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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/05/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con provvedimento del 06/12/2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 13/05/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 2551 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...], il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce e allegata al ricorso introduttivo, dall'avv.
Aniello Cioffi e dall'avv. Maila Migliorino, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori sito in Agropoli (SA), alla Piazza V. Veneto, n. 6;
PEC: Email_1 Email_2
Ricorrente
E
Controparte_1
(C.F.: , in persona del Direttore Regionale p.t.,
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura generale notarile alle liti in atti, dall'avv. Filomena
Sacco e dall'avv. Domenico Cantore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
distrettuale I.N.A.I.L, sita in Salerno, alla Via De Leo, n.12;
1 PEC: Email_3
Resistente
Oggetto: malattia professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato telematicamente il 06/05/2025, agiva contro Parte_1
l dinanzi al Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro, al fine di vedere riconosciute, CP_1
previa nomina di C.T.U., le patologie invalidanti da lui lamentate ed asseritamente connesse all'attività lavorativa svolta nel corso degli anni e di condannare, per l'effetto, l al CP_1
pagamento di un indennizzo dalla data di presentazione della domanda, oltre interessi e rivalutazione.
In particolare, il ricorrente esponeva in fatto che:
- dal 2015 lavorava alle dipendenze della , agenzia Controparte_2
somministratrice di lavoro, ed era stato utilizzato dalla Compagnia Portuale presso il porto di Salerno quale lavoratore portuale, con la mansione di operaio addetto al carico ed allo scarico delle merci (per la maggior parte autoveicoli) dalle navi e ad altre operazioni complementari legate all'imbarco ed allo sbarco delle navi mediante l'utilizzo di trattori,
rimorchi o dei mezzi singoli, nonché al rizzaggio (aggancio e sgancio delle merci con vincoli sulle navi);
- non aveva giorni di lavoro fissi, essendo il lavoro a chiamata in corrispondenza della partenza e dell'arrivo delle navi, in ogni caso, non lavorava meno di 20 giorni al mese, dalle ore 8,00 alle ore 14,00, dalle ore 14,00 alle ore 20,00, dalle ore 20,00 alle ore 02,00 e dalle ore 02,00 alle ore 8,00, a seconda dei turni;
2 - il 31/07/2019, mentre guidava il trattore, il rimorchio si staccava ed il suo avambraccio sinistro rimaneva incastrato nel volante che, a causa della perdita del carico, ruotava da solo;
- veniva condotto al pronto soccorso dell'Ospedale Ruggi ove gli veniva diagnosticato trauma distorsivo/contusivo polso sinistro e mano sinistra con prognosi di 10 giorni;
- la pratica di infortunio professionale si concludeva con il riconoscimento di una invalidità
temporanea assoluta fino al 20/08/2019;
- in data 01/09/2019, mentre si trova su una nave, inciampava su di una rizza e sbatteva a terra con la spalla ed il braccio sinistro;
- veniva condotto al pronto soccorso dell'Ospedale Ruggi ove gli veniva diagnosticato trauma distorsivo polso sinistro, mano sinistra e spalla sinistra con prognosi di 10 giorni;
- la pratica di infortunio professionale si concludeva con il riconoscimento di una invalidità
temporanea assoluta fino al 25/09/2019;
- dopo gli infortuni e nonostante il dolore aveva continuato a lavorare sviluppando patologie invalidanti consistenti in “tendinopatia spalla sinistra da sovraccarico biomeccanico SBM e
movimentazione manuale carichi MMC e posture incongrue, con valutazione di danno al 6%
(doc. 7)”;
- a cagione delle lamentate patologie, in data 11/10/2022 inoltrava all' istanza volta CP_1
al riconoscimento della malattia professionale e alla corresponsione del relativo indennizzo,
ma la relativa richiesta era stata oggetto di provvedimento di rigetto sulla base della seguente motivazione: “gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia
professionale hanno evidenziato che il rischio lavorativo cui è stato/è esposto non è idoneo
a provocare la malattia denunciata”;
- anche il reclamo amministrativo presentato il 16/01/2023 sortiva il medesimo risultato.
Nel rimarcare l'insorgenza delle patologie in conseguenza dello svolgimento della su indicata prestazione lavorativa, parte attrice concludeva chiedendo volersi:
3 <
1. in via principale innanzitutto ritenere e dichiarare che le patologie indicate in atto da cui
è affetto il ricorrente rientrano tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex DPR CP_1
1124/65 e che le stesse sono da considerarsi malattia professionale;
2. nel caso eventuale, ritenere e dichiarare dunque che il ricorrente ha diritto alle prestazioni
previste dalla legge per l'infortunio sul lavoro/m.p. e le sue conseguenze, per la percentuale
di danno/inabilità/menomazioni psicofisica che sarà accertata in corso di causa a mezzo
CTU;
3. per l'effetto condannare nel caso l , in persona del leg. rapp. p.t., al pagamento della CP_1
relativa somma, da accertarsi in corso di causa a mezzo CTU, a titolo di indennizzo per le
menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al
16% da erogarsi in capitale o a titolo di rendita per le menomazioni di grado superiore al
16%; sempre oltre interessi e rivalutazione come per legge.
4. Vittoria di spese e compenso professionale da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori
antistatari>>.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l'Istituto assicuratore si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 01/12/2023, eccependo, in via preliminare,
l'esistenza di giudicato, essendo già stato proposto giudizio per le medesime patologie
(proc. n. 2739/2021 R.G. Tribunale di Salerno-Sezione Lavoro, definito con sentenza n.
947/2022) e deducendo, nel merito, l'assoluta infondatezza dell'avversa pretesa, in quanto la malattia denunciata, non tabellata, doveva considerarsi malattia comune, monolaterale,
a genesi post-traumatica e degenerativa, in alcun modo correlabile alla mansione svolta.
Concludeva per la reiezione del ricorso avverso;
il tutto con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese di giudizio.
3. Con ordinanza del 18/01/2024, il Giudice, esaminate le richieste istruttorie formulate dalle parti, ammetteva la prova testimoniale richiesta da parte ricorrente sui capitoli indicati in ricorso e, quindi, all'udienza del 06/12/2024 venivano sentiti i testi e Testimone_1
4 , dopodiché, terminata l'istruttoria, si perveniva all'udienza di discussione Testimone_2
del 13/05/2025, la quale, tuttavia, veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi alle conclusioni formulate nei rispettivi atti di costituzione in giudizio.
Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve essere innanzitutto disattesa l'eccezione di formazione del giudicato sollevata dall' in quanto con il ricorso depositato il 20/05/2021 CP_1 Parte_1
rivendicava dall'Ente resistente la tutela indennitaria di legge per i due infortuni verificatisi il
31/07/2019 e in data 01/09/2019, mentre con il ricorso introduttivo del presente giudizio ha chiesto al Tribunale di Salerno il riconoscimento della malattia professionale e la condanna dell' alla corresponsione del relativo indennizzo. CP_1
2. La domanda va rigettata per difetto di prova in merito al nesso eziologico tra l'attività
lavorativa espletata e le patologie denunciate.
Conviene innanzitutto dare succintamente conto delle risultanze delle dichiarazioni dei testi esaminati nel corso dell'istruttoria
2.1. Il teste ha dichiarato di conoscere il ricorrente in quanto entrambi Testimone_1
lavoravano dal 2015 per l'Agenzia di lavoro interinale e, in particolare, CP_2
venivano inviati per periodi variabili presso la Coop. Culp Flavio Gioia, che operava all'interno del porto di Salerno per svolgere lavori attinenti alla movimentazione di merci nel porto.
Ha precisato che egli veniva ivi destinato in media per 6 o 7 giorni al mese, mentre il
, avendo la patente per condurre i mezzi pesanti, per circa 15 o 20 giorni al mese Parte_1
5 e ciò si verificava sin da quando avevano cominciato a lavorare insieme per la;
Il CP_2
D'AG si occupava in misura largamente prevalente della movimentazione delle merci all'interno del porto mediante gli apposti veicoli composti da trattore e rimorchio;
gli orari di lavoro di loro addetti alla movimentazione merci erano articolati su turni a rotazione di sei ore ciascuno;
non ricordava con esattezza il quali turni avesse fatto in quanto Parte_1
essi cambiavano sempre;
il D'AG si occupava anche del rizzaggio e del derizzaggio delle merci, consistente nella sistemazione delle merci all'interno delle navi mediante ancoraggi con catene o fasce di contenimento per evitare che esse si muovessero durante la navigazione e, poi, di liberazione di esse al momento dello scarico.
