Sentenza breve 27 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 27/07/2023, n. 12771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12771 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/07/2023
N. 12771/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09662/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9662 del 2023, proposto da
GI.AL. S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Francesco Cristiani che la rappresenta e difende nel presente giudizio
contro
ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Vincenzo Maiello che la rappresenta e difende nel presente giudizio
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale rep. n. CU/668/2023 prot. n. CU/40899/2023 del 06/04/2023 con cui Roma Capitale, ai sensi degli artt. 33 d.p.r. n. 380/01 e 16 e 22 l.r. n. 15/08, ha ordinato la rimozione ed il ripristino del porticato in cemento armato di circa 80 mq. con copertura in coppi e tegole realizzato senza titolo edilizio e in zona gravata da vincolo di tutela dei parchi ex l.r. n. 29/97 senza l’assenso dell’autorità tutoria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 il dott. Michelangelo Francavilla;
Espletate le formalità previste dall’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Considerato, in fatto, che la ricorrente impugna la determinazione dirigenziale rep. n. CU/668/2023 prot. n. CU/40899/2023 del 06/04/2023 con cui Roma Capitale, ai sensi degli artt. 33 d.p.r. n. 380/01 e 16 e 22 l.r. n. 15/08, ha ordinato la rimozione ed il ripristino del porticato in cemento armato di circa 80 mq. con copertura in coppi e tegole realizzato senza titolo edilizio e in zona gravata da vincolo di tutela dei parchi ex l.r. n. 29/97 senza l’assenso dell’autorità tutoria;
Considerato, in diritto, che il ricorso è infondato e deve essere respinto;
Considerato, in particolare, che:
- con la prima censura la ricorrente, dopo avere premesso di avere acquistato l’immobile oggetto di causa in virtù di un decreto di trasferimento del 14 marzo 2012, emesso dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Roma, e di avere presentato, ai sensi degli artt. 40 comma 6 l. n. 47/85 e 2 comma 59 l. n. 662/96, istanza di condono, prospetta la violazione degli artt. 38, 40 e 44 della l. n. 47/85 e 2 comma 59 l. n. 662/96 ed eccesso di potere sotto vari profili in quanto l’ordinanza di demolizione sarebbe stata adottata in pendenza del procedimento di sanatoria edilizia e senza tenere conto della stessa;
- il motivo è infondato in quanto parte ricorrente non ha comprovato che la domanda di sanatoria, da essa invocata, abbia ad oggetto il medesimo abuso contestato con la gravata ordinanza di demolizione;
- infatti, la documentazione presentata dalla ricorrente (allegato n. 3 all’atto introduttivo) è priva di ogni riferimento alle opere oggetto della domanda di condono menzionata nel gravame;
- parimenti inaccoglibile è la seconda censura con cui è stata prospettata l’assentibilità del manufatto attraverso la c.d. “ scia semplice ”, disciplinata dall’art. 22 d.p.r. n. 380/01;
- infatti, l’opera contestata da Roma Capitale, ovvero un porticato in cemento armato di circa 80 mq., costituisce “ ristrutturazione edilizia pesante ”, come tale assentibile con permesso di costruire ex art. 10 comma 1 lettera c) d.p.r. n. 380/01 o scia sostitutiva ex art. 23 d.p.r. n. 380/01, per la consistenza e le significative dimensioni dell’abuso e del conseguente mutamento di destinazione d’uso ad esso correlato;
- la mancanza dei titoli in esame legittima la sanzione demolitoria ex art. 33 d.p.r. n. 380/01 irrogata con il provvedimento impugnato;
- per altro, Roma Capitale ha contestato anche la mancata acquisizione dell’assenso dell’autorità preposta alla tutela del vincolo derivante dalla presenta del parco ex l.r. n. 29/97 che, di per sé sola, giustifica la demolizione dell’abuso;
- in ordine a tale ultimo profilo parte ricorrente non ha mosso alcuna specifica censura;
- con la terza censura parte ricorrente prospetta il difetto di motivazione dell’atto impugnato che non indicherebbe le ragioni poste a fondamento della demolizione;
- il motivo è infondato in quanto il provvedimento di demolizione, per la sua natura vincolata, è congruamente motivato attraverso il mero richiamo, presente nella fattispecie, all’abusività dell’opera (Cons. Stato n. 679/23);
- per altro, nell’ipotesi in esame la demolizione è motivata anche attraverso il riferimento alla violazione della normativa vincolistica ex l.r. n. 29/97;
- con la quarta censura la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 31 d.p.r. n. 380/01 perché l’ordinanza di demolizione non sarebbe stata notificata all’attuale proprietario del bene;
- il motivo è infondato in quanto Roma Capitale ha ordinato la demolizione ai sensi dell’art. 33 d.p.r. n. 380/01 e non anche dell’art. 31 del medesimo testo normativo il quale, pertanto, non costituisce idoneo parametro di legittimità della fattispecie;
- a ciò si aggiunga che parte ricorrente, la quale, per sua stessa ammissione, è stata proprietaria dei manufatti, non ha comprovato in alcun modo la propria estraneità alla realizzazione dell’abuso;
Considerato che, per questi motivi, il ricorso è infondato e deve essere respinto;
Considerato che la ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo è liquidato in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definendo il giudizio, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) condanna la ricorrente a pagare, in favore di Roma Capitale, le spese del presente giudizio il cui importo liquida in euro tremila/00, oltre accessori di legge, questi ultimi se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore
Giuseppe Licheri, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michelangelo Francavilla | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO