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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 19/02/2026, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 894/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANCUSO CARLO, Presidente
TRITTO AN, Relatore
CHIANURA PIETRO VITO, IC
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5526/2025 depositato il 30/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGN. P. TERZI n. 10084202500011078 IRPEF-ALTRO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 30.11.2025 il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di pignoramento presso terzi n. 10084202500011078, notificato il 09.09.2025, e tutte le cartelle di pagamento indicate nell'atto, per un totale di € 129.126,82.
Le cartelle, numerose, vanno dal 2022 al 2025 e – secondo il contribuente – non risultano mai notificate.
La procedura esecutiva è stata avviata ai sensi dell'art. 72-bis DPR 602/1973, con pignoramento in danno del contribuente presso Società_1 S.p.A. quale terzo. Più in particolare il ricorrente eccepisce la nullità dell'atto per mancata notifica degli atti presupposti in quanto nessuna cartella risulta notificata. Contesta altresì il difetto assoluto di motivazione del pignoramento ed infine contesta la mancata indicazione del calcolo degli interessi (aliquote utilizzate, periodo di maturazione, base imponibile degli interessi).
Conclude pertanto per l'annullamento del pignoramento e delle cartelle indicate, con vittoria delle spese con distrazione al difensore.
Si sono costituite l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate Riscossione che hanno contro dedotto e concluso per il rigetto del ricorso.
In particolate l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto tutte le notifiche delle cartelle eccependo la tardività di ogni contestazione sui crediti che, pertanto, sarebbero cristallizzati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto le notifiche di tutte le cartelle esattoriali poste in esecuzione con l'atto in questa sede impugnato. Trattasi di notifiche fatte a persona di famiglia, alcune ex art. 139 c.p.
c e una a mani proprie. Circa la regolarità di tali notifiche la Cassazione chiarito che la notifica fatta con le modalità sopra dette comporta una presunzione di conoscenza con inversione dell'onere della prova. Deve essere il contribuente a dimostrare di non aver ricevuto l'atto...In tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto" (Cass. ord. 4160/2022: ord. 53/24).
Ne consegue che ogni doglianza sul merito della debenza è ormai tardiva.
Parimenti infondate sono gli altri motivi di impugnazione.
L'atto di pignoramento presso terzi risulta sufficientemente motivato, contenendo l'indicazione della natura del credito, degli estremi dei titoli esecutivi posti a fondamento, nonché dell'importo complessivamente dovuto. Tali elementi soddisfano l'onere motivazionale richiesto dalla normativa sulla riscossione, essendo l'atto rivolto essenzialmente a rendere nota l'attivazione della procedura esecutiva e a vincolare le somme del terzo. È parimenti infondata la censura relativa alla mancata esposizione analitica del calcolo degli interessi. Il pignoramento non costituisce un nuovo atto impositivo, ma si limita a richiamare somme già determinate nei titoli esecutivi precedentemente notificati, dai quali derivano anche gli interessi maturati secondo parametri legali. L'indicazione dettagliata delle modalità di calcolo non è richiesta a pena di invalidità dell'atto; eventuali contestazioni sul quantum dovevano essere rivolte avverso le cartelle esattoriali nei termini di legge.
L'atto pertanto risulta legittimo e il ricorso deve essere rigettato.
Spese secondo soccombenza come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado così decide:
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore delle parti costituite in misura di euro 1500,00 ciascuna, oltre accessori come per legge.
Salerno, così deciso all'esito della camera di consiglio del 16.2.2026
Il relatore il presidente dr. Francesca Tritto dr. Carlo Mancuso
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANCUSO CARLO, Presidente
TRITTO AN, Relatore
CHIANURA PIETRO VITO, IC
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5526/2025 depositato il 30/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGN. P. TERZI n. 10084202500011078 IRPEF-ALTRO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 30.11.2025 il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di pignoramento presso terzi n. 10084202500011078, notificato il 09.09.2025, e tutte le cartelle di pagamento indicate nell'atto, per un totale di € 129.126,82.
Le cartelle, numerose, vanno dal 2022 al 2025 e – secondo il contribuente – non risultano mai notificate.
La procedura esecutiva è stata avviata ai sensi dell'art. 72-bis DPR 602/1973, con pignoramento in danno del contribuente presso Società_1 S.p.A. quale terzo. Più in particolare il ricorrente eccepisce la nullità dell'atto per mancata notifica degli atti presupposti in quanto nessuna cartella risulta notificata. Contesta altresì il difetto assoluto di motivazione del pignoramento ed infine contesta la mancata indicazione del calcolo degli interessi (aliquote utilizzate, periodo di maturazione, base imponibile degli interessi).
Conclude pertanto per l'annullamento del pignoramento e delle cartelle indicate, con vittoria delle spese con distrazione al difensore.
Si sono costituite l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate Riscossione che hanno contro dedotto e concluso per il rigetto del ricorso.
In particolate l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto tutte le notifiche delle cartelle eccependo la tardività di ogni contestazione sui crediti che, pertanto, sarebbero cristallizzati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto le notifiche di tutte le cartelle esattoriali poste in esecuzione con l'atto in questa sede impugnato. Trattasi di notifiche fatte a persona di famiglia, alcune ex art. 139 c.p.
c e una a mani proprie. Circa la regolarità di tali notifiche la Cassazione chiarito che la notifica fatta con le modalità sopra dette comporta una presunzione di conoscenza con inversione dell'onere della prova. Deve essere il contribuente a dimostrare di non aver ricevuto l'atto...In tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto" (Cass. ord. 4160/2022: ord. 53/24).
Ne consegue che ogni doglianza sul merito della debenza è ormai tardiva.
Parimenti infondate sono gli altri motivi di impugnazione.
L'atto di pignoramento presso terzi risulta sufficientemente motivato, contenendo l'indicazione della natura del credito, degli estremi dei titoli esecutivi posti a fondamento, nonché dell'importo complessivamente dovuto. Tali elementi soddisfano l'onere motivazionale richiesto dalla normativa sulla riscossione, essendo l'atto rivolto essenzialmente a rendere nota l'attivazione della procedura esecutiva e a vincolare le somme del terzo. È parimenti infondata la censura relativa alla mancata esposizione analitica del calcolo degli interessi. Il pignoramento non costituisce un nuovo atto impositivo, ma si limita a richiamare somme già determinate nei titoli esecutivi precedentemente notificati, dai quali derivano anche gli interessi maturati secondo parametri legali. L'indicazione dettagliata delle modalità di calcolo non è richiesta a pena di invalidità dell'atto; eventuali contestazioni sul quantum dovevano essere rivolte avverso le cartelle esattoriali nei termini di legge.
L'atto pertanto risulta legittimo e il ricorso deve essere rigettato.
Spese secondo soccombenza come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado così decide:
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore delle parti costituite in misura di euro 1500,00 ciascuna, oltre accessori come per legge.
Salerno, così deciso all'esito della camera di consiglio del 16.2.2026
Il relatore il presidente dr. Francesca Tritto dr. Carlo Mancuso