Articolo 9 della Legge 17 novembre 1978, n. 715
Articolo 8
Versione
6 dicembre 1978
Art. 9.
All'onere di lire 155.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 6 dicembre 1978