Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 2572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2572 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Udienza del 13.03.2025
È comparso per parte ricorrente l' Avv. Diego Giordano il quale si riporta alle difese in atti e chiede l'accoglimento del ricorso;
nessuno è comparso per parte resistente.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio il Giudice decide il giudizio come da sentenza che deposita in assenza della parte costituita autorizzata ad allontanarsi.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli
VIII Sez. CIVILE
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Claudia Colicchio
ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al n. 4945/2024 R.G.
Diego Giordano, di procuratore di sé stesso, elett.te dom.to presso il suo studio sito in Napoli, alla Via Toledo n. 156
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.
, presso i cui uffici domicilia in Napoli via A. Diaz n. 11 C.F._1
RESISTENTE
CP_2
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
Con ricorso ex art. 281decies cpc il ricorrente di cui sopra conveniva in giudizio il esponendo principalmente quanto segue: Controparte_1
1. Che in qualità di difensore di fiducia dell'imputato ammesso al CP_2
Patrocinio a spese dello Stato, esperiva attività difensiva nella fase delle indagini preliminari in relazione al procedimento penale N. 25135/2023 R.G.N.R. N.
17857/2023 R.G.GIP. 32° Sezione GIP Napoli, tuttavia il suo mandato con atto del 09.01.2023, veniva revocato dall'imputato;
2. che, con istanza del 14.01.2024, l'istante avanzava istanza di liquidazione, in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 per la fase di studio ed introduttiva, la quale tuttavia con provvedimento del 05.02.2024 veniva rigettata dal GIP allegando una carenza di documentazione CP_3
comprovante l'attività svolta.
Sulla base di tali premesse, contestando la valutazione posta in essere dal giudice per un immotivato rigetto dell'istanza di liquidazione, chiedeva di accertare e dichiarare il diritto alla liquidazione dei compensi spettatigli in relazione al procedimento penale a carico di
. CP_2
Si costituiva il , il quale eccepiva preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità della domanda per la tardività del ricorso, in subordine contestava il quantum richiesto evidenziando come tenuto conto delle attività svolte, sul totale dei valori medi corrispondenti alla fase di studio e introduttiva del giudizio andasse applicata la riduzione del 50% di cui all'art. 12 d.m. n. 55/14.
Non si costituiva nonostante la regolarità della notifica motivo per il quale CP_2
ne va dichiarata la contumacia.
In ordine all'eccezione preliminare sollevata da parte resistente Controparte_1 si rileva come l'oggetto del giudizio de quo è un'opposizione ad un decreto di pagamento di spese di giustizia, in particolare ad un decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione di un compenso per l'attività professionale svolta in qualità di difensore dall'Avv. Giordano di un imputato ammesso a gratuito patrocinio;
pertanto, letto l'arto
15 Decreto Legislativo 1 settembre 2011 n. 150 e l'Art. 170 D.P.R. 115/2002; Circolare
Ministeriale del 4.8.2008, si ritiene che sia ammessa opposizione avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'avviso del decreto.
Orbene, considerato che la comunicazione del decreto di rigetto del 05.02.2024 avveniva con pec del 06.02.2024, ed il ricorso del giudizio de quo veniva iscritto al ruolo in data 07.03.24, ossia entro il termine di 30 giorni, l'eccezione va rigettata.
Nel merito del giudizio si osserva quanto segue.
Qualora il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l'entità delle somme liquidate e il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo, l'obbligo di pagamento è regolato dalle disposizioni del Codice di procedura civile relative alla responsabilità delle parti per le spese di cui agli artt. 91 e ss. codice di rito (cfr. Cass. Civ., sez. II, 23 marzo
2018, n. 7292).
Com' è noto, l'art 116, comma 1, D.P.R. 115\2002 in materia di spese di giustizia rimanda espressamente, quanto alla misura della liquidazione dell'onorario e delle spese, all'art 82 del medesimo TU, il quale al primo comma, prevede che il compenso sia liquidato dall'autorità giudiziaria osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, e previo parere del consiglio dell'ordine, tenuto conto della misura dell'impegno professionale, in relazione alla incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
Ebbene, mediante la documentazione prodotta da parte ricorrente sono state attestate le attività difensive espletate dall'Avv. Giordano durante il suo mandato;
in particolare si rileva a pag.4 del documento nominato “Allegati” la nomina dell'Avv. Giordano quale difensore di a pag.14 l'istanza di rito alternativo a seguito di giudizio Persona_1
immediato firmata digitalmente dal Giordano, a pag.19 l'istanza firmata dall'odierno ricorrente di copia di atti relativa all'iter giudiziario subito dall'imputato sino a quel momento. Pertanto, in forza della seppur esigua attività difensiva espletata in favore di e del disposto dell'art. 12 del D.M. n. 55/2014 possono essere riconosciuti Persona_1
in favore dell'Avv. Diego Giordano i compensi minimi, trattandosi di attività difensiva relativa ad un provvedimento di spaccio di lieve entità ( art. 73 comma 5 DPR n 309/90) della fase di studio (€ 426,00) ed introduttiva (€ 378,00); facendo, poi applicazione della decurtazione di 1/3 prevista dall'art. 106 bis, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002 per aver prestato attività difensiva per un imputato ammesso a gratuito patrocinio, il compenso professionale del ricorrente va determinato in complessivi € 536,00.
Va poi riconosciuto, ai sensi dell'art. 2, comma 2, DM n. 55/2014 il rimborso forfettario spese generali nella misura ordinaria del 15% oltre IVA e CPA.
In ultimo va rilevato che, a norma dell'art. 98 T.U., a cura della Cancelleria, va trasmessa all'Ufficio finanziario territorialmente competente copia dell'istanza dell'interessato, delle dichiarazioni (e della documentazione) allegate all'istanza, nonché copia del presente decreto.
Le spese di lite, alla luce della questione affrontata, si ritiene di compensarle integralmente.
P.Q.M.
1. dichiara la contumacia di CP_2
2. accoglie il ricorso e per l'effetto, in riforma del decreto impugnato, liquida in favore dell'avv. DIEGO GIORDANO per la difesa di nel processo Persona_1
penale n 25135/23 R.G.N.R. per l'attività svolta la complessiva somma di €
536,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, ne ordina il pagamento a carico dell'Erario detratte le imposte ed operate le ritenute di legge;
3. compensa le spese di lite.
È verbale
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Colicchio