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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/02/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2537/2020 R.G. sul ricorso depositato il 29/05/2023 proposto da (difeso dall' avv. Michele Parte_1
Malavenda) nei confronti di , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore (difeso da avv. ti Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio) dato atto che : che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente , così definitivamente provvede:
“ Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2800,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1. annullare l'ordinanza-ingiunzione OI-001097094 poiché illegittima;
2. dichiarare non dovute le somme ingiunte per inesistenza della violazione contestata.
3. dichiarare non dovute le somme ingiunte per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 28 L.
689/1981, nonché per l'intervenuta estinzione dell'obbligo di pagamento ex art. 14 c° 6 L.
689/1981.
4. In subordine, accogliere l'opposizione per tutti gli altri motivi spiegati in premesse.
5. In estremo subordine, nella denegata ipotesi di rigetto dell'odierna opposizione, disapplicare la sanzione amministrativa irrogata in quanto viola il principio di proporzionalità.
1 Parte resistente si costituiva evidenziando che l' ordinanza è stata notificata in data CP_1
11.05.2023, sulla base dell'accertamento notificato in data 25.06.2018 nel rispetto dei termini di prescrizione ed è stata tuttavia annullata con Disposizione n° 670000-25-0085 del 05/02/2025, notificata anche al procuratore di parte ricorrente.
Rimessa la causa in decisione, va dichiarata cessata la materia del contendere ,
CP_ L' ha annullato in autotutela l'ordinanza ingiunzione opposta e parte ricorrente ha aderito alla definizione della cessata materia del contendere .
L'atto impugnato pertanto è venuto meno .
Non vi sono ragioni per discostarsi dalle indicazione delle parti .
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio per il principio della causalità a carico della parte resistente e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali , pur ridotte al minimo nella fase decisionale perchè parte resistente ha definito bonariamente la causa .
Reggio Calabria 25.2.2025
IL GIUDICE dott. Arturo D'Ingianna
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2537/2020 R.G. sul ricorso depositato il 29/05/2023 proposto da (difeso dall' avv. Michele Parte_1
Malavenda) nei confronti di , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore (difeso da avv. ti Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio) dato atto che : che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente , così definitivamente provvede:
“ Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2800,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1. annullare l'ordinanza-ingiunzione OI-001097094 poiché illegittima;
2. dichiarare non dovute le somme ingiunte per inesistenza della violazione contestata.
3. dichiarare non dovute le somme ingiunte per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 28 L.
689/1981, nonché per l'intervenuta estinzione dell'obbligo di pagamento ex art. 14 c° 6 L.
689/1981.
4. In subordine, accogliere l'opposizione per tutti gli altri motivi spiegati in premesse.
5. In estremo subordine, nella denegata ipotesi di rigetto dell'odierna opposizione, disapplicare la sanzione amministrativa irrogata in quanto viola il principio di proporzionalità.
1 Parte resistente si costituiva evidenziando che l' ordinanza è stata notificata in data CP_1
11.05.2023, sulla base dell'accertamento notificato in data 25.06.2018 nel rispetto dei termini di prescrizione ed è stata tuttavia annullata con Disposizione n° 670000-25-0085 del 05/02/2025, notificata anche al procuratore di parte ricorrente.
Rimessa la causa in decisione, va dichiarata cessata la materia del contendere ,
CP_ L' ha annullato in autotutela l'ordinanza ingiunzione opposta e parte ricorrente ha aderito alla definizione della cessata materia del contendere .
L'atto impugnato pertanto è venuto meno .
Non vi sono ragioni per discostarsi dalle indicazione delle parti .
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio per il principio della causalità a carico della parte resistente e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali , pur ridotte al minimo nella fase decisionale perchè parte resistente ha definito bonariamente la causa .
Reggio Calabria 25.2.2025
IL GIUDICE dott. Arturo D'Ingianna
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