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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 27/02/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 391/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristina Cavaciocchi, all'esito della discussione ex art.281 sexies, Ultimo comma, c.p.c., avvenuta alla udienza del 24.2.25 ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281 SEXIES ,Ultimo comma, C.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 391/2024 promossa da: nato il [...] in [...] e res.te in Celle di Bulgheria Parte_1
(C.F.: ) rapp.to e difeso, in virtù di C.F._1 procura alle liti dall'avv. Aniello Natale ) ed elett.te dom.to, ai C.F._2 fini del presente giudizio, presso lo studio de lano al Corso Italia nr. 8, il quale dichiara, ai sensi dell'art. 170 e 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni di cui agli artt. 136 e segg. c.p.c., al seguente numero di fax: 09741902222 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
ATTORE/RICORRENTE contro con sede in Piazza Salimbeni Controparte_1 CP_1 ese di Are na P.IVA_1
Gruppo IVA - partita IVA , aderente al Fondo Interbancario di Tutela P.IVA_2 dei Depositi, iscritta all' che e Capogruppo del Gruppo Bancario
codice Banca 1030.6, codice Gruppo , in persona Controparte_1 CP_3
, non in proprio, la sua qualità C.F._3 di Deliberante con funzione Legale della Banca (Livello di Procura E5) e come tale rappresentante della suddetta Banca procura speciale del 17 aprile 2023 ai rogiti Notaio di iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di e Persona_1 CP_1 CP_1
re o n. 42.423 - raccolta n. 21.712, registrata all'Agenzia delle te di il 18 aprile 2023 al n. 2021 Serie 1T e depositata presso il Registro delle Imprese di CP_1
Ar SI (doc. 2), agli effetti del presente atto elettivamente domiciliata presso il proprio difensore Avv. Roberto Lazzini (CF del foro di Massa e CodiceFiscale_4
Carrara, che la rappresenta e difende giusta p di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni al numero di fax 0585 855673, all'indirizzo di posta elettronica: pagina 1 di 9 ed alla pec: ed elettivamente Email_2 Email_3
pec studio in Carrara, Email_4
Viale XX Settembre 177/F2
CONVENUTO/RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso nel modo che segue:
PARTE RICORRENTE: “ l'On.le Tribunale di SI adito, previa ogni più utile declaratoria del caso
o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: 1) Accogliere la domanda spiegata con il presente atto, accertando e dichiarando, il diritto del sig.
[...]
previo eventuale svincolo e/o vendita dei titoli in deposito presso l'Istituto di credito resistente, a Parte_1
relativo controvalore dei predetti titoli, allo stesso spettante in virtù della sua quota ereditaria nonché ad incassare le somme giacenti sui conti correnti nr. 2368 e nr. 188787.54 (risultanti dal saldoattivo) accesi presso la banca , sempre in proporzione alla sua quota ereditaria e, Controparte_1 per l'effetto, 2) Condannare la , in persona del legale rapp.te p.t., previo Controparte_4 eventuale svincolo e/o vendita ua filiale, a corrispondere, in favore del ricorrente, il controvalore dei titoli allo stesso spettante in virtù della sua quota ereditaria nonché a corrispondere le somme depositate presso i conti correnti nr. 2368 e nr. 188787.54 risultanti dal saldo attivo dei predetti conti correnti, sempre in proporzione alla sua quota ereditaria, per un ammontare complessivo di € 274.395,00 ovvero nella maggiore o minore (in tale ipotesi con espressa riserva di impugnativa) somma che il Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi legali e la rivalutazione dalla maturazione al saldo;
3) Emettere ogni altro utile provvedimento idoneo, in accoglimento della pretesa avanzata con la presente domanda, ad eliminare ed ovviare alla situazione determinatasi ed a tutelare il diritto e l'interesse del ricorrente;
4) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, per dichiarato anticipo, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
PARTE RESISTENTE: Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa: in via preliminare, individuati gli eredi/chiamati interessati al contraddittorio, estendendolo d'ufficio agli stessi, anche per motivi di opportunità; nel merito, rigettare la domanda di condanna al pagamento avanzata in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata, per i motivi esposti nella presente comparsa;
in via gradata nel merito, individuate le quote di spettanza dei singoli eredi del sig. e secondo le norme, rispettivamente della successione legittima e Persona_2 Persona_3 tori quanto al dossier titoli n. 10968 alla Controparte_1 vendita/svincolo dei titoli ed e degli stessi;
• autorizzare la
[...] alla liquidazione in favore degli eredi del ricavato dalla vendita/svincolo; • Controparte_1 autorizzare la liquidazione delle giacenze attive, secondo le quote di ripartizione individuate, in favore del ricorrente e degli altri aventi diritto;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari del giudizio.”
pagina 2 di 9
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il sig. conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di SI, la società al fine di sentirla Controparte_1 condannare, previo eventuale svincolo e esso la sua filiale, a corrispondergli il controvalore dei titoli allo stesso spettante in virtù della sua quota ereditaria nonché le somme depositate presso i conti correnti nr. 2368 e nr. 188787.54 risultanti dal saldo attivo dei predetti conti correnti, sempre in proporzione alla sua quota ereditaria, per un ammontare complessivo di € 274.395,00 ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre alle spese di lite.
Deduceva a tal fine di essere erede legittimo, unitamente ai fratelli, sig.ri e Parte_2
, del padre sig. deceduto in Bellizzi (SA) in data Persona_4 Persona_2 ichiarazione di rtificato di morte del sig. Per_2
in atti).
