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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/03/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente est.
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 6/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 618 del Ruolo
Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Politi Parte_1
elettivamente domiciliata presso l'Ufficio “Legal Advisor Area Centro e
Procedure Recuperi” di sito in Roma, Controparte_1
Piazza della Croce Rossa 1, come da procura in calce alla memoria di costituione di nuovo difensore
Appellante
E
elettivamente domiciliati in Piazzale Controparte_2 Controparte_3
Clodio n. 56, Roma, presso lo studio del loro procuratore avv. Flavia Bruschi che li rappresenta e difende giusta procure in calce al ricorso introduttivo del primo grado di giudizio estense anche all'appello
Appellato
E capitalizzazione Controparte_4
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_5 Controparte_1
Simona Palone per delega in atti elettivamente dom.to in Roma, Viale
Bastioni di Michelangelo, 5/A Appellato
Oggetto:-appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. a n. 7741 depositata il 29.09.2022
Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado il e il adivano il Tribunale CP_2 CP_3
Civile di Roma, Sezione Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, fissata l'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 420 c.p.c. ed emanati gli ulteriori provvedimenti del caso, accertato e dichiarato tutto quanto sopra, in accoglimento della domanda come sopra proposta, contrariis reiectis: 1.
Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire le seguenti somme,
o la somma maggiore o minore che sarà determinata di giustizia, per i titoli indicati in ricorso: € 18.466,57 in favore del Sig. ; € Controparte_2
14.090,21 in favore del Sig. , 2. Accertare e dichiarare la Controparte_3
responsabilità solidale della società convenuta ai sensi Parte_1
dell'art. 1676 c.c. e dell'art 29 D. Lgs 276/2003, anche in relazione all'omissione degli accantonamenti mensili da parte della datrice di lavoro al Fondo 3. Per l'effetto, condannare , in persona CP_4 Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti delle seguenti somme per i titoli di cui al ricorso, o la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla data della maturazione del credito al saldo: € 18.466,57 in favore del Sig.
[...]
, € 14.090,21 in favore del Sig. ;
4. CP_2 Controparte_3
Condannare, inoltre, in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, a regolarizzare la posizione previdenziale individuale dei ricorrenti mediante corresponsione al Fondo della somma di € CP_4
1.821,76 in favore del Sig. per il periodo dal 01.07.2019 al CP_2
30.01.2020, e della somma di € 1.490,21 In favore del Sig. per il CP_3
periodo dal 01.07.2019 al 30.01.2020 o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. A fondamento della domanda hanno allegato: di essere stati dipendenti della oggi sottoposta ad amministrazione straordinaria, dal Parte_2
18.1.2017 sino al 5.2.2020, data effettiva di cessazione dell'appalto, allorché senza alcuna previa comunicazione erano stati assunti dalla
[...]
; di aver prestato la propria attività lavorativa come operai Parte_3
addetto alle pulizie del materiale rotabile alle dipendenze della stessa società presso l'impianto Ferroviario Parco Prenestino di Roma;
che al termine del rapporto di lavoro risultavano creditori delle voci retributive e contributive richieste.
La società resistente si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
Il resistente si è costituito aderendo alla domanda dei CP_4
ricorrenti.
La causa, istruita documentalmente è stata discussa e decisa con accoglimento integrale delle domende degli attuali appellati (condanna a corrispondere ai ricorrenti le somme di denaro di Parte_1 seguito indicate, oltre accessori di legge: € 18.466,57; Controparte_2
€ 14.090,21; condanna l pagamento Controparte_3 Parte_1
in favore del Fondo Pensione di euro 1.821,76 per il ricorrente CP_4 [...]
e di euro 1.490,21 per il ricorrente oltre accessori di legge;
CP_2 CP_3
pone a carico di le spese di lite, che liquida in Parte_1 complessivi € 2.610,00 per i ricorrenti ed euro 2.008,00 per il Fondo Pensione
oltre rimborso forfettario in misura del 15 %, IVA e CPA, da CP_4
distrarsi rispettivamente in favore dell'Avv. F. Bruschi e dell'Avv. S. Palone)
Con atto di gravame ha censurato la decisione chiedendone Parte_1
la rifroma con rigetto delle avverse pretese.
Si sono costituiti il e il resistendo all'appello chiedendo la CP_2 CP_3
conferma della sentenza in oggetto.
