Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 21/03/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2691/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. CAMPAGNA MIRKO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. ALLEGRINI FABRIZIO CP_1
Convenuto
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del danno biologico (da inabilità permanente) conseguente alle malattie professionali indicate in ricorso, con condanna dell' al pagamento del relativo indennizzo (in capitale o in rendita) ex art.13, CP_1 co.2, d.lgs.38/2000 (oltre accessori di legge) e vittoria di spese di lite (con distrazione).
L' ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto dichiararsi l'improponibilità CP_1 della domanda giudiziale relativa alla sindrome del tunnel carpale e alla neuropatia agli arti inferiori, l'inammissibilità della domanda giudiziale afferente alla patologia della colonna vertebrale e, per il resto, il rigetto del ricorso, oltre vittoria di spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere dichiarata l'improponibilità del ricorso limitatamente alle patologie -indicate nell'atto introduttivo del giudizio- diverse dalla tendinite del sovraspinoso (oggetto della denuncia del 6/10/2021 in atti) e dalla patologia della colonna vertebrale (oggetto della denuncia del 23/12/2019), trattandosi di malattie che neanche sono state denunciate all' . CP_1
Ciò chiarito, il ricorso è per il resto fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Il presente giudizio verte sull'accertamento del diritto della parte ricorrente (nei confronti dell' ) all'indennizzo (in capitale o in rendita) del danno biologico CP_1
1
Non coglie infatti nel segno l'eccezione dell'Istituto di inammissibilità (per difetto di interesse ad agire) della domanda giudiziale riguardante la patologia della colonna vertebrale, atteso che il riconoscimento in via amministrativa dell'eziologia professionale della malattia in parola e di postumi permanenti indennizzabili nella misura dell'8 % (vedi provvedimento dell' del 5/2/2022 in atti) non può CP_1 precludere in questa sede alla parte ricorrente di contestare giudizialmente la quantificazione di tali postumi effettuata dall' , dovendosi dunque concludere CP_2 nel senso che, anche con riferimento a tale patologia, sussiste l'interesse della parte ricorrente ad agire per ottenere una maggiore quantificazione di tali postumi. L'art.3, d.p.r.1124/1965, così come emendato dalla Consulta con la sentenza n.179/1988, prevede un sistema di copertura assicurativa sia delle malattie professionali (cd. tabellate) ricomprese in un'apposita tabella sia delle malattie professionali (cd. non tabellate) non incluse in alcuna tabella ma di cui l'assicurato riesca a provare l'origine lavorativa. A mente dell'art.13, co.2, d.lgs.38/2000, “in caso di danno biologico [definito dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri
2 previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”. I fatti costitutivi del diritto all'indennizzo di cui alla disposizione in discorso sono, dunque, l'insorgenza di una malattia tabellata (assistita da una presunzione legale dell'origine professionale della patologia) o l'origine lavorativa di una malattia non tabellata insorta nell'assicurato (che sia, quindi, causalmente correlata alla lavorazione concretamente svolta dal medesimo) - cd. esposizione al rischio lavorativo - , oltre che il raggiungimento della soglia minima di indennizzabilità del danno biologico (pari al
6 %).
Tanto premesso e venendo alla fattispecie in esame, questo Giudice ritiene che la parte ricorrente abbia assolto all'onere ex art.2697 (co.1) c.c. di provare la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato.
Deve innanzitutto rilevarsi che la parte ricorrente ha prodotto documentazione medica dimostrativa delle patologie da cui è affetta, malattie riscontrate anche dal CTU [come risulta dalla relazione di consulenza tecnica in atti, in cui tali patologie vengono ricondotte alle voci n.213 e 224 della tabella allegata al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12/7/2000].
Quanto alle lavorazioni concretamente svolte dalla parte ricorrente, tali circostanze emergono dalla “scheda anagrafico-professionale” allegata al ricorso e dalle dichiarazioni rese dal teste ascoltato nel corso dell'istruttoria: non vi sono motivi per dubitare dell'attendibilità di tali dichiarazioni, non smentite da prove contrarie. Su tali basi, è stata disposta CTU (funzionale all'accertamento dell'eventuale origine lavorativa delle patologie da cui risulta essere affetta la parte ricorrente), che ha acclarato l'origine professionale delle malattie denunciate, quantificandone i postumi permanenti nel 16 %. Non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU, cui quest'ultimo è pervenuto attraverso specifici ed accurati accertamenti, non avendo le parti prospettato elementi tali da contrastare la relazione di consulenza tecnica.
Per quanto esposto, il ricorso è fondato e deve essere accolto entro i suesposti limiti, con la conseguenza che l' deve essere condannato alla corresponsione, in favore CP_1 della parte ricorrente, dell'indennizzo (in rendita) del danno biologico (da inabilità permanente pari al 16 %, con decorrenza dal 20/7/2022) conseguente alle malattie professionali denunciate, ai sensi dell'art.13, co.2, d.lgs.38/2000, oltre accessori come per legge.
La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara l'improponibilità del ricorso limitatamente alle malattie diverse dalla tendinite del sovraspinoso e dalla patologia della colonna vertebrale. Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente all'indennizzo (in rendita) ex art.13, co.2, d.lgs.38/2000 del danno biologico (da inabilità permanente pari al 16 %, con
3 decorrenza dal 20/7/2022) conseguente alle malattie professionali denunciate
(tendinite del sovraspinoso e patologia della colonna vertebrale). Condanna l' al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, oltre interessi (o, se CP_1 maggiore, rivalutazione) come per legge.
Spese compensate. Pone le spese della CTU (liquidate con separato decreto) a carico dell' . CP_1
Crotone, 21/03/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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