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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 16/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 460/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
CON DISCUSSIONE ORALE
Oggi 16 gennaio 2025, alle ore 11:00, innanzi al Giudice dott. Giacomo Rocchetti, sono comparsi:
I procuratori delle parti chiedono congiuntamente di poter anticipare l'orario di udienza, in quanto presenti entrambi.
Per , l'Avv. FLAVIA BARCO in sostituzione dell'Avv. PAOLO STROZZI. Controparte_1 per l'Avv. MARCO CALLEGARI in sostituzione dell'Avv. CLAUDIO Controparte_2
BARLETTA.
Il Giudice
Invita le parti a discutere oralmente.
L'Avv. Barco richiama integralmente il ricorso in appello e le note conclusive difensive depositate in data 08.01.2025, evidenziando che nelle more è intervenuta la Cass. n. 10505/2024, che sulla scia dei precedenti di legittimità citati in appello ha chiarito con maggior forza le differenze tra autorizzazione e omologazione, ad ulteriore fondatezza del motivo di appello. Insiste per la condanna alle spese a carico di controparte.
L'Avv. Callegari si riporta agli atti e alle conclusioni rassegnate.
Dopo breve discussione orale, si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula.
Riaperto il verbale alle ore 11:05 all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 437 c.p.c. scritta in calce al presente verbale, dandone lettura alle parti presenti e provvedendo al contestuale deposito in cancelleria.
Pavia, 16.01.2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti
pagina 1 di 6 R.G. 460/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 460/2024, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. PAOLO M. STROZZI e dall'Avv. CESARE SANDRO STROZZI, entrambi del Foro di
Alessandria;
APPELLANTE contro
(C.F: ), in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_3 P.IVA_1 CP_4 dall'Avv. CLAUDIO BARLETTA del Foro di Milano;
APPELLATO
Oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981 (violazione del codice della strada).
Conclusioni:
- parte appellante: “C.R., l'Ill.mo Tribunale di Pavia, in riforma della sentenza n. 168/2023 emessa in data 04/07/2023, depositata il 04/07/2023, dal Giudice di Pace di Vigevano, a conclusione del procedimento R.g.n. 503/2023 voglia, per i motivi di cui in narrativa: - annullare
e/o revocare o, comunque, dichiarare la nullità anche dei verbali di contestazione n. 5944A/2023,
n. 6580A/2023 e 7278A/2023 tutti elevati dal Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Tromello
e Gambolò. Con vittoria di compenso professionale e spese per il presente giudizio. Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto del presente appello, si chiede che le sanzioni vengano contenute nei minimi edittali.”;
- parte appellata: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e rigettata, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso, così giudicare: nel
pagina 2 di 6 merito, rigettare, in quanto inammissibile e infondate, tutti i motivi di appello proposti dalla sig.ra confermando la sentenza n. 168/2023, emessa dal Giudice di Pace di Vigevano il Pt_1
04.07.2023 ed in pari data pubblicata, oggi oggetto di gravame, e tutte le statuizioni in essa contenute;
respingere, altresì, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante, per i motivi esposti in narrativa, ed infine convalidare i verbali di contestazione, oggetto del ricorso di primo grado. Con vittoria di spese di entrambi i giudizi.”.
Concisa esposizione del fatto e svolgimento del processo
Con ricorso del 05.05.2023, proponeva opposizione al Giudice di Pace di Vigevano Parte_2
avverso i verbali nn. 3875A/23, 5944A/23, 6580A/23 e 7278A/23, tutti elevati tra il 10 e il 15 febbraio
2023 dal Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Tromello e Gambolò, in ordine alla violazione dell'art. 142, commi 7 e 8 del Codice della Strada, per aver superato, con il suo veicolo targato
EN796WF, il limite di velocità imposto in 50 km/h sulla SP183 in località Via Lomellina n. CP_3
19, direzione Tromello, accertamento eseguito a mezzo impianto “EnVES EVO MVD 1605”, matricola
“0X00029536”, approvata dal con D. Dirigenziale n. 550 del Controparte_5
23.12.2021 e sottoposta a verifica e/o taratura in data 08.07.2022 n° LAT249_20220705_09.
A fondamento del ricorso, l'opponente eccepiva: - l'assenza di omologazione dell'apparecchiatura utilizzato per gli accertamenti, diversa rispetto alla mera approvazione;
- l'incertezza in ordine alla taratura e alle verifiche di funzionalità della strumentazione elettronica di rilevamento;
- l'assenza di autorizzazione prefettizia al rilevamento della velocità con autovelox bidirezionale su tratto stradale non compreso all'interno del Decreto prefettizio;
- l'erronea qualificazione della strada come extraurbana secondaria e limite di velocità non conforme alla tipologia di strada;
- l'illegittima collocazione dell'autovelox su strada priva di banchine;
- l'incompetenza territoriale dell'Ente accertatore;
-
l'affidamento a gestione eterna della gestione dell'apparecchiatura di rilevamento delle infrazioni stradali;
- l'inidoneità della prova fotografica.
