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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/09/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2207/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 03/04/2025, da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
24/10/1984 e,
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
15/01/1986, entrambi con il proc. dom. avv. FUSARRI STEFANIA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da nota depositata in data 10/09/2025.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 30/06/2012 in NE GA (BG), dalla cui unione è nato
(n. a Piario il 30/08/2011). Le parti, inoltre, si separavano Persona_1
1 consensualmente come risulta dal verbale d'udienza del 20/02/2014, alle condizioni che venivano omologate da questo Tribunale con decreto n.1720/2014.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
15/07/2025, rinviata alla data del 10/09/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del difensore comune, manifestavano per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto parzialmente integrate con la nota depositata telematicamente in data 10/09/2025 (v. nota del 16/04/2025 e 10/09/2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge
6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni che si trascrivono in dispositivo.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473- bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra in NE GA (BG) il 30/06/2012 Parte_1 Parte_2
(trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 2012, atto n.
4, parte II, serie A), alle condizioni di seguito riportate:
1. Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Affidamento condiviso del minore , con residenza stabilita presso Persona_1
2 l'abitazione della madre Sig.ra in Gaverina Terme, Via Garibaldi n. Parte_2
23, con possibilità per il padre di vedere e tenere con sé il figlio minore a settimane alterne: a) il martedì, dal termine dell'orario scolastico di volta in volta frequentata sino al mercoledì mattina successivo, giorno in cui si impegna a riaccompagnare il minore a scuola e dal venerdì al termine dell'orario scolastico sino alla domenica, dopo la cena;
b) il martedì dal termine dell'orario scolastico sino al mercoledì sera dopo la cena con impegno ad accompagnare e riprendere il figlio a scuola nella giornata di mercoledì e dal venerdì al termine dell'orario scolastico sino al sabato successivo, dopo la cena.
3. La gestione delle festività natalizie e pasquali sarà concordata dai genitori di anno in anno, comunque entro la fine del mese di novembre di ogni anno, stabilendo sin d'ora che ciascuno potrà tenere con sé il figlio per metà della durata delle festività medesime, ricomprendendo ad anni alterni il giorno di
Natale o il giorno di Capodanno, nonché il giorno di Pasqua o il lunedì successivo.
4. Per quanto concerne le festività infrannuali il minore le trascorrerà alternativamente con il padre o con la madre.
5. Per quanto concerne le vacanze estive, le parti stabiliscono che il minore trascorrerà un periodo di 15 giorni, anche consecutivi, con ciascuno dei genitori.
6. Le decisioni relative al mantenimento, all'educazione ed all'istruzione del minore dovranno essere prese di comune accordo da parte di Persona_1 entrambi i genitori, i quali si impegnano formalmente e reciprocamente affinché ognuno di essi venga a conoscenza delle comunicazioni, scolastiche e non, concernenti il figlio.
7. corrisponderà a , a titolo di concorso al Parte_1 Parte_2 mantenimento del figlio la somma mensile di euro 400,00, somma Persona_1 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno
15 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio minore .
8. Tutte le spese straordinarie concernenti il figlio minore verranno Persona_1 sostenute dai genitori in parti eguali, previa esibizione delle relative ricevute di pagamento secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il
3 preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero elezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
9. Il Sig. si impegna a versare alla Signora la somma complessiva Pt_1 Pt_2 di €10.000,00 mediante il versamento di rate mensili da €200,00 sino al totale rimborso della somma;
il sig. verserà la somma di €1.500,00 alla firma Pt_1 dell'accordo quale acconto sull'intero importo dovuto. Tale somma viene versata quale corrispettivo dei mobili asportati dallo stesso dalla ex casa coniugale.
10. I coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, anche in relazione al figlio minore . Persona_1
B. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NE GA (BG), perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al
D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11/09/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 03/04/2025, da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
24/10/1984 e,
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
15/01/1986, entrambi con il proc. dom. avv. FUSARRI STEFANIA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da nota depositata in data 10/09/2025.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 30/06/2012 in NE GA (BG), dalla cui unione è nato
(n. a Piario il 30/08/2011). Le parti, inoltre, si separavano Persona_1
1 consensualmente come risulta dal verbale d'udienza del 20/02/2014, alle condizioni che venivano omologate da questo Tribunale con decreto n.1720/2014.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
15/07/2025, rinviata alla data del 10/09/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del difensore comune, manifestavano per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto parzialmente integrate con la nota depositata telematicamente in data 10/09/2025 (v. nota del 16/04/2025 e 10/09/2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge
6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni che si trascrivono in dispositivo.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473- bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra in NE GA (BG) il 30/06/2012 Parte_1 Parte_2
(trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 2012, atto n.
4, parte II, serie A), alle condizioni di seguito riportate:
1. Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Affidamento condiviso del minore , con residenza stabilita presso Persona_1
2 l'abitazione della madre Sig.ra in Gaverina Terme, Via Garibaldi n. Parte_2
23, con possibilità per il padre di vedere e tenere con sé il figlio minore a settimane alterne: a) il martedì, dal termine dell'orario scolastico di volta in volta frequentata sino al mercoledì mattina successivo, giorno in cui si impegna a riaccompagnare il minore a scuola e dal venerdì al termine dell'orario scolastico sino alla domenica, dopo la cena;
b) il martedì dal termine dell'orario scolastico sino al mercoledì sera dopo la cena con impegno ad accompagnare e riprendere il figlio a scuola nella giornata di mercoledì e dal venerdì al termine dell'orario scolastico sino al sabato successivo, dopo la cena.
3. La gestione delle festività natalizie e pasquali sarà concordata dai genitori di anno in anno, comunque entro la fine del mese di novembre di ogni anno, stabilendo sin d'ora che ciascuno potrà tenere con sé il figlio per metà della durata delle festività medesime, ricomprendendo ad anni alterni il giorno di
Natale o il giorno di Capodanno, nonché il giorno di Pasqua o il lunedì successivo.
4. Per quanto concerne le festività infrannuali il minore le trascorrerà alternativamente con il padre o con la madre.
5. Per quanto concerne le vacanze estive, le parti stabiliscono che il minore trascorrerà un periodo di 15 giorni, anche consecutivi, con ciascuno dei genitori.
6. Le decisioni relative al mantenimento, all'educazione ed all'istruzione del minore dovranno essere prese di comune accordo da parte di Persona_1 entrambi i genitori, i quali si impegnano formalmente e reciprocamente affinché ognuno di essi venga a conoscenza delle comunicazioni, scolastiche e non, concernenti il figlio.
7. corrisponderà a , a titolo di concorso al Parte_1 Parte_2 mantenimento del figlio la somma mensile di euro 400,00, somma Persona_1 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno
15 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio minore .
8. Tutte le spese straordinarie concernenti il figlio minore verranno Persona_1 sostenute dai genitori in parti eguali, previa esibizione delle relative ricevute di pagamento secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il
3 preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero elezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
9. Il Sig. si impegna a versare alla Signora la somma complessiva Pt_1 Pt_2 di €10.000,00 mediante il versamento di rate mensili da €200,00 sino al totale rimborso della somma;
il sig. verserà la somma di €1.500,00 alla firma Pt_1 dell'accordo quale acconto sull'intero importo dovuto. Tale somma viene versata quale corrispettivo dei mobili asportati dallo stesso dalla ex casa coniugale.
10. I coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, anche in relazione al figlio minore . Persona_1
B. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NE GA (BG), perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al
D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11/09/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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