni.
Invero, risulta incontestato che i miglioramenti e le addizioni del risultano antecedenti Parte_1
alla fase di sequestro;
ciò risulta confermato dallo stesso , il quale (al punto 3 della Parte_1
memoria depositata il 3.04.2024) scrive: “relativamente poi alla eccezione di compensazione tra il credito vantato dall'Agenzia in riferimento alle addizioni e alle migliorie adottate, la difesa del concludente appare di estrema semplicità. Ed infatti dalla lettura degli atti non si è mai contestato il
Verbale relativo, redatto dall'ing. al momento della presa in consegna dell'immobile e del Per_2
successivo rilascio. La situazione dei luoghi in quanto tale è stata riconosciuta dalle parti. Di contro, dall'atto del comodato alla presa in consegna dell'immobile, il concludente, per destinare all'attività commerciale l'immobile, ha compiuto delle opere e, ha sopportato il costo delle medesime, nonché quello degli oneri condominiali, interamente, ma anche dalle stesse fatture esibite dal Parte_1 dalla relazione del Coadiutore dell' da cui ne risulta l'esistenza in fase antecedente al CP_1
sequestro.”
Tuttavia, il , il quale, si ricorda, aveva stipulato un contratto di comodato con il Parte_1
precedente proprietario dell'immobile poi oggetto di sequestro e confisca, non può di certo muovere alcuna pretesa compensatoria nei confronti dell'amministrazione resistente: va ricordato, in proposito, il principio per cui al comodatario non sono rimborsabili le spese straordinarie non necessarie e urgenti, anche se comportano miglioramenti, né sotto il profilo dell'articolo 1150 del codice civile, perché egli non è possessore, né sotto quello dell'articolo 936, perché non è terzo anche quando agisce oltre i limiti del contratto, né infine sotto quello dell'articolo 1595 del codice civile, in via di richiamo analogico, perché un'indennità per i miglioramenti è negata anche al locatario la cui posizione è molto simile a quella del comodatario (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/07/2018,
n.18063).
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di compensazione formulata dal . Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo il valore dichiarato della causa, secondo i parametri minimi del D.M. 147/2022, tenuto conto delle difese esplicate e della sovrapponibilità tra fase introduttiva e decisionale, solo fase di studio, introduttiva e decisionale, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria.
p.q.m.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciandosi nella causa in epigrafe promossa da
[...]
nei confronti dell' per l'amministrazione e la destinazione dei beni Pt_1 Controparte_1
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande di;
Parte_1
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell' Parte_1 [...]
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che Controparte_1 liquida in € 4.217,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Palmi il 13.05.2025 Il Giudice dott. Mariano Carella