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione, depositando documentazione fotografica delle infrazioni rilevate, nonché richiamando il certificato di taratura e l'attestato di approvazione del modello di apparecchio utilizzato per la rilevazione della velocità, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 168/2023 del 04.07.2023, telematicamente depositata in pari data e comunicata il successivo 29.08.2023, il Giudice di Pace adito, in parziale accoglimento dell'opposizione, annullava il verbale n. 3875A/2023 del 10.02.2023 riconoscendo la scarsa visibilità della postazione con apposita segnaletica (installata solamente a partire dal 12.02.2023), confermando invece i restanti e successivi verbali nn. 5944A/23, 6580A/23 e 7278A/23 con le sanzioni ivi irrogate, compensando le spese di lite.
pagina 3 di 6 Con ricorso in appello del 05.02.2024, notificato il 15.02.2024, impugnava la Parte_2
sentenza di primo grado, relativamente ai capi e per i motivi di cui al ricorso [in sintesi: I. Obbligatorietà dell'omologazione dell'apparecchiatura elettronica ex art. 142 C.d.S., comma 6; II. Illegittima installazione dell'autovelox su strada priva di banchina;
III. Non conformità del limite di velocità alla tipologia di strada], insistendo per la riforma della sentenza e per l'annullamento dei verbali di accertamento.
Si costituiva ritualmente il chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della Controparte_3
sentenza impugnata.
Nelle udienze del 17.04.2024 e del 27.06.2024 si tentava la conciliazione, anche a fronte della sopraggiunta archiviazione prefettizia di altro verbale di accertamento per diversa infrazione, nei confronti della stessa parte, sul medesimo tratto di strada interessato.
Preso atto della mancata conciliazione, le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente all'udienza del 16.01.2025, richiamandosi alle note difensive conclusive depositate in atti;
all'esito, il
Giudice dava lettura della sentenza.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. In via preliminare va affermata la tempestività dell'appello, correttamente proposto con ricorso ex art. 434 c.p.c. depositato nei termini di legge, giusto il disposto dell'art. 7 del D.Lgs. 150/2011.
§2. Venendo al merito, con il primo motivo, l'appellante lamenta che l'eccesso di velocità contestatogli dall'Amministrazione con i cinque (rimanenti) verbali di accertamento impugnati sia stato rilevato attraverso uno strumento di rilevazione “autorizzato”, ma non “omologato”, come invece richiesto dall'art. 142 C.d.S., comma 6.
2.1 Sostiene, in particolare, l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto equivalenti i procedimenti di “approvazione” e di “omologazione” al fine di considerare legittimo l'accertamento della violazione di cui all'art. 142 C.d.S. sul superamento dei limiti di velocità, eseguito - nel caso di specie - con apparecchio autovelox (del tipo di quello indicato in narrativa) non omologato ma assoggettato a regolare approvazione, assumendo che tale distinzione non trovi riscontro a livello normativo.
2.2 La difesa dell'Ente territoriale, al contrario, ritiene la non obbligatorietà dell'omologazione del dispositivo di rilevamento della velocità utilizzato, rilevando come lo stesso legislatore mostri di considerare l'autorizzazione e l'omologazione assolutamente equivalenti e quindi utilizzabili in funzione alternativa.
2.3 Il motivo è fondato.
pagina 4 di 6 Premesso che è pacifico che l'apparecchio autovelox utilizzato per l'accertamento a carico dell'odierna appellante non era omologato, il Giudice di prime cure ha motivato sul punto richiamandosi, tra gli altri, ad un precedente di questo Tribunale in funzione di giudice di appello (Trib. Pavia, sez. III, sent.
23.09.2020, n. 901) – riproposto anche dall'appellata a sostegno delle proprie difese – che, nell'interpretare il coacervo normativo, anche regolamentare, in materia di rilevamento automatico delle violazioni alla circolazione stradale, aveva in effetti sostenuto “l'equivalenza, sul piano degli effetti giuridici ai fini della disciplina del Codice della Strada, dei provvedimenti finali positivi delle due procedure indicate, ovvero quella di omologazione e approvazione”.
