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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/09/2025, n. 1535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1535 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con provvedimento del 04/04/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 16/09/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 1766 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso, come da procura speciale alle liti in calce C.F._1
al ricorso introduttivo, dall'avv. Martino Galasso, elettivamente domiciliato in Angri (SA), alla
Via Pozzo dei Goti, n. 294, presso lo studio del difensore;
PEC: Email_1
Ricorrente
E
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Presidente, legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Francesco Bove,
giusta procura generale alle liti del 23/01/2023 per Notar di Fiumicino, ed Per_1
elettivamente domiciliato in Salerno, al C.so Garibaldi, n. 38, presso l'Avvocatura
Distrettuale I.N.P.S.;
1 PEC: .salerno.it; Email_2 CP_2
Resistente
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 23/03/2024, il ricorrente agiva contro l dinanzi al CP_1
Tribunale di Salerno – Sez. Lavoro, impugnando l'avviso di addebito n.
40020240000187132000, notificato il 15/02/2024, avente ad oggetto contributi dovuti a titolo di Gestione Commercianti per i periodi 12/2020, da 10/2021 a 12/2021, da 01/2022 a
06/2022, per l'importo di € 3.607,02, oltre sanzioni e spese di notifica.
In punto di fatto il ricorrente evidenziava:
- di essere iscritto nella gestione separata in quanto socio ed amministratore unico CP_1
della esercente attività nel settore di lavori edili, stradali, Controparte_3
acquedotti, fognature, sistemazione idraulica e forestale;
- di essere, altresì, socio ed amministratore della IL Farmacie s.r.l., proprietaria dell'intera quota di partecipazione della Farmacia San Michele s.r.l., esercente attività di vendita di prodotti farmaceutici, cosmetici, articoli di profumeria e medicali;
- che l'attività
aziendale della Farmacia San Michele s.r.l. veniva svolta con la direzione tecnica della dott.ssa , dipendente della società sin dall'anno 2011, e con l'ausilio di altre Persona_2
dipendenti;
- che, prima della nomina della dott.ssa , le funzioni di direttore tecnico della farmacia Per_2
erano esercitate dalla socia minoritaria dott.ssa . Controparte_4
In punto di diritto, deduceva l'insussistenza dei presupposti fattuali e normativi per l'iscrizione alla Gestione Commercianti, non essendo sufficiente la sola posizione di socio/amministratore della società, essendo necessaria la sussistenza congiunta dei
2 requisiti previsti dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità e i rischi di gestione;
la partecipazione al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, nel ciclo produttivo della società; il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Nel caso di specie, nell'ambito delle predette società, egli aveva esercitato esclusivamente le attività connesse strettamente al suo ruolo di amministratore, motivo per il quale era iscritto alla gestione separata dell' CP_1
Evidenziava, altresì, di aver ricevuto il 06/02/2023 altro avviso di addebito, relativo alla posizione contributiva-gestione commercianti, con il quale era stato intimato il pagamento di € 3.462,25, sempre a titolo contributi IVS fissi/percentuale sul minimale, per somme aggiuntive, omesso versamento contributi I.V.S. fissi o entro minimale, riguardante i periodi intercorrenti dal 12/2020 al 12/2020, dall'01/2021 al 03/2021, dal 04/2021 al 06/2021 e dal
07/2021 al 09/2021, oltre alle sanzioni e spese, avverso il quale aveva proposto opposizione dinanzi il Tribunale di Salerno, che, con sentenza n. 562/2024 del 20/3/2024, aveva dichiarato l'illegittimità e l'inefficacia del provvedimento impugnato per insussistenza dei requisiti per l'iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali.
Per tali ragioni concludeva chiedendo al Tribunale di:
<< …accertare l'insussistenza dei requisiti voluti dalla legge per la iscrizione del
concludente dott. nella gestione commercianti e, per l'effetto, Parte_2
dichiarare l'illegittimità, l'inefficacia e l'infondatezza, in fatto e di diritto, dell'avviso di
addebito n. 400 2024 00001871 32 000, formato il 09/2/2024, notificato il 15/2/2024, a
mezzo pec, oltre che della pretesa creditoria, con esso vantata dall' Controparte_1
, sede di Salerno, e del conseguente diritto ad agire
[...]
esecutivamente>>.
Con vittoria delle spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
3 2. Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l con memoria difensiva CP_1
depositata il 15/10/2024, evidenziando la piena legittimità dell'iscrizione del ricorrente alla
Gestione Commercianti, in quanto socio unico e amministratore unico della IL Farmacie
s.r.l., esercente prevalentemente attività di sostegno alle imprese, e non attività di gestione di farmacie.
Deduceva, inoltre, che la sentenza richiamata dal ricorrente, oltre a riferirsi ad un periodo pregresso, non aveva esaminato la posizione del medesimo, titolare di più di una carica in ambito di diverse società, nell'ambito della IL Farmacie s.r.l.
Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale di:
< a) rigettare l'opposizione, in quanto inammissibile ed infondata in fatto e in diritto,
condannandosi l'opponente al pagamento delle somme a titolo di contributi e somme
aggiuntive indicate nella AVA opposto, o a quelle accertate come dovute in corso di causa,
oltre le somme aggiuntive di legge sino al saldo;
b) spese diritti e onorari di causa rifusi>>.
3. Parte ricorrente, nelle more del giudizio, depositava attestazione dimostrativa dell'avvenuto passaggio in giudicato della succitata sentenza n. 562/2024 del 20/3/2024. Si
perveniva all'udienza di discussione del 16/09/2025, che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Il ricorrente provvedeva, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi ai propri scritti difensivi e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, mentre nulla depositava l' CP_1
Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 Ad avviso di questo giudice ha efficacia vincolante nel presente giudizio il disposto della precedentemente menzionata sentenza del Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, n.
562/2024 del 20/3/2024, avverso la quale non è stato proposto appello (come attestato dalla cancelleria della Corte d'Appello in data 12.12.2024), con la quale è stata espressamente dichiarata l'assenza dei presupposti per l'iscrizione officiosa del ricorrente nella Gestione
Commercianti in relazione ai ruoli societari da lui svolti in seno alle società
[...]
e IL Farmacie s.r.l. – costituente il presupposto della pretesa creditoria Controparte_3
azionata dall' con l'AVA impugnato nella presente controversia – e che determina la CP_1
sussistenza di un giudicato esterno sul punto.
Ed, infatti, in seno al giudizio RG 1466/2023, conclusosi con la ridetta sentenza n. 562/2024
del 20/3/2024 era stato impugnato l'AVA n. n. 40020220007006591000, attinente al ritenuto omesso versamento contributi previdenziali nella gestione degli esercenti attività
commerciali dell' per il periodo di imposta 12/2020-9/2021, cioè era stata azionata una CP_1
pretesa creditoria fondata sul medesimo presupposto, costituito, come accennato, dalla sussistenza dei presupposti per l'iscrizione officiosa di nella Parte_1
Gestione Commercianti in relazione alle predette partecipazioni sociali e ruoli CP_1
societari.
La sentenza che ha definito quest'ultimo giudizio, divenuta irrevocabile, afferendo senza margine di dubbio all'accertamento del presupposto fattuale e giuridico che fonda anche il credito azionato in questa sede, integra pertanto gli estremi di un giudicato idoneo ad esplicare efficacia nel presente giudizio.
Giova in proposito rammentare che costituisce ius receptum, per essere orientamento costantemente espresso dalla Corte Regolatrice, che, in tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in merito alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un
5 punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il
petitum del primo (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 19 agosto 2009, n. 18381; Sez. III,
21 ottobre 2008, n. 25554, che ha affermato che le sentenze dei giudici ordinari di merito,
come quelle dei giudici amministrativi, passate in giudicato, che abbiano statuito su profili sostanziali della controversia, sono suscettibili di acquistare autorità di giudicato esterno,
determinandone l'incontestabilità - cosiddetta efficacia panprocessuale - nei giudizi tra le stesse parti, che abbiano a oggetto questioni identiche rispetto a quelle già esaminate e coperte dal giudicato;
v., altresì, Sez. Lav., 16 ottobre 2003, n. 15497).
I giudici di legittimità hanno peraltro precisato che l'accertamento del giudicato esterno non costituisce patrimonio esclusivo delle parti ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem, corrisponde ad un preciso interesse pubblico sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione, collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata, i quali escludono la legittimità di soluzioni interpretative volte a conferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensive;
pertanto,
l'esistenza del giudicato esterno, al pari di quella del giudicato interno, è rilevabile d'ufficio,
anche nel giudizio di cassazione, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. Lav., 19 ottobre
2009, n. 22100; Sez. I, 17 settembre 2008, n. 23778; Sez. Trib., 15 giugno 2007, n. 14012).
Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, in forza delle statuizioni contenute nella richiamata sentenza, che ha acclarato l'illegittimità dell'AVA emesso sul presupposto
6 dell'obbligo del ricorrente di iscrizione alla Gestione Commercianti in relazione ai ruoli sociali nelle società Testata D'Angolo Costruzioni s.r.l. e IL Farmacie s.r.l., deve ritenersi ormai incontrovertibilmente accertata l'insussistenza dei presupposti per la suddetta iscrizione officiosa del alla Gestione previdenziale in parola. Parte_1
Né l ha addotto alcun elemento fattuale di novità che abbia mutato il panorama fattuale CP_1
valutato dal giudice del proc. n. 1466/2023 RG e che sia idoneo a dimostrare un mutamento dei presupposti per l'scrizione officiosa nel periodo successivo a quello ivi esaminato.
Non appare, in definitiva, più validamente discutibile nel presente giudizio la questione anzidetta, scrutinata e decisa in via definitiva nel menzionato giudizio n. 1466/2023 R.G.
La decisione sulla quale si è formato il giudicato ha, dunque, carattere assorbente e rende non esaminabili le ulteriori questioni di merito sollevate sul tema dalle parti in questa sede.
5. Sotto il profilo della regolamentazione delle spese di lite l , secondo il principio della CP_1
soccombenza, va condannato alla rifusione di esse ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c.,
nella misura di cui in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, mod dal D.M. n. 147/2022.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 1766/2024 R.G., promosso da contro l Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., così Controparte_5
provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara illegittimo l'AVA n. 40020240000187132000,
notificato il 15/02/2024, per l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo del ricorrente di iscrizione alla Gestione Commercianti nel periodo cui si riferisce l'iscrizione a ruolo;
2) condanna l al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che CP_1
liquida in complessivi € 1.705,60 per compensi (comprensivi dell'aumento del 30% ex art. 7 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014), oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%,
nonché Iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione ai difensori antistatari.
Salerno, 19.9.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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