[...]
Al momento del decesso, il defunto padre, risultava essere titolare e cointestatario, al 50%, unitamente alla moglie, sig.ra presso la Persona_3 Controparte_1 di un rapporto di conto corr 68 che pr 72.969,41 nonché di titoli in deposito (facenti parte di fondi comuni di investimento) per un controvalore pari ad € 254.992,71 (cfr. comunicazione della banca e denuncia di successione in atti).
Deduceva ancora che la sig.ra madre del ricorrente e coniuge del sig. Persona_3
, all'epoca del ltimo, risultava essere intestataria, altresì, Persona_2
nr. 18878.54 acceso sempre presso la Controparte_1
(cfr. comunicazione della banca in atti).
Apertasi la successione ab intestato del sig. , il ricorrente è divenuto Persona_2 titolare, ex art. 581 c.c., di una quota ereditaria quota di 2/3 da dividersi in parti uguali con i fratelli), mentre la sig.ra già titolare della metà dei Persona_3 predetti rapporti, è divenuta titolare di un'ulteriore quota pari ad 1/3 (cfr. denuncia di successione del sig. in atti). Persona_2
Il Ricorrente è stato poi istituito erede universale dalla madre sig.ra nata Persona_3 ad Albino (BG) il 19.02.1936 e deceduta in Bellizzi (SA) in data tù di testamento pubblico del 20.12.2018 e pubblicato in data 08.07.2021 dal Notaio dott.ssa
(cfr. testamento in atti). Persona_5
Conseguentemente a seguito al decesso della sig.ra il ricorrente è Persona_3 divenuto titolare dell'intera quota della madre, come in e quantificata, in virtù dell'indicato testamento del 20.12.2018, pubblicato in data 08.07.2021, da sommarsi alla quota acquisita, come innanzi detto, quale erede legittimo, in seguito alla successione del padre sig. . Persona_2
Con diffida stragiudiziale del 16.11.2022, il sig. invitava l'Istituto di Parte_1 credito resistente, previo svincolo e/o vendita dei titoli in deposito, a voler corrispondere il pagina 3 di 9 relativo controvalore per l'ammontare dovutogli in virtù della propria quota ereditaria nonché, previa chiusura del rapporto di conto corrente n. 18878.54, a voler riconoscere gli importi di cui al relativo saldo attivo, sempre in proporzione alla propria quota ereditaria.
Tuttavia con missiva di riscontro del 19.01.2023, il per il tramite Controparte_1 dell'apposito Ufficio reclami e Mediazioni, rigettava l ta, deducendo che << .. sui beni ereditari si viene a costituire una comunione indivisa e pertanto lo svincolo deve avvenire in favore di tutti gli aventi diritto congiuntamente>> (cfr. lettera di risposta di Controparte_1
del 19.01.2023).
[...]
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni “ l'On.le Tribunale di SI adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: 1) Accogliere la domanda spiegata con il presente atto, accertando e dichiarando, il diritto del sig. previo eventuale svincolo e/o vendita dei titoli in deposito presso l'Istituto di Parte_1 cred ere il relativo controvalore dei predetti titoli, allo stesso spettante in virtù della sua quota ereditaria nonché ad incassare le somme giacenti sui conti correnti nr. 2368 e nr. 188787.54 (risultanti dal saldoattivo) accesi presso la banca , sempre in proporzione alla sua Controparte_1 quota ereditaria e, per l'effetto, 2) Condannare la , in persona del legale Controparte_4 rapp.te p.t., previo eventuale svincolo e/o vendita d iliale, a corrispondere, in favore del ricorrente, il controvalore dei titoli allo stesso spettante in virtù della sua quota ereditaria nonché a corrispondere le somme depositate presso i conti correnti nr. 2368 e nr. 188787.54 risultanti dal saldo attivo dei predetti conti correnti, sempre in proporzione alla sua quota ereditaria, per un ammontare complessivo di € 274.395,00 ovvero nella maggiore o minore (in tale ipotesi con espressa riserva di impugnativa) somma che il Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi legali e la rivalutazione dalla maturazione al saldo;
3) Emettere ogni altro utile provvedimento idoneo, in accoglimento della pretesa avanzata con la presente domanda, ad eliminare ed ovviare alla situazione determinatasi ed a tutelare il diritto e l'interesse del ricorrente;
4) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, per dichiarato anticipo, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Notificato il predetto ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti si costituiva in giudizio la società convenuta, che impugnava e contestava la domanda attorea, di cui chiedeva il rigetto, istando, preliminarmente, per la chiamata in causa degli altri eredi/chiamati.
A sostegno della suindicata richiesta, adduceva mere ragioni ipotetiche e generiche (generico interesse a contraddire dei coeredi ovvero la possibilità che questi abbiano impugnato il testamento), senza nulla specificare né produrre al riguardo, né chiarendo se vi fossero ragioni di natura strettamente contrattuale che giustificassero un eventuale intervento dei terzi, per i quali, peraltro, la stessa conventa non ha avanzato alcuna richiesta di chiamata in causa.
Nel merito contestata genericamente il diritto del coerede ad agire uti singoli per ottenere lo svincolo delle somme richieste pur nei limiti della propria quota erediatria.
Concludeva quindi affinchè “ Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa: in via preliminare, individuati gli eredi/chiamati interessati al contraddittorio, estendendolo d'ufficio agli stessi, anche per motivi di opportunità; nel merito, rigettare la domanda di pagina 4 di 9 condanna al pagamento avanzata in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata, per i motivi esposti nella presente comparsa;
in via gradata nel merito, individuate le quote di spettanza dei singoli eredi del sig. e secondo le norme, rispettivamente della successione legittima e Persona_2 Persona_3 testamentaria: • autorizzare quanto al dossier titoli n. 10968 alla Controparte_1 vendita/svincolo dei titoli ed e degli stessi;
• autorizzare la
[...] alla liquidazione in favore degli eredi del ricavato dalla vendita/svi Controparte_1 autorizzare la liquidazione delle giacenze attive, secondo le quote di ripartizione individuate, in favore del ricorrente e degli altri aventi diritto;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari del giudizio.”
All'udienza del 7.05.2024, il Giudice del Tribunale di SI, a scioglimento della riserva assunta, ritenendo non necessario disporre alcuna integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., né l'intervento di terzi ex art. 107 c.p.c., rinviava la causa per la decisoone ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 20.02.2025, udienza poi differita al 24.02.2025 in modalità da remoto ex art. 127 bis c.p.c., con assegnazione alle parti del termione fino al 14.02.2025 per il deposito di brevi note conclusive.
*** *** ***
Orbene all'esito della espletata istruttoria di natura squisitamente documentale e giuridica la domanda attorea merita accoglimento.
Il ricorrente, in qualità di coerede legittimo del padre e, successivamente, istituito con disposizione testamentaria erede universale della madre, lamenta che si è CP_5 rifiutata di procedere allo svincolo pro quota delle somme e dei titoli ca ne, nonostante la produzione, peraltro non contestata, dei titoli successori ( ndr . Parte ricorrente ha chiesto accertarsi il suo diritto ad ottenere la liquidazione pro quota delle somme e dei titoli relativi ai rapporti caduti in successione.
La banca eccependo generiche ragioni di tutela pro futuro quanto a possibili azioni risarcitorie ai propri danni, ha dedotto, quale unica causa ostativa alla accoglimento della richiesta attorea, la necessarietà di una richiesta congiunta di tutti gli eredi.
Incontestata la qualità di erede in testa al ricorrente, e totalmente assenti ulteriori ragioni contrattuali contenute tanto nel contratto di conto corrente quanto in quello relativo ai titoli che potrebbero anche in via di mera ipotesi giustificare il consenso di tutti i coeredi ai fini dello svincolo, anche solo pro quota, dell'attivo ereditario, è il caso di osservare come al caso di specie applicarsi i principi generali, come ribaditi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, in tema di crediti ereditari (Cass. SS.UU. 28 novembre 2007 n. 24657).
A tale ultimo riguardo, la Suprema Corte ha affermato che i crediti ereditari entrano a far parte della comunione ereditaria, potendo ciascun coerede può agire singolarmente per far valere sia l'intero credito comune sia la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri coeredi;
precisamente si è sostenuto che «I crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 cod. civ.
pagina 5 di 9 prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall'art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione;
né, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il "de cuius" ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale.
Conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito» (Cass., SS.UU. n. 24657/2007 cit.).
Più di recente, la Corte di Cassazione, ribadendo i principi espressi dalle Sezioni Unite, ha precisato che ciascun coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione (Cass., ord., 20 novembre 2017 n. 27417).
Si è inoltre chiarito, riprendendo il ragionamento delle Sezioni Unite, che ferma restando la necessità di ricomprendere nell'eventuale divisione dell'asse ereditario i crediti, l'avvenuta riscossione da parte di un coerede di tutto o parte del credito stesso, potrà incidere nell'ambito delle operazioni divisionali dando vita a delle pretese di rendiconto, tramite anche eventuali compensazioni tra diverse poste creditorie, ma senza che ciò precluda al singolo di poter immediatamente attivarsi per la riscossione anche solo del credito in proporzione della sua quota.
La connotazione dell'azione del singolo coerede in chiave finalistica, distinguendo quindi tra iniziativa nell'interesse della comunione ovvero nel proprio personale interesse, non trova riscontro nella decisione delle Sezioni Unite, e nei fatti verrebbe a riproporre, laddove come nel caso in cui non vi sia l'adesione di un coerede alla richiesta di riscossione, una sorta di surrettizio litisconsorzio necessario, posto che tale mancata adesione imporrebbe la necessaria partecipazione al giudizio avente ad oggetto la domanda di pagamento, di tutti i coeredi, ancorchè al fine di stabilire se la richiesta di pagamento sia strumentale o meno al soddisfacimento della comunione (Cass., ord., n. 27417/2017).
Quindi, l'operato dell'istituto è del tutto illegittimo, non potendosi lo stesso opporre o rifiutare le giuste e legittime richieste avanzate dal ricorrente.
pagina 6 di 9 Pertanto, il erroneamente, ha respinto la legittima istanza Controparte_1 presentata d 2, adducendo una motivazione del tutto infondata e priva di pregio.
Applicando le su cennate coordinate ermeneutiche, può dirsi accertato che il sig.
[...]
, è coerede legittimo, unitamente ai fratelli, sig.ri e Parte_1 Parte_2 Per_4 el padre sig. deceduto in Bellizz 4.0
[...] Persona_2 omento della a sione risultava essere titolare e cointestatario, al 50%, unitamente alla moglie, sig.ra presso la Persona_3 Controparte_1
, di un rapporto di conto corr 68 che pre
[...]
2.969,41 nonché di titoli in deposito (facenti parte di fondi comuni di investimento) per un controvalore pari ad € 254.992,71 (cfr. comunicazione della banca e denuncia di successione in atti).
Come già detto in parte motiva, a seguito anche del decesso della madre Persona_3 istituito con disposizione testamentaria suo erede universale il sig. Parte_1 divenuto titolare delle seguenti quote ereditarie:
- in virtù di successione legittima, ex art. 581 c.c., di una quota ereditaria pari a 2/9 (ossia la quota di 2/3 da dividersi in parti uguali con i fratelli), mentre la sig.ra
[...]
già titolare della metà dei predetti rapporti, è divenuta tito Per_3
e quota pari ad 1/3 (cfr. denuncia di successione del sig. Persona_2 in atti);
- In virtù della successiva istituzione testamentaria quale erede universale dell'intera quota della madre.
Sul punto, si conviene con le osservazioni spese dalla difesa del ricorrente circa la irrilevanza delle contestazioni mosse da circa il diverso quantum del quantum della CP_5 giacenza del conto corrente nr. 2368, matematicamente confermative delle pretese attoree.
Infatti il Sig. ha si dall'inizio richiesto lo svincolo in suo favore della Parte_1 metà della gi ad € 72.969,41 (di spettanza della madre sig.ra
[...]
nonchè della quota di spettanza sull'altra metà del conto. Per_3
La banca ha contestato che la metà è stata già prelevata dalla madre del ricorrente e quindi occorreva considerare soltanto la restante metà della giacenza del conto, pari ad € 36.477,54 oggi pari ad € 44.161,35, che dovrà essere ripartita secondo le quote ereditarie.
Non pare dover spendere molte parole per convenire col rilevo, puramente matematico, offerto dal ricorrente allorquando afferma nelle proprie notte conclusive che “..Quindi esattamente la metà di € 72.969,41: in sostanza il e la banca richiedono e dicono la stessa cosa, Per_2 soltanto che il fa riferimento all'intera giac onto (€ 72.969,41) chiedendo che gli venga Per_2 riconosciuta la metà della madre, mentre la banca si riferisce alla parte di giacenza del conto già detratta la quota (metà) della sig.ra (€ 36.477,54)..” ( cfr. note conclusive parte ricorrente Persona_3 in atti).
Sulla giacenza ossia sul saldo positivo del conto corrente nr. 2368 spetterà al sig. la Per_2 somma di € 24.534,09. pagina 7 di 9 Stessa sorte segue anche il dossier titoli (nr. 10968), per il quale è la stessa banca resistente ha evidenziarne la cointestazione a tre soggetti per un controvalore totale pari ad € 215.523,18 ( Cfr documentazione versata in atti dalla banca).
Ebbene, con riferimento al predetto dossier titoli, la quota di 1/3 (pari ad € 71.841,06) risulta certamente di spettanza di , caduta in successione legittima, da Persona_2 dividere in tre parti, di cui una sig.ra (pari ad € Persona_3
23.947,02) e le altre due (pari ad € 47.894,04) da dividere tra i tre figli.
Su tale quota di 1/3, quindi, al sig. spetta la quota della madre (pari ad Parte_1
€ 23.947,02) oltre alla sua (pari ad € 15.964,68), per un controvalore totale di € 39.911,70.
Inoltre, 1/3 del predetto dossier titoli di spettanza della madre del ricorrente va attribuita, per intero, al sig. , per un controvalore di € 71.841,06. Pertanto, alla Parte_1 luce di quanto rilevato dalla medesima resistente, sui dossier titoli il ricorrente avrà diritto di ricevere la somma di € 111.752,76.
Sulle somme come sopra determinate decorrono interessi dal dì della diffida al saldo.
Le conclusioni rassegnate sono tali da assorbire ogni ulteriore domanda o contestazione avanzata dalle parti, rilevandosi che i profili non esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonei a supportare conclusioni di tipo diverso.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. Giustizia 147/22 ( scaglione di valore da 52.001,00 a 260.000,00) secondo parametri prossimi al minimo edittale tenuto, conto dell'attività effettivamente svolta di natura esclusivamente documentale, assente qualsivoglia attività istruttoria.
Reietta la richiesta di distrazione delle spese per come liquidate in dispositivo in favore del difensore di parte ricorrente, non essendovi prova di averle anticipate come risulta peraltro dalla missiva di recupero del credito della cancelleria del Tribunale di SI del 7.10.24.
Pur essendo importi dovuti, le stesse vengono liquidate in favore della parte secondo le regole ordinarie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE le domande proposte dal ricorrente e per l'effetto, Parte_1 condanna la resistente al versamento, Controparte_1 in favore del Sig. padre Parte_1 Per_2
e quale niversale della defunta madre
[...] Persona_3 omme, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dal 16. :
- € 24.534,09 quale quota ereditaria complessiva sul saldo positivo del conto corrente nr. 2368;
pagina 8 di 9 - € 111.752,76 quale quota ereditaria complessiva sul controvalore del dossier titoli nr. 10968
Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 parte ricor liquida nella somma di euro Parte_1
1.214,00 per sp per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, pari al 15% del compenso, oltre IVA e CPA come per legge.
