Articolo 3 della Legge 12 dicembre 1953, n. 905
Articolo 2
Versione
16 dicembre 1953
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 gennaio 1953.

Entrata in vigore il 16 dicembre 1953