Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 03/06/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE PRESIDENTE
DOTT. SSA SERENA BERRUTI GIUDICE REL. EST.
DOTT.SSA ENRICA NASTI GIUDICE ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 1741/2024 R.G.A.C.,
TRA
( ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
AN (BN) il 16/03/1968, rappresentato e difeso dall'avv.
MARTUCCIO MARIA LIBERA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in virtù di mandato in atti;
nei confronti di
( ) CP_1 C.F._2
nata in [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. FIORELLA DIEGO, nel cui studio è elettivamente domiciliata;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Benevento;
INTERVENTORE NECESSARIO
avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio in cui le parti sono addivenute a conclusioni congiunte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/05/2024, Parte_1 ha chiesto al Tribunale di Benevento di modificare le
[...] condizioni relative ai figli maggiorenni, come previste nella sentenza di divorzio congiunto n. 458/2022 del Tribunale di 1
Nel costituirsi in giudizio ha chiesto il rigetto CP_1 delle avverse richieste per insussistenza di giustificati motivi per la modifica delle condizioni già adottate dal Tribunale.
All'udienza del 27 novembre 2024 dopo aver sentito le parti e a seguito di ampia discussione, il Giudice relatore ha formulato una proposta di modifica delle condizioni, integrata con ordinanza resa in data 3 marzo 2025, accettata dalle parti.
Il P.M., regolarmente notiziato della pendenza del giudizio, ha dato, il 9 aprile 2025, parere positivo alla modifica delle condizioni come risultanti dalla proposta del giudice relatore, fatta propria dalle parti.
La domanda, come riformulata in sede di conclusioni congiunte, è fondata e merita accoglimento. Gli articoli 337 ter comma 2 c.c. e
473 bis.51 c.p.c. prevedono che il Tribunale, con sentenza, prende atto degli accordi intervenuti tra i genitori in materia di esercizio della responsabilità genitoriale e mantenimento dei figli, laddove gli stessi non si pongano in contrasto con l'interesse dei figli, omologandoli. Le condizioni su cui le parti si sono accordate, conformi alla proposta giudiziale, non sono contrarie all'ordine pubblico né all'interesse del figlio, maggiorenne e portatore di handicap, tenuto conto che lo stesso è percettore di pensione di invalidità e assegno di accompagnamento e che allo stato la madre è priva di occupazione.
Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto tra le parti in corso di causa.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
2 -dispone la modifica delle condizioni di cui alla sentenza n.
458/2022 resa nel giudizio avente n. 4948/2021, alla luce delle condizioni condivise raggiunte dalle parti contenute nel verble dell'udienza del 27 novembre 2024, come integrato con ordinanza del 3 marzo 2025;
-compensa tra le parti le spese di lite.
Benevento, così deciso nella camera di consiglio del 3 giugno
2025.
IL GIUDICE REL. - EST.
DOTT.SSA SERENA BERRUTI
IL PRESIDENTE
DOTT.SSA FLORIANA CONSOLANTE
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