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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 31/03/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2528/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Di Patria Presidente dott.ssa Alessandra Medi Giudice dott.ssa Serena Chimichi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2528/2023 promossa da:
(C.F. , nata in [...], il [...], res. in Parte_1 C.F._1
Savignano sul Rubicone (FC), via Cipriani, 9, con il patrocinio dell'avv. VILLANI EMANUELA e dell'avv. ZAVATTA DILETTA ( ) come da procura in atti, elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio dei difensori sito in San Mauro Pascoli, via XX Settembre n. 11/13
RICORRENTE contro
(C.F. , nato in [...] [...], res. Controparte_1 C.F._3 Pt_2 in Savignano sul Rubicone (FC), via Cipriani, 9, con il patrocinio dell'avv. LANDI ROBERTO e dell'avv. RUSSO UGO ( , come da procura in atti, con domicilio fisico C.F._4 eletto presso lo studio dei difensori sito in Savignano sul Rubicone (FC), piazza Gori, n. 2 e domicilio digitale presso: ; Email_1
Email_2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Conclusioni congiunte delle parti: come da accordo depositato il 21.5.2024, che di seguito si trascrive e al quale le parti si sono riportate all'udienza di precisazione delle conclusioni del
30.1.2025 specificando che gli effetti si producano dalla sottoscrizione dell'accordo stesso, cioè dal 16.5.2024:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Forlì, Sezione Civile, previa trasformazione del rito da giudiziale in consensuale, pronunciare sentenza definitiva di modifica delle condizioni di divorzio, alle condizioni qui di seguito esposte:
1. revocare e/o modificare le disposizioni stabilite dalla sentenza di divorzio con numero 804
del 06/07/2022 del Tribunale di P.I. di in come qui Parte_3 Pt_2
appresso concordato dagli ex coniugi;
2. disporre l'affido condiviso delle figlie minori con collocazione prevalente presso la madre;
3. regolare il diritto di visita del padre prevedendo che il padre possa vedere le figlie minori nel seguente modo:
• Fine settimana: un weekend al mese, alternativamente con ciascun genitore dal venerdì sera alla domenica sera dopo cena nonché 2 pomeriggi con cena ogni settimana, da comunicarsi alla madre la settimana precedente;
• Vacanze scolastiche:
- A Natale le figlie stanno con il padre per 7 sette giorni, alternando annualmente con la madre la settimana di Natale con quella di Capodanno-Epifania.
- A Pasqua = Tre giorni alternando annualmente il giorno di Pasqua con quello di Lunedì dell'Angelo
- Vacanze estive: il padre ha diritto a trascorrere con le figlie almeno tre settimane anche non continuative. Tal periodo di vacanze estive con il padre, dovrà essere concordato con la madre entro il mese di maggio di ogni anno.
1. disporre che il sig. versi mensilmente alla sig.ra Controparte_1 Parte_4
, entro il 15 giorno di ogni mese, la somma di € 125,00 per ciascuna figlia, le quali
[...]
rimarranno entrambe fiscalmente a carico del padre;
2. disporre che le spese straordinarie necessarie nell'interesse delle figlie preventivamente accordate tra le parti, vengano divise nella misura del 50% ciascuno e disporre che per le pagina 2 di 7 spese straordinarie i signori e si attengano al Parte_4 Controparte_1
Protocollo in uso presso il Tribunale di Forlì – Protocollo che qui deve intendersi integralmente richiamato e trascritto;
