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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al N.14711/2018 del R.G., pendente tra in proprio e nella qualità di socio accomandatario e legale Parte_1
rappresentante p.t. della (C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_1
con l'Avv. TEDESCO Davide, indirizzo telematico: Email_1
PARTE RICORRENTE
E
(C.F.: ), con l'Avv. MARRAMA Controparte_2 C.F._2
Antonella, indirizzo telematico: , e l'Avv. Email_2
FELICI Mariana, indirizzo telematico: Email_3
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “1) Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Roma, respinta e disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto, accertare e dichiarare l'accettazione tacita da parte del Sig. Controparte_2
dell'eredità pervenutagli dalla Sig.ra per successione legittima Persona_1
apertasi il 18.2.2012, ivi compreso, nella misura di 1/12, l'immobile sito in Roma, via di
Donna Olimpia n. 8, piano primo, distinta al foglio 454, particella 13, sub. 14, zona censuaria 4, categoria A/3, classe 2, vani 4, con ogni conseguenza di legge, ivi compreso
Pagina 1 di 12 l'ordine di trascrizione al competente Conservatore dei R.R.I.I. di Roma ed esonero da responsabilità. Con condanna della resistente al pagamento delle spese di giudizio, da distrarsi”.
Per parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi tutti dedotti e provati nel presente giudizio, respingere le domande tutte formulate dal ricorrente nei confronti del resistente in quanto infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate;
sempre nel merito, condannare il sig. a titolo di responsabilità aggravata ai Parte_1 sensi dell'art. 96 c.p.c., nella misura ritenuta equa o di giustizia od anche con valutazione equitativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve esposizione del fatto e svolgimento del processo.
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. conveniva in giudizio , Parte_1 Controparte_2
deducendo di essere creditore del medesimo in forza di sentenza definitiva di condanna al pagamento della somma di € 43.508,64, oltre interessi e spese di lite, resa dal Tribunale di
Roma X Sezione Civile, recante n. 12496/2007 ed azionata in via esecutiva, in difetto di adempimento spontaneo del soccombente obbligato, nella procedura di espropriazione immobiliare R.G.E. 742/2017, intrapresa col pignoramento della quota di 1/12 del diritto di proprietà sull'appartamento sito in Roma, Via di Donna Olimpia n. 8 censito in catasto al foglio 454 p.lla 13 sub. 14, in titolarità dell'esecutato per successione ex lege della sig.ra
, apertasi in data 18.02.2012. Persona_1
Deduceva, altresì, che, in pendenza della predetta procedura esecutiva, dalla relazione notarile ex art. 567 co. 2 c.p.c del Notaio e, in particolare, dall'esame Persona_2
ipotecario telematico eseguito presso i RR.II., l'immobile pignorato si evinceva intestato, per la suddetta quota, al , a favore del quale, tuttavia, non risultava trascritta alcuna CP_2
accettazione di eredità della de cuius Sulla scorta di tali premesse, il adiva Per_1 Pt_1
l'intestato Tribunale per quivi sentire accertare giudizialmente, in forza di una serie di atti ascrivibili al ed all'uopo rilevanti, l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità a lui CP_2 devoluta, ivi compresa la quota di comproprietà sull'immobile pignorato, sì da conseguire titolo idoneo per il ripristino della continuità delle trascrizioni ex art. 2650 comma 2 c.c., e,
Pagina 2 di 12 quindi, il fruttuoso esito della procedura per la soddisfazione coattiva, sia pure parziale, del credito vantato.
Si costituiva tempestivamente in giudizio il resistente che contestava la Controparte_2
domanda e ne chiedeva preliminarmente la declaratoria di improcedibilità e/o inammissibilità per motivi di rito e, nel merito, il rigetto per non avere mai il resistente accettato tacitamente l'eredità della e, comunque, non risultando a tale effetto idonei, né tanto meno Per_1
provati, i fatti a sostegno dedotti dal Pt_1
Trattenuta la causa in riserva all'udienza del 14.12.2018, il Giudice, con ordinanza dei
19/23.01.2019, ne riteneva necessaria l'istruzione non sommaria, sulla base delle eccezioni sollevate da parte resistente, e, pertanto, disponeva il mutamento del rito da sommario di cognizione ad ordinario, nelle cui forme il giudizio proseguiva. Concessi i termini ex art. 183 comma 6° c.p.c., non venivano assunte le prove orali articolate e per la revoca dell'ordinanza di ammissione dell'interrogatorio formale deferito al , e per la rilevata incapacità CP_2
ex art. 246 c.p.c. dei testi nelle more ammessi, stante il loro interesse nella causa quali coeredi della Pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, sulle conclusioni Per_1
delle parti, formulate da ultimo all'udienza del 21.05.2024, trattata con le modalità dello scambio di note scritte ex 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica a decorrere dal 30.06.2024.
Diritto.
1. Sull'omesso esperimento del tentativo di mediazione ex art. 5 D.Lgs. 28/2010.
Tale eccezione, sollevata originariamente dalla parte resistente nel proprio atto introduttivo, non è più stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, nelle note di trattazione del 16.05.2024, ove sono state richiamate le sole conclusioni di merito, sicché deve intendersi rinunciata dalla parte.
In ogni caso -tenuto conto che si tratta di questione rilevabile anche d'ufficio, sia pur entro la prima udienza- si ritiene la stessa non fondata, ravvisandosi, nella specie, l'ipotesi di esonero prevista dall'art. 5, comma 4, lett. e) del D. Lgs. 28/2010 (nel testo ratione temporis vigente), in materia di “procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata”.
E non vi è dubbio che il presente procedimento possa qualificarsi come un giudizio di
Pagina 3 di 12 cognizione incidentale rispetto all'esecuzione forzata, dal momento che -come visto- la sua instaurazione si è resa necessaria al fine di ottenere un titolo trascrivibile e ripristinare la continuità delle trascrizioni relativamente alla quota di comproprietà dell'immobile staggito;
del resto, la giurisprudenza è costante nel ritenere che, nell'ambito di un procedimento di espropriazione forzata immobiliare, è necessario accertare -se del caso anche d'ufficio- che il bene pignorato è di proprietà del debitore esecutato sulla base di una serie continua di trascrizioni di idonei atti di acquisto (Cass. sez. 3, n. 11638 del 26/05/2014 e n. 15597 dell'11/06/2019). Peraltro, a conferma della stretta correlazione ed interconnessione tra i due procedimenti, risulta che il GE abbia sospeso la procedura di esecuzione forzata, in attesa della definizione del presente giudizio (si veda il provvedimento del GE allegato all'istanza del ricorrente in data 1.07.2020).
2. Merito.
Sussistono, in primo luogo, la legittimazione e l'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente.
