TRIB
Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/12/2024, n. 2952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2952 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc
nella controversia di lavoro, promossa da
Parte_1
Con l'avv. Bocchini ricorrente
contro
, con il funzionario;
Controparte_1
convenuto
Oggetto: retribuzione professionale docenti.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 23.08.24, la ricorrente, premesso di avere lavorato
Contr alle dipendenze del quale docente in forza di reiterati contratti a tempo determinato quali supplenze temporanee, chiedeva condannarsi detto a pagare quanto dovuto a titolo di retribuzione professionale CP_1
docenti nella misura contrattualmente prevista.
Costituendosi in giudizio, il convenuto chiedeva rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
*********************
La domanda è fondata. Non vi è prescrizione atteso che le somme sono richieste solo per il periodo dal 2019/20 sicchè la prescrizione quinquennale al momento della domanda non era spirata.
La retribuzione professionale docenti è stata istituita dall'art. 7 ccnl scuola
15.3.2001, che al co. 3 ne prevede la corresponsione per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 ccni 31.8.1999.
Quest'ultima norma, nel disciplinare il compenso individuale accessorio, stabiliva che ne avessero diritto solo i docenti a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche e non anche i docenti a tempo determinato per supplenze brevi o saltuarie, quale l'istante.
Per tale motivo il non le ha corrisposto il detto Controparte_1
emolumento.
E tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'art. 7 del ccnl
15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la
retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed
educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato
e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle 'modalità stabilite dall'art. 25 del ccni del 31.8.1999' deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione
e di corresponsione del trattamento accessorio”: cfr. Cass. 27.7.2018 n.
20015. Ne deriva il diritto dell'istante di percepire il detto emolumento.
Conclusivamente, deve condannarsi il convenuto al pagamento del suddetto importo nella misura contrattualmente prevista, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22 co. 36 l. 23.12.1994
n. 724, con decorrenza, ex art. 429 c.p.c., dal giorno di maturazione dei diritti.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. condanna il resistente a pagare all'istante la retribuzione CP_1
professionale docenti nella misura contrattualmente prevista, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22 co. 36 l. 23.12.1994 n. 724, decorrenti dalla maturazione dei diritti;
2. condanna altresì il resistente a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 1030,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%,
iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante.
Taranto,5.12.24
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc
nella controversia di lavoro, promossa da
Parte_1
Con l'avv. Bocchini ricorrente
contro
, con il funzionario;
Controparte_1
convenuto
Oggetto: retribuzione professionale docenti.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 23.08.24, la ricorrente, premesso di avere lavorato
Contr alle dipendenze del quale docente in forza di reiterati contratti a tempo determinato quali supplenze temporanee, chiedeva condannarsi detto a pagare quanto dovuto a titolo di retribuzione professionale CP_1
docenti nella misura contrattualmente prevista.
Costituendosi in giudizio, il convenuto chiedeva rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
*********************
La domanda è fondata. Non vi è prescrizione atteso che le somme sono richieste solo per il periodo dal 2019/20 sicchè la prescrizione quinquennale al momento della domanda non era spirata.
La retribuzione professionale docenti è stata istituita dall'art. 7 ccnl scuola
15.3.2001, che al co. 3 ne prevede la corresponsione per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 ccni 31.8.1999.
Quest'ultima norma, nel disciplinare il compenso individuale accessorio, stabiliva che ne avessero diritto solo i docenti a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche e non anche i docenti a tempo determinato per supplenze brevi o saltuarie, quale l'istante.
Per tale motivo il non le ha corrisposto il detto Controparte_1
emolumento.
E tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'art. 7 del ccnl
15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la
retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed
educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato
e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle 'modalità stabilite dall'art. 25 del ccni del 31.8.1999' deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione
e di corresponsione del trattamento accessorio”: cfr. Cass. 27.7.2018 n.
20015. Ne deriva il diritto dell'istante di percepire il detto emolumento.
Conclusivamente, deve condannarsi il convenuto al pagamento del suddetto importo nella misura contrattualmente prevista, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22 co. 36 l. 23.12.1994
n. 724, con decorrenza, ex art. 429 c.p.c., dal giorno di maturazione dei diritti.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. condanna il resistente a pagare all'istante la retribuzione CP_1
professionale docenti nella misura contrattualmente prevista, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22 co. 36 l. 23.12.1994 n. 724, decorrenti dalla maturazione dei diritti;
2. condanna altresì il resistente a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 1030,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%,
iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante.
Taranto,5.12.24
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE