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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 31/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 200114/2012
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Federica Lunari, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 200114 dell'anno 2012 e vertente TRA
(GIÀ (C.F. ) rappresentata e Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 difesa dall'avv. Giovanni Maria Pilisiu presso il cui studio, sito in Via Vittorio Veneto 15, Olbia, è elettivamente domiciliata giusta procura in calce all'atto di citazione;
attore CONTRO
(nata ad [...] il [...]), quale erede di Controparte_1 Per_1
;
[...]
(nato ad [...], il [...]), quale erede di GI CO;
CP_2
(nato ad [...], il [...]), quale erede di;
CP_3 Persona_1
convenuti contumaci
rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiana Buffoni presso il Controparte_4 cui studio, sito in via Alagon, n. 3, Nuoro è elettivamente domiciliato;
intervenuto
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo. Mutuo. CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 8.1.2025, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il presente fascicolo è stato assegnato a questo giudice il 19.11.2024, in forza della variazione tabellare prot. N. 3489/2024 con la quale è stata operata una redistribuzione dei fascicoli ultradecennali da definire entro il 31.12.2024. Va premesso che la presente sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c., viene depositata nel termine di cui al comma 3 della citata norma, applicabile, in virtù dell'art. 7, c. 3, d.lgs.
165/2024 (c.d. correttivo della riforma Cartabia, entrato in vigore il 26.11.2024), anche ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023. All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, co. 2, L. n. 69/2009, per effetto del quale la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c., come modificato dall'art. 45, co. 17, L. n. 69/09. Pertanto, lo “svolgimento del processo” viene richiamato solo nei limiti di quanto necessario ed opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione. All'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., fissata per il giorno 8.1.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il difensore di CP_4
avv. Sebastiana Buffoni ha rinunziato al mandato e chiesto pertanto un rinvio
[...] dell'udienza. La rinunzia al mandato, al pari della revoca della procura, non ha effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore (art. 85 c.p.c.) e non esime il difensore rinunciante dal compimento di quelle attività difensive immanenti, connesse alla funzione di procuratore presente in udienza, con il conseguente obbligo dello stesso di espletare l'attività difensiva stante la perpetuatio dello ius postulandi. La richiesta di rinvio dell'udienza di discussione orale, pertanto, non può essere accolta vuoi per la sussistenza della perpetuatio dello ius postulandi in capo al difensore rinunziante vuoi perché il presente fascicolo, iscritto a ruolo nell'anno 2012, non può subire ulteriori rinvii, trattandosi di causa ultradecennale da definire entro il 31.12.2024. Con atto di citazione notificato in data 10.02.2012 (già Parte_1 Parte_2 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 596/2011, emesso dal Tribunale di Tempio Pausania il 5.12.2011 in favore di per la somma di euro Persona_1
12.911,49, oltre interessi e spese, eccependo in primo luogo la prescrizione del credito vantato da poi da , nonché l'adempimento Controparte_4 Persona_1 dell'obbligazione assunta mediante pagamento in contanti in favore di CP_4
come risulterebbe dalle scritture contabili della società, prodotte a sostegno
[...] dell'adempimento. A sostegno dell'adempimento parte opponente produceva l'estratto autentico del libro giornale di contabilità generale della società al 31.12.1993 (all. 6 dell'opposizione) recante l'annotazione dell'operazione di cui al punto 2 del ricorso per decreto ingiuntivo, consistente nell'incasso n. 51219 e 51220 dell'assegno bancario di lire 25.000.000, avvenuto in data 24.11.1993. L'opponente produceva, altresì, la registrazione delle operazioni di restituzione della somma di euro 25.000.000,00 a sulla Controparte_4 base di quanto indicato nella reversale n. 1361, che sarebbe avvenuta in contanti (tanto si legge a pag. 9 dell'opposizione). Inoltre, a sostegno dell'avvenuto rimborso produceva i mandati di rimborso (all. 7 all'opposizione) che riportano l'identificativo dell'operazione n. 93/1 e i numeri dei conti sui quali sarebbero state registrate le operazioni. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8.6.2012 - in vista della prima udienza del 8.6.2012 - si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della Persona_1 domanda attorea. A tal fine esponeva che: i) il decorso della prescrizione era interrotto da una serie di diffide ad adempiere trasmesse alla a mezzo raccomandata;
ii) l'adempimento Parte_1
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delle obbligazioni non poteva essere provato mediante la produzione di scritture contabili;
iii) invocava la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c. Con il ricorso per decreto ingiuntivo aveva dedotto: i) di essere Persona_1 cessionario del credito vantato da nei confronti della in Controparte_4 Parte_1 forza del contratto del 8.9.2009 (all. 1 al ricorso per decreto ingiuntivo); ii) che tale credito era sorto in virtù di un prestito di lire 25.000.000,00 fatto da in favore Controparte_4 di a mezzo assegno bancario non trasferibile del 18.11.1993, tratto su Parte_2
Banca Cariplo, n. 51265003703 (intestato a ed emesso da Parte_2 CP_4
e incassato dalla società in data 18.11.1993 e, come risulta dalla reversale n.
[...]