Il precedente citato si innestava in quel filone ermeneutico affermatosi in seno alla non univoca giurisprudenza di merito, da ritenersi tuttavia superato dal più recente intervento della Corte di legittimità
(cfr. Cass. n. 10505/2024) – alle cui convincenti ragioni giuridiche questo Giudice intende aderire, richiamandole in senso integrativo alla presente motivazione ex art. 118 disp.att. c.p.c. - che prendendo posizione, per la prima volta, in modo diretto e approfondito, sulla questione relativa al difetto di omologazione dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità, ha chiarito che “è illegittimo
l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall' art. 142, comma 6, del
d.lgs. n. 285 del 1992 , trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione ( d.P.R. n. 495 del 1992 ), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse” (succ. conf. anche Cass. n. 20913/2024).
2.4 A lume della condivisibile giurisprudenza richiamata, contro cui l'Ente appellato non ha offerto diversi e convincenti argomenti per discostarsi, ne discende che non può essere condivisa l'affermazione del Giudice di prime cure secondo cui il procedimento di approvazione è sostanzialmente assimilabile a quello di omologazione.
2.5 Ne segue che l'appello deve essere accolto e per l'effetto annullati anche gli altri verbali di contestazione per eccesso di velocità, oggetto di impugnazione.
2.6 L'accoglimento del primo motivo in disamina determina l'assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso.
§3. Le spese del doppio grado di giudizio devono essere integralmente compensate ex art. 92 co. 2 c.p.c. in virtù dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci rispetto alla questione di diritto dirimente, obiettivamente controvertibile al momento in cui è sorta (come del resto riconosciuto dalla stessa Corte di Cassazione nell'ordinanza sopra richiamata, intervenuta dopo la proposizione dell'atto di appello).
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in grado di appello, definitivamente pronunciando, nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
• accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 168/2023 emessa il 04.07.2023 dal Giudice di
Pace di Vigevano, annulla i verbali n. 5944A/23, 6580A/23 e 7278A/23 di accertamento di violazione del Codice della Strada emessi dal Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Tromello
e Gambolò nei confronti di Parte_1
• compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Sentenza resa ex art. 429 e 437 c.p.c., scritta in calce al verbale di udienza, pubblicata mediante lettura alle parti presenti e contestualmente depositata in Cancelleria.
Così deciso in Pavia, lì 16 gennaio 2025 Il Giudice dott. Giacomo Rocchetti
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
CON DISCUSSIONE ORALE
Oggi 16 gennaio 2025, alle ore 11:00, innanzi al Giudice dott. Giacomo Rocchetti, sono comparsi:
I procuratori delle parti chiedono congiuntamente di poter anticipare l'orario di udienza, in quanto presenti entrambi.
Per , l'Avv. FLAVIA BARCO in sostituzione dell'Avv. PAOLO STROZZI. Controparte_1 per l'Avv. MARCO CALLEGARI in sostituzione dell'Avv. CLAUDIO Controparte_2
BARLETTA.
Il Giudice
Invita le parti a discutere oralmente.
L'Avv. Barco richiama integralmente il ricorso in appello e le note conclusive difensive depositate in data 08.01.2025, evidenziando che nelle more è intervenuta la Cass. n. 10505/2024, che sulla scia dei precedenti di legittimità citati in appello ha chiarito con maggior forza le differenze tra autorizzazione e omologazione, ad ulteriore fondatezza del motivo di appello. Insiste per la condanna alle spese a carico di controparte.
L'Avv. Callegari si riporta agli atti e alle conclusioni rassegnate.
Dopo breve discussione orale, si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula.
Riaperto il verbale alle ore 11:05 all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 437 c.p.c. scritta in calce al presente verbale, dandone lettura alle parti presenti e provvedendo al contestuale deposito in cancelleria.
Pavia, 16.01.2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti
pagina 1 di 6 R.G. 460/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 460/2024, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. PAOLO M. STROZZI e dall'Avv. CESARE SANDRO STROZZI, entrambi del Foro di
Alessandria;
APPELLANTE contro
(C.F: ), in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_3 P.IVA_1 CP_4 dall'Avv. CLAUDIO BARLETTA del Foro di Milano;
APPELLATO
Oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981 (violazione del codice della strada).
