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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 19/12/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 22/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
2a Sezione Civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa IA LU PA Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. IO MU Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 22 del ruolo generale per l'anno 2022 promossa da:
Controparte_1
con sede legale in Roma, in persona del Direttore Regionale per
[...]
la Sardegna in carica, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti come in atti, dagli avvocati Roberto Di Tucci e Paolo Spiga, elettivamente domiciliato in Cagliari, Via
Sonnino 96, sede dell'Avvocatura dell'Ente;
APPELLANTE
CONTRO
nata ad [...] il [...], ivi residente, rappresentata e difesa CP_2
dall'avvocato Federico Melis, presso il cui studio legale in Iglesias è elettivamente domiciliata, in forza di procura speciale come in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: conclusioni conformi, come in atti, rassegnate dalle parti rispettivamente nelle note sostitutive depositate sia dall'appellante che dall'appellata l'11 dicembre 2025.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6 ottobre 2020 già titolare di un indennizzo in rendita CP_2
per danno biologico pari al 22 % siccome correlato a varie pregresse tecnopatie ( segnatamente in ragione del 6 % per un deficit dei movimenti della scapolo omerale destra, del 7 % per una dermatite allergica da contatto e del 10 % per asma bronchiale con faringo laringite cronica), ha esposto di aver infruttuosamente chiesto il 4 settembre 2018 il riconoscimento di una maggior rendita complessiva stante l'esistenza di una tendinopatia inserzionale della spalla destra e sinistra ed ancora di una spondilo disco artrosi con discopatia L5 – S1, ambedue di origine lavorativa.
L' convenuto, ritualmente costituitosi in giudizio, ha resistito deducendo per un verso CP_1
che il danno complessivamente riconosciuto era pari, in realtà, al 19 % e non al 22 % all'esito di una revisione intervenuta nelle more e che, per altro verso, il danno alla spalla era stato già indennizzato mediante il riconoscimento di un danno biologico il cui valore percentuale era stato stimato in ragione del 6 % ed ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.
Il giudice di primo grado, istruita la causa mediante documenti e c.t.u. medico legale sulla persona della con sentenza n. 42/2022 del 26 gennaio 2022 ha recepito le conclusioni cui CP_2
è pervenuto l'Ausiliare secondo il quale l'affezione al tratto lombo sacrale della colonna non rinviene la sua etiopatogenesi nella pregressa attività lavorativa mentre l'affezione alla sola spalla sinistra, essendo quella alla spalla destra già adeguatamente indennizzata, è responsabile di un danno pari al 4 % talchè il danno complessivo, tenuto conto delle preesistenze, è pari al
25 % a decorrere dalla domanda amministrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di appello depositato il 2 febbraio 2022 l' ha evidenziato, come già CP_1
avvenuto nel primo giudizio, che il danno biologico pregresso era stato ridotto dal 22 % al 19
% a partire da febbraio 2021, stante il miglioramento del quadro clinico correlato all'asma bronchiale.
Conseguentemente la rendita complessiva, tenuto conto del danno biologico già riconosciuto, deve essere ridotta, all'esito del conglobamento con il danno accertato in sede peritale, al 20 %
a partire dalla data anzidetta, mentre per il periodo pregresso, ossia dal 4 settembre 2018 fino alla disposta revisione operante dal febbraio 2021 il danno complessivo risulta correttamente
2 valutato in ragione del 25 %.
Ha pertanto rassegnato seguenti conclusioni: Voglia la Corte, disattesa ogni diversa istanza ed in totale riforma della sentenza impugnata, condannare l' a corrispondere prestazioni CP_1
complessivamente commisurate al 25% da ottobre 2018 fino a febbraio 2021, ed al 20% da quest'ultima data. Spese compensate, ma con attribuzione a di quelle di secondo grado CP_2
in caso di opposizione.
2. L'appellata nel costituirsi in giudizio ha contestato la ricostruzione offerta da controparte in ordine alla misura del danno biologico complessivo riconoscibile all'esito della revisione.
Ha infatti quantificato tale pregiudizio nella superiore misura del 22 %, previa applicazione della formula cd. riduzionistica, tenuto conto della accertata riduzione del danno correlato all'apparato respiratorio dal 7 % al 4 % siccome operata in sede di revisione nel febbraio 2021.
Ha pertanto concluso chiedendo che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza impugnata, voglia:
1. Dichiarare l' tenuta a corrispondere le prestazioni per “ deficit dei movimenti CP_1
dell'articolazione scapolo omerale a dx, dermatite allergica da contatto, asma bronchiale, faringo/laringite cronica, lesione delle strutture muscolo tendinee della spalla sinistra” nella misura complessiva del 25% dal 04/09/2018, data della presentazione della domanda amministrativa, al mese di Febbraio 2021 e nella misura del 22% da quest'ultima data.
2. Confermare integralmente le statuizioni di primo grado in materia di spese.
3. Compensare integralmente le spese del secondo grado del giudizio.
3. In corso di causa l' appellante ai soli fini conciliativi, con note sostitutive depositate CP_1
il 20 ottobre 2025, ha aderito alla avversa prospettazione quanto alla misura del danno biologico complessivo riconoscibile all'esito della visita di revisione, in misura dunque pari al
22 % chiedendo disporsi in conformità con compensazione delle spese di lite del giudizio di appello.
4. Il Collegio nelle more della trattazione della causa, tenuto conto della residua divergenza tra le parti sulla sola questione concernente il regime di ripartizione delle spese di lite, con argomentata ordinanza del 27 novembre 2025, ha invitato le parti a valutare la opportunità di compensare le spese legali del grado di appello sottoponendo alle stesse parti le seguenti possibili conclusioni, per la eventuale formale accettazione delle stesse:
3 1) Dichiarare l' tenuto a costituire in favore della ricorrente la rendita CP_1 CP_2
complessiva nella misura del 25% dalla domanda amministrativa del 4/9/2018 e fino al
28/2/2021, e nella misura inferiore del 22% dall'1/3/2021.
2) Disporre la integrale compensazione delle spese di lite del giudizio di appello, ferma restando la statuizione sulle spese di lite e di c.t.u. resa in primo grado
4.1. I difensori delle parti nelle note sostitutive depositate nel termine a tal fine assegnato hanno pienamente condiviso l'indicazione transattiva formulata dalla Corte.
Hanno, pertanto, rassegnato conclusioni conformi posto che quelle indicate dall' CP_1
sono del tutto identiche a quelle indicate dal Collegio mentre quelle formulate dalla difesa appellata ricalcano nella sostanza i due punti del possibile accordo come indicati nella predetta ordinanza del novembre 2025.
In particolare la difesa dell' ha così concluso: CP_1
1) dichiarare l' tenuto a costituire in favore della ricorrente la rendita CP_1 CP_2
complessiva nella misura del 25% dalla domanda amministrativa del 4.9.2018 e fino al
28.2.2021 e nella misura inferiore del 22% dal 1.3.2021.
2) disporre l'integrale compensazione delle spese di lite del giudizio d'appello, ferma restando la statuizione sulle spese di lite e di ctu resa in primo grado.
A sua volta la difesa della ha dichiarato di concludere in conformità alla soluzione CP_2
conciliativa di cui all'ordinanza della Corte d'Appello del 27/11/2025 che prevede in favore della l'indennizzo in rendita rispettivamente pari al 25 % per il periodo che va dal CP_2
4/9/2018 al 28/2/2021 e pari al 22 % per il periodo decorrente dall'1/3/2021 con compensazione delle spese di secondo grado, ferme restando la statuizione sulle spese di lite e di c.t.u. rese in primo grado.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, avendo le parti formulato conclusioni conformi siccome coincidenti con le indicazioni contenute nella proposta transattiva loro sottoposta dal Collegio, deve conseguentemente statuirsi in conformità, come da dispositivo che segue, anche in punto di regolazione delle spese di questo grado di giudizio posto che vi è concordanza sulla loro integrale compensazione.
per questi motivi
La Corte d'appello
4 Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Dichiara l' tenuto a costituire in favore della ricorrente la rendita CP_1 CP_2
complessiva nella misura del 25% dalla domanda amministrativa del 4 settembre 2018 e fino al 28 febbraio 2021, e nella misura inferiore del 22% dall'1 marzo 2021.
2) Dispone la integrale compensazione delle spese di lite del giudizio di appello, ferma restando la statuizione sulle spese di lite e di c.t.u. resa in primo grado
Così deciso in Cagliari il 19 dicembre 2025.
L'Estensore Il Presidente
IO MU IA LU PA
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
2a Sezione Civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa IA LU PA Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. IO MU Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 22 del ruolo generale per l'anno 2022 promossa da:
Controparte_1
con sede legale in Roma, in persona del Direttore Regionale per
[...]
la Sardegna in carica, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti come in atti, dagli avvocati Roberto Di Tucci e Paolo Spiga, elettivamente domiciliato in Cagliari, Via
Sonnino 96, sede dell'Avvocatura dell'Ente;
APPELLANTE
CONTRO
nata ad [...] il [...], ivi residente, rappresentata e difesa CP_2
dall'avvocato Federico Melis, presso il cui studio legale in Iglesias è elettivamente domiciliata, in forza di procura speciale come in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: conclusioni conformi, come in atti, rassegnate dalle parti rispettivamente nelle note sostitutive depositate sia dall'appellante che dall'appellata l'11 dicembre 2025.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6 ottobre 2020 già titolare di un indennizzo in rendita CP_2
per danno biologico pari al 22 % siccome correlato a varie pregresse tecnopatie ( segnatamente in ragione del 6 % per un deficit dei movimenti della scapolo omerale destra, del 7 % per una dermatite allergica da contatto e del 10 % per asma bronchiale con faringo laringite cronica), ha esposto di aver infruttuosamente chiesto il 4 settembre 2018 il riconoscimento di una maggior rendita complessiva stante l'esistenza di una tendinopatia inserzionale della spalla destra e sinistra ed ancora di una spondilo disco artrosi con discopatia L5 – S1, ambedue di origine lavorativa.
L' convenuto, ritualmente costituitosi in giudizio, ha resistito deducendo per un verso CP_1
che il danno complessivamente riconosciuto era pari, in realtà, al 19 % e non al 22 % all'esito di una revisione intervenuta nelle more e che, per altro verso, il danno alla spalla era stato già indennizzato mediante il riconoscimento di un danno biologico il cui valore percentuale era stato stimato in ragione del 6 % ed ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.
Il giudice di primo grado, istruita la causa mediante documenti e c.t.u. medico legale sulla persona della con sentenza n. 42/2022 del 26 gennaio 2022 ha recepito le conclusioni cui CP_2
è pervenuto l'Ausiliare secondo il quale l'affezione al tratto lombo sacrale della colonna non rinviene la sua etiopatogenesi nella pregressa attività lavorativa mentre l'affezione alla sola spalla sinistra, essendo quella alla spalla destra già adeguatamente indennizzata, è responsabile di un danno pari al 4 % talchè il danno complessivo, tenuto conto delle preesistenze, è pari al
25 % a decorrere dalla domanda amministrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di appello depositato il 2 febbraio 2022 l' ha evidenziato, come già CP_1
avvenuto nel primo giudizio, che il danno biologico pregresso era stato ridotto dal 22 % al 19
% a partire da febbraio 2021, stante il miglioramento del quadro clinico correlato all'asma bronchiale.
Conseguentemente la rendita complessiva, tenuto conto del danno biologico già riconosciuto, deve essere ridotta, all'esito del conglobamento con il danno accertato in sede peritale, al 20 %
a partire dalla data anzidetta, mentre per il periodo pregresso, ossia dal 4 settembre 2018 fino alla disposta revisione operante dal febbraio 2021 il danno complessivo risulta correttamente
2 valutato in ragione del 25 %.
Ha pertanto rassegnato seguenti conclusioni: Voglia la Corte, disattesa ogni diversa istanza ed in totale riforma della sentenza impugnata, condannare l' a corrispondere prestazioni CP_1
complessivamente commisurate al 25% da ottobre 2018 fino a febbraio 2021, ed al 20% da quest'ultima data. Spese compensate, ma con attribuzione a di quelle di secondo grado CP_2
in caso di opposizione.
2. L'appellata nel costituirsi in giudizio ha contestato la ricostruzione offerta da controparte in ordine alla misura del danno biologico complessivo riconoscibile all'esito della revisione.
Ha infatti quantificato tale pregiudizio nella superiore misura del 22 %, previa applicazione della formula cd. riduzionistica, tenuto conto della accertata riduzione del danno correlato all'apparato respiratorio dal 7 % al 4 % siccome operata in sede di revisione nel febbraio 2021.
Ha pertanto concluso chiedendo che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza impugnata, voglia:
1. Dichiarare l' tenuta a corrispondere le prestazioni per “ deficit dei movimenti CP_1
dell'articolazione scapolo omerale a dx, dermatite allergica da contatto, asma bronchiale, faringo/laringite cronica, lesione delle strutture muscolo tendinee della spalla sinistra” nella misura complessiva del 25% dal 04/09/2018, data della presentazione della domanda amministrativa, al mese di Febbraio 2021 e nella misura del 22% da quest'ultima data.
2. Confermare integralmente le statuizioni di primo grado in materia di spese.
3. Compensare integralmente le spese del secondo grado del giudizio.
3. In corso di causa l' appellante ai soli fini conciliativi, con note sostitutive depositate CP_1
il 20 ottobre 2025, ha aderito alla avversa prospettazione quanto alla misura del danno biologico complessivo riconoscibile all'esito della visita di revisione, in misura dunque pari al
22 % chiedendo disporsi in conformità con compensazione delle spese di lite del giudizio di appello.
4. Il Collegio nelle more della trattazione della causa, tenuto conto della residua divergenza tra le parti sulla sola questione concernente il regime di ripartizione delle spese di lite, con argomentata ordinanza del 27 novembre 2025, ha invitato le parti a valutare la opportunità di compensare le spese legali del grado di appello sottoponendo alle stesse parti le seguenti possibili conclusioni, per la eventuale formale accettazione delle stesse:
3 1) Dichiarare l' tenuto a costituire in favore della ricorrente la rendita CP_1 CP_2
complessiva nella misura del 25% dalla domanda amministrativa del 4/9/2018 e fino al
28/2/2021, e nella misura inferiore del 22% dall'1/3/2021.
2) Disporre la integrale compensazione delle spese di lite del giudizio di appello, ferma restando la statuizione sulle spese di lite e di c.t.u. resa in primo grado
4.1. I difensori delle parti nelle note sostitutive depositate nel termine a tal fine assegnato hanno pienamente condiviso l'indicazione transattiva formulata dalla Corte.
Hanno, pertanto, rassegnato conclusioni conformi posto che quelle indicate dall' CP_1
sono del tutto identiche a quelle indicate dal Collegio mentre quelle formulate dalla difesa appellata ricalcano nella sostanza i due punti del possibile accordo come indicati nella predetta ordinanza del novembre 2025.
In particolare la difesa dell' ha così concluso: CP_1
1) dichiarare l' tenuto a costituire in favore della ricorrente la rendita CP_1 CP_2
complessiva nella misura del 25% dalla domanda amministrativa del 4.9.2018 e fino al
28.2.2021 e nella misura inferiore del 22% dal 1.3.2021.
2) disporre l'integrale compensazione delle spese di lite del giudizio d'appello, ferma restando la statuizione sulle spese di lite e di ctu resa in primo grado.
A sua volta la difesa della ha dichiarato di concludere in conformità alla soluzione CP_2
conciliativa di cui all'ordinanza della Corte d'Appello del 27/11/2025 che prevede in favore della l'indennizzo in rendita rispettivamente pari al 25 % per il periodo che va dal CP_2
4/9/2018 al 28/2/2021 e pari al 22 % per il periodo decorrente dall'1/3/2021 con compensazione delle spese di secondo grado, ferme restando la statuizione sulle spese di lite e di c.t.u. rese in primo grado.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, avendo le parti formulato conclusioni conformi siccome coincidenti con le indicazioni contenute nella proposta transattiva loro sottoposta dal Collegio, deve conseguentemente statuirsi in conformità, come da dispositivo che segue, anche in punto di regolazione delle spese di questo grado di giudizio posto che vi è concordanza sulla loro integrale compensazione.
per questi motivi
La Corte d'appello
4 Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Dichiara l' tenuto a costituire in favore della ricorrente la rendita CP_1 CP_2
complessiva nella misura del 25% dalla domanda amministrativa del 4 settembre 2018 e fino al 28 febbraio 2021, e nella misura inferiore del 22% dall'1 marzo 2021.
2) Dispone la integrale compensazione delle spese di lite del giudizio di appello, ferma restando la statuizione sulle spese di lite e di c.t.u. resa in primo grado
Così deciso in Cagliari il 19 dicembre 2025.
L'Estensore Il Presidente
IO MU IA LU PA
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