Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/06/2025, n. 4851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4851 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20102/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Milano QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20102/2022 promossa da:
part. Iva e c.f. , corrente in Parte_1 P.IVA_1
Roma (RM), Piazza Enrico Martini, 5 in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente dall'avv. Parte_2
Rossella Lucifora (C.F. ) e dall'avv. Enrico Usseglio Min (C.F. C.F._1
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in C.F._2 forza di procura speciale allegata all'atto di citazione
Parte attrice
Contro
(Cod. Fisc./ P. I.V.A. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante, con sede legale in Rozzano (MI) Via Monte Bianco n. 60/A, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Maresta (CF ) e CodiceFiscale_3 dall'avv. Beatrice Maria Persico (C.F. ) ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso lo studio dei difensori in Milano, Corso Giuseppe Garibaldi n. 95, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione
Parte convenuta
Oggetto: contratto di franchising
Conclusioni delle parti: parte attrice:
Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le più opportune declaratorie e provvidenze,
pagina 1 di 12
• ammettere le prove per interpello e testi sulle capitolazioni da effettuarsi nei termini di legge;
nel merito
• accertare e dichiarare la legittimità del recesso operato dalla società esponente;
• accertare e dichiarare l'invalidità del contratto di Franchising e, comunque, illegittimità e vessatorietà delle clausole, come specificate in narrativa dell'atto di citazione;
• accertare che la convenuta si è resa inadempiente per le ragioni di cui in narrativa e conseguentemente anche in punto risoluzione del contratto, obblighi restitutori e risarcitori in capo a Controparte_1
in ogni caso
• col favore delle spese ed onorari di procedura. parte convenuta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza respinta e disattesa, previa ogni necessaria declaratoria in rito e del caso
Preliminarmente
Disporre ai sensi dell'art. 89 c.p.c. la cancellazione della seguente espressione contenuta nella memoria di parte attrice del 16/11/2022 e qui trascritta “Nonostante il tentativo avversario di “fare confusione”” in quanto espressione sconveniente alla stregua del disposto di cui all'art. 89 c.p.c., poichè pare attribuire al difensore della convenuta un comportamento in contrasto con i doveri di lealtà di cui all'art. 88 c.p.c. piuttosto che con il disposto di cui all'art. 96 c.p.c..
Nel merito
Respingere tutte le domande ex adverso proposte siccome infondate in fatto ed in diritto e in ogni caso siccome non provate.
Condannare al pagamento di € 6.074,91 a titolo di Parte_1 royalties per il periodo Aprile 2021 – Giugno 2021 oltre interessi ex Dlgs n. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo.
Condannare al pagamento della somma di € Parte_1
39.835,44 a titolo di penale ex art. 15 del contratto di franchising per la risoluzione anticipata del contratto e per la violazione del patto di non concorrenza.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
*
Prova per interrogatorio formale pagina 2 di 12 Si chiede di essere ammessi a prova per interrogatorio formale sui seguenti capitoli vero è che:
1) aveva accesso alla intranet ininterrottamente dalla sua Parte_2 CP_1 attivazione nel 2004 sino a giugno 2021;
2) dalla attivazione della intranet nel 2004 erano disponibili sulla intranet Tecnocasa i documenti di cui al doc. 53 lett. a) b) c) d) e) f) a rammostrarsi;
3) in sede di sottoscrizione del contratto di franchising di 2009 Parte_1
Srl del 2015 di cui al doc. 66 a rammostrarsi ha sottoscritto ricevuta di Parte_2 consegna della documentazione di cui al cap. 2 secondo i termini dell'art. 4 L. 129/2004;
4) ha completato i corsi di formazione ed ha acquisito gli attestati di cui al Parte_2 doc. 67 a rammostrarsi
5) ha completato i corsi di formazione ed ha acquisito gli attestati di cui al Parte_3 doc. 68 a rammostrarsi
6) ha completato i corsi di formazione ed ha acquisito gli attestati di cui Parte_4 al doc. 69 a rammostrarsi
7) ha richiesto a l'accesso ai corsi formativi per i Parte_2 Controparte_1 propri collaboratori , Persona_1 Persona_2 Persona_3 Per_4
, , ,
[...] Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8
come da doc. 71 a rammostrarsi Persona_9
8) i collaboratori di cui al cap. precedente hanno seguito i corsi di formazione organizzati a pagati da di cui al doc. 71 a rammostrarsi;
Controparte_1
9) i doc. 63 – 64 – 65 a rammostrarsi rappresentano la consuntivazione dei servizi prestati alla rete per gli anni 2019 – 2020 – 2021;
10) dal 01/03/2019 fino a giugno 2021 l'attrice ha usufruito dei servizi informatici con gli accessi di cui al doc. 57 a rammostrarsi
11) dal 01/03/2019 fino a giugno 2021 l'attrice ha avuto accesso alla consulenza informatica prestata dal Sig. Controparte_2
12) Nel corso del 2019 – 2020 – 2021 il Sig. ha partecipato quale relatore Controparte_2 alle riunioni d'area di cui al doc. 70 a rammostrarsi
13) Nel corso del 2019 il Sig. si è recato quattro volte presso l'attrice per Persona_10 la consulenza periodica all'agenzia come risulta dai verbali di cui al doc. 47 a rammostrarsi.
