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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/10/2025, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.A.C.L. 3465/2023
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. CA IU, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 14.5.2025, sostituita dal deposito telematico di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3465/2023 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] l'[...] e residente a [...], Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Sabina Contu e presso il suo C.F._1 studio elettivamente domiciliato in Cagliari, nella Via San Benedetto n. 4, giusta procura speciale allegata a corredo del ricorso introduttivo del giudizio, parte attrice contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso gli uffici dell'avvocatura CP_ dell' rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Cabiddu in virtù di procura generale alle liti,
parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.11.2023, – premesso di essere Parte_1 beneficiario di una rendita in ragione del riconoscimento delle malattia professionali CP_1
(“interstiziopatia e placche pleuriche asbestosiche;
insufficienza respiratoria restrittiva e
pagina 1 di 4 deficit del DLCO”) in misura pari al 20% – ha agito in giudizio nei confronti dell' per CP_1 ottenere il riconoscimento del diritto al maggior indennizzo, asseritamente dovutogli in ragione dell'aggravamento delle patologie polmonari, per le quali in data 6.02.2020 aveva infruttuosamente presentato domanda amministrativa di revisione.
L'attore ha inoltre precisato di aver presentato opposizione avverso il provvedimento negativo dell' , senza però ottenere alcun esito positivo. CP_1
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza della CP_1 domanda di controparte ed eccepito che, in ragione delle risultanze degli esami strumentali, non sussiste alcun aggravamento delle condizioni di salute dell'attore, motivo per il quale la percentuale di danno biologico contestata dall'attore sarebbe in realtà congrua.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
***
All'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice è risultata fondata nei seguenti termini.
Il consulente tecnico all'uopo nominato dall'ufficio, Dott. dopo accurati Persona_1 esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 16.3.2025 ha riscontrato che parte attrice è affetta da:
- asbestosi polmonare con interstiziopatia e placche pleuriche;
- insufficienza respiratoria e deficit del DLCO del 43% (spirometria del 17.06.21);
- ipertensione in trattamento farmacologico associata a disfunzione diastolica del ventricolo sinistro di grado moderato con cinetica conservata associata ad una stenosi valvolare aortica di grado lieve.
In particolare, in ordine alle patologie afferenti all'apparato respiratorio, l'ausiliario ha constatato che “il danno anatomico polmonare è rimasto invariato mentre, in merito all'aspetto funzionale, è da segnalare che nella spirometria, eseguita in data 17.06.21, la riduzione della diffusione alveolo capillare al CO è del 43% rispetto al valore atteso mentre la diminuzione è del 34% nell'analogo esame effettuato in data 23.01.20.”, determinando, a suo giudizio, un danno biologico nella misura del 26% (codice men. 331 e
334).
Mentre, in relazione all'apparato cardio-circolatorio, ha constatato “un quadro di ipertensione in trattamento farmacologico associata a disfunzione diastolica del ventricolo sinistro di grado moderato con cinetica conservata associata ad una stenosi valvolare pagina 2 di 4 aortica di grado lieve”, a cui ha associato un danno biologico del 10% (codice men. 1).
Tenendo conto di quanto sopra, il consulente ha quantificato il danno biologico complessivo nella misura corrispondente al 25% con decorrenza dal 19.9.2020 e al 35% a decorrere dal 17.6.2021.
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, peraltro non contestate dalle parti, le quali nessuna osservazione hanno formulato rispetto alla bozza della perizia.
***
Pertanto, parte attrice ha diritto al maggior indennizzo in rendita rapportato a un danno biologico del 25 % a far data dal 17.09.2020 e commisurato ad un danno biologico del
35% a decorrere dal 17.06.2021.
L' deve perciò essere condannato a corrispondere in favore della parte ricorrente CP_1
l'indennizzo in rendita commisurato al maggior danno accertato nei termini anzidetti, con pagamento dei ratei scaduti, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei con le decorrenze di legge.
***
In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1 condannato alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per le cause in materia previdenziale di valore compreso tra gli euro 26.000,01
e gli euro 52.000,00 (tenuto conto del valore differenziale tra l'indennizzo riconosciuto dall' e quello accertato in causa). CP_1
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori della ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che parte attrice ha diritto di percepire il maggior indennizzo in rendita per l'aggravamento della patologia professionale commisurato ad un danno biologico pari al
25 % con decorrenza dalla data del 17.9.2020 e al 35% con decorrenza dal 17.6.2021 e, per pagina 3 di 4 l'effetto, condanna l' al pagamento delle corrispondenti rendite, dedotto quanto già CP_1 corrisposto all'attore, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati;
- condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, che CP_1 liquida in euro 4.638,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come CP_1 liquidate con separato decreto.