3. Disporre che versi in favore della predetta sig.ra Controparte_1 [...]
un importo pari all'assegno familiare (attuale c.d. assegno unico) ricevuto Parte_5
per le figlie e ciò nel termine di 15 giorni dalla relativa ricezione da parte di quest'ultimo;
4. Disporre che i coniugi si concedano reciprocamente il nulla osta al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti per l'estero e all'iscrizione su ciascuno di essi delle figlie minori, con facoltà di condurre le stesse all'estero per motivi di turismo;
5. Infine, dichiarare la compensazione integrale delle spese legali del presente giudizio tra le parti e che i rispettivi difensori rinunciano al vincolo di solidarietà previsto dalla legge professionale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2.10.2023 ha chiesto modificarsi le Parte_1 condizioni del divorzio intervenuto tra lei e e stabilite con la Sentenza n. Controparte_1
804 emessa il 6.7.2022 dal Tribunale di P.I. di in Parte_3 Pt_2
In particolare, ha chiesto che il Tribunale disponesse che le due figlie minori della coppia ( Per_1 nata il [...] e nata il [...]) vivessero insieme a lei, in quanto genitore Per_2 collocatario, presso la casa familiare (situata in via Cipriani n.9, Savignano sul Rubicone, FC), inoltre, che l'assegno mensile a carico della controparte a titolo di contributo al mantenimento della prole minorenne venisse aumentato a 200 euro al mese per ogni figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ha dedotto, a fondamento di tale richiesta, un peggioramento delle sue condizioni economiche, causato dal cambio di lavoro (difatti, prima del divorzio svolgeva un'attività lavorativa di pulizie in abitazioni private per cui percepiva circa 1.300 euro al mese, mentre al momento della presentazione del ricorso lavorava come badante percependo soli 1.100 euro), un aumento delle spese mensili dalla stessa sostenute (dovendo corrispondere 450 euro al mese a titolo di canone di locazione, essendo subentrata nel contratto al posto dell'ex coniuge), nonché l'insufficienza, quale contributo al mantenimento delle minori, degli importi degli assegni stabiliti dal Tribunale marocchino, pari a 80 euro al mese per ogni figlia.
Con atto del 5.10.2023 il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo.
Con comparsa depositata in data 1.3.2024 si è costituito in giudizio il resistente P_
, il quale rappresentava di aver raggiunto un accordo con la parte ricorrente alle
[...] seguenti condizioni:
pagina 3 di 7 - Versamento di un assegno mensile di € 125,00 a titolo di concorso nel mantenimento di ciascuna figlia (totale € 250,00 mensili) entro il giorno 10 di ogni mese.
- Rimborso, entro la stessa data, alla ricorrente della metà (50%) delle spese straordinarie sostenute a favore delle due figlie, così come regolato dal Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Forlì.
- Assegnazione a favore della ricorrente dell'intero assegno unico ammontante attualmente ad € 221,00 mensili.
- Spese legali compensate tra le parti.
Con ordinanza del 22.4.2024 il Giudice rilevava che il convenuto, costituendosi, non aveva depositato le ultime tre dichiarazioni dei redditi e che le parti non avevano avanzato specifiche domande in merito al regime di affidamento e collocazione delle figlie minori, nonché modalità di frequentazione con il genitore non collocatario;
pertanto, invitava il convenuto a depositare le ultime tre dichiarazioni dei redditi e le parti a dedurre in ordine al regime di affidamento e collocazione delle minori nonché frequentazione con il genitore non collocatario.
Le parti provvedevano al deposito dei documenti richiesti e, in particolare, depositavano nuovo accordo di modifica delle condizioni di divorzio alle seguenti condizioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Forlì, Sezione Civile, previa trasformazione del rito da giudiziale in consensuale, pronunciare sentenza definitiva di modifica delle condizioni di divorzio, alle condizioni qui di seguito esposte:
1. revocare e/o modificare le disposizioni stabilite dalla sentenza di divorzio con numero 804 del 06/07/2022 del Tribunale di P.I. di in come qui Parte_3 Pt_2 appresso concordato dagli ex coniugi;
2. disporre l'affido condiviso delle figlie minori con collocazione prevalente presso la madre;
3. regolare il diritto di visita del padre prevedendo che il padre possa vedere le figlie minori nel seguente modo:
• Fine settimana: un weekend al mese, alternativamente con ciascun genitore dal venerdì sera alla domenica sera dopo cena nonché 2 pomeriggi con cena ogni settimana, da comunicarsi alla madre la settimana precedente;
• Vacanze scolastiche:
- A Natale le figlie stanno con il padre per 7 sette giorni, alternando annualmente con la madre la settimana di Natale con quella di Capodanno-Epifania.
- A Pasqua = Tre giorni alternando annualmente il giorno di Pasqua con quello di
Lunedì dell'Angelo
- Vacanze estive: il padre ha diritto a trascorrere con le figlie almeno tre settimane anche non continuative. Tal periodo di vacanze estive con il padre, dovrà essere concordato con la madre entro il mese di maggio di ogni anno.
pagina 4 di 7 1. disporre che il sig. versi mensilmente alla sig.ra Controparte_1 Parte_4
, entro il 5 giorno di ogni mese, la somma di € 125,00 per ciascuna figlia, le quali
[...] rimarranno entrambe fiscalmente a carico del padre;
2. disporre che le spese straordinarie necessarie nell'interesse delle figlie preventivamente accordate tra le parti, vengano divise nella misura del 50% ciascuno e disporre che per le spese straordinarie i signori e si attengano al Parte_4 Controparte_1
Protocollo in uso presso il Tribunale di Forlì – Protocollo che qui deve intendersi integralmente richiamato e trascritto;
3. Disporre che versi in favore della predetta sig.ra Controparte_1 [...]
un importo pari all'assegno familiare (attuale c.d. assegno unico) ricevuto Parte_5 per le figlie e ciò nel termine di 15 giorni dalla relativa ricezione da parte di quest'ultimo;
4. Disporre che i coniugi si concedano reciprocamente il nulla osta al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti per l'estero e all'iscrizione su ciascuno di essi delle figlie minori, con facoltà di condurre le stesse all'estero per motivi di turismo;
5. Infine, dichiarare la compensazione integrale delle spese legali del presente giudizio tra le parti e che i rispettivi difensori rinunciano al vincolo di solidarietà previsto dalla legge professionale.
All'udienza di comparizione del 30.1.2025 le parti personalmente hanno confermato il contenuto dell'accordo, inoltre, i difensori hanno precisato in presenza delle parti che tale accordo dovesse avere effetto dalla data di sottoscrizione (16.5.2024) e che non vi era richiesta di provvedimenti provvisori, né di mezzi istruttori. Infine, il difensore del convenuto ha rappresentato di aver provveduto al deposito delle dichiarazioni dei redditi del proprio assistito, richieste dal Tribunale con ordinanza del 22.4.2024.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 28 L. n.218/1995, “il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei due coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento”. Conseguentemente, il matrimonio celebrato dalle parti del presente giudizio deve considerarsi valido in Italia anche se non è stato trascritto ai sensi dell'art. 19 del d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, costituendo la trascrizione degli atti dello stato civile che li riguardano formati all'estero una semplice facoltà per i cittadini stranieri residenti in Italia che non incide sulla validità del matrimonio, avendo piuttosto la finalità di fornire pubblicità al medesimo. Tale considerazione vale altresì per la pronuncia di divorzio emessa dall'autorità giudiziaria straniera, che -pur non trascritta- deve ritenersi valida e automaticamente riconosciuta in Italia ai sensi dell'art. 64 L. n. 218/1995, sussistendo le condizioni previste da tale norma della competenza giurisdizionale del giudice che l'ha emessa, del rispetto del principio del contraddittorio e di difesa del convenuto, del passaggio in giudicato secondo la legge del luogo in cui è pronunciata, della non contrarietà ad altra decisione pronunciata in Italia, della non pendenza di altro procedimento pagina 5 di 7 con il medesimo oggetto e le stesse parti preventivamente instaurato nel nostro territorio e della non contrarietà all'ordine pubblico;
al riguardo va rilevato che la pronuncia è stata resa in base agli artt. 94 e 97 del Codice di Famiglia marocchino, che prevedono la pronuncia sul divorzio in caso di fallimento del tentativo di conciliazione e continuità della discordia;
previsione che non è incompatibile con il nostro sistema essendo sostanzialmente equiparabile allo scioglimento del matrimonio per intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che nel nostro sistema dà luogo alla separazione personale e, dopo un certo tempo, allo scioglimento del vincolo coniugale.