Il Fondo ha aderito alle tesi degli appellati.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Con il primo motivo si sostiene la erroneità della decisione per inapplicabilità alla fattispecie in esame del regime di solidarietà di cui all'art. 29 D. Lgs.
276/2003 (dovendosi parimenti ritenere inapplicabile l'art. 1676 c.c. per difetto dei presupposti previsti dalla norma ed in particolare la cicostanza che il committente deve risultare debitore dell'appaltatore per la causa specifica dell'esecuzione dell'opera o del servizio per il quale gli ausiliari hanno prestato la loro attività); con il secondo si ritiene che in ogni caso il regime di solidarietà di cui all'art. 29 D. Lgs. 276/2003 non si applicherebbe alle somme dovute a titolo di TFR , a titolo di retribuzione del mese di febbraio
2020 e di indennità di turno. In ogni caso la natura risarcitoria/indennitaria dell'indennità di preavviso escluderebbe che possa rientrare tra i crediti puramente retributivi e come tale nel novero della copertura del ricordato art. 29 dove la solidarietà è normativamente limitata ai soli trattamenti retributivi e contributivi maturati nel periodo di adibizione all'appalto, nei limiti della decadenza e dove il concetto di “trattamenti retributivi” deve essere intrepretato in modo rigoroso e restrittivo, sicché tale solidarietà non può espandersi fino a comprendere anche tale indennità. sostitutiva del preavviso;
con l'ultimo motivo il regime di solidarietà di cui all'art. 29 D.
Lgs. 276/2003 non troverebbe applicazione alle somme non versate al Fondo
CP_4
L'appello non è fondato e deve essere respinto.
Quanto al primo motivo costituisce appro giurisprudenziale di legittimità il consideratre l'art. 29 secondo comma, del d. lgs. 276/2003 applicabile alle società con partecipazione pubblica, dovendo escludersi la sussistenza di un divieto di applicazione della suddetta norma (divieto, invece, affermato da
Cass. 15432/2014 in riferimento alle pubbliche amministrazioni) nei confronti dei soggetti privati, quale cui pure si applica il Parte_1
codice dei contratti pubblici nella sua qualità di “ente aggiudicatore”, vigendo anche per essi il regime di responsabilità solidale stabilito dall'art. 29, secondo comma, d. lgs. 276/2003, quand'anche committenti in appalti pubblici e destinatari della relativa disciplina.
E' stata, invero, esclusa ogni incompatibilità o rapporto di reciproca elisione tra le due discipline – cfr. Cass. 10731/2016, con rinvio alle argomentazioni ivi esposte con riferimento ai diversi ambiti di incidenza della disciplina di cui al d. lgs. 276/2003, che regola la materia dell'occupazione e del mercato del lavoro, apprestando una più forte protezione e tutela ai lavoratori, titolari di un'azione diretta, in via solidale con il proprio datore di lavoro – nei confronti del committente per ottenere i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti in dipendenza dell'appalto e di quella di cui al d.lgs. 163/2006 che opera, invece, sul diverso piano della disciplina degli appalti pubblici, prevedendo ugualmente una tutela dei lavoratori, ma per effetto di una disciplina sintomatica di una più preoccupata attenzione legislativa alla corretta esecuzione dell'appalto pubblico, siccome non riguardante soltanto diritti dei lavoratori, ma anche l'appaltatore inadempiente nel suo rapporto con il committente pubblico, come osservato anche da Cass. 7 luglio 2014, n.
15432 – (cfr., ex aliis, Cass. 17.12.2019 n. 33403, Cass. 18.9.2019 n. 23303,
Cass.
2.5.2019 n. 11536, Cass.
5.3.2019 n. 6333, Cass. 15.11.2017 n. 27014;
Cass.
3.5.2017 n. 10777, Cass.
6.4.2017 n. 8955; Cass. 17.3.2017 n. 6983;
Cass. 19 maggio 2016 n. 10354).
Quanto agli altri motivi gli stessi possono essere trattati congiutamente.
censura la sentenza di primo grado per aver errato, o comunque Parte_1
aver omesso di pronunciarsi, sulla pretesa esclusione del Tfr dalle voci garantite dalla responsabilità solidale di cui all'art. 29 D.lgs. 276/2003.
Si premette che la Corte di Cassazione ha già precisato (cfr Cass n.
10354/2016) con orientamento che qui si condivide, che l'onere probatorio del lavoratore che agisca nei confronti del committente del datore di lavoro per il pagamento del TFR riguarda il fatto costitutivo del suo diritto, rappresentato dal rapporto di lavoro subordinato e dal contratto di appalto
(nel senso dell'impiego nei lavori appaltati) e non altro.
Per contro nel motivo di ricorso non si indicano, come era necessario al fine della decisività della censura, decisive allegazioni sulla insussistenza sia del rapporto che dell'adibizione al medesimo appalto.
Avrebbe errato il nel ritenere che la responsabilità solidale si estendesse a tutto il TFR maturato nell'intera vita lavorativa e comunque anche dell'appalto oggetto di causa.
Si legge nella sentenza di primo grado: “Non si capisce, del resto, una volta accertata la continuità (la "permanente adibizione") risultante dalle buste paga, a quale diverso appalto i ricorrenti sarebbero stati adibiti. La contestazione sul punto appare del tutto generica così come quella relativa ai conteggi. Di fatto nessuno dei rilievi e delle contestazioni di trovare Parte_1
comunque accoglimento, poiché i ricorrenti hanno fatto valere crediti provati per tabulas fornendo dimostrazione dei fatti costitutivi delle loro pretese.
Dovendosi ricordare che, secondo i principi generali, il lavoratore deve solo allegare gli estremi che consentano la valutazione della prestazione (Cass. n.
23064 del 5/11/2007), e che era invece a carico della società resistente l'onere di fornire la prova del pagamento normalmente gravante sul datore di lavoro e comunque sull'obbligato (o quella inerente l'eventuale esistenza di cause capaci di esonerare dalla relativa obbligazione contrattuale).
Come opportunamente evidenziato dalla difesa degli appellati , Parte_1
nella propria memoria di costituzione, ha contestato solo genericamente le avverse deduzioni. E del resto era stata, invece, puntale e specifica la deduzione (documentata e provata) della adibizione continuativa all'appalto conferito alla propria datrice di lavoro da ( c.f.r. verbali di Parte_1
cambio appalto del 2017 nonché quello del febbraio 2020) e non risultano richieste che eccedano temporalmente la data di prima adibizione all'appalto in oggetto.
Le nuove deduzioni sul punto risultano tardive considerato che comporterebbero nuovi accertamenti di fatto rispetto ad una situazione ormai cristallizzata dalla sostanziale non contestazione, senza poi considerare che le circostanze a corredo della relativa domanda sono state documentalmente provate. Né, contrariamente a quanto sostenuto nel motivo di appello,
ha mai dedotto pagamenti ai ricorrenti in primo grado da parte del Parte_1
CP_ Fondo di Garanzia né ha provato o richiesto di provare il pagamento del
TFR rimasto in azienda, come sarebbe stato suo (tempestivo) onere.
Analoghe considerazioni possono svolgersi per le altre voci retributive.
Più nello specifico, secondo l'appellante la locuzione “trattamenti retributivi” di cui all'art. 29 D.lgs. 276/2003 avrebbe essere interpretata in maniera rigorosa, limitatamente ai solo emolumenti aventi natura “strettamente retributiva” caratterizzati da “un nesso di “corrispettività sinallagmatica con la prestazione lavorativa” tra i quali non potrebbe rientrare l'indennità di preavviso che avrebbe, almeno in parte natura “indennitaria”.
L'opposta tesi, seguita dal giudice di primo grado e ben presente nella giurisprudenza di legittimità, è stata recentissiminamente ribadita dalla
Cassazione - con sentenza n. 28164/2024 – dove si è ribadito che l'indennità sostitutiva del preavviso ha natura retributiva e pertanto rientra nell'ambito della previsione che stabilisce la solidarietà del committente, appaltatori e sub appaltatori, ex art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003. Conclusivamente analoga sorte deve avre il motivo di critica riguardante la condanna dell'appellante al pagamento delle quote di Tfr non versate al
Fondo dalla società . La circostanza che esista il rimedio CP_4 Parte_2
residuale dell'accesso, invero non agevole, al fondo di Garanzia non CP_6
pare abbia alcuna idoenità ad elidere la ritenuta responsabilità solidale del committente.
Conclusivamente l'appello va respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello e condanna al pagamento, in favore Parte_1
degli appellati , delle spese del grado che Controparte_2 Controparte_3
si liquidano in complessivi €.4.500,00 e nei confronti di Controparte_4
in complessivi € 3.900,00 oltre per entrambe al rimborso
[...]
forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge. Ai sensi del
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del
2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Roma, 6.3.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente est.
