Cass. civ., sez. I, sentenza 03/08/2002, n. 11661
CASS
Sentenza 3 agosto 2002

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Benché la disposizione dell'art. 2 della legge n. 81 del 1993 sia stata abrogata dall'art. 274 del D.Lgs. n. 267 del 2000, deve tuttora ritenersi vigente la regola contenuta nella disposizione transitoria del terzo comma del menzionato art. 2 della legge n. 81 del 1993, secondo cui la regola della non rieleggibilità del sindaco dopo due mandati non è assoluta, ma resta circoscritta all'ipotesi in cui i due mandati siano stati espletati in forza del più recente sistema elettorale che contempla l'elezione diretta del sindaco da parte del corpo elettorale.

Commentario1

  • 1Il limite ai mandati consecutivi dei sindaci
    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 10 aprile 2023
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 03/08/2002, n. 11661
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11661
Data del deposito : 3 agosto 2002

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