Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/04/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, composto dai Magistrati
dott. Mario Samperi Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice rel. dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
Ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 34/2019 R.G. TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1
elettivamente domiciliata in Acquedolci, Via Ricca C.F._1
Salerno n. 10, presso lo studio dell'avv. Cirino Gallo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-Ricorrente E
, nato a [...] il Controparte_1
23.07.1944, , elettivamente domiciliato in Sant'Agata di C.F._2
Militello, Via Vittorio Veneto n. 89, presso lo studio dell'avv. Giusto Modica, dal quale è rappresentato e difeso per procura in atti;
-Resistente
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione giudiziale
FATTO E DIRITTO
, premettendo di avere contratto matrimonio concordatario Parte_1
in data 16.01.2001 con - trascritto all'Ufficio dello Controparte_1
1
anni la famiglia si era trasferita a Dairago (MI), che successivamente il marito aveva manifestato insofferenza e disinteresse verso la prole e il rapporto coniugale si era deteriorato a causa di continue e reciproche incomprensioni, ha chiesto la separazione giudiziale.
La ricorrente, evidenziando che nell'aprile 2014 il resistente aveva abbandonato il tetto coniugale e non aveva contribuito al mantenimento della figlia, ha chiesto altresì l'affidamento esclusivo della minore, la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del padre, l'assegnazione della casa familiare sita in Busto Arsizio, un assegno mensile per il mantenimento della prole nella misura di € 250,00, oltre al pagamento della quota del 50% delle spese straordinarie, nonché la condanna del resistente al risarcimento dei danni subìti durante il matrimonio oltre il rilascio da parte del dell'immobile sito in CP_1
Acquedolci, in comproprietà con la figlia al fine di poterlo concedere in Per_1
locazione a terzi.
, costituitosi in giudizio, non si è opposto alla domanda Controparte_1
di separazione e al mantenimento della figlia con domanda Per_1
riconvenzionale, ha chiesto l'assegnazione in proprio favore dell'abitazione sita in Acquedolci, la corresponsione delle spese condominiali, un assegno mensile per il proprio mantenimento e la condanna della ricorrente al risarcimento dei danni subìti dallo stesso per la violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio.
Il Giudice, delegato dal Presidente del Tribunale, avuto esito negativo il tentativo di conciliazione, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti ed ha rimesso le parti innanzi al Giudice istruttore, previa integrazione degli scritti difensivi.
Con sentenza non definitiva n.765/19, depositata in atti, è stata pronunciata la separazione tra i coniugi e la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio per la prosecuzione del giudizio.
2 Fatta questa premessa con riferimento alle domande avanzate dalla ricorrente aventi ad oggetto sia l'affido esclusivo della figlia che la Per_1
regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita da parte del padre, deve essere dichiarata cessata materia del contendere avendo - nelle more del Per_1
procedimento - raggiunto la maggiore età.
Con riferimento alla domanda avente ad oggetto il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia si osserva quanto segue.
In via preliminare, occorre evidenziare che un genitore, ancorché privo di reddito, non può sottrarsi all'obbligo di mantenimento dei figli, dovendosi attivare e fare tutto il possibile per garantire alla prole un idoneo e dignitoso tenore di vita posto che, in tema di mantenimento dei figli minori, la fissazione di una somma a titolo di contributo a carico del genitore non convivente può venire correlata, non tanto ai redditi derivanti dall'attività professionale svolta quanto, piuttosto, ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino.
L'obbligo alla contribuzione permane, dunque, anche per il genitore disoccupato o inoccupato o privo di reddito.
L'art. 147 c.c. indica i doveri genitoriali, disponendo che i figli hanno diritto di essere mantenuti, educati, istruiti e assistiti moralmente dai genitori nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
L'art. 30, comma 1, della Costituzione afferma che “E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”, sancendo che i diritti e gli obblighi dei genitori nei confronti di un figlio sono i medesimi indipendentemente dal fatto che il figlio sia stato concepito da genitori uniti in matrimonio o da genitori non sposati.
I genitori hanno, dunque, l'obbligo nei confronti dei figli di mantenerli a prescindere dalla circostanza che siano conviventi o dalle vicissitudini dei rapporti personali tra gli stessi.
L'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne è un obbligo che può essere imposto a uno dei genitori, generalmente al genitore non convivente, al
3 fine di garantire al figlio maggiorenne un sostegno economico adeguato. Questo assegno viene stabilito in base alle esigenze del figlio e alle possibilità economiche dei genitori.
Secondo l'articolo 337-septies c.c. l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne può essere richiesto qualora il figlio si trovi in una situazione di bisogno e non sia in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
È importante sottolineare che il figlio maggiorenne deve pur sempre e comunque dimostrare di essere impegnato nello studio o nella ricerca di un lavoro, al fine di dimostrare la sua volontà di essere economicamente indipendente.
L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (Cass. n.
26875/23).
Ciò precisato, osserva il Collegio che la figlia ha raggiunto da diversi Per_1
anni la maggiore età e la ricorrente – a carico della quale grava l'onere della prova – non ha né indicato circostanze rilevanti, né fornito elementi probatori da cui è possibile evincere che la figlia frequenta l'università oppure è impegnata in stage o corsi professionali o si sia, comunque, attivata nella ricerca di un lavoro per raggiungere la sua indipendenza economica condizione, questa, cui la stessa deve aspirare stante l'età ormai raggiunta.
