Articolo 83 della Legge 23 aprile 1981, n. 164
Articolo 82Articolo 84
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15 maggio 1981
Art. 83.

Il Ministro del tesoro e' autorizzato, per l'anno finanziario 1981, su proposta dei Ministri interessati, a trasferire, dagli stanziamenti di competenza e cassa iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - rubrica Ispettorato del lavoro - allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le somme occorrenti per il trattamento economico del personale dell'Ispettorato tecnico dell'industria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265 .
Entrata in vigore il 15 maggio 1981