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 6/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 618 del Ruolo
Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Politi Parte_1
elettivamente domiciliata presso l'Ufficio “Legal Advisor Area Centro e
Procedure Recuperi” di sito in Roma, Controparte_1
Piazza della Croce Rossa 1, come da procura in calce alla memoria di costituione di nuovo difensore
Appellante
E
elettivamente domiciliati in Piazzale Controparte_2 Controparte_3
Clodio n. 56, Roma, presso lo studio del loro procuratore avv. Flavia Bruschi che li rappresenta e difende giusta procure in calce al ricorso introduttivo del primo grado di giudizio estense anche all'appello
Appellato
E capitalizzazione Controparte_4
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_5 Controparte_1
Simona Palone per delega in atti elettivamente dom.to in Roma, Viale
Bastioni di Michelangelo, 5/A Appellato
Oggetto:-appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. a n. 7741 depositata il 29.09.2022
Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado il e il adivano il Tribunale CP_2 CP_3
Civile di Roma, Sezione Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, fissata l'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 420 c.p.c. ed emanati gli ulteriori provvedimenti del caso, accertato e dichiarato tutto quanto sopra, in accoglimento della domanda come sopra proposta, contrariis reiectis: 1.
Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire le seguenti somme,
o la somma maggiore o minore che sarà determinata di giustizia, per i titoli indicati in ricorso: € 18.466,57 in favore del Sig. ; € Controparte_2
14.090,21 in favore del Sig. , 2. Accertare e dichiarare la Controparte_3
responsabilità solidale della società convenuta ai sensi Parte_1
dell'art. 1676 c.c. e dell'art 29 D. Lgs 276/2003, anche in relazione all'omissione degli accantonamenti mensili da parte della datrice di lavoro al Fondo 3. Per l'effetto, condannare , in persona CP_4 Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti delle seguenti somme per i titoli di cui al ricorso, o la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla data della maturazione del credito al saldo: € 18.466,57 in favore del Sig.
[...]
, € 14.090,21 in favore del Sig. ;
4. CP_2 Controparte_3
Condannare, inoltre, in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, a regolarizzare la posizione previdenziale individuale dei ricorrenti mediante corresponsione al Fondo della somma di € CP_4
1.821,76 in favore del Sig. per il periodo dal 01.07.2019 al CP_2
30.01.2020, e della somma di € 1.490,21 In favore del Sig. per il CP_3
periodo dal 01.07.2019 al 30.01.2020 o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. A fondamento della domanda hanno allegato: di essere stati dipendenti della oggi sottoposta ad amministrazione straordinaria, dal Parte_2
18.1.2017 sino al 5.2.2020, data effettiva di cessazione dell'appalto, allorché senza alcuna previa comunicazione erano stati assunti dalla
[...]
; di aver prestato la propria attività lavorativa come operai Parte_3
addetto alle pulizie del materiale rotabile alle dipendenze della stessa società presso l'impianto Ferroviario Parco Prenestino di Roma;
che al termine del rapporto di lavoro risultavano creditori delle voci retributive e contributive richieste.
La società resistente si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
Il resistente si è costituito aderendo alla domanda dei CP_4
ricorrenti.
La causa, istruita documentalmente è stata discussa e decisa con accoglimento integrale delle domende degli attuali appellati (condanna a corrispondere ai ricorrenti le somme di denaro di Parte_1 seguito indicate, oltre accessori di legge: € 18.466,57; Controparte_2
€ 14.090,21; condanna l pagamento Controparte_3 Parte_1
in favore del Fondo Pensione di euro 1.821,76 per il ricorrente CP_4 [...]
e di euro 1.490,21 per il ricorrente oltre accessori di legge;
CP_2 CP_3
pone a carico di le spese di lite, che liquida in Parte_1 complessivi € 2.610,00 per i ricorrenti ed euro 2.008,00 per il Fondo Pensione
oltre rimborso forfettario in misura del 15 %, IVA e CPA, da CP_4
distrarsi rispettivamente in favore dell'Avv. F. Bruschi e dell'Avv. S. Palone)
Con atto di gravame ha censurato la decisione chiedendone Parte_1
la rifroma con rigetto delle avverse pretese.
Si sono costituiti il e il resistendo all'appello chiedendo la CP_2 CP_3
conferma della sentenza in oggetto.
