Art. 117.
Le penalita' di cui agli articoli 38, 80, 104, 112 e 116 sono applicate dal tribunale in Camera di consiglio, udito l'interessato.
Esse sono devolute a beneficio dell'archivio notarile.
Le penalita' di cui agli articoli 38, 80, 104, 112 e 116 sono applicate dal tribunale in Camera di consiglio, udito l'interessato.
Esse sono devolute a beneficio dell'archivio notarile.