Ciò chiarito, va osservato con la pronuncia emessa dal Tribunale marocchino le figlie della coppia sono state affidate in via esclusiva alla madre, dando al padre il diritto di vederle la domenica e ogni giorno successivo a ogni festa religiosa dalle ore 9,00 del mattino fino alle 18,00 di sera fino alla decadenza dal diritto. Inoltre, il padre è stato dichiarato tenuto a corrispondere un contributo di mantenimento per la prole;
la ricorrente ha poi adito l'autorità giudiziaria italiana al fine di modificare tale disciplina chiedendo in particolare che le figlie fossero collocate presso la madre nella nuova casa in locazione e che il padre contribuisse al mantenimento delle figlie con il versamento di euro 200 per figlia oltre al 50% delle spese straordinarie.
Occorre verificare poi se sussista la giurisdizione del giudice adito e quale sia la legge applicabile.
Si rileva sul punto che la giurisdizione deve essere determinata in forza di quanto disposto dal
Regolamento CE 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che trova applicazione indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, le quali restano applicabili soltanto in via residuale. Tale regolamento si applica anche in relazione ai cittadini di
Stati terzi, che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio degli Stati membri (cfr. Corte giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 11.2007 n. 68, nel procedimento C-68/07, S.L. v. L.L.). Nel caso di specie sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. a del Regolamento
2201/2003 in quanto la residenza abituale di entrambi i coniugi è in Italia. La legge applicabile deve essere determinata ai sensi del Regolamento UE 1259/2010 in quanto tali norme hanno carattere universale (art. 4) trovando applicazione qualunque sia la legge richiamata anche se di paesi che non siano membri. L'art. 8 prevede che "In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo
5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale. Nel caso in esame, è dunque applicabile la legge italiana, non avendo i ricorrenti operato una scelta ai sensi dell'art. 5 citato. Infine, sussiste la giurisdizione italiana anche in ordine all'affidamento ed al mantenimento della prole ex art. 8 Regolamento CE 2201/2003 ed alle obbligazioni alimentari (art. 3
Regolamento CE 4/2009).
Ciò posto, esaminati gli atti e ritenuta completa l'istruttoria, è opportuno procedere alla modifica delle condizioni di divorzio stabilite con Sentenza n. 804/2022 del Tribunale di P.I. Di El Kelaa
Des Sraghna, in in ragione della mutata situazione patrimoniale della ricorrente, nonché Pt_2
pagina 6 di 7 dell'esiguità dell'assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale marocchino rispetto al costo della vita in Italia.
Pertanto, deve essere accolta la domanda di revisione delle condizioni patrimoniali di divorzio e si reputano adeguate rispetto allo stato reddituale del resistente (che si evince dalle dichiarazioni dei redditi in atti) e conformi all'interesse della prole minorenne le condizioni concordate dalle parti, che, peraltro, non violano alcuna norma imperativa di legge.
In ragione della natura della controversia, inoltre, è opportuna l'integrale compensazione delle spese di lite.
Sulla scorta delle considerazioni fin qui esposte devono essere integralmente accolte le conclusioni congiunte avanzate dalle parti come sopra indicate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto da nei Parte_6 confronti di , ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così Controparte_1 provvede:
DISPONE la modifica delle condizioni stabilite dalla sentenza di divorzio, con numero 804 del Co 06/07/2022 del Tribunale di P.I. di in , in conformità alle Parte_3 Pt_2 conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti che sono riportate in epigrafe e che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
DICHIARA le spese del giudizio integralmente compensate tra le parti.