Il Fondo ha aderito alle tesi degli appellati.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Con il primo motivo si sostiene la erroneità della decisione per inapplicabilità alla fattispecie in esame del regime di solidarietà di cui all'art. 29 D. Lgs.
276/2003 (dovendosi parimenti ritenere inapplicabile l'art. 1676 c.c. per difetto dei presupposti previsti dalla norma ed in particolare la cicostanza che il committente deve risultare debitore dell'appaltatore per la causa specifica dell'esecuzione dell'opera o del servizio per il quale gli ausiliari hanno prestato la loro attività); con il secondo si ritiene che in ogni caso il regime di solidarietà di cui all'art. 29 D. Lgs. 276/2003 non si applicherebbe alle somme dovute a titolo di TFR , a titolo di retribuzione del mese di febbraio
2020 e di indennità di turno. In ogni caso la natura risarcitoria/indennitaria dell'indennità di preavviso escluderebbe che possa rientrare tra i crediti puramente retributivi e come tale nel novero della copertura del ricordato art. 29 dove la solidarietà è normativamente limitata ai soli trattamenti retributivi e contributivi maturati nel periodo di adibizione all'appalto, nei limiti della decadenza e dove il concetto di “trattamenti retributivi” deve essere intrepretato in modo rigoroso e restrittivo, sicché tale solidarietà non può espandersi fino a comprendere anche tale indennità. sostitutiva del preavviso;
con l'ultimo motivo il regime di solidarietà di cui all'art. 29 D.
Lgs. 276/2003 non troverebbe applicazione alle somme non versate al Fondo
CP_4
L'appello non è fondato e deve essere respinto.
Quanto al primo motivo costituisce appro giurisprudenziale di legittimità il consideratre l'art. 29 secondo comma, del d. lgs. 276/2003 applicabile alle società con partecipazione pubblica, dovendo escludersi la sussistenza di un divieto di applicazione della suddetta norma (divieto, invece, affermato da
Cass. 15432/2014 in riferimento alle pubbliche amministrazioni) nei confronti dei soggetti privati, quale cui pure si applica il Parte_1
codice dei contratti pubblici nella sua qualità di “ente aggiudicatore”, vigendo anche per essi il regime di responsabilità solidale stabilito dall'art. 29, secondo comma, d. lgs. 276/2003, quand'anche committenti in appalti pubblici e destinatari della relativa disciplina.
E' stata, invero, esclusa ogni incompatibilità o rapporto di reciproca elisione tra le due discipline – cfr. Cass. 10731/2016, con rinvio alle argomentazioni ivi esposte con riferimento ai diversi ambiti di incidenza della disciplina di cui al d. lgs. 276/2003, che regola la materia dell'occupazione e del mercato del lavoro, apprestando una più forte protezione e tutela ai lavoratori, titolari di un'azione diretta, in via solidale con il proprio datore di lavoro – nei confronti del committente per ottenere i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti in dipendenza dell'appalto e di quella di cui al d.lgs. 163/2006 che opera, invece, sul diverso piano della disciplina degli appalti pubblici, prevedendo ugualmente una tutela dei lavoratori, ma per effetto di una disciplina sintomatica di una più preoccupata attenzione legislativa alla corretta esecuzione dell'appalto pubblico, siccome non riguardante soltanto diritti dei lavoratori, ma anche l'appaltatore inadempiente nel suo rapporto con il committente pubblico, come osservato anche da Cass. 7 luglio 2014, n.
15432 – (cfr., ex aliis, Cass. 17.12.2019 n. 33403, Cass. 18.9.2019 n. 23303,
Cass.
2.5.2019 n. 11536, Cass.
5.3.2019 n. 6333, Cass. 15.11.2017 n. 27014;
Cass.
3.5.2017 n. 10777, Cass.
6.4.2017 n. 8955; Cass. 17.3.2017 n. 6983;
Cass. 19 maggio 2016 n. 10354).
Quanto agli altri motivi gli stessi possono essere trattati congiutamente.
censura la sentenza di primo grado per aver errato, o comunque Parte_1
aver omesso di pronunciarsi, sulla pretesa esclusione del Tfr dalle voci garantite dalla responsabilità solidale di cui all'art. 29 D.lgs. 276/2003.
Si premette che la Corte di Cassazione ha già precisato (cfr Cass n.
10354/2016) con orientamento che qui si condivide, che l'onere probatorio del lavoratore che agisca nei confronti del committente del datore di lavoro per il pagamento del TFR riguarda il fatto costitutivo del suo diritto, rappresentato dal rapporto di lavoro subordinato e dal contratto di appalto
(nel senso dell'impiego nei lavori appaltati) e non altro.
