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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/11/2025, n. 5191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5191 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 8911/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. LI IL ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
), con l'Avv.to Veronica Parte_1 C.F._1
Mezzasalma, con domicilio eletto in Bergamo, Via Pietro Paleocapa 11
RICORRENTE contro
) e ) CP_1 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: Altre ipotesi. All'udienza di discussione il procuratore della parte ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 15/07/2025,
ha convenuto in giudizio e Parte_1 CP_1 CP_2
per l'accertamento che non ha corrisposto alla finanziaria le
[...] CP_1 CP_2 somme trattenute dalle retribuzioni da febbraio a maggio 2025 per complessivi euro 696,00 e la condanna di al relativo versamento a;
spese rifuse al procuratore CP_1 CP_2 antistatario.
e sono invece rimaste contumaci. CP_1 CP_2
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato.
*** È documentale che veniva assunto da Parte_1 CP_1 in data 14 marzo al 2022 quale operaio inquadrato al quinto livello CCNL autotrasporto merci, logistica e spedizioni.
Nel presente giudizio il ricorrente ha esposto che, a luglio 2024, presentava richiesta di finanziamento a per un prestito di euro 11.952,00 a fronte della cessione da CP_2 parte del datore di lavoro del quinto dello stipendio;
tuttavia, da febbraio 2025 il datore di lavoro, per quanto continuasse ad effettuare le trattenute del suddetto quinto dello stipendio, non provvedeva ai versamenti alla finanziaria per complessivi euro 696,00.
*
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
La circostanza che da febbraio 2025, provvedeva mensilmente ad effettuare CP_1 trattenute in busta paga al ricorrente ai fini della cessione del quinto dello stipendio è documentale.
Così come è documentale che il datore di lavoro ometteva il versamento della relativa trattenuta alla finanziaria . CP_2
In tale contesto, sarebbe stato senza dubbio onere di dimostrare di aver effettuato CP_1
i versamenti alla finanziaria.
La società, per contro, nel rimanere contumace non ha evidentemente assolto tale onere. va, quindi, condannata al versamento in favore di della somma CP_1 CP_2 complessiva di euro 696,00 pari alle trattenute effettuate nelle buste paga da febbraio a maggio
2025 sulla posizione n. 537831 intestata al ricorrente.
***
Il ricorso è quindi meritevole di accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale della sola e vengono liquidate CP_1 come da dispositivo in favore del procuratore antistatario, secondo le previsioni del DM 55/14, avendo riguardo allo scaglione di riferimento.
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'inadempimento di nel versamento alla finanziaria delle somme trattenute nelle buste CP_1 CP_2 paga da febbraio a maggio 2025 a titolo di cessione del quinto in relazione alla posizione di
; Parte_1
2 | 3 per l'effetto condanna a versare a la somma complessiva di euro CP_3 CP_2
696,00 sulla posizione n. 537831 intestata al ricorrente;
condanna a rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro CP_3
641,00 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario;
riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Sentenza esecutiva.
Milano, 26/11/2025
Il Giudice
LI IL
3 | 3
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. LI IL ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
), con l'Avv.to Veronica Parte_1 C.F._1
Mezzasalma, con domicilio eletto in Bergamo, Via Pietro Paleocapa 11
RICORRENTE contro
) e ) CP_1 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: Altre ipotesi. All'udienza di discussione il procuratore della parte ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 15/07/2025,
ha convenuto in giudizio e Parte_1 CP_1 CP_2
per l'accertamento che non ha corrisposto alla finanziaria le
[...] CP_1 CP_2 somme trattenute dalle retribuzioni da febbraio a maggio 2025 per complessivi euro 696,00 e la condanna di al relativo versamento a;
spese rifuse al procuratore CP_1 CP_2 antistatario.
e sono invece rimaste contumaci. CP_1 CP_2
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato.
*** È documentale che veniva assunto da Parte_1 CP_1 in data 14 marzo al 2022 quale operaio inquadrato al quinto livello CCNL autotrasporto merci, logistica e spedizioni.
Nel presente giudizio il ricorrente ha esposto che, a luglio 2024, presentava richiesta di finanziamento a per un prestito di euro 11.952,00 a fronte della cessione da CP_2 parte del datore di lavoro del quinto dello stipendio;
tuttavia, da febbraio 2025 il datore di lavoro, per quanto continuasse ad effettuare le trattenute del suddetto quinto dello stipendio, non provvedeva ai versamenti alla finanziaria per complessivi euro 696,00.
*
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
La circostanza che da febbraio 2025, provvedeva mensilmente ad effettuare CP_1 trattenute in busta paga al ricorrente ai fini della cessione del quinto dello stipendio è documentale.
Così come è documentale che il datore di lavoro ometteva il versamento della relativa trattenuta alla finanziaria . CP_2
In tale contesto, sarebbe stato senza dubbio onere di dimostrare di aver effettuato CP_1
i versamenti alla finanziaria.
La società, per contro, nel rimanere contumace non ha evidentemente assolto tale onere. va, quindi, condannata al versamento in favore di della somma CP_1 CP_2 complessiva di euro 696,00 pari alle trattenute effettuate nelle buste paga da febbraio a maggio
2025 sulla posizione n. 537831 intestata al ricorrente.
***
Il ricorso è quindi meritevole di accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale della sola e vengono liquidate CP_1 come da dispositivo in favore del procuratore antistatario, secondo le previsioni del DM 55/14, avendo riguardo allo scaglione di riferimento.
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'inadempimento di nel versamento alla finanziaria delle somme trattenute nelle buste CP_1 CP_2 paga da febbraio a maggio 2025 a titolo di cessione del quinto in relazione alla posizione di
; Parte_1
2 | 3 per l'effetto condanna a versare a la somma complessiva di euro CP_3 CP_2
696,00 sulla posizione n. 537831 intestata al ricorrente;
condanna a rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro CP_3
641,00 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario;
riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Sentenza esecutiva.
Milano, 26/11/2025
Il Giudice
LI IL
3 | 3