1361 del 18.11.1993 ed annotata sul libro giornale della società e versato sul conto corrente n. 2175800-10-87 presso la Banca Commerciale Italiana, agenzia di Olbia;
iii) che tale somma non sarebbe stata restituita dalla società. Con ordinanza del 1.10.2012 il g.i. rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo rilevando come l'opposizione fosse fondata su prova scritta costituita dall'estratto autentico del libro giornale di contabilità generale e dai mandati di pagamento e rimborso delle somme. Venivano concessi i termini per le memorie ex art. 183 c.p.c. All'udienza del 6.2.2014 il G.i. ammetteva le prove per testimoni. Il 13.10.2017 il processo veniva interrotto ex art. 300 c.p.c. per morte del convenuto
. Persona_1
Il processo veniva riassunto il 20.11.2017 mediante notifica del ricorso agli eredi del de cuius (nata ad [...] il [...]), (nato ad [...], Controparte_1 CP_2 il 17/02/1972) e (nato ad [...], il [...]). CP_3
Si costituiva il 18.04.2018 deducendo la risoluzione del contratto di Controparte_4 cessione del credito con gli eredi del , allegando copia della risoluzione della Per_1 cessione del credito del 8.9.2009, stipulata a suo tempo con il de cuius . Persona_1
Gli eredi di venivano dichiarati contumaci con ordinanza del 21.12.2018. Per_1
La causa veniva istruita documentalmente e mediante l'escussione dei testi ammessi con ordinanza del 6.2.2014, all'udienza del 8.1.2025 veniva discussa ai sensi dell'art. 281- sexies, co. 3, c.p.c.
Il credito vantato dal on può ritenersi prescritto, avendo parte opposta Controparte_4 prodotto gli atti interruttivi della prescrizione, consistenti in due diffide ad adempiere, trasmesse con le raccomandate del 3.10.2000, 24.3.2009. Al riguardo, vale la pena richiamare il principio secondo cui ai fini dell'interruzione della prescrizione, la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora unitamente all'avviso di ricevimento “ex adverso” della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto (Cass. civ., sez. 6, 3.10.2018, n. 24149).
Nel caso di specie, la produzione delle raccomandate da parte dell'opposto contenenti le diffide ad adempiere interruttive della prescrizione del credito, non contestate dall'opponente devono fare presumere la corrispondenza tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte.
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Deve ritenersi provata l'estinzione del debito da parte della società opponente, giacché la stessa, sebbene non abbia prodotto copia della quietanza che eventualmente il creditore avrebbe dovuto rilasciare a fronte della restituzione delle somme date a mutuo, ha comunque provato l'adempimento mediante la produzione delle scritture contabili e con la testimonianza di , dipendente della e firmataria dei Testimone_1 Parte_1 mandati di pagamento. La prova della restituzione si desume dalle scritture contabili prodotte dall'opponente e, segnatamente dal libro giornale ove sono state annotate le operazioni di mutuo e di restituzione della somma data a mutuo (doc. 6 dell'opposizione). Segnatamente, in tali scritture vi è l'indicazione degli estremi dei due mandati di rimborso (doc. 7 dell'opposizione): il n° 17 di £ 12.000.000 ed il successivo n. 21 di £ 13.000.000, entrambi riportanti l'identificativo dell'operazione n. 93/1 e i numeri dei conti sui quali sono state registrate dette operazioni (l conto FIN/TO A BREVE MANUNTA GI n. 2645000003 ed il conto cassa generale n. 1901). Sebbene le scritture contabili non possano essere utilizzate come prova a favore dell'imprenditore, le stesse – unitamente ad altri elementi di prova – possono essere prese in considerazione dal giudice allorquando vengano in rilievo ulteriori elementi di prova a favore. Gli artt. 2709 e 2710 c.c., che regolano l'efficacia probatoria delle scritture contabili contro l'imprenditore e nei rapporti tra imprenditori, del resto, non precludono al giudice la possibilità di trarre dalle stesse, regolarmente tenute, elementi indiziari valevoli ad integrare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzioni anche a favore dell'imprenditore che le abbia prodotte in giudizio (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 28217 del 06/10/2023). Ebbene, nel caso di specie il g.i. ha ammesso le prove per testi anche con riferimento al dedotto adempimento del debitore (si veda l'ordinanza del 6.2.2014) e il teste Tes_1
sentita all'udienza del 13.11.2014, escussa sul capitolo 13 di parte opponente
[...]
(“vero che la restituzione della somma di lire 25.000.000 che è avvenuta per contanti a meni del sig. , così come da documento 7 che si rammostra?”) ha Controparte_4 ammesso la circostanza, così confermando che fosse avvenuta la restituzione delle somme date a mutuo da parte di alla società. Controparte_4
La testimonianza della dipendente della società e firmataria dei mandati di pagamento, unitamente alle scritture contabili regolarmente tenute dall'impresa conducono a ritenere provata l'estinzione del debito da parte della conseguentemente Parte_1
l'opposizione a decreto ingiuntivo merita totale accoglimento. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia/decisum ai sensi dell'art. 5, compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, in base ai parametri medi per la sola fase decisionale, essendosi il convenuto costituito in tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
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- accoglie l'opposizione;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna a rimborsare in favore di le spese Controparte_4 Parte_1 processuali, che liquida in complessivi €1.700,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge.
Tempio Pausania, 31/01/2025
Il Giudice
dott.ssa Federica Lunari
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