SI, 27 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Cristina Cavaciocchi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristina Cavaciocchi, all'esito della discussione ex art.281 sexies, Ultimo comma, c.p.c., avvenuta alla udienza del 24.2.25 ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281 SEXIES ,Ultimo comma, C.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 391/2024 promossa da: nato il [...] in [...] e res.te in Celle di Bulgheria Parte_1
(C.F.: ) rapp.to e difeso, in virtù di C.F._1 procura alle liti dall'avv. Aniello Natale ) ed elett.te dom.to, ai C.F._2 fini del presente giudizio, presso lo studio de lano al Corso Italia nr. 8, il quale dichiara, ai sensi dell'art. 170 e 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni di cui agli artt. 136 e segg. c.p.c., al seguente numero di fax: 09741902222 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
ATTORE/RICORRENTE contro con sede in Piazza Salimbeni Controparte_1 CP_1 ese di Are na P.IVA_1
Gruppo IVA - partita IVA , aderente al Fondo Interbancario di Tutela P.IVA_2 dei Depositi, iscritta all' che e Capogruppo del Gruppo Bancario
codice Banca 1030.6, codice Gruppo , in persona Controparte_1 CP_3
, non in proprio, la sua qualità C.F._3 di Deliberante con funzione Legale della Banca (Livello di Procura E5) e come tale rappresentante della suddetta Banca procura speciale del 17 aprile 2023 ai rogiti Notaio di iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di e Persona_1 CP_1 CP_1
re o n. 42.423 - raccolta n. 21.712, registrata all'Agenzia delle te di il 18 aprile 2023 al n. 2021 Serie 1T e depositata presso il Registro delle Imprese di CP_1
Ar SI (doc. 2), agli effetti del presente atto elettivamente domiciliata presso il proprio difensore Avv. Roberto Lazzini (CF del foro di Massa e CodiceFiscale_4
Carrara, che la rappresenta e difende giusta p di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni al numero di fax 0585 855673, all'indirizzo di posta elettronica: pagina 1 di 9 ed alla pec: ed elettivamente Email_2 Email_3
pec studio in Carrara, Email_4
Viale XX Settembre 177/F2
CONVENUTO/RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso nel modo che segue:
PARTE RICORRENTE: “ l'On.le Tribunale di SI adito, previa ogni più utile declaratoria del caso
o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: 1) Accogliere la domanda spiegata con il presente atto, accertando e dichiarando, il diritto del sig.
[...]
previo eventuale svincolo e/o vendita dei titoli in deposito presso l'Istituto di credito resistente, a Parte_1
relativo controvalore dei predetti titoli, allo stesso spettante in virtù della sua quota ereditaria nonché ad incassare le somme giacenti sui conti correnti nr. 2368 e nr. 188787.54 (risultanti dal saldoattivo) accesi presso la banca , sempre in proporzione alla sua quota ereditaria e, Controparte_1 per l'effetto, 2) Condannare la , in persona del legale rapp.te p.t., previo Controparte_4 eventuale svincolo e/o vendita ua filiale, a corrispondere, in favore del ricorrente, il controvalore dei titoli allo stesso spettante in virtù della sua quota ereditaria nonché a corrispondere le somme depositate presso i conti correnti nr. 2368 e nr. 188787.54 risultanti dal saldo attivo dei predetti conti correnti, sempre in proporzione alla sua quota ereditaria, per un ammontare complessivo di € 274.395,00 ovvero nella maggiore o minore (in tale ipotesi con espressa riserva di impugnativa) somma che il Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi legali e la rivalutazione dalla maturazione al saldo;
3) Emettere ogni altro utile provvedimento idoneo, in accoglimento della pretesa avanzata con la presente domanda, ad eliminare ed ovviare alla situazione determinatasi ed a tutelare il diritto e l'interesse del ricorrente;
4) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, per dichiarato anticipo, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
PARTE RESISTENTE: Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa: in via preliminare, individuati gli eredi/chiamati interessati al contraddittorio, estendendolo d'ufficio agli stessi, anche per motivi di opportunità; nel merito, rigettare la domanda di condanna al pagamento avanzata in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata, per i motivi esposti nella presente comparsa;
in via gradata nel merito, individuate le quote di spettanza dei singoli eredi del sig. e secondo le norme, rispettivamente della successione legittima e Persona_2 Persona_3 tori quanto al dossier titoli n. 10968 alla Controparte_1 vendita/svincolo dei titoli ed e degli stessi;
• autorizzare la
[...] alla liquidazione in favore degli eredi del ricavato dalla vendita/svincolo; • Controparte_1 autorizzare la liquidazione delle giacenze attive, secondo le quote di ripartizione individuate, in favore del ricorrente e degli altri aventi diritto;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari del giudizio.”
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il sig. conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di SI, la società al fine di sentirla Controparte_1 condannare, previo eventuale svincolo e esso la sua filiale, a corrispondergli il controvalore dei titoli allo stesso spettante in virtù della sua quota ereditaria nonché le somme depositate presso i conti correnti nr. 2368 e nr. 188787.54 risultanti dal saldo attivo dei predetti conti correnti, sempre in proporzione alla sua quota ereditaria, per un ammontare complessivo di € 274.395,00 ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre alle spese di lite.
Deduceva a tal fine di essere erede legittimo, unitamente ai fratelli, sig.ri e Parte_2
, del padre sig. deceduto in Bellizzi (SA) in data Persona_4 Persona_2 ichiarazione di rtificato di morte del sig. Per_2
in atti).