Forlì, così deciso nella camera di consiglio del 26/02/2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il Giudice est.
dott.ssa Serena Chimichi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Di Patria Presidente dott.ssa Alessandra Medi Giudice dott.ssa Serena Chimichi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2528/2023 promossa da:
(C.F. , nata in [...], il [...], res. in Parte_1 C.F._1
Savignano sul Rubicone (FC), via Cipriani, 9, con il patrocinio dell'avv. VILLANI EMANUELA e dell'avv. ZAVATTA DILETTA ( ) come da procura in atti, elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio dei difensori sito in San Mauro Pascoli, via XX Settembre n. 11/13
RICORRENTE contro
(C.F. , nato in [...] [...], res. Controparte_1 C.F._3 Pt_2 in Savignano sul Rubicone (FC), via Cipriani, 9, con il patrocinio dell'avv. LANDI ROBERTO e dell'avv. RUSSO UGO ( , come da procura in atti, con domicilio fisico C.F._4 eletto presso lo studio dei difensori sito in Savignano sul Rubicone (FC), piazza Gori, n. 2 e domicilio digitale presso: ; Email_1
Email_2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Conclusioni congiunte delle parti: come da accordo depositato il 21.5.2024, che di seguito si trascrive e al quale le parti si sono riportate all'udienza di precisazione delle conclusioni del
30.1.2025 specificando che gli effetti si producano dalla sottoscrizione dell'accordo stesso, cioè dal 16.5.2024:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Forlì, Sezione Civile, previa trasformazione del rito da giudiziale in consensuale, pronunciare sentenza definitiva di modifica delle condizioni di divorzio, alle condizioni qui di seguito esposte:
1. revocare e/o modificare le disposizioni stabilite dalla sentenza di divorzio con numero 804
del 06/07/2022 del Tribunale di P.I. di in come qui Parte_3 Pt_2
appresso concordato dagli ex coniugi;
2. disporre l'affido condiviso delle figlie minori con collocazione prevalente presso la madre;
3. regolare il diritto di visita del padre prevedendo che il padre possa vedere le figlie minori nel seguente modo:
• Fine settimana: un weekend al mese, alternativamente con ciascun genitore dal venerdì sera alla domenica sera dopo cena nonché 2 pomeriggi con cena ogni settimana, da comunicarsi alla madre la settimana precedente;
• Vacanze scolastiche:
- A Natale le figlie stanno con il padre per 7 sette giorni, alternando annualmente con la madre la settimana di Natale con quella di Capodanno-Epifania.
- A Pasqua = Tre giorni alternando annualmente il giorno di Pasqua con quello di Lunedì dell'Angelo
- Vacanze estive: il padre ha diritto a trascorrere con le figlie almeno tre settimane anche non continuative. Tal periodo di vacanze estive con il padre, dovrà essere concordato con la madre entro il mese di maggio di ogni anno.
1. disporre che il sig. versi mensilmente alla sig.ra Controparte_1 Parte_4
, entro il 15 giorno di ogni mese, la somma di € 125,00 per ciascuna figlia, le quali
[...]
rimarranno entrambe fiscalmente a carico del padre;
2. disporre che le spese straordinarie necessarie nell'interesse delle figlie preventivamente accordate tra le parti, vengano divise nella misura del 50% ciascuno e disporre che per le pagina 2 di 7 spese straordinarie i signori e si attengano al Parte_4 Controparte_1
Protocollo in uso presso il Tribunale di Forlì – Protocollo che qui deve intendersi integralmente richiamato e trascritto;
3. Disporre che versi in favore della predetta sig.ra Controparte_1 [...]
un importo pari all'assegno familiare (attuale c.d. assegno unico) ricevuto Parte_5
per le figlie e ciò nel termine di 15 giorni dalla relativa ricezione da parte di quest'ultimo;
4. Disporre che i coniugi si concedano reciprocamente il nulla osta al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti per l'estero e all'iscrizione su ciascuno di essi delle figlie minori, con facoltà di condurre le stesse all'estero per motivi di turismo;
5. Infine, dichiarare la compensazione integrale delle spese legali del presente giudizio tra le parti e che i rispettivi difensori rinunciano al vincolo di solidarietà previsto dalla legge professionale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2.10.2023 ha chiesto modificarsi le Parte_1 condizioni del divorzio intervenuto tra lei e e stabilite con la Sentenza n. Controparte_1
804 emessa il 6.7.2022 dal Tribunale di P.I. di in Parte_3 Pt_2
In particolare, ha chiesto che il Tribunale disponesse che le due figlie minori della coppia ( Per_1 nata il [...] e nata il [...]) vivessero insieme a lei, in quanto genitore Per_2 collocatario, presso la casa familiare (situata in via Cipriani n.9, Savignano sul Rubicone, FC), inoltre, che l'assegno mensile a carico della controparte a titolo di contributo al mantenimento della prole minorenne venisse aumentato a 200 euro al mese per ogni figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ha dedotto, a fondamento di tale richiesta, un peggioramento delle sue condizioni economiche, causato dal cambio di lavoro (difatti, prima del divorzio svolgeva un'attività lavorativa di pulizie in abitazioni private per cui percepiva circa 1.300 euro al mese, mentre al momento della presentazione del ricorso lavorava come badante percependo soli 1.100 euro), un aumento delle spese mensili dalla stessa sostenute (dovendo corrispondere 450 euro al mese a titolo di canone di locazione, essendo subentrata nel contratto al posto dell'ex coniuge), nonché l'insufficienza, quale contributo al mantenimento delle minori, degli importi degli assegni stabiliti dal Tribunale marocchino, pari a 80 euro al mese per ogni figlia.
Con atto del 5.10.2023 il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo.
Con comparsa depositata in data 1.3.2024 si è costituito in giudizio il resistente P_
, il quale rappresentava di aver raggiunto un accordo con la parte ricorrente alle
[...] seguenti condizioni:
pagina 3 di 7 - Versamento di un assegno mensile di € 125,00 a titolo di concorso nel mantenimento di ciascuna figlia (totale € 250,00 mensili) entro il giorno 10 di ogni mese.
- Rimborso, entro la stessa data, alla ricorrente della metà (50%) delle spese straordinarie sostenute a favore delle due figlie, così come regolato dal Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Forlì.
- Assegnazione a favore della ricorrente dell'intero assegno unico ammontante attualmente ad € 221,00 mensili.
- Spese legali compensate tra le parti.
Con ordinanza del 22.4.2024 il Giudice rilevava che il convenuto, costituendosi, non aveva depositato le ultime tre dichiarazioni dei redditi e che le parti non avevano avanzato specifiche domande in merito al regime di affidamento e collocazione delle figlie minori, nonché modalità di frequentazione con il genitore non collocatario;
pertanto, invitava il convenuto a depositare le ultime tre dichiarazioni dei redditi e le parti a dedurre in ordine al regime di affidamento e collocazione delle minori nonché frequentazione con il genitore non collocatario.
Le parti provvedevano al deposito dei documenti richiesti e, in particolare, depositavano nuovo accordo di modifica delle condizioni di divorzio alle seguenti condizioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Forlì, Sezione Civile, previa trasformazione del rito da giudiziale in consensuale, pronunciare sentenza definitiva di modifica delle condizioni di divorzio, alle condizioni qui di seguito esposte:
1. revocare e/o modificare le disposizioni stabilite dalla sentenza di divorzio con numero 804 del 06/07/2022 del Tribunale di P.I. di in come qui Parte_3 Pt_2 appresso concordato dagli ex coniugi;
2. disporre l'affido condiviso delle figlie minori con collocazione prevalente presso la madre;
3. regolare il diritto di visita del padre prevedendo che il padre possa vedere le figlie minori nel seguente modo:
• Fine settimana: un weekend al mese, alternativamente con ciascun genitore dal venerdì sera alla domenica sera dopo cena nonché 2 pomeriggi con cena ogni settimana, da comunicarsi alla madre la settimana precedente;
• Vacanze scolastiche:
- A Natale le figlie stanno con il padre per 7 sette giorni, alternando annualmente con la madre la settimana di Natale con quella di Capodanno-Epifania.
- A Pasqua = Tre giorni alternando annualmente il giorno di Pasqua con quello di
Lunedì dell'Angelo
- Vacanze estive: il padre ha diritto a trascorrere con le figlie almeno tre settimane anche non continuative. Tal periodo di vacanze estive con il padre, dovrà essere concordato con la madre entro il mese di maggio di ogni anno.
pagina 4 di 7 1. disporre che il sig. versi mensilmente alla sig.ra Controparte_1 Parte_4
, entro il 5 giorno di ogni mese, la somma di € 125,00 per ciascuna figlia, le quali
[...] rimarranno entrambe fiscalmente a carico del padre;
2. disporre che le spese straordinarie necessarie nell'interesse delle figlie preventivamente accordate tra le parti, vengano divise nella misura del 50% ciascuno e disporre che per le spese straordinarie i signori e si attengano al Parte_4 Controparte_1
Protocollo in uso presso il Tribunale di Forlì – Protocollo che qui deve intendersi integralmente richiamato e trascritto;
3. Disporre che versi in favore della predetta sig.ra Controparte_1 [...]
un importo pari all'assegno familiare (attuale c.d. assegno unico) ricevuto Parte_5 per le figlie e ciò nel termine di 15 giorni dalla relativa ricezione da parte di quest'ultimo;
4. Disporre che i coniugi si concedano reciprocamente il nulla osta al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti per l'estero e all'iscrizione su ciascuno di essi delle figlie minori, con facoltà di condurre le stesse all'estero per motivi di turismo;
5. Infine, dichiarare la compensazione integrale delle spese legali del presente giudizio tra le parti e che i rispettivi difensori rinunciano al vincolo di solidarietà previsto dalla legge professionale.
All'udienza di comparizione del 30.1.2025 le parti personalmente hanno confermato il contenuto dell'accordo, inoltre, i difensori hanno precisato in presenza delle parti che tale accordo dovesse avere effetto dalla data di sottoscrizione (16.5.2024) e che non vi era richiesta di provvedimenti provvisori, né di mezzi istruttori. Infine, il difensore del convenuto ha rappresentato di aver provveduto al deposito delle dichiarazioni dei redditi del proprio assistito, richieste dal Tribunale con ordinanza del 22.4.2024.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 28 L. n.218/1995, “il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei due coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento”. Conseguentemente, il matrimonio celebrato dalle parti del presente giudizio deve considerarsi valido in Italia anche se non è stato trascritto ai sensi dell'art. 19 del d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, costituendo la trascrizione degli atti dello stato civile che li riguardano formati all'estero una semplice facoltà per i cittadini stranieri residenti in Italia che non incide sulla validità del matrimonio, avendo piuttosto la finalità di fornire pubblicità al medesimo. Tale considerazione vale altresì per la pronuncia di divorzio emessa dall'autorità giudiziaria straniera, che -pur non trascritta- deve ritenersi valida e automaticamente riconosciuta in Italia ai sensi dell'art. 64 L. n. 218/1995, sussistendo le condizioni previste da tale norma della competenza giurisdizionale del giudice che l'ha emessa, del rispetto del principio del contraddittorio e di difesa del convenuto, del passaggio in giudicato secondo la legge del luogo in cui è pronunciata, della non contrarietà ad altra decisione pronunciata in Italia, della non pendenza di altro procedimento pagina 5 di 7 con il medesimo oggetto e le stesse parti preventivamente instaurato nel nostro territorio e della non contrarietà all'ordine pubblico;
al riguardo va rilevato che la pronuncia è stata resa in base agli artt. 94 e 97 del Codice di Famiglia marocchino, che prevedono la pronuncia sul divorzio in caso di fallimento del tentativo di conciliazione e continuità della discordia;
previsione che non è incompatibile con il nostro sistema essendo sostanzialmente equiparabile allo scioglimento del matrimonio per intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che nel nostro sistema dà luogo alla separazione personale e, dopo un certo tempo, allo scioglimento del vincolo coniugale.
Ciò chiarito, va osservato con la pronuncia emessa dal Tribunale marocchino le figlie della coppia sono state affidate in via esclusiva alla madre, dando al padre il diritto di vederle la domenica e ogni giorno successivo a ogni festa religiosa dalle ore 9,00 del mattino fino alle 18,00 di sera fino alla decadenza dal diritto. Inoltre, il padre è stato dichiarato tenuto a corrispondere un contributo di mantenimento per la prole;
la ricorrente ha poi adito l'autorità giudiziaria italiana al fine di modificare tale disciplina chiedendo in particolare che le figlie fossero collocate presso la madre nella nuova casa in locazione e che il padre contribuisse al mantenimento delle figlie con il versamento di euro 200 per figlia oltre al 50% delle spese straordinarie.
Occorre verificare poi se sussista la giurisdizione del giudice adito e quale sia la legge applicabile.
Si rileva sul punto che la giurisdizione deve essere determinata in forza di quanto disposto dal
Regolamento CE 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che trova applicazione indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, le quali restano applicabili soltanto in via residuale. Tale regolamento si applica anche in relazione ai cittadini di
Stati terzi, che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio degli Stati membri (cfr. Corte giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 11.2007 n. 68, nel procedimento C-68/07, S.L. v. L.L.). Nel caso di specie sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. a del Regolamento
2201/2003 in quanto la residenza abituale di entrambi i coniugi è in Italia. La legge applicabile deve essere determinata ai sensi del Regolamento UE 1259/2010 in quanto tali norme hanno carattere universale (art. 4) trovando applicazione qualunque sia la legge richiamata anche se di paesi che non siano membri. L'art. 8 prevede che "In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo
5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale. Nel caso in esame, è dunque applicabile la legge italiana, non avendo i ricorrenti operato una scelta ai sensi dell'art. 5 citato. Infine, sussiste la giurisdizione italiana anche in ordine all'affidamento ed al mantenimento della prole ex art. 8 Regolamento CE 2201/2003 ed alle obbligazioni alimentari (art. 3
Regolamento CE 4/2009).
Ciò posto, esaminati gli atti e ritenuta completa l'istruttoria, è opportuno procedere alla modifica delle condizioni di divorzio stabilite con Sentenza n. 804/2022 del Tribunale di P.I. Di El Kelaa
Des Sraghna, in in ragione della mutata situazione patrimoniale della ricorrente, nonché Pt_2
pagina 6 di 7 dell'esiguità dell'assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale marocchino rispetto al costo della vita in Italia.
Pertanto, deve essere accolta la domanda di revisione delle condizioni patrimoniali di divorzio e si reputano adeguate rispetto allo stato reddituale del resistente (che si evince dalle dichiarazioni dei redditi in atti) e conformi all'interesse della prole minorenne le condizioni concordate dalle parti, che, peraltro, non violano alcuna norma imperativa di legge.
In ragione della natura della controversia, inoltre, è opportuna l'integrale compensazione delle spese di lite.
Sulla scorta delle considerazioni fin qui esposte devono essere integralmente accolte le conclusioni congiunte avanzate dalle parti come sopra indicate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto da nei Parte_6 confronti di , ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così Controparte_1 provvede:
DISPONE la modifica delle condizioni stabilite dalla sentenza di divorzio, con numero 804 del Co 06/07/2022 del Tribunale di P.I. di in , in conformità alle Parte_3 Pt_2 conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti che sono riportate in epigrafe e che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
DICHIARA le spese del giudizio integralmente compensate tra le parti.
Forlì, così deciso nella camera di consiglio del 26/02/2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il Giudice est.
dott.ssa Serena Chimichi
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