4 Sulla base di quanto esposto, quindi, la domanda avente ad oggetto il contributo per il mantenimento della figlia a carico del resistente è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
La domanda avente ad oggetto l'assegnazione della casa familiare avanzata dalla ricorrente non merita accoglimento in quanto - per le ragioni esposte - non viene in rilievo l'esigenza di dover garantire alla figlia, da anni ormai maggiorenne, la collocazione presso l'abitazione materna, conseguentemente, la
“casa familiare” segue le ordinarie regole civilistiche.
Passando ad esaminare la domanda del resistente avente ad oggetto l'assegno di mantenimento, si espone, quanto segue, evidenziando che - contrariamente da quanto sostenuto dalla controparte - la domanda non è tardiva essendo stata proposta nella comparsa di costituzione, depositata il 16.4.2019.
Ai sensi dell'art. 156 c.c., il Giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri, la cui entità è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Secondo la Corte di Cassazione la separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale;
qualora il coniuge richiedente l'assegno versi in una condizione economica deteriore rispetto all'altro e non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio resta attuale il dovere di assistenza materiale tra i coniugi, che presenta una consistenza diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 12196/2017; Cass. civ., sez. I,
n. 41797/2021).
Per il sorgere del diritto all'assegno di mantenimento in favore del coniuge nei cui confronti non è stata addebitata la separazione, è necessario che quest'ultimo non abbia redditi adeguati a mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio e che vi sia una disparità economica tra le parti, valutata
5 tenendo conto del tenore di vita matrimoniale come parametro di riferimento per determinare l'adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente e la sua capacità lavorativa (Cassazione civile sez. I, n.11494 del 29/04/2024).
La Suprema Corte, richiamando il consolidato orientamento di legittimità, ha ribadito come il tenore di vita mantenuto dalla coppia durante la convivenza matrimoniale costituisce l'indispensabile e prioritario elemento di riferimento da valutarsi in relazione alle disponibilità patrimoniali dell'onerato, al punto che il mancato suo accertamento inficia la possibilità di concedere o meno il contributo, atteso che l'adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, ancor più se essenzialmente riferita alle sue potenzialità lavorative, non può essere valutata se manca il parametro di partenza dell'indagine al quale rapportarla, ossia tenore di vita matrimoniale.
Muovendo da tali argomentazioni la giurisprudenza ha precisato altresì che le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione dell'adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l'assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio. Il riconoscimento di un assegno di mantenimento deve avvenire considerando, piuttosto che la cessazione del godimento diretto di particolari beni, il generale tenore di vita goduto in costanza della convivenza, da identificarsi avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi e tenendo conto, quindi, di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro.
6 Orbene, nel caso di specie il resistente ha chiesto l'assegno di mantenimento asserendo genericamente - quale presupposto del diritto vantato - la disparità reddituale tra le parti senza, tuttavia, dimostrare il tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio parametro di riferimento, questo, essenziale ai fini della valutazione dell'inadeguatezza dei redditi del resistente rispetto al tenore di vita esistente durante il rapporto di coniugio.
Pertanto, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale e tenuto conto delle risultanze processuali acquisite, il Collegio ritiene che non sia meritevole di accoglimento la domanda avente ad oggetto il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore del resistente stante la carenza dei presupposti richiesti dalla legge.
Infine, le ulteriori domande avanzate da entrambe le parti – aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti ex art. 2043 c.c. per la violazione degli obblighi nascenti dal vincolo coniugale, il pagamento delle quote per le spese condominiali, il rilascio dell'immobile sito in Acquedolci al fine di locarlo a terzi – devono essere dichiarate inammissibili per mancanza di una connessione c.d. forte con le domande proprie del giudizio di separazione.
Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte e della giurisprudenza di merito l'art. 40 c.p.c. consente, nello stesso processo, il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente, caratterizzate da riti diversi.
E' conseguentemente esclusa la possibilità del "simultaneusprocessus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili, la rivendica di beni immobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I 8.9.2014 n. 18870, Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386, Cass. Sez. I 29.1.2010 n. 2155, Cass. Sez. I 21.5.2009
7 n. 11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n. 20638; Tribunale di Milano, 15 luglio
2015).
Da ultimo, la giurisprudenza di merito ha ribadito che “ ai sensi dell'art. 40
c.p.c., è consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione: va, dunque, esclusa la possibilità del simultaneusprocessus dell'azione di separazione o divorzio, entrambe soggette al rito della camera di consiglio, con le azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme ed, in termini generali, con le azioni che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione”
(Tribunale Terni, 13/05/2020, n.296; Tribunale Salerno sez. I, 28/02/2018, n.596 in termini conformi Tribunale Lamezia Terme sez. I, 13/01/2023, n.34,Tribunale
Cosenza sez. I, 04/06/2020, n.947.
Le spese processuali stante la reciproca soccombenza sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 34/2019 R.G. così provvede:
1. dichiara la cessata materia del contendere con riferimento alle domande aventi ad oggetto all'affido esclusivo della figlia e la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita;
2. rigetta la domanda avanzata dalla ricorrente avente ad oggetto la corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia;
3. rigetta la domanda di parte ricorrente avente ad oggetto l'assegnazione dell'immobile adibito ad abitazione familiare sito in Busto Arsizio (VA)
Via Filippo Corridoni n.35;
4. rigetta la domanda avente ad oggetto la corresponsione dell'assegno di mantenimento avanzata dal resistente;
5. dichiara inammissibile tutte le altre domande avanzate dalle parti;
8 6. compensa le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 23.4.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
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