Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 04/06/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 215/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 215/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. CECCARINI VITTORIO elett. dom.to in C/O Pt_1 Pt_1
VIA PIAVE N.25 60100 ANCONA
APPELLANTE/I contro rappresentato e difeso dall'avv. OLIVI MONICA elett.te dom.to in V. Controparte_1
GARIBALDI, 79 61032 FANO
APPELLATO/I
CONCLUSIONI: come in atti
M O T I V A Z I O N E L' propone appello avverso la sentenza n° 30/2023, pronunciata e depositata l' 11.5.2023, Pt_1 notificata il 28.6.2023, con la quale il Tribunale di Urbino, in composizione monocratica quale Giudice del Lavoro, ha accolto la domanda del ricorrente diretta al riconoscimento della Controparte_1 malattia professionale “ipoacusia”, attribuendo una valutazione alla menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del grado del 10%, “da aggiungersi al 12% precedentemente riconosciuto, per un danno biologico complessivo pari al 20% (venti per cento)”, condannando l' al pagamento del CP_2 relativo indennizzo in capitale e al pagamento delle spese di lite.
Sostiene l' l'erroneità della sentenza di primo grado in quanto, trattandosi di malattia non CP_2 tabellata, il ricorrente non avrebbe adempiuto al proprio onere della prova in merito al rischio pagina 1 di 4
CTU, oltre ad avere avvallato una valutazione incompleta ed errata della scheda sanitaria e di rischio, si sarebbe espresso in termini meramente possibilistici anziché in termini di (quasi) certezza in riferimento all'origine professionale della ipoacusia. Chiede, pertanto, rigettarsi la domanda dell'assicurato in quanto infondata. Resiste in giudizio l'appellato, ritenendo l'appello infondato e corretta la sentenza impugnata.
La Corte ha disposto il rinnovo della consulenza tecnica e, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere. L'appello, a seguito dell'espletamento di nuova CTU, si appalesa parzialmente fondato.
Si premette che, in caso di malattia professionale non tabellata, secondo la giurisprudenza (v.
Cass. Sez. L, Sentenza n. 1135 del 19/01/2011), “per l'accertamento dell'eziologia professionale della patologia contratta trova applicazione il criterio secondo il quale deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso sussista un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva, non occorrendo una assoluta certezza, e ciò non a causa dell'incompletezza delle prove fornite riguardo ad elementi strettamente fattuali, ma per ragioni intrinseche alla variabilità e non completa prevedibilità delle reazioni dei soggetti umani ai fattori potenzialmente incidenti sul loro stato di salute e alla limitata possibilità di identificare anche "ex post" quali siano stati i fattori causali che concretamente abbiano operato, tanto più che, in applicazione dell'art. 41 cod. pen., va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, salvo il limite derivante dall'intervento di un fattore esterno all'attività lavorativa che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità e a far degradare altre evenienze a mere occasioni”. Nel caso di specie, il consulente dott. , ha preliminarmente rilevato che “la curva Per_1 audiometrico tonale evidenzia un severo deficit dalla capacità uditiva bilaterale sostanzialmente simmetrico interessante sia le basse che le alte frequenze e privo del tipico andamento a “cucchiaio” con recruitment oltre i 5000 Hz, sebbene si risconti un interessamento maggiore delle frequenze oltre i
3000 Hz tipico delle ipoacusie da rumore. Inoltre, dall'esame della documentazione agli atti di causa emerge con chiarezza che già in data 12.9.1994 il periziando era affetto da una ipoacusia bilaterale, giudicata di origine non professionale dal medico che procedeva alle visite mediche periodiche (si sottolinea che il periziando è stato assunto in data 1.9.994 dalla Ditta PICA ove ha svolto la sua attività lavorativa sino all'epoca del pensionamento). Ne consegue che nel caso in esame il periziando era sofferente di una ipoacusia di natura extraprofessionale sin da epoca precedente alla denunciata esposizione al rischio rumore ossia alla data di assunzione quale carrellista presso la Ditta PICA, la cui origine è da ascrivere, con un giudizio di elevata probabilità, alle molteplici patologie sofferte, tra cui assumono un rilievo fondamentale gli episodi otitici sofferti nell'infanzia confermati dall'esame impedenzometrico in atti e dal rilievo otoscopico obiettivato nel corso delle operazioni peritali, il diabete mellito, la ipertensione arteriosa, l'artrite reumatoide e le terapie mediche praticate per tali affezioni, in particolare FANS, antiipertensivi ed antidiabetici forniti, come letteratura costante, di ototossicità. Il problema che ora si pone è rappresentato dal comprendere se ed in quale misura una esposizione al rischio rumore quale quello documentato in atti (cfr. supra in sede di
DOCUMENTAZIONE TECNICA AGLI ATTI che documenta una significativa esposizione al rischio rumore) possa incidere sulla produzione del danno acustico come attestato dalle indagini audiologiche agli atti. Sotto tale profilo la compromissione della capacità uditiva ascrivibile ad una significativa pagina 2 di 4 esposizione al rischio rumore è identificabile esclusivamente nella compromissione all'audiogramma delle alte frequenze, ossia quelle superiori a 3000 Hz, per cui, sotto il profilo valutativo, il danno acustico prodotto dalla detta esposizione cronica al rumore deve essere quantificato considerando la differenza tra la curva tonale alle basse frequenze sino a 3000 Hz e quella alle frequenze superiori ai
3000 Hz, peculiari dal danno da rumore. Per quanto sovraesposto nel caso in esame si pone la diagnosi medico legale di “Ipoacusia da trauma acustico cronico su preesistente ipoacusia pantonale percettiva bilaterale di natura extraprofessionale” produttiva di una permanente menomazione dell'integrità psicofisica (danno biologico), quantificabile, considerando esclusivamente la componente professionale della accertata ipoacusia ed utilizzando la metodica prevista dalla norma D.Lvo 38/2000 in GU n. 172 Supp. Ord. del 25.7.2000, nella misura del 3% (tre per cento) comprensivo dei riferiti accreditabili acufeni bilaterali, in piena sintonia con i cod. 310 e 313 di cui al richiamato D.Lvo
38/2000 Nel caso di specie sono documentate preesistenza menomative di natura lavorativa già riconosciute dall' quali malattie professionali, confermate dall'obiettività clinica raccolta nel Pt_1 corso delle operazioni peritali: l'“artropatia lombare con segni clinici di radicolonevrite sciatica bilaterale” (Pratica n. 514205307 del 5.8.2016, Gestione 120), produttiva di un danno biologico riconosciuto dell'8%, e la “malattia della cuffia dei rotatori spalla sinistra (già trattata chirurgicamente)” (Pratica n. 5142053306 del 5.8.2016, Gestione 120) produttiva di un danno biologico riconosciuto del 4%, con complessiva valutazione del danno biologico già riconosciuto del
12%. Nel complesso, applicando la formula scalare il danno complessivo prodotto dalle differenti suddette menomazioni può essere quantificato nella misura del 14,32%, arrotondabile al 14%
(quattordici per cento)18,0544%, arrotondabile al 18% (diciotto per cento) con decorrenza a far data dal 5.8.2019 mentre a far data dal 5.8.2016, epoca di presentazione delle istanze amministrative da cui le pratiche n. 5142053306 (MP denunciata: “malattia della cuffia dei rotatori spalla sinistra Pt_1
(già trattata chirurgicamente)” produttiva di un danno biologico riconosciuto del 4%) e n. 514205307 (MP denunciata: “artropatia lombare” produttiva di un danno biologico riconosciuto dell'8%), la menomazione della integrità psicofisica prodotta da tali tecnopatie è quantificabile in misura el 12%
(dodici per cento)”.
Ebbene, non ritiene la Corte che sussistano validi motivi per discostarsi da una simile valutazione, che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondata su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed è inoltre sorretta da adeguata e convincente motivazione.
Si deve, dunque, ritenere che, anche a seguito del rinnovo della CTU in questo grado, abbia trovato conferma il giudizio di (parziale) origine professionale della ipoacusia sofferta dal lavoratore, seppure per la minore componente pari al 3%, con conseguente riconoscimento, a seguito di unificazione con preesistenze riconosciute, di un danno biologico complessivo pari al 14%.
L'appello dell' può, dunque, essere accolto solo in parte. CP_2
Considerato l'esito complessivo del giudizio che ha visto il solo parziale accoglimento della domanda dell'originario ricorrente, sussistono giusti motivi per compensare le spese di entrambi i gradi del giudizio della metà, con condanna, per la restante parte, in capo all' sostanzialmente CP_2 soccombente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
• In parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara che pagina 3 di 4 il ricorrente appellato è affetto da “Ipoacusia da trauma acustico cronico su preesistente ipoacusia pantonale percettiva bilaterale di natura extraprofessionale” valutata al 3% dalla data della domanda, con conseguente grado di invalidità complessiva pari al 14%, previa unificazione con le preesistenze già riconosciute e, per l'effetto, condanna l'Istituto a corrispondere i conseguenti benefici economici, oltre interessi legali;
• Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata la metà delle spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida, per l'intero, come da sentenza impugnata per il primo grado e, sempre per l'intero, in euro 3.000,00 per compenso professionale per questo grado, oltre rimborso 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
• Pone le spese di entrambe le CTU a carico di entrambe le parti per la metà ciascuna. Così deciso in Ancona, 8 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
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