Per contro nel motivo di ricorso non si indicano, come era necessario al fine della decisività della censura, decisive allegazioni sulla insussistenza sia del rapporto che dell'adibizione al medesimo appalto.
Avrebbe errato il nel ritenere che la responsabilità solidale si estendesse a tutto il TFR maturato nell'intera vita lavorativa e comunque anche dell'appalto oggetto di causa.
Si legge nella sentenza di primo grado: “Non si capisce, del resto, una volta accertata la continuità (la "permanente adibizione") risultante dalle buste paga, a quale diverso appalto i ricorrenti sarebbero stati adibiti. La contestazione sul punto appare del tutto generica così come quella relativa ai conteggi. Di fatto nessuno dei rilievi e delle contestazioni di trovare Parte_1
comunque accoglimento, poiché i ricorrenti hanno fatto valere crediti provati per tabulas fornendo dimostrazione dei fatti costitutivi delle loro pretese.
Dovendosi ricordare che, secondo i principi generali, il lavoratore deve solo allegare gli estremi che consentano la valutazione della prestazione (Cass. n.
23064 del 5/11/2007), e che era invece a carico della società resistente l'onere di fornire la prova del pagamento normalmente gravante sul datore di lavoro e comunque sull'obbligato (o quella inerente l'eventuale esistenza di cause capaci di esonerare dalla relativa obbligazione contrattuale).
Come opportunamente evidenziato dalla difesa degli appellati , Parte_1
nella propria memoria di costituzione, ha contestato solo genericamente le avverse deduzioni. E del resto era stata, invece, puntale e specifica la deduzione (documentata e provata) della adibizione continuativa all'appalto conferito alla propria datrice di lavoro da ( c.f.r. verbali di Parte_1
cambio appalto del 2017 nonché quello del febbraio 2020) e non risultano richieste che eccedano temporalmente la data di prima adibizione all'appalto in oggetto.
Le nuove deduzioni sul punto risultano tardive considerato che comporterebbero nuovi accertamenti di fatto rispetto ad una situazione ormai cristallizzata dalla sostanziale non contestazione, senza poi considerare che le circostanze a corredo della relativa domanda sono state documentalmente provate. Né, contrariamente a quanto sostenuto nel motivo di appello,
ha mai dedotto pagamenti ai ricorrenti in primo grado da parte del Parte_1
CP_ Fondo di Garanzia né ha provato o richiesto di provare il pagamento del
TFR rimasto in azienda, come sarebbe stato suo (tempestivo) onere.
Analoghe considerazioni possono svolgersi per le altre voci retributive.
Più nello specifico, secondo l'appellante la locuzione “trattamenti retributivi” di cui all'art. 29 D.lgs. 276/2003 avrebbe essere interpretata in maniera rigorosa, limitatamente ai solo emolumenti aventi natura “strettamente retributiva” caratterizzati da “un nesso di “corrispettività sinallagmatica con la prestazione lavorativa” tra i quali non potrebbe rientrare l'indennità di preavviso che avrebbe, almeno in parte natura “indennitaria”.
L'opposta tesi, seguita dal giudice di primo grado e ben presente nella giurisprudenza di legittimità, è stata recentissiminamente ribadita dalla
Cassazione - con sentenza n. 28164/2024 – dove si è ribadito che l'indennità sostitutiva del preavviso ha natura retributiva e pertanto rientra nell'ambito della previsione che stabilisce la solidarietà del committente, appaltatori e sub appaltatori, ex art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003. Conclusivamente analoga sorte deve avre il motivo di critica riguardante la condanna dell'appellante al pagamento delle quote di Tfr non versate al
Fondo dalla società . La circostanza che esista il rimedio CP_4 Parte_2
residuale dell'accesso, invero non agevole, al fondo di Garanzia non CP_6
pare abbia alcuna idoenità ad elidere la ritenuta responsabilità solidale del committente.
Conclusivamente l'appello va respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello e condanna al pagamento, in favore Parte_1
degli appellati , delle spese del grado che Controparte_2 Controparte_3
si liquidano in complessivi €.4.500,00 e nei confronti di Controparte_4
in complessivi € 3.900,00 oltre per entrambe al rimborso
[...]
forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge. Ai sensi del
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del
2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Roma, 6.3.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa