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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 12/08/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 1616/2024
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Pordenone
In Nome del Popolo Italiano
Il giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1616/2024 R.G. del Tribunale di Pordenone in data
12/09/2024, promossa:
d a
(c.f. ) corrente in Portogruaro (VE) via Parte_1 P.IVA_1
Caserate n. 12/A, in persona del socio amministratore , rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Tiziano Borlina
a t t r i c e
c o n t r o
(C.F. ) n. il 12/12/1929 a CORDENONS (PN) e residente in Parte_3 C.F._1
VIA DON MINZONI 4 33084 CORDENONS ITALIA;
(C.F. ) n. il 26/10/1939 a CORDENONS e residente in CP_1 C.F._2
VIA LIVENZA, 16, CORDENONS;
(C.F. ) n. il 31/08/1964 a AVIANO e residente in [...]CP_2 C.F._3
LIVENZA, 16/A CORDENONS;
(C.F. ) n. il 16/12/1696 a AVIANO e residente in [...]Parte_4 C.F._4
LIVENZA, 16 CORDENONS;
(C.F. ) n. il 04/01/1937 a CORDENONS e Controparte_3 C.F._5 residente in [...];
1 (C.F. ) n. il 26/04/1939 a CORDENONS e residente in Parte_5 C.F._6
VIA PRADERONI, 4, FIUME VENETO;
(C.F. n. il 26/04/1939 a CORDENONS e residente in [...]Parte_6 C.F._7
TREVISIT, 7, CORDENONS;
(C.F. n. il 01/07/1945 a CORDENONS e residente CP_4 C.F._8 in VIA GLERIUZZA, 5 CORDENONS;
(C.F. ) n. il 08/03/1953 a SVIZZERA e residente in Controparte_5 C.F._9
VIA NAPOLEONICA, 6, TRASAGHIS;
(C.F. ) n. il 11/12/1954 in SVIZZERA e residente Controparte_6 C.F._10 in VIA MONTE VETTORE, 5 TERNI;
(C.F. ) n. il 20/11/1950 a CORDENONS e residente in CP_7 C.F._11
VIA CERVEL, 77 CORDENONS;
(C.F. ) n. il 04/05/1953 a SAN DANIELE DEL CP_8 C.F._12
FRIULI e residente in [...]C. GRADENIGO SABBIONI, 19, UDINE;
(C.F. ) n. il 16/02/1984 a UDINE e residente in Parte_7 C.F._13
LONDRA; (C.F. n. il 21/11/1988 a UDINE e residente Parte_8 C.F._14 in VIA C. GRADENIGO SABBADINI, 19, UDINE;
(C.F. n. il 18/02/1948 a CORDENONS e residente in CP_9 C.F._15
VIA DEL CRISTO, 15, CORDENONS;
(C.F. ) n. il 11/01/1955 a CORDENONS e residente in CP_10 C.F._16
VIA GLERIUZZA, 9 CORDENONS;
(C.F. ) n. il 24/10/1931 a CORDENONS e Controparte_11 C.F._17 residente in [...], 100, CORDENONS;
(C.F. ) n. il 15/03/1958 a CORDENONS e residente CP_12 C.F._18 in VIA MONTE CANIN, 13, CORDENONS;
(C.F. ) n. il 20/12/1963 a CORDENONS e residente in Parte_9 C.F._19
LONDRA;
(C.F. ) n. il 21/09/1900 a CORDENONS;
Parte_10 C.F._20
(C.F. n. il 10/08/1899 a CORDENONS;
Parte_11 C.F._21
c o n v e n u t i - c o n t u m a c i
OGGETTO: Usucapione
2 trattenuta in decisione all'udienza del 19/6/2025, nella quale parte attrice ha così concluso, come da ricorso:
“Nel merito: accertarsi e dichiararsi che la (c.f. ) Parte_1 P.IVA_1
è divenuta proprietaria in forza di usucapione della piena proprietà dell'immobile sito a NO
e così catastalmente distinto: Catasto Fabbricati del Comune di NO - foglio 25 particella
2142, fabbricato rurale, are 00.25 Ordinarsi alla Conservatoria dei RR.II. di Pordenone di provvedere alle necessarie trascrizioni e volture con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione della prova per interrogatorio e testi sulle circostanze che seguono: 1) vero che , dopo morte della sorella , avvenuta il Parte_12 Persona_1
20.8.1989, ha utilizzato in via esclusiva, come deposito, il locale contraddistinto con il numero mappale 2142 nella planimetria allegata al contratto di compravendita del 27.6.2007 da mostrarsi al teste 2) vero che dopo la morte della madre , avvenuta il 14.4.2005, il Parte_12 medesimo locale, contraddistinto con il numero mappale 2142 nella planimetria allegata al contratto di compravendita del 27.6.2007 da mostrarsi al teste, è stato utilizzato in via esclusiva, sempre come deposito, dai signori e 3) vero che successivamente alla CP_6 CP_10 compravendita del 27.6.2007, la ha ristrutturato il locale utilizzato a deposito e Parte_1 contraddistinto con il numero mappale 2142 nella planimetria allegata al contratto di compravendita, realizzando due appartamenti che hanno inglobato il locale predetto. Si indica a testimone il geom. di NO (PN).” Tes_1
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società attrice ha chiesto che sia accertata e dichiarata l'usucapione della porzione di fabbricato di cui al Catasto Fabbricati del Comune di NO, foglio 25, particella 2142 (fabbricato rurale, are 00.25), per essere la stessa subentrata nel possesso ad usucapionem di e , a loro volta succeduti, in quanto eredi universali, CP_10 CP_6 nell'analogo possesso della madre Controparte_13
La causa, svoltasi nella contumacia dei convenuti, istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalla parte e mediante assunzione di prova testimoniale, è stata discussa e trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 19 giugno 2025.
3 La ricorrente ha rappresentato di aver acquistato in data 27 giugno 2007 (atto di compravendita, rep.
n. 44160 del Notaio di Pordenone) un fabbricato civile sito in NO (PN) via Persona_2
Maestra, civico n. 2, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di NO fg. 25 mapp. 3574.
Nell'atto di compravendita, ai fini dell'esatta individuazione dei beni trasferiti, era stato fatto espresso riferimento a una planimetria allegata al contratto e sottoscritta dalle parti, nella quale era stata chiaramente compresa anche la porzione di fabbricato di cui alla particella n. 2142, destinata a deposito, derivandone la conseguente volontà delle parti di trasferire la proprietà anche di tale immobile, che tuttavia era successivamente risultato formalmente intestato a non Parte_13 potendo quindi essere validamente alienato dai venditori e in CP_10 CP_9 base al noto principio di diritto nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet.
Nella tesi attorea, l'atto di compravendita del 27/6/2007, pur senza poter trasferire la proprietà del fabbricato distinto al Catasto Fabbricati del Comune di NO al foglio 25, particella 2142, era stato però titolo idoneo a determinare l'accessione nel possesso ai sensi dell'art. 1146 comma 2 c.c., comportando il trasferimento del possesso dai venditori alla società compratrice.
Secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, affinché il successore a titolo particolare possa unire al proprio possesso quello del dante causa, è necessario, in primo luogo, che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene. In secondo luogo, ai sensi dell'art. 1146 comma 2 c.c., è indispensabile l'identità del contenuto e del tipo di possesso esercitato dal successore a titolo particolare. L'accessione nel possesso, dunque, opera nei limiti del titolo traslativo salvo, in ogni caso, che all'acquisto segua l'immissione di fatto nel possesso del bene.
Nel caso in esame, la compravendita (doc.1) non solo ha identificato i beni trasferiti mediante richiamo alla planimetria allegata all'atto stesso, da cui è risultato indiscutibilmente anche il riferimento al mappale 2142, ma ha anche soddisfatto i requisiti formali prescritti dalla legge per la successione nel possesso ai sensi dell'art. 1146 comma 2 c.c., trattandosi di atto astrattamente idoneo a trasferire la proprietà dell'immobile.
Premesso quanto sopra sul titolo, è necessario accertare la natura del possesso esercitato dai danti causa e, dopo di essi, dalla società acquirente.
Come noto, ai sensi dell'art. 1158 c.c., per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto per almeno vent'anni, univocamente corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (o altro diritto reale), acquistato
4 pacificamente e senza spoglio. Oltre agli elementi oggettivi della continuità e non interruzione, la legge richiede un elemento psicologico, che viene individuato nell'animus possidendi. Con esso si indica l'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario della res, esercitando facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi lo considerino come l'effettivo titolare
(Cass. 9671/2014). La giurisprudenza, con indirizzo costante, ha precisato che l'animus possidendi deve esteriorizzarsi in un potere di fatto sulla cosa, palesato pubblicamente e consistente nell'intenzione di comportarsi come titolare del diritto reale stesso, esercitando le corrispondenti facoltà dominicali. Tuttavia, dalla presunzione discendente dall'art. 1141, comma 1, c.c. deriva un'inversione dell'onore probatorio in punto di animus possidendi, cosicché non spetta al possessore dimostrare l'esistenza di tale elemento soggettivo, ma alla parte che si opponga all'avvenuta maturazione dell'usucapione dimostrarne la mancanza (Cass. 25095/2022).
Il terreno oggetto di causa, formalmente intestato a almeno dalla fine degli anni Parte_13
'80 è stato posseduto in modo pacifico, esclusivo e ininterrotto da madre Controparte_13 di e , i quali dal 14/4/2005 le sono succeduti quali eredi universali. CP_10 CP_6
Tali circostanze, allegate nel ricorso introduttivo, sono state provate mediante la deposizione testimoniale di il quale, nell'udienza del giorno 19/6/2025, ha dichiarato di Tes_1 riconoscere i luoghi nella planimetria esibitagli sia per averli frequentati sin da giovane, sia per aver lui stesso redatto il documento prodotto in atti. Il teste ha specificato che in passato il locale era stato destinato a stalla e che, una volta dismesso l'allevamento, era stato adibito a deposito. Quindi, ha confermato che, dopo la morte di anche i figli avevano utilizzato in via Controparte_13 esclusiva l'immobile oggetto di causa, precisando di essere a conoscenza di tale circostanza per la propria vicinanza alla loro famiglia. Da ultimo, il testimone ha confermato l'esercizio da parte della società attrice di un possesso con i requisiti di quello ad usucapionem, specificando che la stessa ha ristrutturato l'immobile oggetto di causa e che nessuno ha mai rivendicato la proprietà del locale.
In definitiva, gli elementi probatori riassunti denotano il subentro da parte della ricorrente
[...] ai sensi dell'art. 1146 comma 2 c.p.c., nel possesso libero, manifesto e Parte_1 ininterrotto dei danti causa e a loro volta subentrati nel possesso CP_10 CP_9 di quali successori universali, e, conseguentemente, l'esercizio da parte Controparte_13 della società ricorrente, per tutto il tempo previsto dalla legge, di un potere corrispondente a quello del proprietario sull'immobile in oggetto, comportamento idoneo a manifestare, anche
5 esternamente, un'indiscussa e piena signoria, che non risulta essere stata contestata e che è stata esercitata uti dominus.
Sussistono quindi i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione integrale delle spese di lite, in assenza di effettivo contenzioso tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giorgio
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1616/2024, così decide:
1. accerta e dichiara che la parte attrice (C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 con sede legale in VIA CASERATE 12/A, 30026, PORTOGRUARO è titolare esclusiva, per intervenuta usucapione ventennale, della piena proprietà sui beni immobili così censiti:
Catasto Fabbricati del Comune di NO
- foglio 25, particella 2142, fabbricato rurale, are 00.25
2. autorizza la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pordenone dell'acquisto a favore dell'attrice;
3. spese del presente giudizio integralmente compensate.
Così deciso in Pordenone, 12/08/2025
Il Giudice
dott. Giorgio Cozzarini
6
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Pordenone
In Nome del Popolo Italiano
Il giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1616/2024 R.G. del Tribunale di Pordenone in data
12/09/2024, promossa:
d a
(c.f. ) corrente in Portogruaro (VE) via Parte_1 P.IVA_1
Caserate n. 12/A, in persona del socio amministratore , rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Tiziano Borlina
a t t r i c e
c o n t r o
(C.F. ) n. il 12/12/1929 a CORDENONS (PN) e residente in Parte_3 C.F._1
VIA DON MINZONI 4 33084 CORDENONS ITALIA;
(C.F. ) n. il 26/10/1939 a CORDENONS e residente in CP_1 C.F._2
VIA LIVENZA, 16, CORDENONS;
(C.F. ) n. il 31/08/1964 a AVIANO e residente in [...]CP_2 C.F._3
LIVENZA, 16/A CORDENONS;
(C.F. ) n. il 16/12/1696 a AVIANO e residente in [...]Parte_4 C.F._4
LIVENZA, 16 CORDENONS;
(C.F. ) n. il 04/01/1937 a CORDENONS e Controparte_3 C.F._5 residente in [...];
1 (C.F. ) n. il 26/04/1939 a CORDENONS e residente in Parte_5 C.F._6
VIA PRADERONI, 4, FIUME VENETO;
(C.F. n. il 26/04/1939 a CORDENONS e residente in [...]Parte_6 C.F._7
TREVISIT, 7, CORDENONS;
(C.F. n. il 01/07/1945 a CORDENONS e residente CP_4 C.F._8 in VIA GLERIUZZA, 5 CORDENONS;
(C.F. ) n. il 08/03/1953 a SVIZZERA e residente in Controparte_5 C.F._9
VIA NAPOLEONICA, 6, TRASAGHIS;
(C.F. ) n. il 11/12/1954 in SVIZZERA e residente Controparte_6 C.F._10 in VIA MONTE VETTORE, 5 TERNI;
(C.F. ) n. il 20/11/1950 a CORDENONS e residente in CP_7 C.F._11
VIA CERVEL, 77 CORDENONS;
(C.F. ) n. il 04/05/1953 a SAN DANIELE DEL CP_8 C.F._12
FRIULI e residente in [...]C. GRADENIGO SABBIONI, 19, UDINE;
(C.F. ) n. il 16/02/1984 a UDINE e residente in Parte_7 C.F._13
LONDRA; (C.F. n. il 21/11/1988 a UDINE e residente Parte_8 C.F._14 in VIA C. GRADENIGO SABBADINI, 19, UDINE;
(C.F. n. il 18/02/1948 a CORDENONS e residente in CP_9 C.F._15
VIA DEL CRISTO, 15, CORDENONS;
(C.F. ) n. il 11/01/1955 a CORDENONS e residente in CP_10 C.F._16
VIA GLERIUZZA, 9 CORDENONS;
(C.F. ) n. il 24/10/1931 a CORDENONS e Controparte_11 C.F._17 residente in [...], 100, CORDENONS;
(C.F. ) n. il 15/03/1958 a CORDENONS e residente CP_12 C.F._18 in VIA MONTE CANIN, 13, CORDENONS;
(C.F. ) n. il 20/12/1963 a CORDENONS e residente in Parte_9 C.F._19
LONDRA;
(C.F. ) n. il 21/09/1900 a CORDENONS;
Parte_10 C.F._20
(C.F. n. il 10/08/1899 a CORDENONS;
Parte_11 C.F._21
c o n v e n u t i - c o n t u m a c i
OGGETTO: Usucapione
2 trattenuta in decisione all'udienza del 19/6/2025, nella quale parte attrice ha così concluso, come da ricorso:
“Nel merito: accertarsi e dichiararsi che la (c.f. ) Parte_1 P.IVA_1
è divenuta proprietaria in forza di usucapione della piena proprietà dell'immobile sito a NO
e così catastalmente distinto: Catasto Fabbricati del Comune di NO - foglio 25 particella
2142, fabbricato rurale, are 00.25 Ordinarsi alla Conservatoria dei RR.II. di Pordenone di provvedere alle necessarie trascrizioni e volture con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione della prova per interrogatorio e testi sulle circostanze che seguono: 1) vero che , dopo morte della sorella , avvenuta il Parte_12 Persona_1
20.8.1989, ha utilizzato in via esclusiva, come deposito, il locale contraddistinto con il numero mappale 2142 nella planimetria allegata al contratto di compravendita del 27.6.2007 da mostrarsi al teste 2) vero che dopo la morte della madre , avvenuta il 14.4.2005, il Parte_12 medesimo locale, contraddistinto con il numero mappale 2142 nella planimetria allegata al contratto di compravendita del 27.6.2007 da mostrarsi al teste, è stato utilizzato in via esclusiva, sempre come deposito, dai signori e 3) vero che successivamente alla CP_6 CP_10 compravendita del 27.6.2007, la ha ristrutturato il locale utilizzato a deposito e Parte_1 contraddistinto con il numero mappale 2142 nella planimetria allegata al contratto di compravendita, realizzando due appartamenti che hanno inglobato il locale predetto. Si indica a testimone il geom. di NO (PN).” Tes_1
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società attrice ha chiesto che sia accertata e dichiarata l'usucapione della porzione di fabbricato di cui al Catasto Fabbricati del Comune di NO, foglio 25, particella 2142 (fabbricato rurale, are 00.25), per essere la stessa subentrata nel possesso ad usucapionem di e , a loro volta succeduti, in quanto eredi universali, CP_10 CP_6 nell'analogo possesso della madre Controparte_13
La causa, svoltasi nella contumacia dei convenuti, istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalla parte e mediante assunzione di prova testimoniale, è stata discussa e trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 19 giugno 2025.
3 La ricorrente ha rappresentato di aver acquistato in data 27 giugno 2007 (atto di compravendita, rep.
n. 44160 del Notaio di Pordenone) un fabbricato civile sito in NO (PN) via Persona_2
Maestra, civico n. 2, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di NO fg. 25 mapp. 3574.
Nell'atto di compravendita, ai fini dell'esatta individuazione dei beni trasferiti, era stato fatto espresso riferimento a una planimetria allegata al contratto e sottoscritta dalle parti, nella quale era stata chiaramente compresa anche la porzione di fabbricato di cui alla particella n. 2142, destinata a deposito, derivandone la conseguente volontà delle parti di trasferire la proprietà anche di tale immobile, che tuttavia era successivamente risultato formalmente intestato a non Parte_13 potendo quindi essere validamente alienato dai venditori e in CP_10 CP_9 base al noto principio di diritto nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet.
Nella tesi attorea, l'atto di compravendita del 27/6/2007, pur senza poter trasferire la proprietà del fabbricato distinto al Catasto Fabbricati del Comune di NO al foglio 25, particella 2142, era stato però titolo idoneo a determinare l'accessione nel possesso ai sensi dell'art. 1146 comma 2 c.c., comportando il trasferimento del possesso dai venditori alla società compratrice.
Secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, affinché il successore a titolo particolare possa unire al proprio possesso quello del dante causa, è necessario, in primo luogo, che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene. In secondo luogo, ai sensi dell'art. 1146 comma 2 c.c., è indispensabile l'identità del contenuto e del tipo di possesso esercitato dal successore a titolo particolare. L'accessione nel possesso, dunque, opera nei limiti del titolo traslativo salvo, in ogni caso, che all'acquisto segua l'immissione di fatto nel possesso del bene.
Nel caso in esame, la compravendita (doc.1) non solo ha identificato i beni trasferiti mediante richiamo alla planimetria allegata all'atto stesso, da cui è risultato indiscutibilmente anche il riferimento al mappale 2142, ma ha anche soddisfatto i requisiti formali prescritti dalla legge per la successione nel possesso ai sensi dell'art. 1146 comma 2 c.c., trattandosi di atto astrattamente idoneo a trasferire la proprietà dell'immobile.
Premesso quanto sopra sul titolo, è necessario accertare la natura del possesso esercitato dai danti causa e, dopo di essi, dalla società acquirente.
Come noto, ai sensi dell'art. 1158 c.c., per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto per almeno vent'anni, univocamente corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (o altro diritto reale), acquistato
4 pacificamente e senza spoglio. Oltre agli elementi oggettivi della continuità e non interruzione, la legge richiede un elemento psicologico, che viene individuato nell'animus possidendi. Con esso si indica l'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario della res, esercitando facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi lo considerino come l'effettivo titolare
(Cass. 9671/2014). La giurisprudenza, con indirizzo costante, ha precisato che l'animus possidendi deve esteriorizzarsi in un potere di fatto sulla cosa, palesato pubblicamente e consistente nell'intenzione di comportarsi come titolare del diritto reale stesso, esercitando le corrispondenti facoltà dominicali. Tuttavia, dalla presunzione discendente dall'art. 1141, comma 1, c.c. deriva un'inversione dell'onore probatorio in punto di animus possidendi, cosicché non spetta al possessore dimostrare l'esistenza di tale elemento soggettivo, ma alla parte che si opponga all'avvenuta maturazione dell'usucapione dimostrarne la mancanza (Cass. 25095/2022).
Il terreno oggetto di causa, formalmente intestato a almeno dalla fine degli anni Parte_13
'80 è stato posseduto in modo pacifico, esclusivo e ininterrotto da madre Controparte_13 di e , i quali dal 14/4/2005 le sono succeduti quali eredi universali. CP_10 CP_6
Tali circostanze, allegate nel ricorso introduttivo, sono state provate mediante la deposizione testimoniale di il quale, nell'udienza del giorno 19/6/2025, ha dichiarato di Tes_1 riconoscere i luoghi nella planimetria esibitagli sia per averli frequentati sin da giovane, sia per aver lui stesso redatto il documento prodotto in atti. Il teste ha specificato che in passato il locale era stato destinato a stalla e che, una volta dismesso l'allevamento, era stato adibito a deposito. Quindi, ha confermato che, dopo la morte di anche i figli avevano utilizzato in via Controparte_13 esclusiva l'immobile oggetto di causa, precisando di essere a conoscenza di tale circostanza per la propria vicinanza alla loro famiglia. Da ultimo, il testimone ha confermato l'esercizio da parte della società attrice di un possesso con i requisiti di quello ad usucapionem, specificando che la stessa ha ristrutturato l'immobile oggetto di causa e che nessuno ha mai rivendicato la proprietà del locale.
In definitiva, gli elementi probatori riassunti denotano il subentro da parte della ricorrente
[...] ai sensi dell'art. 1146 comma 2 c.p.c., nel possesso libero, manifesto e Parte_1 ininterrotto dei danti causa e a loro volta subentrati nel possesso CP_10 CP_9 di quali successori universali, e, conseguentemente, l'esercizio da parte Controparte_13 della società ricorrente, per tutto il tempo previsto dalla legge, di un potere corrispondente a quello del proprietario sull'immobile in oggetto, comportamento idoneo a manifestare, anche
5 esternamente, un'indiscussa e piena signoria, che non risulta essere stata contestata e che è stata esercitata uti dominus.
Sussistono quindi i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione integrale delle spese di lite, in assenza di effettivo contenzioso tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giorgio
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1616/2024, così decide:
1. accerta e dichiara che la parte attrice (C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 con sede legale in VIA CASERATE 12/A, 30026, PORTOGRUARO è titolare esclusiva, per intervenuta usucapione ventennale, della piena proprietà sui beni immobili così censiti:
Catasto Fabbricati del Comune di NO
- foglio 25, particella 2142, fabbricato rurale, are 00.25
2. autorizza la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pordenone dell'acquisto a favore dell'attrice;
3. spese del presente giudizio integralmente compensate.
Così deciso in Pordenone, 12/08/2025
Il Giudice
dott. Giorgio Cozzarini
6