Cagliari, 7.10.2025
Il giudice
CA IU
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. CA IU, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 14.5.2025, sostituita dal deposito telematico di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3465/2023 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] l'[...] e residente a [...], Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Sabina Contu e presso il suo C.F._1 studio elettivamente domiciliato in Cagliari, nella Via San Benedetto n. 4, giusta procura speciale allegata a corredo del ricorso introduttivo del giudizio, parte attrice contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso gli uffici dell'avvocatura CP_ dell' rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Cabiddu in virtù di procura generale alle liti,
parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.11.2023, – premesso di essere Parte_1 beneficiario di una rendita in ragione del riconoscimento delle malattia professionali CP_1
(“interstiziopatia e placche pleuriche asbestosiche;
insufficienza respiratoria restrittiva e
pagina 1 di 4 deficit del DLCO”) in misura pari al 20% – ha agito in giudizio nei confronti dell' per CP_1 ottenere il riconoscimento del diritto al maggior indennizzo, asseritamente dovutogli in ragione dell'aggravamento delle patologie polmonari, per le quali in data 6.02.2020 aveva infruttuosamente presentato domanda amministrativa di revisione.
L'attore ha inoltre precisato di aver presentato opposizione avverso il provvedimento negativo dell' , senza però ottenere alcun esito positivo. CP_1
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza della CP_1 domanda di controparte ed eccepito che, in ragione delle risultanze degli esami strumentali, non sussiste alcun aggravamento delle condizioni di salute dell'attore, motivo per il quale la percentuale di danno biologico contestata dall'attore sarebbe in realtà congrua.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
***
All'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice è risultata fondata nei seguenti termini.
Il consulente tecnico all'uopo nominato dall'ufficio, Dott. dopo accurati Persona_1 esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 16.3.2025 ha riscontrato che parte attrice è affetta da:
- asbestosi polmonare con interstiziopatia e placche pleuriche;
- insufficienza respiratoria e deficit del DLCO del 43% (spirometria del 17.06.21);
- ipertensione in trattamento farmacologico associata a disfunzione diastolica del ventricolo sinistro di grado moderato con cinetica conservata associata ad una stenosi valvolare aortica di grado lieve.
In particolare, in ordine alle patologie afferenti all'apparato respiratorio, l'ausiliario ha constatato che “il danno anatomico polmonare è rimasto invariato mentre, in merito all'aspetto funzionale, è da segnalare che nella spirometria, eseguita in data 17.06.21, la riduzione della diffusione alveolo capillare al CO è del 43% rispetto al valore atteso mentre la diminuzione è del 34% nell'analogo esame effettuato in data 23.01.20.”, determinando, a suo giudizio, un danno biologico nella misura del 26% (codice men. 331 e
334).
Mentre, in relazione all'apparato cardio-circolatorio, ha constatato “un quadro di ipertensione in trattamento farmacologico associata a disfunzione diastolica del ventricolo sinistro di grado moderato con cinetica conservata associata ad una stenosi valvolare pagina 2 di 4 aortica di grado lieve”, a cui ha associato un danno biologico del 10% (codice men. 1).
Tenendo conto di quanto sopra, il consulente ha quantificato il danno biologico complessivo nella misura corrispondente al 25% con decorrenza dal 19.9.2020 e al 35% a decorrere dal 17.6.2021.
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, peraltro non contestate dalle parti, le quali nessuna osservazione hanno formulato rispetto alla bozza della perizia.
***
Pertanto, parte attrice ha diritto al maggior indennizzo in rendita rapportato a un danno biologico del 25 % a far data dal 17.09.2020 e commisurato ad un danno biologico del
35% a decorrere dal 17.06.2021.
L' deve perciò essere condannato a corrispondere in favore della parte ricorrente CP_1
l'indennizzo in rendita commisurato al maggior danno accertato nei termini anzidetti, con pagamento dei ratei scaduti, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei con le decorrenze di legge.
***
In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1 condannato alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per le cause in materia previdenziale di valore compreso tra gli euro 26.000,01
e gli euro 52.000,00 (tenuto conto del valore differenziale tra l'indennizzo riconosciuto dall' e quello accertato in causa). CP_1
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori della ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che parte attrice ha diritto di percepire il maggior indennizzo in rendita per l'aggravamento della patologia professionale commisurato ad un danno biologico pari al
25 % con decorrenza dalla data del 17.9.2020 e al 35% con decorrenza dal 17.6.2021 e, per pagina 3 di 4 l'effetto, condanna l' al pagamento delle corrispondenti rendite, dedotto quanto già CP_1 corrisposto all'attore, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati;
- condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, che CP_1 liquida in euro 4.638,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come CP_1 liquidate con separato decreto.
Cagliari, 7.10.2025
Il giudice
CA IU
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