[...]
Al momento del decesso, il defunto padre, risultava essere titolare e cointestatario, al 50%, unitamente alla moglie, sig.ra presso la Persona_3 Controparte_1 di un rapporto di conto corr 68 che pr 72.969,41 nonché di titoli in deposito (facenti parte di fondi comuni di investimento) per un controvalore pari ad € 254.992,71 (cfr. comunicazione della banca e denuncia di successione in atti).
Deduceva ancora che la sig.ra madre del ricorrente e coniuge del sig. Persona_3
, all'epoca del ltimo, risultava essere intestataria, altresì, Persona_2
nr. 18878.54 acceso sempre presso la Controparte_1
(cfr. comunicazione della banca in atti).
Apertasi la successione ab intestato del sig. , il ricorrente è divenuto Persona_2 titolare, ex art. 581 c.c., di una quota ereditaria quota di 2/3 da dividersi in parti uguali con i fratelli), mentre la sig.ra già titolare della metà dei Persona_3 predetti rapporti, è divenuta titolare di un'ulteriore quota pari ad 1/3 (cfr. denuncia di successione del sig. in atti). Persona_2
Il Ricorrente è stato poi istituito erede universale dalla madre sig.ra nata Persona_3 ad Albino (BG) il 19.02.1936 e deceduta in Bellizzi (SA) in data tù di testamento pubblico del 20.12.2018 e pubblicato in data 08.07.2021 dal Notaio dott.ssa
(cfr. testamento in atti). Persona_5
Conseguentemente a seguito al decesso della sig.ra il ricorrente è Persona_3 divenuto titolare dell'intera quota della madre, come in e quantificata, in virtù dell'indicato testamento del 20.12.2018, pubblicato in data 08.07.2021, da sommarsi alla quota acquisita, come innanzi detto, quale erede legittimo, in seguito alla successione del padre sig. . Persona_2
Con diffida stragiudiziale del 16.11.2022, il sig. invitava l'Istituto di Parte_1 credito resistente, previo svincolo e/o vendita dei titoli in deposito, a voler corrispondere il pagina 3 di 9 relativo controvalore per l'ammontare dovutogli in virtù della propria quota ereditaria nonché, previa chiusura del rapporto di conto corrente n. 18878.54, a voler riconoscere gli importi di cui al relativo saldo attivo, sempre in proporzione alla propria quota ereditaria.
Tuttavia con missiva di riscontro del 19.01.2023, il per il tramite Controparte_1 dell'apposito Ufficio reclami e Mediazioni, rigettava l ta, deducendo che << .. sui beni ereditari si viene a costituire una comunione indivisa e pertanto lo svincolo deve avvenire in favore di tutti gli aventi diritto congiuntamente>> (cfr. lettera di risposta di Controparte_1
del 19.01.2023).
[...]
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni “ l'On.le Tribunale di SI adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: 1) Accogliere la domanda spiegata con il presente atto, accertando e dichiarando, il diritto del sig. previo eventuale svincolo e/o vendita dei titoli in deposito presso l'Istituto di Parte_1 cred ere il relativo controvalore dei predetti titoli, allo stesso spettante in virtù della sua quota ereditaria nonché ad incassare le somme giacenti sui conti correnti nr. 2368 e nr. 188787.54 (risultanti dal saldoattivo) accesi presso la banca , sempre in proporzione alla sua Controparte_1 quota ereditaria e, per l'effetto, 2) Condannare la , in persona del legale Controparte_4 rapp.te p.t., previo eventuale svincolo e/o vendita d iliale, a corrispondere, in favore del ricorrente, il controvalore dei titoli allo stesso spettante in virtù della sua quota ereditaria nonché a corrispondere le somme depositate presso i conti correnti nr. 2368 e nr. 188787.54 risultanti dal saldo attivo dei predetti conti correnti, sempre in proporzione alla sua quota ereditaria, per un ammontare complessivo di € 274.395,00 ovvero nella maggiore o minore (in tale ipotesi con espressa riserva di impugnativa) somma che il Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi legali e la rivalutazione dalla maturazione al saldo;
3) Emettere ogni altro utile provvedimento idoneo, in accoglimento della pretesa avanzata con la presente domanda, ad eliminare ed ovviare alla situazione determinatasi ed a tutelare il diritto e l'interesse del ricorrente;
4) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, per dichiarato anticipo, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Notificato il predetto ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti si costituiva in giudizio la società convenuta, che impugnava e contestava la domanda attorea, di cui chiedeva il rigetto, istando, preliminarmente, per la chiamata in causa degli altri eredi/chiamati.
A sostegno della suindicata richiesta, adduceva mere ragioni ipotetiche e generiche (generico interesse a contraddire dei coeredi ovvero la possibilità che questi abbiano impugnato il testamento), senza nulla specificare né produrre al riguardo, né chiarendo se vi fossero ragioni di natura strettamente contrattuale che giustificassero un eventuale intervento dei terzi, per i quali, peraltro, la stessa conventa non ha avanzato alcuna richiesta di chiamata in causa.
Nel merito contestata genericamente il diritto del coerede ad agire uti singoli per ottenere lo svincolo delle somme richieste pur nei limiti della propria quota erediatria.
Concludeva quindi affinchè “ Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa: in via preliminare, individuati gli eredi/chiamati interessati al contraddittorio, estendendolo d'ufficio agli stessi, anche per motivi di opportunità; nel merito, rigettare la domanda di pagina 4 di 9 condanna al pagamento avanzata in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata, per i motivi esposti nella presente comparsa;
in via gradata nel merito, individuate le quote di spettanza dei singoli eredi del sig. e secondo le norme, rispettivamente della successione legittima e Persona_2 Persona_3 testamentaria: • autorizzare quanto al dossier titoli n. 10968 alla Controparte_1 vendita/svincolo dei titoli ed e degli stessi;
• autorizzare la
[...] alla liquidazione in favore degli eredi del ricavato dalla vendita/svi Controparte_1 autorizzare la liquidazione delle giacenze attive, secondo le quote di ripartizione individuate, in favore del ricorrente e degli altri aventi diritto;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari del giudizio.”
All'udienza del 7.05.2024, il Giudice del Tribunale di SI, a scioglimento della riserva assunta, ritenendo non necessario disporre alcuna integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., né l'intervento di terzi ex art. 107 c.p.c., rinviava la causa per la decisoone ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 20.02.2025, udienza poi differita al 24.02.2025 in modalità da remoto ex art. 127 bis c.p.c., con assegnazione alle parti del termione fino al 14.02.2025 per il deposito di brevi note conclusive.
*** *** ***
Orbene all'esito della espletata istruttoria di natura squisitamente documentale e giuridica la domanda attorea merita accoglimento.
Il ricorrente, in qualità di coerede legittimo del padre e, successivamente, istituito con disposizione testamentaria erede universale della madre, lamenta che si è CP_5 rifiutata di procedere allo svincolo pro quota delle somme e dei titoli ca ne, nonostante la produzione, peraltro non contestata, dei titoli successori ( ndr . Parte ricorrente ha chiesto accertarsi il suo diritto ad ottenere la liquidazione pro quota delle somme e dei titoli relativi ai rapporti caduti in successione.
La banca eccependo generiche ragioni di tutela pro futuro quanto a possibili azioni risarcitorie ai propri danni, ha dedotto, quale unica causa ostativa alla accoglimento della richiesta attorea, la necessarietà di una richiesta congiunta di tutti gli eredi.
Incontestata la qualità di erede in testa al ricorrente, e totalmente assenti ulteriori ragioni contrattuali contenute tanto nel contratto di conto corrente quanto in quello relativo ai titoli che potrebbero anche in via di mera ipotesi giustificare il consenso di tutti i coeredi ai fini dello svincolo, anche solo pro quota, dell'attivo ereditario, è il caso di osservare come al caso di specie applicarsi i principi generali, come ribaditi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, in tema di crediti ereditari (Cass. SS.UU. 28 novembre 2007 n. 24657).
A tale ultimo riguardo, la Suprema Corte ha affermato che i crediti ereditari entrano a far parte della comunione ereditaria, potendo ciascun coerede può agire singolarmente per far valere sia l'intero credito comune sia la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri coeredi;
precisamente si è sostenuto che «I crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 cod. civ.
pagina 5 di 9 prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall'art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione;
né, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il "de cuius" ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale.
Conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito» (Cass., SS.UU. n. 24657/2007 cit.).
Più di recente, la Corte di Cassazione, ribadendo i principi espressi dalle Sezioni Unite, ha precisato che ciascun coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione (Cass., ord., 20 novembre 2017 n. 27417).
Si è inoltre chiarito, riprendendo il ragionamento delle Sezioni Unite, che ferma restando la necessità di ricomprendere nell'eventuale divisione dell'asse ereditario i crediti, l'avvenuta riscossione da parte di un coerede di tutto o parte del credito stesso, potrà incidere nell'ambito delle operazioni divisionali dando vita a delle pretese di rendiconto, tramite anche eventuali compensazioni tra diverse poste creditorie, ma senza che ciò precluda al singolo di poter immediatamente attivarsi per la riscossione anche solo del credito in proporzione della sua quota.
La connotazione dell'azione del singolo coerede in chiave finalistica, distinguendo quindi tra iniziativa nell'interesse della comunione ovvero nel proprio personale interesse, non trova riscontro nella decisione delle Sezioni Unite, e nei fatti verrebbe a riproporre, laddove come nel caso in cui non vi sia l'adesione di un coerede alla richiesta di riscossione, una sorta di surrettizio litisconsorzio necessario, posto che tale mancata adesione imporrebbe la necessaria partecipazione al giudizio avente ad oggetto la domanda di pagamento, di tutti i coeredi, ancorchè al fine di stabilire se la richiesta di pagamento sia strumentale o meno al soddisfacimento della comunione (Cass., ord., n. 27417/2017).
Quindi, l'operato dell'istituto è del tutto illegittimo, non potendosi lo stesso opporre o rifiutare le giuste e legittime richieste avanzate dal ricorrente.
pagina 6 di 9 Pertanto, il erroneamente, ha respinto la legittima istanza Controparte_1 presentata d 2, adducendo una motivazione del tutto infondata e priva di pregio.
Applicando le su cennate coordinate ermeneutiche, può dirsi accertato che il sig.
[...]
, è coerede legittimo, unitamente ai fratelli, sig.ri e Parte_1 Parte_2 Per_4 el padre sig. deceduto in Bellizz 4.0
[...] Persona_2 omento della a sione risultava essere titolare e cointestatario, al 50%, unitamente alla moglie, sig.ra presso la Persona_3 Controparte_1
, di un rapporto di conto corr 68 che pre
[...]