2.2. Il teste ha dichiarato di avere un rapporto di lontana parentela con il Testimone_2
ricorrente, essendo suo cugino di quarto grado, e di lavorare insieme a lui dal 2015 per l'Agenzia di lavoro interinale in particolare, venivano inviati entrambi per CP_2
periodi variabili presso la Coop. Culp Flavio Gioia, che operava all'interno del porto di
Salerno per lavori attinenti alla movimentazione di merci nel porto.
Il teste ha precisato che veniva ivi destinato in media per 5 o 6 giorni al mese, mentre non sapeva per quanti giorni mediamente al mese avesse lavorato , posto Parte_1
che non sempre avevano lavorato insieme;
il si occupava in misura Parte_1
largamente prevalente della movimentazione delle autovetture e delle merci all'interno del porto, espletando quest'ultima attività mediante gli apposti veicoli composti da trattore e rimorchio;
gli orari di lavoro di loro addetti alla movimentazione merci erano articolati su turni a rotazione di sei ore ciascuno;
non ricordava con esattezza il quali turni avesse Parte_1
fatto in quanto essi cambiavano sempre;
il si occupava anche del rizzaggio e del Parte_1
derizzaggio delle merci, consistente nell'operazione di sistemazione delle merci all'interno delle navi mediante ancoraggi con catene o fasce di contenimento per evitare che esse si muovessero durante la navigazione e, poi, di liberazione di esse al momento dello scarico.
6 3. Tali essendo state le acquisizioni probatorie relative alle mansioni svolte dal ricorrente nel corso della sua vita lavorativa, va preliminarmente ricordato, in punto di diritto, che l'ordinamento richiede ancora all'art. 3 del T.U. 1124/65, anche sul terreno assicurativo un chiaro nesso di derivazione causale tra la malattia e l'attività lavorativa CP_1
esercitata dal medesimo lavoratore ("a causa e nell'esercizio delle lavorazioni specificate nella tabella"), sebbene ai fini dell'operatività della tutela assicurativa per la giurisprudenza anche costituzionale (Corte. Cost. 206/74) è comunque sufficiente il rischio ambientale (cfr.
Cass. SU 13025/2006; 15865/2003, 6602/2005, 3227/2011), ossia che il lavoratore abbia contratto la malattia di cui si discute in virtù di una noxa comunque presente nell'ambiente di lavoro ovvero in ragione delle lavorazioni eseguite al suo interno, anche se egli non fosse stato specificatamente addetto alle stesse. Fermo restando che il nostro ordinamento in materia di nesso casuale è ispirato al principio di equivalenza delle cause;
per cui, al fine di ricostruire il nesso di causa, occorre tener conto di qualsiasi fattore, anche indiretto, remoto o di minore spessore, sul piano eziologico, che abbia concretamente cooperato a creare nel soggetto una situazione tale da favorire comunque l'azione dannosa di altri fattori o ad aggravarne gli effetti, senza che possa riconoscersi rilevanza causale esclusiva soltanto ad uno dei fattori patologici che abbiano operato nella serie causale.
Più precisamente, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di malattie professionali, l'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno "tabellata" in base al D.P.R. n. 336 del 1994. Dall'inclusione nelle apposite tabelle (sistema cosiddetto a tre colonne - lavorazione - malattia - periodo massimo di indennizzabilità) sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta con il conseguente onere di prova a carico dell' Nel caso, viceversa, di CP_1
malattia non tabellata la prova del nesso causale è a esclusivo carico del lavoratore (cfr. da ultimo, Cass. sez. lav., n.13546 del 15/05/2024). Dunque, in ipotesi di malattia professionale
7 conseguente a lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro incombe sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza,
ovvero, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può
essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. Pertanto, il giudice è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa ex officio, utile ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità
dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari, dell'ambiente di lavoro, della durata della prestazione stessa,
nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti (Cass, sez.
lav., n.12786 del 10/05/2024).
4. Ebbene, nella specie risulta pacificamente accertato che la malattia non era tabellata rispetto all'attività svolta, sicché non può valere in favore del ricorrente la presunzione legale suddetta, occorrendo la prova positiva della sussistenza in concreto del nesso causale tra le mansioni espletate e le patologie denunciate.
Ciò premesso va osservato che, in primo luogo, non è stata acquisita una prova dettagliata e adeguatamente specifica in merito al tipo di incombenti lavorativi cui il ricorrente è stato usualmente dedito e, soprattutto, non vi è dimostrazione del tempo per il quale, nel corso di ciascuna giornata lavorativa, il ricorrente era impegnato nello svolgimento di mansioni potenzialmente generatrici delle lesioni in questione, né al numero esatto di giorni per i quali detto impegno si sarebbe protratto, non essendo emerso in modo adeguato il prolungato e continuativo svolgimento di mansioni effettivamente suscettibili di determinare un danno fisico del genere di quello lamentato in ricorso.
In base all'istruttoria, in definitiva, non è stato possibile appurare quali fossero i movimenti ricorrenti che il compiva e che, in thesi, sollecitavano gli apparati scheletrici a Parte_1
carico dei quali incide la patologia denunciata, con quale frequenza essi venissero svolti,
8 per quanti giorni e quante ore al giorno, cioè per quale arco temporale esatto, vi sarebbe stato l'espletamento di mansioni di tal genere e via discorrendo.
Non è stata conseguita, inoltre, la dimostrazione specifica dell'adozione di posture o della effettuazione ripetuta e continua di movimenti tali da poter costituire un presupposto causale certo, anche soltanto concorrente, al generarsi della malattia denunciata in ricorso.
Infatti, le testimonianze acquisite, nel descrivere le mansioni del ricorrente, sono risultate molto generiche ed aspecifiche quanto al tipo di incombenti lavorativi cui il ricorrente era usualmente dedito e, soprattutto, al tempo per il quale, nel corso di ciascuna giornata lavorativa, il D'AG era impegnato allo svolgimento di mansioni potenzialmente generatrici delle lesioni in questione ed agli anni per i quali detto impegno si sarebbe protratto, non essendo emerso in modo sufficientemente chiaro il prolungato e continuativo svolgimento di mansioni effettivamente suscettibili di integrare le patologie di cui il ricorrente
è affetto.
I testi , difatti, pur avendo evidenziando che le mansioni del ricorrente Tes_1 Parte_1
consistevano prevalentemente nella movimentazione delle autovetture e delle merci all'interno del porto, hanno precisato che ciò non accadeva mediante movimenti manuali,
ma mediante la guida degli apposti veicoli composti da trattore e rimorchio;
inoltre, quanto all'operazione di “rizzaggio” e “derizzaggio”, consistente, come detto, nella sistemazione delle merci all'interno delle navi con funi e catene, non hanno fornito indicazioni precise sul tempo di durata giornaliero e sul tipo di movimenti che l'addetto doveva compiere, né sul grado di ripetitività dei movimenti e sulla pesantezza degli oggetti movimentati, non avendo,
dunque, fornito elementi tali da poter dimostrare l'esistenza di un presupposto causale certo,
anche soltanto concorrente, al generarsi della malattia denunciata in ricorso.
Non vi è stato, in definitiva, un riferimento preciso ed utilizzabile in merito alla natura esatta delle attività che venivano eseguite, alla frequenza delle attività implicanti la sollecitazione
9 degli apparati scheletrici interessati dalla patologia denunciata e l'adozione di posture incongrue, al tempo lavorativo per il quale dette lavorazioni si protraevano.
Anzi in senso opposto all'esistenza di detto rapporto di causalità milita l'accertata bilateralità
della patologia addotta, la quale, ove fosse di origine lavorativa, dovrebbe verosimilmente interessare unicamente o del tutto prevalentemente l'arto dominante, cioè quello che effettua in modo prioritario gli sforzi ed i movimenti generatori della tecnopatia.
Manca, quindi, la prova certa della riconducibilità eziologica della patologia di cui in ricorso all'attività lavorativa svolta dal ricorrente, non essendovi dimostrazione adeguata della circostanza che il ricorrente svolgesse con continuità e ripetitività mansioni idonee a generare le patologie denunciate in ricorso.
In che rende non necessario l'espletamento della CTU, la quale, con tutta evidenza, non potrebbe agganciare le sue valutazioni medico legale ad un chiaro quadro fattuale delle mansioni e delle attività lavorative svolte nel tempo dal ricorrente.
5. La sussistenza, comunque, a carico del ricorrente, di una patologia ad origine incerta e soggettivamente, verosimilmente in buona fede, attribuita dal lavoratore all'espletamento delle proprie attività di lavoro, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2551 del ruolo generale lavoro dell'anno 2023, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Salerno, 28.5.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Antonio Cantillo
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