Il ha dimostrato documentalmente di essere creditore del in virtù di Pt_1 CP_2
sentenza esecutiva di condanna e di aver azionato, in forza di tale titolo, un'espropriazione sul bene immobile risultato dai pubblici registri in comproprietà del debitore esecutato, per la quota di 1/12, in virtù di successione legittima alla de cuius (docc. Persona_1
1 e 6 allegati al ricorso). Nel corso del processo esecutivo, come già evidenziato, è effettivamente emersa la mancanza della trascrizione dell'atto di accettazione da parte del
(relazione notarile doc. 5 ricorso) e, pertanto, è evidente l'interesse del ricorrente CP_2
a sentir accertare giudizialmente l'intervenuto acquisto per accettazione tacita dell'eredità, funzionale alla prosecuzione ed al buon fine dell'espropriazione avviata (Cass. n.
11638/2014 cit.).
Nel merito, tuttavia, la domanda è destituita di fondamento e va rigettata.
Per espressa disposizione di Legge, costituisce accettazione tacita dell'eredità il compimento da parte del chiamato di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non in qualità di erede (art. 476 c.c.).
A detta previsione normativa si aggiunge quella in tema di accettazione cosiddetta “presunta” che ricollega il medesimo effetto dell'acquisto della qualità di erede puro e semplice in capo al chiamato che, trovandosi nel possesso dei beni ereditari, non compia l'inventario nel termine di tre mesi dall'apertura della successione (art. 485 c.c.).
Pagina 4 di 12 È, dunque, nell'alveo delle cennate disposizioni e della copiosa giurisprudenza di legittimità che si è consolidata in materia che deve svolgersi l'indagine del giudice nella fattispecie specifica sottoposta al suo vaglio, sì da valutare, da un lato, se gli atti asseritamente compiuti dal chiamato, per natura e finalità, siano o meno idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, dall'altro se sussistono le ulteriori condizioni previste ex lege al medesimo effetto.
Passando, quindi, al caso in decisione, si evidenzia che il nel ricorso introduttivo, Pt_1 nell'indicare, per l'appunto, gli atti dai quali discenderebbe l'accettazione tacita dell'eredità devoluta al , ha sostanzialmente dedotto la mancata rinuncia al trasferimento della CP_2
proprietà della quota immobiliare in suo favore, la trascrizione della denuncia di successione e la voltura catastale dell'acquisto mortis causa a favore di tutti i coeredi dell'immobile rientrante nell'asse ereditario della già oggetto di esecuzione coattiva pro quota. Per_1
Orbene ritiene questo Giudice che le deduzioni attoree non colgano nel segno.
Si osserva, infatti, innanzi tutto che, per giurisprudenza pacifica, la presentazione della denuncia di successione non è di per sé sufficiente a manifestare la volontà implicita di accettare l'eredità, trattandosi di atto dovuto per legge e di adempimento di contenuto prevalentemente fiscale, caratterizzato da finalità conservative (Cass., sez. 3, n. 4843 del
19/02/2019), ovvero di evitare l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge anche a carico di chi sia solo “chiamato all'eredità” che, sempre ai fini fiscali, è considerato erede e soggetto passivo dell'imposta, a meno che non abbia rinunciato espressamente alla stessa
(art. 7 D.Lgs. 346/1990).
È pur vero che valenza diversa va, invece, riconosciuta alla richiesta di nuova intestazione catastale dell'immobile ereditario, che può accompagnare la denuncia di successione, tanto più se si precisa il titolo dell'acquisto, indicando appunto la successione. Tale atto, infatti, ha natura sia fiscale che civile, rilevando non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi ed è indice della volontà di appropriarsi del bene ereditario, manifestando, peraltro, l'intenzione di ritenersi successori del de cuius (Cass., sez. 2, n. 10796 del 11/05/2009; sez. 6-2, n. 11478 del 30/04/2021).
Tuttavia, ai fini sopra spiegati, è necessario che gli atti in esame siano stati compiuti dal chiamato, personalmente o tramite persona da lui delegata e munita di potere rappresentativo e gestorio, circostanza di cui non vi è evidenza nel caso in esame (cfr. Cass., Sez. 3
Pagina 5 di 12 Ordinanza n. 22769 del 13/08/2024:“L'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale (come la denuncia di successione), ma al contempo fiscali e civili (come la voltura catastale), esclusivamente se posti in essere dal chiamato o a questo riferibili in via mediata, per conferimento di delega ovvero per svolgimento di mansioni procuratorie o attraverso negotiorum gestio, seguiti da ratifica dell'interessato; pertanto, non è configurabile l'accettazione tacita in caso di omessa identificazione del soggetto che ha conferito la delega o successivamente ratificato l'operato di chi ha in concreto compiuto l'atto”; in senso conforme, Cass. n. 8980 del 6/04/2017).
Nella fattispecie in esame, tuttavia, non solo la denuncia di successione non è stata prodotta in atti, e quindi, allo stato, non è possibile per il giudicante accertare chi sia il soggetto effettivamente richiedente l'adempimento e la successiva voltura catastale, ma, per di più, va rilevato che dall'esame dell'atto di citazione del giudizio di divisione, nelle more intrapreso dagli eredi della (R.G. 2430/2021), prodotto in atti dallo stesso attore, si evince, a Per_1
pag. 2 punto 2, che al decesso della “veniva presentata dai suoi figli denuncia di Per_1
successione e, in forza della sua trascrizione in atti dal 3.12.2013 la proprietà dell'immobile citato, già di proprietà della sig.ra veniva attribuita agli odierni attori alla sig.ra Per_1
ed a , questi ultimi nipoti della sig.ra in Parte_2 Controparte_2 Per_1
quanto figli di altro figlio della predetta a lei premorto” (alleg. alla nota di deposito del
26.01.2021 prod. ricorrente). Tale rilievo conforta ulteriormente il convincimento circa la mancanza di prova della circostanza che gli atti in parola siano attribuibili in qualche modo all'odierno convenuto, che non risulta aver conferito alcuna delega ai parenti. Né al medesimo fine può darsi rilievo al fatto che il non abbia “rinunciato” al CP_2
trasferimento immobiliare, poiché -a prescindere dalla ovvia considerazione giuridica per cui la mera voltura catastale non realizza alcun trasferimento di diritti reali, ove non accompagnata da un idoneo atto di acquisto- non è comunque ravvisabile in suo capo alcun onere di opposizione in tal senso né, tanto meno, un effetto legalmente ricollegabile all'inerzia in sé e per sé del chiamato. Pertanto, in mancanza di comportamenti concludenti ed univoci, complessivamente considerati, ritiene questo giudice che non sussistano gli elementi che possano far ritenere provata dagli atti scrutinati la volontà del convenuto di accettare l'eredità devolutagli.
Parimenti non calzante è il richiamo al principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. sulle circostanze in esame, ovvero sul fatto che sia stato il a presentare la denuncia di CP_2
Pagina 6 di 12 successione e la richiesta voltura catastale, invocato dal ricorrente in sede di prima udienza
(verbale del 17.10.2018).
Va rammentato che «il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di “non contestazione” a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica. Questo onere gravante sul convenuto si coordina, peraltro, con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata» (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26908 del 26/11/2020). Nel caso in decisione l'allegazione del sulla questione della presentazione della denuncia di successione e Pt_1
della richiesta di voltura catastale nel ricorso introduttivo è stata assolutamente generica, non avendo mai il ricorrente esplicitamente dedotto che detti adempimenti siano stati posti in essere proprio dal , ma limitandosi a documentare risultanze catastali e fiscali CP_2
relative ad adempimenti tributari ed alle vicende dei passaggi dell'immobile pignorato, al cui trasferimento lo stesso non avrebbe rinunciato.
Pertanto, deve ritenersi che a fronte della generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa del resistente non poteva che essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere l'onere probatorio gravante sulla controparte e, di fatto, non adempiuto. (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 10629 del 19/04/2024).
Detto ciò, va, altresì, evidenziato che parimenti non adempiuto si è rivelato l'onere di provare l'acquisto della qualità di erede in capo al sotto il profilo del possesso dei beni CP_2 ereditari e la mancata redazione dell'inventario ex art. 485 c.c., anch'esso pacificamente gravante su parte attrice («In tema di accettazione dell'eredità, ai fini dell'applicabilità dell'art. 485 cod. civ., che prevede l'ipotesi della cosiddetta “ accettazione presunta” per effetto della mancata effettuazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione da parte di chi sia in possesso dei beni ereditari, l'onere della prova di tale possesso incombe su colui che lo abbia dedotto» Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7226 del
29/03/2006).
Pagina 7 di 12 Orbene, innanzitutto, deve rilevarsi che anche tale deduzione è stata fatta solo in sede di prima udienza, mentre nulla sul punto è stato, in realtà, argomentato nel ricorso introduttivo
(se non nelle istanze istruttorie, ovvero tra i capitoli dell'interrogatorio formale deferito al convenuto), quindi, si ribadisce che, per lo stesso ordine di motivi sopra spiegati, neanche a tale riguardo può essere invocato il principio di cui all'art. 115 cpc con riferimento al contenuto della memoria difensiva di costituzione del . CP_2
A sostegno di detta situazione di possesso, invero, il ha prodotto unicamente il Pt_1
certificato anagrafico storico di residenza del , che attesterebbe che lo stesso CP_2
abitava nell'immobile ereditario, ivi avendo la residenza già da epoca anteriore al decesso della de cuius.
Tale riscontro documentale, tuttavia, non è idoneo da solo ed in sé a provare che il convenuto avesse quella relazione materiale con il bene tale da configurare il possesso nel senso voluto dall'art. 485 c.c.. Va sottolineato che le risultanze anagrafiche rivestono un mero valore presuntivo sul fatto che l'interessato abitualmente dimori ad un certo indirizzo e, se questo può avere rilievo sotto il profilo della regolarità e del perfezionamento del procedimento di notifica degli atti, anche processuali, non può certamente valere, in assenza di ulteriori indici fattuali, chiari, precisi e concordanti, ad assurgere a prova piena, anche in via logico- presuntiva, che lo stesso si trovi o si sia trovato nella situazione di possesso tale da consentire l'esercizio di concreti poteri sull'immobile ereditario.
Peraltro, nel caso di specie, più di un elemento depone in senso contrario alla circostanza che il effettivamente dimorasse nell'immobile de quo (vedasi le n. 2 relate negative CP_2
di notifica con dichiarazioni rese all'ufficiale notificante dai parenti del da cui CP_2
risultava “trasferito” già dagli anni 2016 e 2017 -docc. 2 e 4 all.ric.), rendendo impossibile, in difetto di elementi aggiuntivi, accertare se effettivamente vi abbia mai dimorato ed in quale periodo ai fini che in questa sede strettamente rilevano. Né può supplire al medesimo scopo la considerazione che il ricorso introduttivo del presente giudizio sia stato notificato ex art. 140 c.p.c. proprio all'indirizzo corrispondente al ripetuto immobile, e che sia stato ricevuto dal , che si è anche tempestivamente costituito, in quanto è più che plausibile che CP_2
egli, avendo mantenuto la sola residenza anagrafica in quel luogo, ben poteva semplicemente assolvere all'onere, configurabile a suo carico, di mantenersi informato sulla corrispondenza ivi pervenuta.
Va, altresì, sottolineato che l'attore non ha provato la situazione di possesso dei beni ereditari
Pagina 8 di 12 (o almeno di uno di essi) neanche con riferimento ai mobili presenti nell'asse.
L'unica circostanza sul punto rilevante ed astrattamente idonea a configurare accettazione tacita, ovvero la divisione consensuale con gli altri coeredi, di danaro o altri beni mobili di provenienza ereditaria, non è risultata avvalorata dall'istruttoria espletata.
Per completezza di motivazione, e vista anche la richiesta, reiterata in sede di comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., di rimettere la causa in istruttoria per l'assunzione delle prove orali articolate sul punto dal ricorrente (che, benché non riproposta Pt_1
analiticamente in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, non può ritenersi abbandonata in considerazione della complessiva condotta processuale della parte e della funzione tipica dello scritto difensivo di illustrare e sottoporre al giudice domande e questioni già proposte), si osserva che essa non può trovare accoglimento.
A prescindere, infatti, dalla capacità dei testi indicati, tutti coeredi della e potenziali Per_1
aventi interesse nel giudizio per l'operatività del diritto di accrescimento -su tale aspetto si richiamano i verbali di udienza del 4.05.2021 e del 12.04.22 e l'ordinanza riservata del
28.11.2023- da un più attento esame degli atti di causa, è emerso che le istanze di prova testimoniale articolate non erano da ammettersi ab origine, vertendo il capo B) di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. su circostanze (appunto la spartizione di somme di danaro di provenienza ereditaria) non dedotte nella parte assertiva del ricorso, né in quella eventualmente precisata e/o modificata dopo il mutamento del rito in sede di memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. primo termine (invero neanche prodotta dall'attore), e il capo A) non su fatti specificamente indicati ma su solo “effetto giuridico” dell'accettazione ad essi eventualmente ricollegabile.
Si ricorda che il processo civile è improntato (salve alcune eccezioni, quando si controverte in materia di diritti indisponibili) al principio dell'interesse e, soprattutto, dell'impulso e della domanda di parte, che si traduce, in particolare, nelle regole cardine che impongono a chi agisce in giudizio di indicare compiutamente e specificamente gli elementi di fatto posti a fondamento delle sue richieste, oltre alle conclusioni, ovvero alla tutela giudiziale invocata
(artt. 112, 115, 163 c.p.c.).
I suddetti principi fondamentali, si traducono poi, nel concreto svolgersi del procedimento, in un sistema di rigide preclusioni, che maturano progressivamente secondo una precisa scansione, che vede le preclusioni assertive (ovvero quelle relative all'allegazione dei fatti) maturare entro il termine per il deposito della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1
Pagina 9 di 12 c.p.c. e quelle per la richiesta di prova diretta entro il successivo termine dell'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c..
Dal complesso delle norme sin qui richiamate, si ricava la regola per cui chi agisce in giudizio ha l'onere di indicare specificamente i fatti primari e costitutivi dei diritti di cui si chiede la tutela, e deve farlo nell'atto introduttivo del giudizio o, al più tardi, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1, c.p.c. (ma in quest'ultimo caso già con diversi limiti, derivanti dalla impossibilità di dedurre domande nuove, nuove ragioni di diritto diverse da quelle già formalizzate in citazione, potendo soltanto precisare le domande già proposte, nei limiti della c.d. emendatio libelli).
Tutti i successivi atti processuali sono destinati esclusivamente alla indicazione delle prove da acquisire, per dimostrare i fatti che siano già stati dedotti entro il precedente termine preclusivo;
non è possibile, al contrario, dedurre per la prima volta nella memoria istruttoria fatti nuovi, mai indicati negli atti precedenti (salvo che non si tratti di fatti c.d. secondari o di circostanze idonee a replicare o a smentire quelle articolate dalla controparte, vista la funzione mista della seconda memoria 183 comma 6, c.p.c., che serve anche per le repliche assertive, svolgendo la funzione che, prima della riforma, era assegnata alla seconda memoria ex art. 183 comma 5 c.p.c.).
Pertanto, è evidente la tardività e la conseguente inammissibilità processuale, della deduzione
-fatta per la prima volta nella memoria istruttoria- di una condotta nuova, diversa ed autonoma rispetto a quelle prima di allora indicate dall'attore, che potrebbe, di per sé sola, costituire un fatto fondante la domanda di accertamento dell'accettazione tacita di eredità e che, dunque, avrebbe dovuto essere allegata nell'atto introduttivo, o, al più tardi, nella memoria ex art. 183 comma 6, n. 1, c.p.c..
Privo di pregio è, ancora, l'assunto che il , nel dolersi della procedura esecutiva CP_2
patita su iniziativa del e dell'ipoteca giudiziale iscritta sulla quota di comproprietà di Pt_1
cui si controverte, avrebbe mostrato “interesse” verso l'immobile ereditario e ciò varrebbe a configurare accettazione tacita dell'eredità de qua. È palese che alcuna volontà di accettazione può ravvisarsi nella mera dichiarazione di voler conseguire il ristoro, normativamente disciplinato, dei disagi asseritamente subiti per contrastare in giudizio pretese ingiustificatamente azionate in proprio danno e di cui si assumono la temerarietà e la responsabilità aggravata da improprio utilizzo degli strumenti processuali.
Va dato, concludendo, anche rilievo alla circostanza che il , in corso di causa, ha CP_2
Pagina 10 di 12 rinunciato formalmente all'eredità con dichiarazione ex art. 519 c.c. resa dinanzi al Notaio in data 31.01.2022, ovvero prima del decorso del termine di prescrizione Persona_3
previsto dall'art. 480 c.c..
Tale condotta, se da un lato si sarebbe potuta considerare inefficace al fine di dismettere la qualità di erede già eventualmente acquisita in dipendenza del compimento di uno o più atti comportanti accettazione tacita, o, comunque, una volta verificatosi l'effetto acquisitivo ex art. 485 c.c. (Cass. Sez. 3 n. 4845/2003, conf. Cass. Sez. 6 ord. 15690/2020), dall'altro, in presenza dello scarno e debole quadro istruttorio delineatosi agli atti, ivi compresi gli sviluppi documentati del parallelo giudizio di divisione ereditaria attualmente pendente tra le stesse parti, non può che condurre all'apprezzamento del giudice sulla volontà del convenuto di non divenire erede della compianta ascendente ed alla relativa declaratoria in tal senso.
Ed invero, proprio la pendenza del giudizio di divisione ereditaria, dal quale conseguirebbero potenziali effetti vantaggiosi per l'odierno convenuto, il quale acquisirebbe una quota del patrimonio della de cuius, rendono palese come tale rinuncia non sia stata fatta al solo fine strumentale di evitare la soccombenza nella presente causa, ma risponda all'interesse ed alla volontà del sig. di non divenire erede della sig.ra Controparte_2 Per_1
Per tutto quanto sopra la domanda va integralmente rigettata.
Va respinta l'istanza ex art. 89 c.p.c. formulata dalla difesa di parte convenuta, non ravvisandosi alcun utilizzo di espressioni sconvenienti e/o offensive negli scritti di parte attrice, ma unicamente argomentazioni difensive inquadrabili nella normale dialettica processuale e nella insita contrapposizione delle parti avversarie a sostegno delle rispettive tesi.
Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice nella misura liquidata in base ai parametri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 – applicabile ratione temporis in base al all'art. 6 del medesimo decreto essendosi l'attività difensiva esaurita in data successiva alla loro entrata in vigore (23 ottobre 2022) tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi €
7.500,00 (di cui € 1.500,00 per la fase di studio, € 850,00 per quella introduttiva, € 2.850,00 per la fase istruttoria ed € 2.300,00 per la decisionale), oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge a favore di parte convenuta e con distrazione in favore dei procuratori
Pagina 11 di 12 dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c..
Non va accolta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dal convenuto, non riscontrandosi, al di là della soccombenza, temerarietà dell'azione intrapresa e mala fede o colpa grave in capo alla parte che ha assunto l'iniziativa, in quanto certamente “agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost.” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19948 del 12/07/2023).
Nel caso di specie, come visto, la domanda è stata rigettata non essendosi ritenuti sufficienti - sulla base della valutazione discrezionale propria del Giudice ex art. 116 c.p.c.- gli elementi di fatto e le prove addotti dal ricorrente a sostegno delle proprie ragioni, senza che sia emersa una assoluta pretestuosità delle pretese azionate, né, tanto meno, una mala fede nell'aver agito in giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa N.R.G. 14711/2018, ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna in proprio e nella qualità di socio accomandatario e legale rapp.te Parte_1
della alla refusione, in favore di delle Parte_3 Controparte_2 spese di lite, che liquida in complessivi € 7.500,00, oltre accessori di legge, per compensi, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti antistatari Avv. Antonella
Marrama ed Avv. Mariana Felici.
