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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/05/2025, n. 2046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2046 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
9813/2018 N. R.G.
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9813/2018
All'udienza del 08/5/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., innanzi al Dott. Mattia Caputo, sono comparsi mediante deposito telematico di note scritte: per parte appellante l'Avv. MARCO RIPAMONTI;
per parte appellata nessuno è comparso.
I difensori delle parti concludono come da atti introduttivi e scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
I difensori delle parti, stante la loro concorde richiesta depositata telematicamente il
16/4/2025 di trattarsi la presente udienza a trattazione scritta, rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 429
c.p.c.
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G. 9813/2018 - Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 9813/2018, avente ad oggetto: appello
TRA
(C.F.: in proprio e quale Parte_1 C.F._1
legale rappresentante della Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'Avv. Marco
[...]
Ripamonti presso il cui studio, sito in Viterbo alla piazza S. Francesco n.
2, elettivamente domicilia;
- PARTE APPELLANTE
E
(C.F.: ), in Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno presso cui, ope legis, domicilia al Corso Vittorio Emanuele n. 58;
- PARTE APPELLATA
; Controparte_3
-PARTE APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Proc. N.R.G. 9813/2018 - Sentenza Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del
08/05/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/11/2018 il sig. , in Parte_1
proprio e quale legale rappresentante della Controparte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n.
[...]
2608/2018, emessa dal Giudice di Pace di Salerno, con cui veniva rigettata l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. prot. 39979 del
05/05/2017 a mezzo della quale l'
[...]
, irrogava nei suoi confronti la Controparte_4
sanzione amministrativa di € 6.000,00, oltre spese, per la violazione dell'art.110, comma 9, lett. F) bis del T.U.L.P.S. per avere installato n.4 apparecchi da divertimento e intrattenimento all'interno di un locale svolgente attività principale di raccolta scommesse, sito in via Nino Bixio
n. 15/17, Bellizzi (SA) senza la prescritta autorizzazione di cui all'art. 88
T.U.L.P.S.
Nel primo grado di giudizio l'odierno appellante deduceva: che la contestazione da parte degli accertatori peccava di eccessiva genericità, non essendo state precisate le connotazioni dell'attività di raccolta scommesse svolta illecitamente dal titolare dell'esercizio, posta alla base della sanzione amministrativa e per tale ragione il verbale di accertamento non aveva i requisiti per avere valore fidefaciente; nel merito, che non era stato accertato con rigore dall'Autorità competente il profilo di responsabilità per dolo o colpa in capo all'opponente, così ravvisandosi una illegittima ipotesi di responsabilità oggettiva non prevista in materia di sanzioni amministrative;
che l'opponente non poteva avere percezione circa la raccolta di scommesse da parte del
Proc. N.R.G. 9813/2018 - Sentenza titolare dell'esercizio, né versava nella condizione di cogliere eventuali aspetti giuridici di illiceità di detta attività, stante l'impossibilità logistica del gestore di apparecchi di poter svolgere un controllo piantonatorio nei confronti dell'esercizio stesso, recandosi sul luogo soltanto periodicamente, in proprio o a mezzo di collaboratori, per prelevare l'incasso delle apparecchiature da devolvere all'Erario; che la violazione presupposta non è stata mai accertata in via definitiva e, con riguardo alla raccolta di scommesse senza titolo - presupposto della sanzione amministrativa irrogata - il Giudice penale ha assolto l'esercente dell'attività principale di raccolta scommesse, ai sensi dell'art. 129
c.p.p., con la formula “il fatto non sussiste”, determinandosi così la carenza dei presupposti alla base della sanzione amministrativa opposta;
che in ogni caso l Controparte_2
aveva emesso l'ordinanza-ingiunzione senza attendere l'esito del procedimento penale a carico del sig. relativo alla Parte_2
violazione penale presupposta alla sanzione amministrativa;
che la sanzione all'epoca irrogata prevedeva per ogni apparecchiatura una forbice edittale fissata nel minimo in € 1.500,00 e nel massimo in €
15.000,00, dunque, se il sig. avesse estinto in misura Parte_1
ridotta avrebbe pagato una somma superiore rispetto a quella ingiunta, pari ad € 6.000,00, somma che secondo la versione attuale della norma corrisponde all'unico importo sanzionatorio previsto (€ 1.500,00 ad apparecchio); che l'ingiunto decideva di resistere in giudizio nonostante tale scelta gli avrebbe poi precluso la possibilità di accedere ai benefici dell'estinzione ex art. 16 L. 689/1981; che, cambiata medio tempore la legge sul quantum sanzionatorio, l' Controparte_2
avrebbe dovuto rimetterlo in termini per la possibile
[...]
estinzione anticipata, piuttosto che emettere l'ordinanza-ingiunzione di
Proc. N.R.G. 9813/2018 - Sentenza cui in atti, pari alla metà di ciò che gli era stata irrogata ex art. 16
L.689/81; che stante i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora il sig. , contestualmente all'esercizio del diritto Parte_1
di opposizione, presentava istanza di sospensione della esecutorietà del provvedimento impugnato.
L'appellante ha dedotto: quale primo motivo di appello la mancata disamina, da parte del Giudice di prime cure, delle questioni di nullità mosse nei confronti del processo verbale di constatazione, laddove asserisce che il fatto oggettivo non sarebbe stato contestato, derivando da ciò la legittimità della sanzione comminata;
che la sentenza si pone in violazione di tutta la normativa di cui alla L. 689/1981, poiché, come si desume dal ricorso in primo grado, parte ricorrente non ha dato per assodato il fatto antigiuridico, al contrario, contestava la sussistenza stessa del fatto reato e, con riferimento al processo verbale di constatazione, si doleva dell'assenza di dettagli in ordine ai presupposti del reato posti a base della sanzione amministrativa inflitta;
che veniva altresì eccepita la mancata indicazione a verbale degli eventi sportivi sui cui sarebbero avvenute le scommesse, né vi era riscontro di un'attività di intermediazione vera e propria e che per tale ragione l'ordinanza- ingiunzione era nulla per difetto di motivazione;
che, in ogni caso, veniva dedotto come l'affermazione degli operanti circa un'attività di raccolta abusiva di scommesse fosse da ricondurre ad una mera opinione dei verbalizzanti, priva di valore fidefaciente;
quale secondo motivo di appello che il Giudice di primo grado non ha motivato sull'elemento soggettivo del gestore ed oggettivo del reato presupposto, così violando l'art. 3 della L. n. 689/1981 e, di conseguenza, la normativa penale
(art.4 L. n. 401/1989) che costituisce il presupposto sanzionatorio amministrativo;
che, invero, il sig. non poteva essere Parte_1
Proc. N.R.G. 9813/2018 - Sentenza onerato di compiti di vigilanza nei confronti dell'esercizio dove le macchine erano installate, non aveva le competenze giuridiche o cognitive per sindacare la correttezza dell'operato dell'esercente né, tantomeno, poteva revocarsi in dubbio la buona fede dell'odierno ricorrente, in quanto i suoi compiti professionali si limitano alla gestione e manutenzione dei giochi che installa presso gli esercizi, con accesso periodico a cadenza quindicinale o per manutenzione dei macchinari, esulando, da detti compiti, il piantonamento dell'esercizio stesso;
che il
Giudice di prime cure non ha considerato, sotto il profilo oggettivo, la sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. a favore del sig. Pt_2
per i reati di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 4 bis L. n. 401/1989
[...]
e art. 17 T.U.L.P.S., per la raccolta di scommesse su eventi sportivi, svolta in difetto di titolo ex art. 88 T.U.L.P.S., in collaborazione con il bookmaker estero Scommessa Reale;
quale terzo motivo di appello ha dedotto: che il Giudice di prime cure ha omesso ogni motivazione sull'entità e il quantum della sanzione irrogata, sul punto, il ricorrente aveva avanzato opposizione anche per via della ingiusta “forbice” preesistente, senza che fossero ravvisabili criteri di quantificazione;
che data la modifica normativa medio tempore apportata dall in ogni CP_5
caso il sig. avrebbe dovuto essere rimesso in termini Parte_1
per consentirgli il pagamento in misura ridotta.
In virtù di quanto innanzi esposto il sig. , in proprio Parte_1
e quale legale rappresentante della Controparte_1
ha formulato le seguenti conclusioni: in via
[...]
preliminare emettere provvedimento di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata n. 2608/2018 resa dal Giudice di
Pace di Salerno, nonché dell'ordinanza-ingiunzione che ne costituisce l'oggetto; nel merito, in accoglimento degli spiegati motivi di appello ed
Proc. N.R.G. 9813/2018 - Sentenza in riforma della sentenza n. 2608/2018 del Giudice di Pace di Salerno, revocare, annullare, dichiarare nulla e comunque priva di efficacia l'ordinanza ingiunzione impugnata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio l' Controparte_2
deducendo: che la doglianza è infondata relativa alla carenza di motivazione della decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui afferma che l'oggetto della violazione, ossia la mancanza della licenza ex articolo 88 T.U.L.P.S., sia “oggettiva e non contestata”; che l'ordinanza- ingiunzione impugnata è sufficientemente motivata ai sensi dell'art. 18, comma 2 L. n. 689/1981, emergendo dalla motivazione le qualificazioni dei fatti e le valutazioni seguite per la determinazione della sanzione;
che la motivazione deve contenere il riferimento ad elementi specifici e concreti che permettano l'individuazione del tipo e della gravità dell'infrazione commessa e tali elementi sono inclusi nel processo verbale di contestazione amministrativa redatto dai militari della
Guardia di Finanza, che fa piena prova fino a querela di falso, richiamato “per relationem” nell'ordinanza-ingiunzione opposta;
che nel predetto verbale di contestazione amministrativa è descritta ed indicata la norma violata con l'indicazione delle caratteristiche necessarie e sufficienti ad integrare la violazione contestata e gli estremi di fatto, con numerosi documenti allegati al verbale di verifica che ne fa parte integrante, la norma sanzionatoria applicabile e relativo importo irrogato, termini e modalità per la fruizione del beneficio del pagamento in misura ridotta ai sensi degli artt. 16 e 18 della Legge n. 689/1981 con indicazione dell'Autorità competente;
che in ogni caso la sanzione amministrativa non richiede una motivazione analitica e dettagliata, bastando che siano riportate le ragioni di fatto della decisione –
Proc. N.R.G. 9813/2018 - Sentenza desumibili “per relationem” dal verbale di contestazione – e si ravvisi l'avvenuta valutazione degli eventuali rilievi difensivi dell'ingiunto; che il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2 della L. n.
689/1981 di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione; che da quanto premesso il Giudice di prime cure ha correttamente interpretato la voluntas legis sottesa al R.D. n. 773/1931,
a norma del quale il pregresso rilascio dell'autorizzazione all'installazione di congegni per il gioco lecito, ex art. 86 del T.U.L.P.S., non può sostituire, né surrogare il possesso della licenza per l'esercizio dell'attività di intermediazione nella raccolta di scommesse, di cui all'art. 88 T.U.L.P.S., ed invero la formulazione dell'art. 86, ultimo comma, postula il dovere di munirsi di detta autorizzazione poiché la possibilità di installare apparecchi da divertimento e intrattenimento sulla base della licenza di cui all'art. 86 T.U.L.P.S. riguarda solo i locali aperti al pubblico che non siano già soggetti all'autorizzazione di polizia di cui all'art. 88 T.U.L.P.S.; che tanto si desume anche dalla lettura della circolare n. 2013/491/DAR/UD del 13/06/2013 e dal combinato CP_5
disposto degli artt. 86 e 88 T.U.L.P.S., con cui si perimetra chiaramente il quadro sanzionatorio delineato dal comma 9 dell'art. 110 T.U.L.P.S., ricavandosi che nei locali in cui si esercita l'attività di scommessa, gli apparecchi da divertimento possono essere ivi installati solo se l'imprenditore è in possesso della licenza di polizia di cui all'art. 88
T.U.L.P.S.; che la ratio della lett. F) bis del comma 9, art. 110 T.U.L.P.S.,
è proprio quella di impedire l'utilizzo di apparecchi da divertimento e intrattenimento in luoghi non sottoposti ai prescritti controlli di polizia
(di cui agli artt. 86 ed 88 T.U.L.P.S.) tenuto conto della pericolosità sociale di tali congegni e dall'esigenza che il loro uso avvenga solo in
Proc. N.R.G. 9813/2018 - Sentenza luoghi che abbiano ricevuto tutte le autorizzazioni previste per l'esercizio delle attività in esse effettuate, così equiparando le responsabilità dell'intera filiera, distributore, gestore ed esercente, punendo nello stesso modo gli eventuali comportamenti illeciti posti in essere da tali soggetti;
che il gestore, in qualità di “installatore professionale” e proprietario dell'apparecchio, provvedendo a detta installazione in locale pubblico e consentendone l'uso, non è mero ausiliario materiale della raccolta del gioco lecito, ma assume un ruolo di estrema rilevanza poiché terminale della gestione del gioco medesimo con diretto rapporto con i consumatori;
che il rigore della norma, di cui all'art. 110, comma 9 lett. F) bis del T.U.L.P.S., fonda la sua ratio nella necessità di assicurare un rigido controllo in un campo maggiormente esposto a rischi ed impone al gestore la specifica responsabilità di accertarsi che il soggetto, presso il quale installa gli apparecchi da gioco, sia munito delle autorizzazioni, di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S., punendolo nel caso in cui i prescritti obblighi risultino omessi;
che per le predette ragioni infondata è la censura di parte appellante laddove lamenta che il
Giudice di primo grado non ha adeguatamente motivato sull'elemento soggettivo del medesimo, poiché se accertata la suitas della condotta ne consegue automaticamente la colpa del gestore, salvo che sussistano elementi idonei ad ingenerare nel medesimo il convincimento della liceità della suo operato o emerga che questi abbia fatto tutto quanto in suo potere per conformarsi al precetto di legge, come sostenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità; che nel caso di specie dette circostanze non risultano provate né si ravvisano elementi idonei ad escludere la colpevolezza del gestore, al contrario, la stessa autorizzazione ex art. 86 T.U.L.P.S. in capo all'esercente dimostra che l'accesso ai locali era libero e consentito;
che l'art. 110, comma 9 lett. F)
Proc. N.R.G. 9813/2018 - Sentenza bis T.U.L.P.S. sanziona la condotta del gestore sia al momento dell'installazione e distribuzione degli apparecchi sia successivamente, quando ne consente l'uso in assenza delle autorizzazioni prescritte per legge, dunque, se ne ricava che la condotta punita è continuativa, connotata dalla permanenza nel tempo, potendo irrogarsi la sanzione anche nell'eventualità in cui l'attività di scommesse illecita abbia avuto inizio successivamente all'installazione dei congegni per il gioco lecito;
che in ogni caso il gestore ha posto in essere una condotta negligente, omettendo di adeguare il proprio comportamento alla normativa vigente, poiché dalle dichiarazioni messe a verbale si evince che parte appellante ha affermato che, nel contratto di comodato stipulato con l'esercente, vi era una espressa dichiarazione di quest'ultimo nella quale si impegnava a non effettuare scommesse su siti non autorizzati e che prima dell'installazione degli apparecchi da intrattenimento di sua proprietà, si
è accertata del possesso da parte dell'esercente di una valida autorizzazione ex art. 86 T.U.L.P.S., mentre la circostanza che presso l'esercente si svolgesse attività di scommesse illecita per conto di allibratore estero gli era ignota fino al riscontro operato dai militari della
Guardia di Finanza di Salerno, nonostante avesse notato dei computer all'interno dei locali;
che parte appellante, in definitiva, procedeva ad installare apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 6 lett. A)
presso un'attività non già di mera trasmissione dati, bensì di Parte_3
raccolta di scommesse sportive, perciò soggetta alla specifica autorizzazione di cui all'art. 88 T.U.L.P.S., e di tale autorizzazione l'esercente risultava non solo sprovvisto, ma in possesso di esplicito diniego da parte della Questura competente;
parte appellata ha dedotto l'infondatezza del secondo motivo di gravame laddove lamenta la mancata motivazione, ad opera del Giudice di prime cure, sull'elemento
Proc. N.R.G. 9813/2018 - Sentenza oggettivo del reato, contestando: che la Pubblica Amministrazione può far valere autonomamente la sua pretesa sanzionatoria, poiché, secondo giurisprudenza costante, nel procedimento di opposizione a ordinanza sanzionatoria di illecito amministrativo non può essere opposto dal trasgressore il giudicato penale di assoluzione, poiché l'art. 654c.p.p., prevede che il giudicato penale non sia opponibile, nei giudizi civili o amministrativi, non di danno, nei confronti dei soggetti non intervenuti nel giudizio penale;
che il terzo motivo di appello è infondato nella parte in cui si censura l'errata quantificazione ed entità della sanzione operata dal Giudice di prime cure: la norma sanzionatoria applicata è stata introdotta dalla L. 228/2012 e segue l'iter stabilito dall'art. 16 L. n.
689/1981 che consente il pagamento in forma ridotta, ovvero il doppio del minimo della sanzione prevista per l'illecito contestato o il terzo del massimo previsto qualora sia inferiore al doppio del minimo come determinato;
la sanzione è stata correttamente quantificata in €
12.000,00 (corrispondente al doppio del minimo) e l'obbligato aveva la possibilità di estinguere il procedimento a suo carico mediante il pagamento - che estingue ogni addebito - in via liberatoria della somma stabilita;
detto pagamento deve essere effettuato entro e non oltre il termine di n. 60 giorni dal ricevimento del processo verbale di contestazione di illecito amministrativo e di tale facoltà, di cui era stato edotto, non si è avvalso il sig. , che ha atteso Parte_1
l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione nella quale l'importo viene valutato ai sensi dell'art. 11 della L. n. 689/1981; parte appellante precisa che anche il riferimento al comma 643 art. 1 L. n. 190/2014 è privo di fondamento giuridico, essendo disposizione rivolta al solo esercente.
Proc. N.R.G. 9813/2018 - Sentenza In virtù di quanto innanzi esposto l' CP_2 CP_2
ha formulato le seguenti conclusioni: rigettare l'appello e,
[...]
per l'effetto, confermare la sentenza n. 2608/2018 del Giudice di Pace di
Salerno; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Il , pur avendo Controparte_3
ricevuto regolare notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza non si è costituito e non è comparso e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
In data 10/4/2019 il presente procedimento veniva riassegnato al sottoscritto.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 08/05/2025 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20) per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
SULLA FONDATEZZA DELL'APPELLO
1 - In via del tutto preliminare occorre rilevare che l'appello è stato proposto entro il termine decadenziale c.d. “lungo” di cui all'art. 327, co.
1, c.p.c., non essendo stata la sentenza impugnata notificata e, pertanto, è tempestiva ed ammissibile.
2 - Con il primo motivo di appello l'appellante ha dedotto che il Giudice di Pace di Salerno sarebbe incorso nel vizio di carente motivazione laddove ha ritenuto che il fatto oggettivo non sarebbe stato contestato, derivando da ciò la legittimità della sanzione comminata, quando, invero, parte ricorrente contestava la sussistenza stessa del fatto di reato e lamentava l'eccessiva genericità del processo verbale di contestazione amministrativa (che per tale ragione era privo di valore
Proc. N.R.G. 9813/2018 - Sentenza fidefaciente) e la carenza motiva posta a giustificazione dell'ordinanza- ingiunzione che irrogava la sanzione, che, per tale ragione, risultava nulla per difetto di motivazione.
Il motivo di appello è infondato e dunque va rigettato.
Sebbene il Giudice di prime cure si sia espresso sinteticamente sul punto, va posto in evidenza che dalla semplice lettura dell'ordinanza impugnata emerge con chiarezza che in essa, sia in via diretta sia “per relationem” al processo verbale di constatazione, sono riportati i presupposti in fatto della contravvenzione contestata e le norme violate.
Invero, non si revoca in dubbio che l'ordinanza-ingiunzione, essendo provvedimento amministrativo autoritativo che si pone al termine del procedimento sanzionatorio, abbia una spiccata capacità di incidere immediatamente nella sfera giuridica del destinatario con effetti negativi e per tale ragione necessiti di adeguata motivazione ai sensi dell'art. 18, comma 2 L. 689/1981 e, più a monte, ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990, tale circostanza, tuttavia, non impone all'Autorità amministrativa competente di riportare dettagliatamente e compiutamente tutti gli elementi di fatto e in diritto sottesi alla imposizione afflittiva, laddove sia possibile desumere tali aspetti “per relationem” da altri provvedimenti amministrativi ad esso collegati (cfr. Cass. Civ., Sez.
II ord. n. 21924/2021). La motivazione “per relationem” per consolidato indirizzo giurisprudenziale, è pienamente valida se le ragioni sottese al provvedimento amministrativo vengano esplicitate attraverso il rinvio ad altri atti espressamente richiamati, una volta entrati nella sfera di conoscibilità dell'interessato e nella sua disponibilità.
Detto accertamento, ove si acclarava che l'attività dell'esercente includesse la raccolta e gestione di scommesse a favore di allibratore estero con marchio “Betosolution4U Ltd - Scommessa Reale” in assenza
Proc. N.R.G. 9813/2018 - Sentenza della prescritta licenza di polizia ex art. 88 T.U.L.P.S. e riscontrava la presenza e l'installazione, con messa a disposizione per l'utenza, di n. 4 apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 lett. A)
, risultava dal processo verbale di contestazione Parte_3
amministrativa e notificazione per violazione dell'art. 110, comma 9 lett.
F) bis T.U.L.P.S. a carico di (esercente) e Parte_2 Pt_1
(gestore); quale risultato, in data 05/05/2017 veniva emessa
[...]
ordinanza-ingiunzione di pagamento di € 6.000,00, nel minimo previsto dall'art. 110, comma 9 lett. F) bis mentre le qualificazioni dei Parte_3
fatti nonché le valutazioni seguite per la determinazione della sanzione, avvenivano con rinvio per relationem al processo verbale di contestazione amministrativa.
Orbene, si evidenzia che il verbale di accertamento e di contestazione, risulta adeguatamente supportato da ragioni giuridiche e dalle ragioni di fatto, relative alle concrete circostanze emerse in corso di accertamento;
detto verbale è stato, inoltre, regolarmente notificato all'odierna appellante, che ha effettuato osservazioni in merito. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “è assolto l'obbligo di motivazione quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni, con la conseguenza che è ammissibile il rinvio per relationem mediante il richiamo ad altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva” (ex pluribus Cass. Civ., n. 5425/1997).
Infine va chiarito che la latitudine motiva dell'ordinanza-ingiunzione è delimitata dallo scopo che detta motivazione deve perseguire, che è quella di consentire al destinatario della stessa un adeguato e corretto esercizio di difesa attraverso l'esercizio del diritto di opposizione alla
Proc. N.R.G. 9813/2018 - Sentenza sanzione, purché dia conto dell'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente e contenga elementi tali da permettere all'autorità giudiziaria, eventualmente interpellata, di effettuare il controllo giurisdizionale. Integrando detti elementi, l'ordinanza- ingiunzione, strutturata attraverso un richiamo ad altri atti del procedimento che siano a loro volta visionabili, non può considerarsi carente di motivazione.
3 - Con il secondo motivo di appello, l'appellante contesta che il
Giudice di primo grado sarebbe incorso in vizio di carenza di motivazione laddove non ha motivato sull'elemento soggettivo del gestore e sull'elemento oggettivo del reato presupposto, così violando l'art.3 L. n.
689/1981 e di conseguenza la normativa penale (art. 4 L. n. 401/1989) che, della sanzione amministrativa sub specie, ne è il presupposto.
La censura operata da parte appellante a riguardo del vizio occorso in parte motiva, nella sentenza resa dal Giudice di prime cure, è fondata e meritevole di accoglimento per le seguenti considerazioni.
Invero, appare dirimente ai fini della decisione la circostanza che il
Tribunale di Salerno, Prima Sezione Penale, con la sentenza n.
3824/2014, passata in cosa giudicata e prodotta dall'odierno appellante già nel giudizio di primo grado, aveva prosciolto con formula assolutoria piena, “perché il fatto non sussiste” il sig. per i reati a Parte_2
questi ascritti ex artt. 4, comma 1, 2 e 4 bis L. n. 401/1989 anche in relazione all'art. 7, comma 3 quater D.L. n. 158/2012.
Dalla lettura della sentenza resa in sede penale, infatti, emerge che il sig. , stipulata convenzione con la società Maltese, a sua Parte_2
volta munita di licenza per l'esercizio dell'attività di gioco rilasciata dal
Governo di Malta, provvedeva in data 25/10/2013 ad inviare alla
Questura di Salerno l'istanza di autorizzazione all'esercizio di attività di
Proc. N.R.G. 9813/2018 - Sentenza scommesse a quota fissa su eventi sportivi in favore della
“Betosolution4U Ltd - Scommessa Reale” allegando il proprio certificato penale e quelli dei carichi pendenti, entrambi privi di annotazioni.
Ciononostante, la Questura di Salerno, in data 12/12/2013 rigettava l'istanza di autorizzazione con decreto motivato col quale, richiamata la normativa di riferimento, veniva altresì rilevato che in capo alla
“Betosolution4U Ltd - Scommessa Reale” non vi era alcun atto di concessione da parte degli Enti cui la legge riserva la gestione delle scommesse, poiché non appariva soddisfatto il requisito richiesto ex art. 131 T.U.L.P.S., non essendo le autorizzazioni di polizia ex art. 88
T.U.L.P.S. estensibili automaticamente ai legali rappresentanti della società Maltese.
Così ricostruiti i fatti, il Tribunale di Salerno procedeva a prosciogliere l'imputato entrambi i capi di imputazione, aderendo Parte_2
all'orientamento secondo cui, sulla base delle indicazioni ermeneutiche segnate dalle pronunce della Corte di Giustizia in tema di libertà di stabilimento ex art. 43 e 49 CE, avendo ritenuto che non integri il reato di cui all'art. 4 L. n. 401/1989, la raccolta di scommesse in assenza di licenza di pubblica sicurezza da parte di soggetto che operi in Italia per conto di operatore straniero, cui la licenza sia stata negata per illegittima esclusione da bandi di gara a causa della non conformità, nell'interpretazione della Corte di Giustizia CE, del regime concessorio interno agli artt. 43 e 49 del Trattato CE (Cfr. ex pluribus Cass. sez. III, n. 28413/2012)
Il Giudice penale, dunque, facendo applicazione dei principi della Corte di Lussemburgo nel caso concreto, non ha ravvisato alcuna circostanza che giustificherebbe limitazioni all'attività di impresa con modalità transfrontaliera (essendo il sig. , peraltro, incensurato e Parte_2
Proc. N.R.G. 9813/2018 - Sentenza privo di carichi pendenti). Invero, pur sprovvisto di autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S., l'esercente risultava in possesso di legittima autorizzazione da parte del Governo di Malta, Autorità deputata ad espletare anche i relativi controlli in ordine all'attività esercitata;
va altresì evidenziato che, a seguito dell'esclusione dal bando di gara 2012, ex L. 44/2012, il sig. provvedeva a contestare l'illegittima Parte_2
esclusione dalla procedura di selezione per l'affidamento in concessione dell'esercizio di giochi pubblici dianzi al Tribunale Amministrativo.
Sulla base di tali argomentazioni il Giudice penale provvedeva a disapplicare il diniego operato dalla Questura di Salerno, così assolvendo l'imputato per difetto dell'elemento oggettivo del reato.
Disconosciuto l'elemento oggettivo del reato presupposto, e cioè
l'esercizio di attività di scommesse in assenza di licenza ex art. 88
T.U.L.P.S., ne consegue che l'irrogazione della sanzione amministrativa nei confronti dell'appellante è del tutto illegittima
e, come tale, andava annullata, in quanto adottata in assenza del presupposto applicativo che ne dovrebbe essere alla base. In altri termini, parte appellante, procedeva ad installare gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 lett. A) presso un esercente attività Parte_3
commerciale di giuoco e scommesse in possesso di autorizzazione da parte del Governo Maltese, legittimamente concessa in ossequio alla normativa comunitaria così come interpretata dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea.
Inconferente, a quest'ultimo riguardo è il richiamo di parte appellata all'art. 654 c.p.p. poiché, intervenuta la disapplicazione, ad opera del
Tribunale, del diniego da parte della Questura di Salerno, sic et sempliciter viene meno quello che è presupposto applicativo della sanzione amministrativa in capo al gestore, consistente appunto
Proc. N.R.G. 9813/2018 - Sentenza nell'installazione di apparecchi in un luogo che necessitava di un'autorizzazione invece sussistente in considerazione della disapplicazione, da parte del Giudice penale, del provvedimento amministrativo di diniego della stessa da parte del Questore.
Da tanto consegue che erroneamente il Giudice di prime cure ha rigettato il ricorso in opposizione, laddove avrebbe invece dovuto accoglierlo, difettando i presupposti fondanti l'irrogazione della sanzione amministrativa.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'appello è fondato e va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2608/2018 del
Giudice di Pace di Salerno, il ricorso proposto da , in Parte_1
proprio e quale legale rappresentante della Controparte_1
ed annullata l'ordinanza-ingiunzione n. prot.
[...]
39979 del 05/05/2017.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
L'accoglimento dell'appello comporta altresì la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha compensato le spese di lite integralmente tra le parti e, stante l'accoglimento dell'opposizione, in ossequio al principio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono quindi poste a carico della Controparte_2
e del
[...] Controparte_3
in solido tra loro e, considerate la natura, il valore (€ 6.000,00) e la complessità delle questioni (bassa), in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 37/2018), in complessivi € 1.104,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 203,00 per la fase di studio;
€
168,00 per la fase introduttiva;
€ 378,00 per la fase
Proc. N.R.G. 9813/2018 - Sentenza istruttoria/trattazione; € 355,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Le spese del presente grado di giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, stante l'accoglimento dell'appello, sono poste a carico della Controparte_2
e del
[...] Controparte_3
in solido tra loro e, considerate la natura, il valore (€ 6.000,00, come indicato nell'atto di appello) e la complessità delle questioni (bassa), in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022), in complessivi € 2.738,00 a titolo di compensi professionali (di cui €
438,00 per la fase di studio;
€ 370,00 per la fase introduttiva;
€
1.120,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 810,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara la contumacia del Controparte_3
;
[...]
2) Accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza n. 2608/2018 del Giudice di Pace di Salerno, accoglie il ricorso proposto da
, in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1
ed annulla Controparte_1
l'ordinanza-ingiunzione n. prot. 39979 del 05/05/2017;
3) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
2608/2018 del Giudice di Pace di Salerno, condanna l'
[...]
ed il Parte_4 CP_3
Proc. N.R.G. 9813/2018 - Sentenza DELL' alla refusione, in solido tra Controparte_3
loro, in favore , in proprio e quale legale Parte_1
rappresentante della Controparte_1
Condanna l'
[...] Controparte_2
al pagamento, in favore di , delle spese di lite del Parte_1
primo grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.104,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;
4) Condanna l' ed il Parte_4
alla refusione, in Controparte_3
solido tra loro, in favore , in proprio e quale legale Parte_1
rappresentante della Controparte_1
Condanna l'
[...] Controparte_2
al pagamento, in favore di , delle spese di lite del Parte_1
presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi €
2.738,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;
Così deciso in Salerno il 09/5/2025, con sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presentare – stante l'acquiescenza alla modalità di trattazione scritta dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. da essi prestata, avendo richiesto la celebrazione dell'udienza con tale modalità– ed allegazione al verbale. Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G. 9813/2018 - Sentenza
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9813/2018
All'udienza del 08/5/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., innanzi al Dott. Mattia Caputo, sono comparsi mediante deposito telematico di note scritte: per parte appellante l'Avv. MARCO RIPAMONTI;
per parte appellata nessuno è comparso.
I difensori delle parti concludono come da atti introduttivi e scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
I difensori delle parti, stante la loro concorde richiesta depositata telematicamente il
16/4/2025 di trattarsi la presente udienza a trattazione scritta, rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 429
c.p.c.
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G. 9813/2018 - Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 9813/2018, avente ad oggetto: appello
TRA
(C.F.: in proprio e quale Parte_1 C.F._1
legale rappresentante della Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'Avv. Marco
[...]
Ripamonti presso il cui studio, sito in Viterbo alla piazza S. Francesco n.
2, elettivamente domicilia;
- PARTE APPELLANTE
E
(C.F.: ), in Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno presso cui, ope legis, domicilia al Corso Vittorio Emanuele n. 58;
- PARTE APPELLATA
; Controparte_3
-PARTE APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Proc. N.R.G. 9813/2018 - Sentenza Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del
08/05/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/11/2018 il sig. , in Parte_1
proprio e quale legale rappresentante della Controparte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n.
[...]
2608/2018, emessa dal Giudice di Pace di Salerno, con cui veniva rigettata l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. prot. 39979 del
05/05/2017 a mezzo della quale l'
[...]
, irrogava nei suoi confronti la Controparte_4
sanzione amministrativa di € 6.000,00, oltre spese, per la violazione dell'art.110, comma 9, lett. F) bis del T.U.L.P.S. per avere installato n.4 apparecchi da divertimento e intrattenimento all'interno di un locale svolgente attività principale di raccolta scommesse, sito in via Nino Bixio
n. 15/17, Bellizzi (SA) senza la prescritta autorizzazione di cui all'art. 88
T.U.L.P.S.
Nel primo grado di giudizio l'odierno appellante deduceva: che la contestazione da parte degli accertatori peccava di eccessiva genericità, non essendo state precisate le connotazioni dell'attività di raccolta scommesse svolta illecitamente dal titolare dell'esercizio, posta alla base della sanzione amministrativa e per tale ragione il verbale di accertamento non aveva i requisiti per avere valore fidefaciente; nel merito, che non era stato accertato con rigore dall'Autorità competente il profilo di responsabilità per dolo o colpa in capo all'opponente, così ravvisandosi una illegittima ipotesi di responsabilità oggettiva non prevista in materia di sanzioni amministrative;
che l'opponente non poteva avere percezione circa la raccolta di scommesse da parte del
Proc. N.R.G. 9813/2018 - Sentenza titolare dell'esercizio, né versava nella condizione di cogliere eventuali aspetti giuridici di illiceità di detta attività, stante l'impossibilità logistica del gestore di apparecchi di poter svolgere un controllo piantonatorio nei confronti dell'esercizio stesso, recandosi sul luogo soltanto periodicamente, in proprio o a mezzo di collaboratori, per prelevare l'incasso delle apparecchiature da devolvere all'Erario; che la violazione presupposta non è stata mai accertata in via definitiva e, con riguardo alla raccolta di scommesse senza titolo - presupposto della sanzione amministrativa irrogata - il Giudice penale ha assolto l'esercente dell'attività principale di raccolta scommesse, ai sensi dell'art. 129
c.p.p., con la formula “il fatto non sussiste”, determinandosi così la carenza dei presupposti alla base della sanzione amministrativa opposta;
che in ogni caso l Controparte_2
aveva emesso l'ordinanza-ingiunzione senza attendere l'esito del procedimento penale a carico del sig. relativo alla Parte_2
violazione penale presupposta alla sanzione amministrativa;
che la sanzione all'epoca irrogata prevedeva per ogni apparecchiatura una forbice edittale fissata nel minimo in € 1.500,00 e nel massimo in €
15.000,00, dunque, se il sig. avesse estinto in misura Parte_1
ridotta avrebbe pagato una somma superiore rispetto a quella ingiunta, pari ad € 6.000,00, somma che secondo la versione attuale della norma corrisponde all'unico importo sanzionatorio previsto (€ 1.500,00 ad apparecchio); che l'ingiunto decideva di resistere in giudizio nonostante tale scelta gli avrebbe poi precluso la possibilità di accedere ai benefici dell'estinzione ex art. 16 L. 689/1981; che, cambiata medio tempore la legge sul quantum sanzionatorio, l' Controparte_2
avrebbe dovuto rimetterlo in termini per la possibile
[...]
estinzione anticipata, piuttosto che emettere l'ordinanza-ingiunzione di
Proc. N.R.G. 9813/2018 - Sentenza cui in atti, pari alla metà di ciò che gli era stata irrogata ex art. 16
L.689/81; che stante i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora il sig. , contestualmente all'esercizio del diritto Parte_1
di opposizione, presentava istanza di sospensione della esecutorietà del provvedimento impugnato.
L'appellante ha dedotto: quale primo motivo di appello la mancata disamina, da parte del Giudice di prime cure, delle questioni di nullità mosse nei confronti del processo verbale di constatazione, laddove asserisce che il fatto oggettivo non sarebbe stato contestato, derivando da ciò la legittimità della sanzione comminata;
che la sentenza si pone in violazione di tutta la normativa di cui alla L. 689/1981, poiché, come si desume dal ricorso in primo grado, parte ricorrente non ha dato per assodato il fatto antigiuridico, al contrario, contestava la sussistenza stessa del fatto reato e, con riferimento al processo verbale di constatazione, si doleva dell'assenza di dettagli in ordine ai presupposti del reato posti a base della sanzione amministrativa inflitta;
che veniva altresì eccepita la mancata indicazione a verbale degli eventi sportivi sui cui sarebbero avvenute le scommesse, né vi era riscontro di un'attività di intermediazione vera e propria e che per tale ragione l'ordinanza- ingiunzione era nulla per difetto di motivazione;
che, in ogni caso, veniva dedotto come l'affermazione degli operanti circa un'attività di raccolta abusiva di scommesse fosse da ricondurre ad una mera opinione dei verbalizzanti, priva di valore fidefaciente;
quale secondo motivo di appello che il Giudice di primo grado non ha motivato sull'elemento soggettivo del gestore ed oggettivo del reato presupposto, così violando l'art. 3 della L. n. 689/1981 e, di conseguenza, la normativa penale
(art.4 L. n. 401/1989) che costituisce il presupposto sanzionatorio amministrativo;
che, invero, il sig. non poteva essere Parte_1
Proc. N.R.G. 9813/2018 - Sentenza onerato di compiti di vigilanza nei confronti dell'esercizio dove le macchine erano installate, non aveva le competenze giuridiche o cognitive per sindacare la correttezza dell'operato dell'esercente né, tantomeno, poteva revocarsi in dubbio la buona fede dell'odierno ricorrente, in quanto i suoi compiti professionali si limitano alla gestione e manutenzione dei giochi che installa presso gli esercizi, con accesso periodico a cadenza quindicinale o per manutenzione dei macchinari, esulando, da detti compiti, il piantonamento dell'esercizio stesso;
che il
Giudice di prime cure non ha considerato, sotto il profilo oggettivo, la sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. a favore del sig. Pt_2
per i reati di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 4 bis L. n. 401/1989
[...]
e art. 17 T.U.L.P.S., per la raccolta di scommesse su eventi sportivi, svolta in difetto di titolo ex art. 88 T.U.L.P.S., in collaborazione con il bookmaker estero Scommessa Reale;
quale terzo motivo di appello ha dedotto: che il Giudice di prime cure ha omesso ogni motivazione sull'entità e il quantum della sanzione irrogata, sul punto, il ricorrente aveva avanzato opposizione anche per via della ingiusta “forbice” preesistente, senza che fossero ravvisabili criteri di quantificazione;
che data la modifica normativa medio tempore apportata dall in ogni CP_5
caso il sig. avrebbe dovuto essere rimesso in termini Parte_1
per consentirgli il pagamento in misura ridotta.
In virtù di quanto innanzi esposto il sig. , in proprio Parte_1
e quale legale rappresentante della Controparte_1
ha formulato le seguenti conclusioni: in via
[...]
preliminare emettere provvedimento di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata n. 2608/2018 resa dal Giudice di
Pace di Salerno, nonché dell'ordinanza-ingiunzione che ne costituisce l'oggetto; nel merito, in accoglimento degli spiegati motivi di appello ed
Proc. N.R.G. 9813/2018 - Sentenza in riforma della sentenza n. 2608/2018 del Giudice di Pace di Salerno, revocare, annullare, dichiarare nulla e comunque priva di efficacia l'ordinanza ingiunzione impugnata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio l' Controparte_2
deducendo: che la doglianza è infondata relativa alla carenza di motivazione della decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui afferma che l'oggetto della violazione, ossia la mancanza della licenza ex articolo 88 T.U.L.P.S., sia “oggettiva e non contestata”; che l'ordinanza- ingiunzione impugnata è sufficientemente motivata ai sensi dell'art. 18, comma 2 L. n. 689/1981, emergendo dalla motivazione le qualificazioni dei fatti e le valutazioni seguite per la determinazione della sanzione;
che la motivazione deve contenere il riferimento ad elementi specifici e concreti che permettano l'individuazione del tipo e della gravità dell'infrazione commessa e tali elementi sono inclusi nel processo verbale di contestazione amministrativa redatto dai militari della
Guardia di Finanza, che fa piena prova fino a querela di falso, richiamato “per relationem” nell'ordinanza-ingiunzione opposta;
che nel predetto verbale di contestazione amministrativa è descritta ed indicata la norma violata con l'indicazione delle caratteristiche necessarie e sufficienti ad integrare la violazione contestata e gli estremi di fatto, con numerosi documenti allegati al verbale di verifica che ne fa parte integrante, la norma sanzionatoria applicabile e relativo importo irrogato, termini e modalità per la fruizione del beneficio del pagamento in misura ridotta ai sensi degli artt. 16 e 18 della Legge n. 689/1981 con indicazione dell'Autorità competente;
che in ogni caso la sanzione amministrativa non richiede una motivazione analitica e dettagliata, bastando che siano riportate le ragioni di fatto della decisione –
Proc. N.R.G. 9813/2018 - Sentenza desumibili “per relationem” dal verbale di contestazione – e si ravvisi l'avvenuta valutazione degli eventuali rilievi difensivi dell'ingiunto; che il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2 della L. n.
689/1981 di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione; che da quanto premesso il Giudice di prime cure ha correttamente interpretato la voluntas legis sottesa al R.D. n. 773/1931,
a norma del quale il pregresso rilascio dell'autorizzazione all'installazione di congegni per il gioco lecito, ex art. 86 del T.U.L.P.S., non può sostituire, né surrogare il possesso della licenza per l'esercizio dell'attività di intermediazione nella raccolta di scommesse, di cui all'art. 88 T.U.L.P.S., ed invero la formulazione dell'art. 86, ultimo comma, postula il dovere di munirsi di detta autorizzazione poiché la possibilità di installare apparecchi da divertimento e intrattenimento sulla base della licenza di cui all'art. 86 T.U.L.P.S. riguarda solo i locali aperti al pubblico che non siano già soggetti all'autorizzazione di polizia di cui all'art. 88 T.U.L.P.S.; che tanto si desume anche dalla lettura della circolare n. 2013/491/DAR/UD del 13/06/2013 e dal combinato CP_5
disposto degli artt. 86 e 88 T.U.L.P.S., con cui si perimetra chiaramente il quadro sanzionatorio delineato dal comma 9 dell'art. 110 T.U.L.P.S., ricavandosi che nei locali in cui si esercita l'attività di scommessa, gli apparecchi da divertimento possono essere ivi installati solo se l'imprenditore è in possesso della licenza di polizia di cui all'art. 88
T.U.L.P.S.; che la ratio della lett. F) bis del comma 9, art. 110 T.U.L.P.S.,
è proprio quella di impedire l'utilizzo di apparecchi da divertimento e intrattenimento in luoghi non sottoposti ai prescritti controlli di polizia
(di cui agli artt. 86 ed 88 T.U.L.P.S.) tenuto conto della pericolosità sociale di tali congegni e dall'esigenza che il loro uso avvenga solo in
Proc. N.R.G. 9813/2018 - Sentenza luoghi che abbiano ricevuto tutte le autorizzazioni previste per l'esercizio delle attività in esse effettuate, così equiparando le responsabilità dell'intera filiera, distributore, gestore ed esercente, punendo nello stesso modo gli eventuali comportamenti illeciti posti in essere da tali soggetti;
che il gestore, in qualità di “installatore professionale” e proprietario dell'apparecchio, provvedendo a detta installazione in locale pubblico e consentendone l'uso, non è mero ausiliario materiale della raccolta del gioco lecito, ma assume un ruolo di estrema rilevanza poiché terminale della gestione del gioco medesimo con diretto rapporto con i consumatori;
che il rigore della norma, di cui all'art. 110, comma 9 lett. F) bis del T.U.L.P.S., fonda la sua ratio nella necessità di assicurare un rigido controllo in un campo maggiormente esposto a rischi ed impone al gestore la specifica responsabilità di accertarsi che il soggetto, presso il quale installa gli apparecchi da gioco, sia munito delle autorizzazioni, di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S., punendolo nel caso in cui i prescritti obblighi risultino omessi;
che per le predette ragioni infondata è la censura di parte appellante laddove lamenta che il
Giudice di primo grado non ha adeguatamente motivato sull'elemento soggettivo del medesimo, poiché se accertata la suitas della condotta ne consegue automaticamente la colpa del gestore, salvo che sussistano elementi idonei ad ingenerare nel medesimo il convincimento della liceità della suo operato o emerga che questi abbia fatto tutto quanto in suo potere per conformarsi al precetto di legge, come sostenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità; che nel caso di specie dette circostanze non risultano provate né si ravvisano elementi idonei ad escludere la colpevolezza del gestore, al contrario, la stessa autorizzazione ex art. 86 T.U.L.P.S. in capo all'esercente dimostra che l'accesso ai locali era libero e consentito;
che l'art. 110, comma 9 lett. F)
Proc. N.R.G. 9813/2018 - Sentenza bis T.U.L.P.S. sanziona la condotta del gestore sia al momento dell'installazione e distribuzione degli apparecchi sia successivamente, quando ne consente l'uso in assenza delle autorizzazioni prescritte per legge, dunque, se ne ricava che la condotta punita è continuativa, connotata dalla permanenza nel tempo, potendo irrogarsi la sanzione anche nell'eventualità in cui l'attività di scommesse illecita abbia avuto inizio successivamente all'installazione dei congegni per il gioco lecito;
che in ogni caso il gestore ha posto in essere una condotta negligente, omettendo di adeguare il proprio comportamento alla normativa vigente, poiché dalle dichiarazioni messe a verbale si evince che parte appellante ha affermato che, nel contratto di comodato stipulato con l'esercente, vi era una espressa dichiarazione di quest'ultimo nella quale si impegnava a non effettuare scommesse su siti non autorizzati e che prima dell'installazione degli apparecchi da intrattenimento di sua proprietà, si
è accertata del possesso da parte dell'esercente di una valida autorizzazione ex art. 86 T.U.L.P.S., mentre la circostanza che presso l'esercente si svolgesse attività di scommesse illecita per conto di allibratore estero gli era ignota fino al riscontro operato dai militari della
Guardia di Finanza di Salerno, nonostante avesse notato dei computer all'interno dei locali;
che parte appellante, in definitiva, procedeva ad installare apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 6 lett. A)
presso un'attività non già di mera trasmissione dati, bensì di Parte_3
raccolta di scommesse sportive, perciò soggetta alla specifica autorizzazione di cui all'art. 88 T.U.L.P.S., e di tale autorizzazione l'esercente risultava non solo sprovvisto, ma in possesso di esplicito diniego da parte della Questura competente;
parte appellata ha dedotto l'infondatezza del secondo motivo di gravame laddove lamenta la mancata motivazione, ad opera del Giudice di prime cure, sull'elemento
Proc. N.R.G. 9813/2018 - Sentenza oggettivo del reato, contestando: che la Pubblica Amministrazione può far valere autonomamente la sua pretesa sanzionatoria, poiché, secondo giurisprudenza costante, nel procedimento di opposizione a ordinanza sanzionatoria di illecito amministrativo non può essere opposto dal trasgressore il giudicato penale di assoluzione, poiché l'art. 654c.p.p., prevede che il giudicato penale non sia opponibile, nei giudizi civili o amministrativi, non di danno, nei confronti dei soggetti non intervenuti nel giudizio penale;
che il terzo motivo di appello è infondato nella parte in cui si censura l'errata quantificazione ed entità della sanzione operata dal Giudice di prime cure: la norma sanzionatoria applicata è stata introdotta dalla L. 228/2012 e segue l'iter stabilito dall'art. 16 L. n.
689/1981 che consente il pagamento in forma ridotta, ovvero il doppio del minimo della sanzione prevista per l'illecito contestato o il terzo del massimo previsto qualora sia inferiore al doppio del minimo come determinato;
la sanzione è stata correttamente quantificata in €
12.000,00 (corrispondente al doppio del minimo) e l'obbligato aveva la possibilità di estinguere il procedimento a suo carico mediante il pagamento - che estingue ogni addebito - in via liberatoria della somma stabilita;
detto pagamento deve essere effettuato entro e non oltre il termine di n. 60 giorni dal ricevimento del processo verbale di contestazione di illecito amministrativo e di tale facoltà, di cui era stato edotto, non si è avvalso il sig. , che ha atteso Parte_1
l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione nella quale l'importo viene valutato ai sensi dell'art. 11 della L. n. 689/1981; parte appellante precisa che anche il riferimento al comma 643 art. 1 L. n. 190/2014 è privo di fondamento giuridico, essendo disposizione rivolta al solo esercente.
Proc. N.R.G. 9813/2018 - Sentenza In virtù di quanto innanzi esposto l' CP_2 CP_2
ha formulato le seguenti conclusioni: rigettare l'appello e,
[...]
per l'effetto, confermare la sentenza n. 2608/2018 del Giudice di Pace di
Salerno; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Il , pur avendo Controparte_3
ricevuto regolare notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza non si è costituito e non è comparso e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
In data 10/4/2019 il presente procedimento veniva riassegnato al sottoscritto.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 08/05/2025 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20) per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
SULLA FONDATEZZA DELL'APPELLO
1 - In via del tutto preliminare occorre rilevare che l'appello è stato proposto entro il termine decadenziale c.d. “lungo” di cui all'art. 327, co.
1, c.p.c., non essendo stata la sentenza impugnata notificata e, pertanto, è tempestiva ed ammissibile.
2 - Con il primo motivo di appello l'appellante ha dedotto che il Giudice di Pace di Salerno sarebbe incorso nel vizio di carente motivazione laddove ha ritenuto che il fatto oggettivo non sarebbe stato contestato, derivando da ciò la legittimità della sanzione comminata, quando, invero, parte ricorrente contestava la sussistenza stessa del fatto di reato e lamentava l'eccessiva genericità del processo verbale di contestazione amministrativa (che per tale ragione era privo di valore
Proc. N.R.G. 9813/2018 - Sentenza fidefaciente) e la carenza motiva posta a giustificazione dell'ordinanza- ingiunzione che irrogava la sanzione, che, per tale ragione, risultava nulla per difetto di motivazione.
Il motivo di appello è infondato e dunque va rigettato.
Sebbene il Giudice di prime cure si sia espresso sinteticamente sul punto, va posto in evidenza che dalla semplice lettura dell'ordinanza impugnata emerge con chiarezza che in essa, sia in via diretta sia “per relationem” al processo verbale di constatazione, sono riportati i presupposti in fatto della contravvenzione contestata e le norme violate.
Invero, non si revoca in dubbio che l'ordinanza-ingiunzione, essendo provvedimento amministrativo autoritativo che si pone al termine del procedimento sanzionatorio, abbia una spiccata capacità di incidere immediatamente nella sfera giuridica del destinatario con effetti negativi e per tale ragione necessiti di adeguata motivazione ai sensi dell'art. 18, comma 2 L. 689/1981 e, più a monte, ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990, tale circostanza, tuttavia, non impone all'Autorità amministrativa competente di riportare dettagliatamente e compiutamente tutti gli elementi di fatto e in diritto sottesi alla imposizione afflittiva, laddove sia possibile desumere tali aspetti “per relationem” da altri provvedimenti amministrativi ad esso collegati (cfr. Cass. Civ., Sez.
II ord. n. 21924/2021). La motivazione “per relationem” per consolidato indirizzo giurisprudenziale, è pienamente valida se le ragioni sottese al provvedimento amministrativo vengano esplicitate attraverso il rinvio ad altri atti espressamente richiamati, una volta entrati nella sfera di conoscibilità dell'interessato e nella sua disponibilità.
Detto accertamento, ove si acclarava che l'attività dell'esercente includesse la raccolta e gestione di scommesse a favore di allibratore estero con marchio “Betosolution4U Ltd - Scommessa Reale” in assenza
Proc. N.R.G. 9813/2018 - Sentenza della prescritta licenza di polizia ex art. 88 T.U.L.P.S. e riscontrava la presenza e l'installazione, con messa a disposizione per l'utenza, di n. 4 apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 lett. A)
, risultava dal processo verbale di contestazione Parte_3
amministrativa e notificazione per violazione dell'art. 110, comma 9 lett.
F) bis T.U.L.P.S. a carico di (esercente) e Parte_2 Pt_1
(gestore); quale risultato, in data 05/05/2017 veniva emessa
[...]
ordinanza-ingiunzione di pagamento di € 6.000,00, nel minimo previsto dall'art. 110, comma 9 lett. F) bis mentre le qualificazioni dei Parte_3
fatti nonché le valutazioni seguite per la determinazione della sanzione, avvenivano con rinvio per relationem al processo verbale di contestazione amministrativa.
Orbene, si evidenzia che il verbale di accertamento e di contestazione, risulta adeguatamente supportato da ragioni giuridiche e dalle ragioni di fatto, relative alle concrete circostanze emerse in corso di accertamento;
detto verbale è stato, inoltre, regolarmente notificato all'odierna appellante, che ha effettuato osservazioni in merito. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “è assolto l'obbligo di motivazione quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni, con la conseguenza che è ammissibile il rinvio per relationem mediante il richiamo ad altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva” (ex pluribus Cass. Civ., n. 5425/1997).
Infine va chiarito che la latitudine motiva dell'ordinanza-ingiunzione è delimitata dallo scopo che detta motivazione deve perseguire, che è quella di consentire al destinatario della stessa un adeguato e corretto esercizio di difesa attraverso l'esercizio del diritto di opposizione alla
Proc. N.R.G. 9813/2018 - Sentenza sanzione, purché dia conto dell'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente e contenga elementi tali da permettere all'autorità giudiziaria, eventualmente interpellata, di effettuare il controllo giurisdizionale. Integrando detti elementi, l'ordinanza- ingiunzione, strutturata attraverso un richiamo ad altri atti del procedimento che siano a loro volta visionabili, non può considerarsi carente di motivazione.
3 - Con il secondo motivo di appello, l'appellante contesta che il
Giudice di primo grado sarebbe incorso in vizio di carenza di motivazione laddove non ha motivato sull'elemento soggettivo del gestore e sull'elemento oggettivo del reato presupposto, così violando l'art.3 L. n.
689/1981 e di conseguenza la normativa penale (art. 4 L. n. 401/1989) che, della sanzione amministrativa sub specie, ne è il presupposto.
La censura operata da parte appellante a riguardo del vizio occorso in parte motiva, nella sentenza resa dal Giudice di prime cure, è fondata e meritevole di accoglimento per le seguenti considerazioni.
Invero, appare dirimente ai fini della decisione la circostanza che il
Tribunale di Salerno, Prima Sezione Penale, con la sentenza n.
3824/2014, passata in cosa giudicata e prodotta dall'odierno appellante già nel giudizio di primo grado, aveva prosciolto con formula assolutoria piena, “perché il fatto non sussiste” il sig. per i reati a Parte_2
questi ascritti ex artt. 4, comma 1, 2 e 4 bis L. n. 401/1989 anche in relazione all'art. 7, comma 3 quater D.L. n. 158/2012.
Dalla lettura della sentenza resa in sede penale, infatti, emerge che il sig. , stipulata convenzione con la società Maltese, a sua Parte_2
volta munita di licenza per l'esercizio dell'attività di gioco rilasciata dal
Governo di Malta, provvedeva in data 25/10/2013 ad inviare alla
Questura di Salerno l'istanza di autorizzazione all'esercizio di attività di
Proc. N.R.G. 9813/2018 - Sentenza scommesse a quota fissa su eventi sportivi in favore della
“Betosolution4U Ltd - Scommessa Reale” allegando il proprio certificato penale e quelli dei carichi pendenti, entrambi privi di annotazioni.
Ciononostante, la Questura di Salerno, in data 12/12/2013 rigettava l'istanza di autorizzazione con decreto motivato col quale, richiamata la normativa di riferimento, veniva altresì rilevato che in capo alla
“Betosolution4U Ltd - Scommessa Reale” non vi era alcun atto di concessione da parte degli Enti cui la legge riserva la gestione delle scommesse, poiché non appariva soddisfatto il requisito richiesto ex art. 131 T.U.L.P.S., non essendo le autorizzazioni di polizia ex art. 88
T.U.L.P.S. estensibili automaticamente ai legali rappresentanti della società Maltese.
Così ricostruiti i fatti, il Tribunale di Salerno procedeva a prosciogliere l'imputato entrambi i capi di imputazione, aderendo Parte_2
all'orientamento secondo cui, sulla base delle indicazioni ermeneutiche segnate dalle pronunce della Corte di Giustizia in tema di libertà di stabilimento ex art. 43 e 49 CE, avendo ritenuto che non integri il reato di cui all'art. 4 L. n. 401/1989, la raccolta di scommesse in assenza di licenza di pubblica sicurezza da parte di soggetto che operi in Italia per conto di operatore straniero, cui la licenza sia stata negata per illegittima esclusione da bandi di gara a causa della non conformità, nell'interpretazione della Corte di Giustizia CE, del regime concessorio interno agli artt. 43 e 49 del Trattato CE (Cfr. ex pluribus Cass. sez. III, n. 28413/2012)
Il Giudice penale, dunque, facendo applicazione dei principi della Corte di Lussemburgo nel caso concreto, non ha ravvisato alcuna circostanza che giustificherebbe limitazioni all'attività di impresa con modalità transfrontaliera (essendo il sig. , peraltro, incensurato e Parte_2
Proc. N.R.G. 9813/2018 - Sentenza privo di carichi pendenti). Invero, pur sprovvisto di autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S., l'esercente risultava in possesso di legittima autorizzazione da parte del Governo di Malta, Autorità deputata ad espletare anche i relativi controlli in ordine all'attività esercitata;
va altresì evidenziato che, a seguito dell'esclusione dal bando di gara 2012, ex L. 44/2012, il sig. provvedeva a contestare l'illegittima Parte_2
esclusione dalla procedura di selezione per l'affidamento in concessione dell'esercizio di giochi pubblici dianzi al Tribunale Amministrativo.
Sulla base di tali argomentazioni il Giudice penale provvedeva a disapplicare il diniego operato dalla Questura di Salerno, così assolvendo l'imputato per difetto dell'elemento oggettivo del reato.
Disconosciuto l'elemento oggettivo del reato presupposto, e cioè
l'esercizio di attività di scommesse in assenza di licenza ex art. 88
T.U.L.P.S., ne consegue che l'irrogazione della sanzione amministrativa nei confronti dell'appellante è del tutto illegittima
e, come tale, andava annullata, in quanto adottata in assenza del presupposto applicativo che ne dovrebbe essere alla base. In altri termini, parte appellante, procedeva ad installare gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 lett. A) presso un esercente attività Parte_3
commerciale di giuoco e scommesse in possesso di autorizzazione da parte del Governo Maltese, legittimamente concessa in ossequio alla normativa comunitaria così come interpretata dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea.
Inconferente, a quest'ultimo riguardo è il richiamo di parte appellata all'art. 654 c.p.p. poiché, intervenuta la disapplicazione, ad opera del
Tribunale, del diniego da parte della Questura di Salerno, sic et sempliciter viene meno quello che è presupposto applicativo della sanzione amministrativa in capo al gestore, consistente appunto
Proc. N.R.G. 9813/2018 - Sentenza nell'installazione di apparecchi in un luogo che necessitava di un'autorizzazione invece sussistente in considerazione della disapplicazione, da parte del Giudice penale, del provvedimento amministrativo di diniego della stessa da parte del Questore.
Da tanto consegue che erroneamente il Giudice di prime cure ha rigettato il ricorso in opposizione, laddove avrebbe invece dovuto accoglierlo, difettando i presupposti fondanti l'irrogazione della sanzione amministrativa.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'appello è fondato e va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2608/2018 del
Giudice di Pace di Salerno, il ricorso proposto da , in Parte_1
proprio e quale legale rappresentante della Controparte_1
ed annullata l'ordinanza-ingiunzione n. prot.
[...]
39979 del 05/05/2017.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
L'accoglimento dell'appello comporta altresì la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha compensato le spese di lite integralmente tra le parti e, stante l'accoglimento dell'opposizione, in ossequio al principio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono quindi poste a carico della Controparte_2
e del
[...] Controparte_3
in solido tra loro e, considerate la natura, il valore (€ 6.000,00) e la complessità delle questioni (bassa), in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 37/2018), in complessivi € 1.104,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 203,00 per la fase di studio;
€
168,00 per la fase introduttiva;
€ 378,00 per la fase
Proc. N.R.G. 9813/2018 - Sentenza istruttoria/trattazione; € 355,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Le spese del presente grado di giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, stante l'accoglimento dell'appello, sono poste a carico della Controparte_2
e del
[...] Controparte_3
in solido tra loro e, considerate la natura, il valore (€ 6.000,00, come indicato nell'atto di appello) e la complessità delle questioni (bassa), in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022), in complessivi € 2.738,00 a titolo di compensi professionali (di cui €
438,00 per la fase di studio;
€ 370,00 per la fase introduttiva;
€
1.120,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 810,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara la contumacia del Controparte_3
;
[...]
2) Accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza n. 2608/2018 del Giudice di Pace di Salerno, accoglie il ricorso proposto da
, in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1
ed annulla Controparte_1
l'ordinanza-ingiunzione n. prot. 39979 del 05/05/2017;
3) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
2608/2018 del Giudice di Pace di Salerno, condanna l'
[...]
ed il Parte_4 CP_3
Proc. N.R.G. 9813/2018 - Sentenza DELL' alla refusione, in solido tra Controparte_3
loro, in favore , in proprio e quale legale Parte_1
rappresentante della Controparte_1
Condanna l'
[...] Controparte_2
al pagamento, in favore di , delle spese di lite del Parte_1
primo grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.104,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;
4) Condanna l' ed il Parte_4
alla refusione, in Controparte_3
solido tra loro, in favore , in proprio e quale legale Parte_1
rappresentante della Controparte_1
Condanna l'
[...] Controparte_2
al pagamento, in favore di , delle spese di lite del Parte_1
presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi €
2.738,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;
Così deciso in Salerno il 09/5/2025, con sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presentare – stante l'acquiescenza alla modalità di trattazione scritta dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. da essi prestata, avendo richiesto la celebrazione dell'udienza con tale modalità– ed allegazione al verbale. Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G. 9813/2018 - Sentenza