2.969,41 nonché di titoli in deposito (facenti parte di fondi comuni di investimento) per un controvalore pari ad € 254.992,71 (cfr. comunicazione della banca e denuncia di successione in atti).
Come già detto in parte motiva, a seguito anche del decesso della madre Persona_3 istituito con disposizione testamentaria suo erede universale il sig. Parte_1 divenuto titolare delle seguenti quote ereditarie:
- in virtù di successione legittima, ex art. 581 c.c., di una quota ereditaria pari a 2/9 (ossia la quota di 2/3 da dividersi in parti uguali con i fratelli), mentre la sig.ra
[...]
già titolare della metà dei predetti rapporti, è divenuta tito Per_3
e quota pari ad 1/3 (cfr. denuncia di successione del sig. Persona_2 in atti);
- In virtù della successiva istituzione testamentaria quale erede universale dell'intera quota della madre.
Sul punto, si conviene con le osservazioni spese dalla difesa del ricorrente circa la irrilevanza delle contestazioni mosse da circa il diverso quantum del quantum della CP_5 giacenza del conto corrente nr. 2368, matematicamente confermative delle pretese attoree.
Infatti il Sig. ha si dall'inizio richiesto lo svincolo in suo favore della Parte_1 metà della gi ad € 72.969,41 (di spettanza della madre sig.ra
[...]
nonchè della quota di spettanza sull'altra metà del conto. Per_3
La banca ha contestato che la metà è stata già prelevata dalla madre del ricorrente e quindi occorreva considerare soltanto la restante metà della giacenza del conto, pari ad € 36.477,54 oggi pari ad € 44.161,35, che dovrà essere ripartita secondo le quote ereditarie.
Non pare dover spendere molte parole per convenire col rilevo, puramente matematico, offerto dal ricorrente allorquando afferma nelle proprie notte conclusive che “..Quindi esattamente la metà di € 72.969,41: in sostanza il e la banca richiedono e dicono la stessa cosa, Per_2 soltanto che il fa riferimento all'intera giac onto (€ 72.969,41) chiedendo che gli venga Per_2 riconosciuta la metà della madre, mentre la banca si riferisce alla parte di giacenza del conto già detratta la quota (metà) della sig.ra (€ 36.477,54)..” ( cfr. note conclusive parte ricorrente Persona_3 in atti).
Sulla giacenza ossia sul saldo positivo del conto corrente nr. 2368 spetterà al sig. la Per_2 somma di € 24.534,09. pagina 7 di 9 Stessa sorte segue anche il dossier titoli (nr. 10968), per il quale è la stessa banca resistente ha evidenziarne la cointestazione a tre soggetti per un controvalore totale pari ad € 215.523,18 ( Cfr documentazione versata in atti dalla banca).
Ebbene, con riferimento al predetto dossier titoli, la quota di 1/3 (pari ad € 71.841,06) risulta certamente di spettanza di , caduta in successione legittima, da Persona_2 dividere in tre parti, di cui una sig.ra (pari ad € Persona_3
23.947,02) e le altre due (pari ad € 47.894,04) da dividere tra i tre figli.
Su tale quota di 1/3, quindi, al sig. spetta la quota della madre (pari ad Parte_1
€ 23.947,02) oltre alla sua (pari ad € 15.964,68), per un controvalore totale di € 39.911,70.
Inoltre, 1/3 del predetto dossier titoli di spettanza della madre del ricorrente va attribuita, per intero, al sig. , per un controvalore di € 71.841,06. Pertanto, alla Parte_1 luce di quanto rilevato dalla medesima resistente, sui dossier titoli il ricorrente avrà diritto di ricevere la somma di € 111.752,76.
Sulle somme come sopra determinate decorrono interessi dal dì della diffida al saldo.
Le conclusioni rassegnate sono tali da assorbire ogni ulteriore domanda o contestazione avanzata dalle parti, rilevandosi che i profili non esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonei a supportare conclusioni di tipo diverso.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. Giustizia 147/22 ( scaglione di valore da 52.001,00 a 260.000,00) secondo parametri prossimi al minimo edittale tenuto, conto dell'attività effettivamente svolta di natura esclusivamente documentale, assente qualsivoglia attività istruttoria.
Reietta la richiesta di distrazione delle spese per come liquidate in dispositivo in favore del difensore di parte ricorrente, non essendovi prova di averle anticipate come risulta peraltro dalla missiva di recupero del credito della cancelleria del Tribunale di SI del 7.10.24.
Pur essendo importi dovuti, le stesse vengono liquidate in favore della parte secondo le regole ordinarie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE le domande proposte dal ricorrente e per l'effetto, Parte_1 condanna la resistente al versamento, Controparte_1 in favore del Sig. padre Parte_1 Per_2
e quale niversale della defunta madre
[...] Persona_3 omme, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dal 16. :
- € 24.534,09 quale quota ereditaria complessiva sul saldo positivo del conto corrente nr. 2368;
pagina 8 di 9 - € 111.752,76 quale quota ereditaria complessiva sul controvalore del dossier titoli nr. 10968
Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 parte ricor liquida nella somma di euro Parte_1
1.214,00 per sp per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, pari al 15% del compenso, oltre IVA e CPA come per legge.
SI, 27 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Cristina Cavaciocchi
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