Così deciso in Roma, in data 8/01/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Melania De Martino.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al N.14711/2018 del R.G., pendente tra in proprio e nella qualità di socio accomandatario e legale Parte_1
rappresentante p.t. della (C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_1
con l'Avv. TEDESCO Davide, indirizzo telematico: Email_1
PARTE RICORRENTE
E
(C.F.: ), con l'Avv. MARRAMA Controparte_2 C.F._2
Antonella, indirizzo telematico: , e l'Avv. Email_2
FELICI Mariana, indirizzo telematico: Email_3
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “1) Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Roma, respinta e disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto, accertare e dichiarare l'accettazione tacita da parte del Sig. Controparte_2
dell'eredità pervenutagli dalla Sig.ra per successione legittima Persona_1
apertasi il 18.2.2012, ivi compreso, nella misura di 1/12, l'immobile sito in Roma, via di
Donna Olimpia n. 8, piano primo, distinta al foglio 454, particella 13, sub. 14, zona censuaria 4, categoria A/3, classe 2, vani 4, con ogni conseguenza di legge, ivi compreso
Pagina 1 di 12 l'ordine di trascrizione al competente Conservatore dei R.R.I.I. di Roma ed esonero da responsabilità. Con condanna della resistente al pagamento delle spese di giudizio, da distrarsi”.
Per parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi tutti dedotti e provati nel presente giudizio, respingere le domande tutte formulate dal ricorrente nei confronti del resistente in quanto infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate;
sempre nel merito, condannare il sig. a titolo di responsabilità aggravata ai Parte_1 sensi dell'art. 96 c.p.c., nella misura ritenuta equa o di giustizia od anche con valutazione equitativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve esposizione del fatto e svolgimento del processo.
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. conveniva in giudizio , Parte_1 Controparte_2
deducendo di essere creditore del medesimo in forza di sentenza definitiva di condanna al pagamento della somma di € 43.508,64, oltre interessi e spese di lite, resa dal Tribunale di
Roma X Sezione Civile, recante n. 12496/2007 ed azionata in via esecutiva, in difetto di adempimento spontaneo del soccombente obbligato, nella procedura di espropriazione immobiliare R.G.E. 742/2017, intrapresa col pignoramento della quota di 1/12 del diritto di proprietà sull'appartamento sito in Roma, Via di Donna Olimpia n. 8 censito in catasto al foglio 454 p.lla 13 sub. 14, in titolarità dell'esecutato per successione ex lege della sig.ra
, apertasi in data 18.02.2012. Persona_1
Deduceva, altresì, che, in pendenza della predetta procedura esecutiva, dalla relazione notarile ex art. 567 co. 2 c.p.c del Notaio e, in particolare, dall'esame Persona_2
ipotecario telematico eseguito presso i RR.II., l'immobile pignorato si evinceva intestato, per la suddetta quota, al , a favore del quale, tuttavia, non risultava trascritta alcuna CP_2
accettazione di eredità della de cuius Sulla scorta di tali premesse, il adiva Per_1 Pt_1
l'intestato Tribunale per quivi sentire accertare giudizialmente, in forza di una serie di atti ascrivibili al ed all'uopo rilevanti, l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità a lui CP_2 devoluta, ivi compresa la quota di comproprietà sull'immobile pignorato, sì da conseguire titolo idoneo per il ripristino della continuità delle trascrizioni ex art. 2650 comma 2 c.c., e,
Pagina 2 di 12 quindi, il fruttuoso esito della procedura per la soddisfazione coattiva, sia pure parziale, del credito vantato.
Si costituiva tempestivamente in giudizio il resistente che contestava la Controparte_2
domanda e ne chiedeva preliminarmente la declaratoria di improcedibilità e/o inammissibilità per motivi di rito e, nel merito, il rigetto per non avere mai il resistente accettato tacitamente l'eredità della e, comunque, non risultando a tale effetto idonei, né tanto meno Per_1
provati, i fatti a sostegno dedotti dal Pt_1
Trattenuta la causa in riserva all'udienza del 14.12.2018, il Giudice, con ordinanza dei
19/23.01.2019, ne riteneva necessaria l'istruzione non sommaria, sulla base delle eccezioni sollevate da parte resistente, e, pertanto, disponeva il mutamento del rito da sommario di cognizione ad ordinario, nelle cui forme il giudizio proseguiva. Concessi i termini ex art. 183 comma 6° c.p.c., non venivano assunte le prove orali articolate e per la revoca dell'ordinanza di ammissione dell'interrogatorio formale deferito al , e per la rilevata incapacità CP_2
ex art. 246 c.p.c. dei testi nelle more ammessi, stante il loro interesse nella causa quali coeredi della Pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, sulle conclusioni Per_1
delle parti, formulate da ultimo all'udienza del 21.05.2024, trattata con le modalità dello scambio di note scritte ex 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica a decorrere dal 30.06.2024.
Diritto.
1. Sull'omesso esperimento del tentativo di mediazione ex art. 5 D.Lgs. 28/2010.
Tale eccezione, sollevata originariamente dalla parte resistente nel proprio atto introduttivo, non è più stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, nelle note di trattazione del 16.05.2024, ove sono state richiamate le sole conclusioni di merito, sicché deve intendersi rinunciata dalla parte.
In ogni caso -tenuto conto che si tratta di questione rilevabile anche d'ufficio, sia pur entro la prima udienza- si ritiene la stessa non fondata, ravvisandosi, nella specie, l'ipotesi di esonero prevista dall'art. 5, comma 4, lett. e) del D. Lgs. 28/2010 (nel testo ratione temporis vigente), in materia di “procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata”.
E non vi è dubbio che il presente procedimento possa qualificarsi come un giudizio di
Pagina 3 di 12 cognizione incidentale rispetto all'esecuzione forzata, dal momento che -come visto- la sua instaurazione si è resa necessaria al fine di ottenere un titolo trascrivibile e ripristinare la continuità delle trascrizioni relativamente alla quota di comproprietà dell'immobile staggito;
del resto, la giurisprudenza è costante nel ritenere che, nell'ambito di un procedimento di espropriazione forzata immobiliare, è necessario accertare -se del caso anche d'ufficio- che il bene pignorato è di proprietà del debitore esecutato sulla base di una serie continua di trascrizioni di idonei atti di acquisto (Cass. sez. 3, n. 11638 del 26/05/2014 e n. 15597 dell'11/06/2019). Peraltro, a conferma della stretta correlazione ed interconnessione tra i due procedimenti, risulta che il GE abbia sospeso la procedura di esecuzione forzata, in attesa della definizione del presente giudizio (si veda il provvedimento del GE allegato all'istanza del ricorrente in data 1.07.2020).
2. Merito.
Sussistono, in primo luogo, la legittimazione e l'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente.
Il ha dimostrato documentalmente di essere creditore del in virtù di Pt_1 CP_2
sentenza esecutiva di condanna e di aver azionato, in forza di tale titolo, un'espropriazione sul bene immobile risultato dai pubblici registri in comproprietà del debitore esecutato, per la quota di 1/12, in virtù di successione legittima alla de cuius (docc. Persona_1
1 e 6 allegati al ricorso). Nel corso del processo esecutivo, come già evidenziato, è effettivamente emersa la mancanza della trascrizione dell'atto di accettazione da parte del
(relazione notarile doc. 5 ricorso) e, pertanto, è evidente l'interesse del ricorrente CP_2
a sentir accertare giudizialmente l'intervenuto acquisto per accettazione tacita dell'eredità, funzionale alla prosecuzione ed al buon fine dell'espropriazione avviata (Cass. n.
11638/2014 cit.).
Nel merito, tuttavia, la domanda è destituita di fondamento e va rigettata.
Per espressa disposizione di Legge, costituisce accettazione tacita dell'eredità il compimento da parte del chiamato di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non in qualità di erede (art. 476 c.c.).
A detta previsione normativa si aggiunge quella in tema di accettazione cosiddetta “presunta” che ricollega il medesimo effetto dell'acquisto della qualità di erede puro e semplice in capo al chiamato che, trovandosi nel possesso dei beni ereditari, non compia l'inventario nel termine di tre mesi dall'apertura della successione (art. 485 c.c.).
Pagina 4 di 12 È, dunque, nell'alveo delle cennate disposizioni e della copiosa giurisprudenza di legittimità che si è consolidata in materia che deve svolgersi l'indagine del giudice nella fattispecie specifica sottoposta al suo vaglio, sì da valutare, da un lato, se gli atti asseritamente compiuti dal chiamato, per natura e finalità, siano o meno idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, dall'altro se sussistono le ulteriori condizioni previste ex lege al medesimo effetto.
Passando, quindi, al caso in decisione, si evidenzia che il nel ricorso introduttivo, Pt_1 nell'indicare, per l'appunto, gli atti dai quali discenderebbe l'accettazione tacita dell'eredità devoluta al , ha sostanzialmente dedotto la mancata rinuncia al trasferimento della CP_2
proprietà della quota immobiliare in suo favore, la trascrizione della denuncia di successione e la voltura catastale dell'acquisto mortis causa a favore di tutti i coeredi dell'immobile rientrante nell'asse ereditario della già oggetto di esecuzione coattiva pro quota. Per_1
Orbene ritiene questo Giudice che le deduzioni attoree non colgano nel segno.
Si osserva, infatti, innanzi tutto che, per giurisprudenza pacifica, la presentazione della denuncia di successione non è di per sé sufficiente a manifestare la volontà implicita di accettare l'eredità, trattandosi di atto dovuto per legge e di adempimento di contenuto prevalentemente fiscale, caratterizzato da finalità conservative (Cass., sez. 3, n. 4843 del
19/02/2019), ovvero di evitare l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge anche a carico di chi sia solo “chiamato all'eredità” che, sempre ai fini fiscali, è considerato erede e soggetto passivo dell'imposta, a meno che non abbia rinunciato espressamente alla stessa
(art. 7 D.Lgs. 346/1990).
È pur vero che valenza diversa va, invece, riconosciuta alla richiesta di nuova intestazione catastale dell'immobile ereditario, che può accompagnare la denuncia di successione, tanto più se si precisa il titolo dell'acquisto, indicando appunto la successione. Tale atto, infatti, ha natura sia fiscale che civile, rilevando non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi ed è indice della volontà di appropriarsi del bene ereditario, manifestando, peraltro, l'intenzione di ritenersi successori del de cuius (Cass., sez. 2, n. 10796 del 11/05/2009; sez. 6-2, n. 11478 del 30/04/2021).
Tuttavia, ai fini sopra spiegati, è necessario che gli atti in esame siano stati compiuti dal chiamato, personalmente o tramite persona da lui delegata e munita di potere rappresentativo e gestorio, circostanza di cui non vi è evidenza nel caso in esame (cfr. Cass., Sez. 3
Pagina 5 di 12 Ordinanza n. 22769 del 13/08/2024:“L'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale (come la denuncia di successione), ma al contempo fiscali e civili (come la voltura catastale), esclusivamente se posti in essere dal chiamato o a questo riferibili in via mediata, per conferimento di delega ovvero per svolgimento di mansioni procuratorie o attraverso negotiorum gestio, seguiti da ratifica dell'interessato; pertanto, non è configurabile l'accettazione tacita in caso di omessa identificazione del soggetto che ha conferito la delega o successivamente ratificato l'operato di chi ha in concreto compiuto l'atto”; in senso conforme, Cass. n. 8980 del 6/04/2017).
Nella fattispecie in esame, tuttavia, non solo la denuncia di successione non è stata prodotta in atti, e quindi, allo stato, non è possibile per il giudicante accertare chi sia il soggetto effettivamente richiedente l'adempimento e la successiva voltura catastale, ma, per di più, va rilevato che dall'esame dell'atto di citazione del giudizio di divisione, nelle more intrapreso dagli eredi della (R.G. 2430/2021), prodotto in atti dallo stesso attore, si evince, a Per_1
pag. 2 punto 2, che al decesso della “veniva presentata dai suoi figli denuncia di Per_1
successione e, in forza della sua trascrizione in atti dal 3.12.2013 la proprietà dell'immobile citato, già di proprietà della sig.ra veniva attribuita agli odierni attori alla sig.ra Per_1
ed a , questi ultimi nipoti della sig.ra in Parte_2 Controparte_2 Per_1
quanto figli di altro figlio della predetta a lei premorto” (alleg. alla nota di deposito del
26.01.2021 prod. ricorrente). Tale rilievo conforta ulteriormente il convincimento circa la mancanza di prova della circostanza che gli atti in parola siano attribuibili in qualche modo all'odierno convenuto, che non risulta aver conferito alcuna delega ai parenti. Né al medesimo fine può darsi rilievo al fatto che il non abbia “rinunciato” al CP_2
trasferimento immobiliare, poiché -a prescindere dalla ovvia considerazione giuridica per cui la mera voltura catastale non realizza alcun trasferimento di diritti reali, ove non accompagnata da un idoneo atto di acquisto- non è comunque ravvisabile in suo capo alcun onere di opposizione in tal senso né, tanto meno, un effetto legalmente ricollegabile all'inerzia in sé e per sé del chiamato. Pertanto, in mancanza di comportamenti concludenti ed univoci, complessivamente considerati, ritiene questo giudice che non sussistano gli elementi che possano far ritenere provata dagli atti scrutinati la volontà del convenuto di accettare l'eredità devolutagli.