Conclusioni:
- parte appellante: “C.R., l'Ill.mo Tribunale di Pavia, in riforma della sentenza n. 168/2023 emessa in data 04/07/2023, depositata il 04/07/2023, dal Giudice di Pace di Vigevano, a conclusione del procedimento R.g.n. 503/2023 voglia, per i motivi di cui in narrativa: - annullare
e/o revocare o, comunque, dichiarare la nullità anche dei verbali di contestazione n. 5944A/2023,
n. 6580A/2023 e 7278A/2023 tutti elevati dal Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Tromello
e Gambolò. Con vittoria di compenso professionale e spese per il presente giudizio. Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto del presente appello, si chiede che le sanzioni vengano contenute nei minimi edittali.”;
- parte appellata: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e rigettata, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso, così giudicare: nel
pagina 2 di 6 merito, rigettare, in quanto inammissibile e infondate, tutti i motivi di appello proposti dalla sig.ra confermando la sentenza n. 168/2023, emessa dal Giudice di Pace di Vigevano il Pt_1
04.07.2023 ed in pari data pubblicata, oggi oggetto di gravame, e tutte le statuizioni in essa contenute;
respingere, altresì, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante, per i motivi esposti in narrativa, ed infine convalidare i verbali di contestazione, oggetto del ricorso di primo grado. Con vittoria di spese di entrambi i giudizi.”.
Concisa esposizione del fatto e svolgimento del processo
Con ricorso del 05.05.2023, proponeva opposizione al Giudice di Pace di Vigevano Parte_2
avverso i verbali nn. 3875A/23, 5944A/23, 6580A/23 e 7278A/23, tutti elevati tra il 10 e il 15 febbraio
2023 dal Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Tromello e Gambolò, in ordine alla violazione dell'art. 142, commi 7 e 8 del Codice della Strada, per aver superato, con il suo veicolo targato
EN796WF, il limite di velocità imposto in 50 km/h sulla SP183 in località Via Lomellina n. CP_3
19, direzione Tromello, accertamento eseguito a mezzo impianto “EnVES EVO MVD 1605”, matricola
“0X00029536”, approvata dal con D. Dirigenziale n. 550 del Controparte_5
23.12.2021 e sottoposta a verifica e/o taratura in data 08.07.2022 n° LAT249_20220705_09.
A fondamento del ricorso, l'opponente eccepiva: - l'assenza di omologazione dell'apparecchiatura utilizzato per gli accertamenti, diversa rispetto alla mera approvazione;
- l'incertezza in ordine alla taratura e alle verifiche di funzionalità della strumentazione elettronica di rilevamento;
- l'assenza di autorizzazione prefettizia al rilevamento della velocità con autovelox bidirezionale su tratto stradale non compreso all'interno del Decreto prefettizio;
- l'erronea qualificazione della strada come extraurbana secondaria e limite di velocità non conforme alla tipologia di strada;
- l'illegittima collocazione dell'autovelox su strada priva di banchine;
- l'incompetenza territoriale dell'Ente accertatore;
-
l'affidamento a gestione eterna della gestione dell'apparecchiatura di rilevamento delle infrazioni stradali;
- l'inidoneità della prova fotografica.
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione, depositando documentazione fotografica delle infrazioni rilevate, nonché richiamando il certificato di taratura e l'attestato di approvazione del modello di apparecchio utilizzato per la rilevazione della velocità, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 168/2023 del 04.07.2023, telematicamente depositata in pari data e comunicata il successivo 29.08.2023, il Giudice di Pace adito, in parziale accoglimento dell'opposizione, annullava il verbale n. 3875A/2023 del 10.02.2023 riconoscendo la scarsa visibilità della postazione con apposita segnaletica (installata solamente a partire dal 12.02.2023), confermando invece i restanti e successivi verbali nn. 5944A/23, 6580A/23 e 7278A/23 con le sanzioni ivi irrogate, compensando le spese di lite.
pagina 3 di 6 Con ricorso in appello del 05.02.2024, notificato il 15.02.2024, impugnava la Parte_2
sentenza di primo grado, relativamente ai capi e per i motivi di cui al ricorso [in sintesi: I. Obbligatorietà dell'omologazione dell'apparecchiatura elettronica ex art. 142 C.d.S., comma 6; II. Illegittima installazione dell'autovelox su strada priva di banchina;
III. Non conformità del limite di velocità alla tipologia di strada], insistendo per la riforma della sentenza e per l'annullamento dei verbali di accertamento.
Si costituiva ritualmente il chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della Controparte_3
sentenza impugnata.
Nelle udienze del 17.04.2024 e del 27.06.2024 si tentava la conciliazione, anche a fronte della sopraggiunta archiviazione prefettizia di altro verbale di accertamento per diversa infrazione, nei confronti della stessa parte, sul medesimo tratto di strada interessato.
Preso atto della mancata conciliazione, le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente all'udienza del 16.01.2025, richiamandosi alle note difensive conclusive depositate in atti;
all'esito, il
Giudice dava lettura della sentenza.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. In via preliminare va affermata la tempestività dell'appello, correttamente proposto con ricorso ex art. 434 c.p.c. depositato nei termini di legge, giusto il disposto dell'art. 7 del D.Lgs. 150/2011.
§2. Venendo al merito, con il primo motivo, l'appellante lamenta che l'eccesso di velocità contestatogli dall'Amministrazione con i cinque (rimanenti) verbali di accertamento impugnati sia stato rilevato attraverso uno strumento di rilevazione “autorizzato”, ma non “omologato”, come invece richiesto dall'art. 142 C.d.S., comma 6.
2.1 Sostiene, in particolare, l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto equivalenti i procedimenti di “approvazione” e di “omologazione” al fine di considerare legittimo l'accertamento della violazione di cui all'art. 142 C.d.S. sul superamento dei limiti di velocità, eseguito - nel caso di specie - con apparecchio autovelox (del tipo di quello indicato in narrativa) non omologato ma assoggettato a regolare approvazione, assumendo che tale distinzione non trovi riscontro a livello normativo.
2.2 La difesa dell'Ente territoriale, al contrario, ritiene la non obbligatorietà dell'omologazione del dispositivo di rilevamento della velocità utilizzato, rilevando come lo stesso legislatore mostri di considerare l'autorizzazione e l'omologazione assolutamente equivalenti e quindi utilizzabili in funzione alternativa.
2.3 Il motivo è fondato.
pagina 4 di 6 Premesso che è pacifico che l'apparecchio autovelox utilizzato per l'accertamento a carico dell'odierna appellante non era omologato, il Giudice di prime cure ha motivato sul punto richiamandosi, tra gli altri, ad un precedente di questo Tribunale in funzione di giudice di appello (Trib. Pavia, sez. III, sent.
23.09.2020, n. 901) – riproposto anche dall'appellata a sostegno delle proprie difese – che, nell'interpretare il coacervo normativo, anche regolamentare, in materia di rilevamento automatico delle violazioni alla circolazione stradale, aveva in effetti sostenuto “l'equivalenza, sul piano degli effetti giuridici ai fini della disciplina del Codice della Strada, dei provvedimenti finali positivi delle due procedure indicate, ovvero quella di omologazione e approvazione”.
Il precedente citato si innestava in quel filone ermeneutico affermatosi in seno alla non univoca giurisprudenza di merito, da ritenersi tuttavia superato dal più recente intervento della Corte di legittimità
(cfr. Cass. n. 10505/2024) – alle cui convincenti ragioni giuridiche questo Giudice intende aderire, richiamandole in senso integrativo alla presente motivazione ex art. 118 disp.att. c.p.c. - che prendendo posizione, per la prima volta, in modo diretto e approfondito, sulla questione relativa al difetto di omologazione dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità, ha chiarito che “è illegittimo
l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall' art. 142, comma 6, del
d.lgs. n. 285 del 1992 , trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione ( d.P.R. n. 495 del 1992 ), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse” (succ. conf. anche Cass. n. 20913/2024).
2.4 A lume della condivisibile giurisprudenza richiamata, contro cui l'Ente appellato non ha offerto diversi e convincenti argomenti per discostarsi, ne discende che non può essere condivisa l'affermazione del Giudice di prime cure secondo cui il procedimento di approvazione è sostanzialmente assimilabile a quello di omologazione.
2.5 Ne segue che l'appello deve essere accolto e per l'effetto annullati anche gli altri verbali di contestazione per eccesso di velocità, oggetto di impugnazione.
2.6 L'accoglimento del primo motivo in disamina determina l'assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso.
§3. Le spese del doppio grado di giudizio devono essere integralmente compensate ex art. 92 co. 2 c.p.c. in virtù dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci rispetto alla questione di diritto dirimente, obiettivamente controvertibile al momento in cui è sorta (come del resto riconosciuto dalla stessa Corte di Cassazione nell'ordinanza sopra richiamata, intervenuta dopo la proposizione dell'atto di appello).
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in grado di appello, definitivamente pronunciando, nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
• accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 168/2023 emessa il 04.07.2023 dal Giudice di
Pace di Vigevano, annulla i verbali n. 5944A/23, 6580A/23 e 7278A/23 di accertamento di violazione del Codice della Strada emessi dal Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Tromello
e Gambolò nei confronti di Parte_1
• compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Sentenza resa ex art. 429 e 437 c.p.c., scritta in calce al verbale di udienza, pubblicata mediante lettura alle parti presenti e contestualmente depositata in Cancelleria.
Così deciso in Pavia, lì 16 gennaio 2025 Il Giudice dott. Giacomo Rocchetti
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