Articolo 117 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 116Articolo 118
Versione
22 marzo 1913
Art. 117.

Le penalita' di cui agli articoli 38, 80, 104, 112 e 116 sono applicate dal tribunale in Camera di consiglio, udito l'interessato.
Esse sono devolute a beneficio dell'archivio notarile.

Entrata in vigore il 22 marzo 1913