Parimenti non calzante è il richiamo al principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. sulle circostanze in esame, ovvero sul fatto che sia stato il a presentare la denuncia di CP_2
Pagina 6 di 12 successione e la richiesta voltura catastale, invocato dal ricorrente in sede di prima udienza
(verbale del 17.10.2018).
Va rammentato che «il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di “non contestazione” a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica. Questo onere gravante sul convenuto si coordina, peraltro, con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata» (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26908 del 26/11/2020). Nel caso in decisione l'allegazione del sulla questione della presentazione della denuncia di successione e Pt_1
della richiesta di voltura catastale nel ricorso introduttivo è stata assolutamente generica, non avendo mai il ricorrente esplicitamente dedotto che detti adempimenti siano stati posti in essere proprio dal , ma limitandosi a documentare risultanze catastali e fiscali CP_2
relative ad adempimenti tributari ed alle vicende dei passaggi dell'immobile pignorato, al cui trasferimento lo stesso non avrebbe rinunciato.
Pertanto, deve ritenersi che a fronte della generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa del resistente non poteva che essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere l'onere probatorio gravante sulla controparte e, di fatto, non adempiuto. (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 10629 del 19/04/2024).
Detto ciò, va, altresì, evidenziato che parimenti non adempiuto si è rivelato l'onere di provare l'acquisto della qualità di erede in capo al sotto il profilo del possesso dei beni CP_2 ereditari e la mancata redazione dell'inventario ex art. 485 c.c., anch'esso pacificamente gravante su parte attrice («In tema di accettazione dell'eredità, ai fini dell'applicabilità dell'art. 485 cod. civ., che prevede l'ipotesi della cosiddetta “ accettazione presunta” per effetto della mancata effettuazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione da parte di chi sia in possesso dei beni ereditari, l'onere della prova di tale possesso incombe su colui che lo abbia dedotto» Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7226 del
29/03/2006).
Pagina 7 di 12 Orbene, innanzitutto, deve rilevarsi che anche tale deduzione è stata fatta solo in sede di prima udienza, mentre nulla sul punto è stato, in realtà, argomentato nel ricorso introduttivo
(se non nelle istanze istruttorie, ovvero tra i capitoli dell'interrogatorio formale deferito al convenuto), quindi, si ribadisce che, per lo stesso ordine di motivi sopra spiegati, neanche a tale riguardo può essere invocato il principio di cui all'art. 115 cpc con riferimento al contenuto della memoria difensiva di costituzione del . CP_2
A sostegno di detta situazione di possesso, invero, il ha prodotto unicamente il Pt_1
certificato anagrafico storico di residenza del , che attesterebbe che lo stesso CP_2
abitava nell'immobile ereditario, ivi avendo la residenza già da epoca anteriore al decesso della de cuius.
Tale riscontro documentale, tuttavia, non è idoneo da solo ed in sé a provare che il convenuto avesse quella relazione materiale con il bene tale da configurare il possesso nel senso voluto dall'art. 485 c.c.. Va sottolineato che le risultanze anagrafiche rivestono un mero valore presuntivo sul fatto che l'interessato abitualmente dimori ad un certo indirizzo e, se questo può avere rilievo sotto il profilo della regolarità e del perfezionamento del procedimento di notifica degli atti, anche processuali, non può certamente valere, in assenza di ulteriori indici fattuali, chiari, precisi e concordanti, ad assurgere a prova piena, anche in via logico- presuntiva, che lo stesso si trovi o si sia trovato nella situazione di possesso tale da consentire l'esercizio di concreti poteri sull'immobile ereditario.
Peraltro, nel caso di specie, più di un elemento depone in senso contrario alla circostanza che il effettivamente dimorasse nell'immobile de quo (vedasi le n. 2 relate negative CP_2
di notifica con dichiarazioni rese all'ufficiale notificante dai parenti del da cui CP_2
risultava “trasferito” già dagli anni 2016 e 2017 -docc. 2 e 4 all.ric.), rendendo impossibile, in difetto di elementi aggiuntivi, accertare se effettivamente vi abbia mai dimorato ed in quale periodo ai fini che in questa sede strettamente rilevano. Né può supplire al medesimo scopo la considerazione che il ricorso introduttivo del presente giudizio sia stato notificato ex art. 140 c.p.c. proprio all'indirizzo corrispondente al ripetuto immobile, e che sia stato ricevuto dal , che si è anche tempestivamente costituito, in quanto è più che plausibile che CP_2
egli, avendo mantenuto la sola residenza anagrafica in quel luogo, ben poteva semplicemente assolvere all'onere, configurabile a suo carico, di mantenersi informato sulla corrispondenza ivi pervenuta.
Va, altresì, sottolineato che l'attore non ha provato la situazione di possesso dei beni ereditari
Pagina 8 di 12 (o almeno di uno di essi) neanche con riferimento ai mobili presenti nell'asse.
L'unica circostanza sul punto rilevante ed astrattamente idonea a configurare accettazione tacita, ovvero la divisione consensuale con gli altri coeredi, di danaro o altri beni mobili di provenienza ereditaria, non è risultata avvalorata dall'istruttoria espletata.
Per completezza di motivazione, e vista anche la richiesta, reiterata in sede di comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., di rimettere la causa in istruttoria per l'assunzione delle prove orali articolate sul punto dal ricorrente (che, benché non riproposta Pt_1
analiticamente in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, non può ritenersi abbandonata in considerazione della complessiva condotta processuale della parte e della funzione tipica dello scritto difensivo di illustrare e sottoporre al giudice domande e questioni già proposte), si osserva che essa non può trovare accoglimento.
A prescindere, infatti, dalla capacità dei testi indicati, tutti coeredi della e potenziali Per_1
aventi interesse nel giudizio per l'operatività del diritto di accrescimento -su tale aspetto si richiamano i verbali di udienza del 4.05.2021 e del 12.04.22 e l'ordinanza riservata del
28.11.2023- da un più attento esame degli atti di causa, è emerso che le istanze di prova testimoniale articolate non erano da ammettersi ab origine, vertendo il capo B) di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. su circostanze (appunto la spartizione di somme di danaro di provenienza ereditaria) non dedotte nella parte assertiva del ricorso, né in quella eventualmente precisata e/o modificata dopo il mutamento del rito in sede di memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. primo termine (invero neanche prodotta dall'attore), e il capo A) non su fatti specificamente indicati ma su solo “effetto giuridico” dell'accettazione ad essi eventualmente ricollegabile.
Si ricorda che il processo civile è improntato (salve alcune eccezioni, quando si controverte in materia di diritti indisponibili) al principio dell'interesse e, soprattutto, dell'impulso e della domanda di parte, che si traduce, in particolare, nelle regole cardine che impongono a chi agisce in giudizio di indicare compiutamente e specificamente gli elementi di fatto posti a fondamento delle sue richieste, oltre alle conclusioni, ovvero alla tutela giudiziale invocata
(artt. 112, 115, 163 c.p.c.).
I suddetti principi fondamentali, si traducono poi, nel concreto svolgersi del procedimento, in un sistema di rigide preclusioni, che maturano progressivamente secondo una precisa scansione, che vede le preclusioni assertive (ovvero quelle relative all'allegazione dei fatti) maturare entro il termine per il deposito della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1
Pagina 9 di 12 c.p.c. e quelle per la richiesta di prova diretta entro il successivo termine dell'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c..
Dal complesso delle norme sin qui richiamate, si ricava la regola per cui chi agisce in giudizio ha l'onere di indicare specificamente i fatti primari e costitutivi dei diritti di cui si chiede la tutela, e deve farlo nell'atto introduttivo del giudizio o, al più tardi, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1, c.p.c. (ma in quest'ultimo caso già con diversi limiti, derivanti dalla impossibilità di dedurre domande nuove, nuove ragioni di diritto diverse da quelle già formalizzate in citazione, potendo soltanto precisare le domande già proposte, nei limiti della c.d. emendatio libelli).
Tutti i successivi atti processuali sono destinati esclusivamente alla indicazione delle prove da acquisire, per dimostrare i fatti che siano già stati dedotti entro il precedente termine preclusivo;
non è possibile, al contrario, dedurre per la prima volta nella memoria istruttoria fatti nuovi, mai indicati negli atti precedenti (salvo che non si tratti di fatti c.d. secondari o di circostanze idonee a replicare o a smentire quelle articolate dalla controparte, vista la funzione mista della seconda memoria 183 comma 6, c.p.c., che serve anche per le repliche assertive, svolgendo la funzione che, prima della riforma, era assegnata alla seconda memoria ex art. 183 comma 5 c.p.c.).
Pertanto, è evidente la tardività e la conseguente inammissibilità processuale, della deduzione
-fatta per la prima volta nella memoria istruttoria- di una condotta nuova, diversa ed autonoma rispetto a quelle prima di allora indicate dall'attore, che potrebbe, di per sé sola, costituire un fatto fondante la domanda di accertamento dell'accettazione tacita di eredità e che, dunque, avrebbe dovuto essere allegata nell'atto introduttivo, o, al più tardi, nella memoria ex art. 183 comma 6, n. 1, c.p.c..
Privo di pregio è, ancora, l'assunto che il , nel dolersi della procedura esecutiva CP_2
patita su iniziativa del e dell'ipoteca giudiziale iscritta sulla quota di comproprietà di Pt_1
cui si controverte, avrebbe mostrato “interesse” verso l'immobile ereditario e ciò varrebbe a configurare accettazione tacita dell'eredità de qua. È palese che alcuna volontà di accettazione può ravvisarsi nella mera dichiarazione di voler conseguire il ristoro, normativamente disciplinato, dei disagi asseritamente subiti per contrastare in giudizio pretese ingiustificatamente azionate in proprio danno e di cui si assumono la temerarietà e la responsabilità aggravata da improprio utilizzo degli strumenti processuali.
Va dato, concludendo, anche rilievo alla circostanza che il , in corso di causa, ha CP_2
Pagina 10 di 12 rinunciato formalmente all'eredità con dichiarazione ex art. 519 c.c. resa dinanzi al Notaio in data 31.01.2022, ovvero prima del decorso del termine di prescrizione Persona_3
previsto dall'art. 480 c.c..
Tale condotta, se da un lato si sarebbe potuta considerare inefficace al fine di dismettere la qualità di erede già eventualmente acquisita in dipendenza del compimento di uno o più atti comportanti accettazione tacita, o, comunque, una volta verificatosi l'effetto acquisitivo ex art. 485 c.c. (Cass. Sez. 3 n. 4845/2003, conf. Cass. Sez. 6 ord. 15690/2020), dall'altro, in presenza dello scarno e debole quadro istruttorio delineatosi agli atti, ivi compresi gli sviluppi documentati del parallelo giudizio di divisione ereditaria attualmente pendente tra le stesse parti, non può che condurre all'apprezzamento del giudice sulla volontà del convenuto di non divenire erede della compianta ascendente ed alla relativa declaratoria in tal senso.
Ed invero, proprio la pendenza del giudizio di divisione ereditaria, dal quale conseguirebbero potenziali effetti vantaggiosi per l'odierno convenuto, il quale acquisirebbe una quota del patrimonio della de cuius, rendono palese come tale rinuncia non sia stata fatta al solo fine strumentale di evitare la soccombenza nella presente causa, ma risponda all'interesse ed alla volontà del sig. di non divenire erede della sig.ra Controparte_2 Per_1
Per tutto quanto sopra la domanda va integralmente rigettata.
Va respinta l'istanza ex art. 89 c.p.c. formulata dalla difesa di parte convenuta, non ravvisandosi alcun utilizzo di espressioni sconvenienti e/o offensive negli scritti di parte attrice, ma unicamente argomentazioni difensive inquadrabili nella normale dialettica processuale e nella insita contrapposizione delle parti avversarie a sostegno delle rispettive tesi.
Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice nella misura liquidata in base ai parametri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 – applicabile ratione temporis in base al all'art. 6 del medesimo decreto essendosi l'attività difensiva esaurita in data successiva alla loro entrata in vigore (23 ottobre 2022) tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi €
7.500,00 (di cui € 1.500,00 per la fase di studio, € 850,00 per quella introduttiva, € 2.850,00 per la fase istruttoria ed € 2.300,00 per la decisionale), oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge a favore di parte convenuta e con distrazione in favore dei procuratori
Pagina 11 di 12 dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c..
Non va accolta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dal convenuto, non riscontrandosi, al di là della soccombenza, temerarietà dell'azione intrapresa e mala fede o colpa grave in capo alla parte che ha assunto l'iniziativa, in quanto certamente “agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost.” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19948 del 12/07/2023).
Nel caso di specie, come visto, la domanda è stata rigettata non essendosi ritenuti sufficienti - sulla base della valutazione discrezionale propria del Giudice ex art. 116 c.p.c.- gli elementi di fatto e le prove addotti dal ricorrente a sostegno delle proprie ragioni, senza che sia emersa una assoluta pretestuosità delle pretese azionate, né, tanto meno, una mala fede nell'aver agito in giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa N.R.G. 14711/2018, ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna in proprio e nella qualità di socio accomandatario e legale rapp.te Parte_1
della alla refusione, in favore di delle Parte_3 Controparte_2 spese di lite, che liquida in complessivi € 7.500,00, oltre accessori di legge, per compensi, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti antistatari Avv. Antonella
Marrama ed Avv. Mariana Felici.
Così deciso in Roma, in data 8/01/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Melania De Martino.
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