14) Nel corso del 2020 il Sig. ha svolto tre consulenze Persona_10 periodiche a favore dell'attrice come risulta dai verbali di cui al doc. 47 a rammostrarsi
15) In data 09/03/2021 il Sig. ha svolto la consulenza periodica a favore Persona_10 dell'attrice come risulta dal verbale di cui al doc. 47 a rammostrarsi.
16) Nel corso del 2019 – 2020 – 2021 sono state svolte le riunioni degli affiliati dell'area Lazio come da verbali di cui al doc. 70 a rammostrarsi pagina 3 di 12 17) dal 1/3/2019 fino a Giugno 2021 : Parte_1
- ha esposto il marchio all'esterno dei propri uffici - ha utilizzato il marchio CP_1 sulle proprie inserzioni pubblicitarie - ha utilizzato il marchio nei CP_1 CP_1 post pubblicati su Facebook
18) a partire dal 25/06/2021 l'agenzia spone il marchio Parte_1 come da doc. 72 a rammostrarsi. Per_11
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 12.5.2022 Parte_1 conveniva in giudizio allegando: Controparte_1
- di svolgere attività di mediazione immobiliare e di essere stata per anni affiliata al Gruppo in forza di contratti di franchising;
CP_1
- che nel maggio 2021 la stessa decideva di recedere dal contratto;
- che ogni tentativo di definire bonariamente il rapporto si rivelò inutile;
- che con atteggiamento ostruzionistico, dopo la cessazione del contratto, CP_1 impediva all'attrice di continuare a svolgere la propria attività causandole gravi danni;
- che solo a seguito del recesso l'attrice si avvedeva che il franchisor aveva violato la clausola di esclusiva, consentendo l'apertura di agenzie concorrenti nella medesima zona;
- che la domanda giudiziale era finalizzata ad ottenere l'accertamento della legittimità del recesso, la dichiarazione di nullità, annullamento e/o risoluzione del rapporto di franchising ovvero in ogni caso l'accertamento della invalidità e delle illegittimità delle clausole contrattuali in punto esclusiva e obblighi e divieti di non concorrenza, l'accertamento degli inadempimenti posti in essere da con CP_1 conseguenti obblighi restitutori e risarcitori.
- che la legittimità del recesso risiedeva nella impossibilità sopravvenuta di far fronte alle prestazioni di cui alle obbligazioni assunte contrattualmente, a causa degli avvenimenti legali alla epidemia Covid 19 ed ai provvedimenti normativi conseguenti;
- che la legittimità del recesso trovava fondamento altresì nella invalidità ed illegittimità del rapporto contrattuale nonché negli inadempimenti posti in essere dalla convenuta (quali la mancata consegna del manuale operativo e di utilizzo, e la mancata consegna di quanto previsto agli artt. d) ed e) dell'art. 4 l. 129/2004 al fine di valutare la convenienza dell'apertura di un'agenzia in una zona piuttosto che in un'altra, e mancato trasferimento del know how), ovvero nella vessatorietà delle clausole contrattuali. Rassegnava le seguenti conclusioni: <<voglia il tribunale ill.mo disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione previe le pi opportune declaratorie provvidenze con riserva di azione finalizzata alla qualificazione ed ottenimento delle restituzioni risarcimento del danno a successivo giudizio>pagina 4 di 12 in via istruttoria
• ammettere le prove per interpello e testi sulle capitolazioni da effettuarsi nei termini di legge;
nel merito
• accertare e dichiarare la legittimità del recesso operato dalla società esponente;
• accertare e dichiarare l'invalidità del contratto di Franchising e, comunque, illegittimità e vessatorietà delle clausole, come specificate in narrativa;
• accertare che la convenuta si è resa inadempiente per le ragioni di cui in narrativa e conseguentemente anche in punto risoluzione del contratto, obblighi restitutori e risarcitori in capo Controparte_1 in ogni caso
• col favore delle spese ed onorari di procedura>>.
In data 21.9.2022 si costituiva in giudizio che contestava CP_1 Controparte_1 tutto quanto ex adverso sostenuto ed in particolare allegava:
- che ra società affiliata a dal 2010; Parte_1 CP_1
- che in data 1.3.2019 confermava il proprio interesse a proseguire il Pt_1 rapporto commerciale con il gruppo e sottoscriveva un nuovo contratto CP_1 di franchising con durata dal 1.3.2020 al 29.2.2025;
- che in data 7.5.2021 l'attrice comunicava il recesso dal contratto in ragione degli accadimenti ricollegati al Covid-19 nonché per presunti inadempimenti del
CP_3
- che con comunicazione dell'8.7.2021 rilevava come il recesso CP_1 unilaterale dai contratti di franchising non fosse convenzionalmente pattuito, contestava la violazione del divieto di concorrenza ex art. 11 del contratto nonché il mancato pagamento delle royalties contrattualmente dovute per complessivi euro 6.074,91 e intimava a di rimuovere dai punti vendita insegne e marchi di Pt_1 altre reti di franchising, cessare ogni e qualsiasi attività a favore di società concorrenti, cedere ogni partecipazione in società concorrente non quotata in borsa;
- che in data 22.7.2021 a fronte del mancato adempimento di quanto CP_1 intimato, comunicava la risoluzione del contratto di franchising ex art. 12 richiedendo il pagamento delle royalties e delle penali previste per ciascuna clausola indicata nell'art. 12 del contratto di franchising;
- che l'amministratore unico di , aveva iniziato a collaborare Pt_1 Parte_2 con un'agenzia nel 1996 ed aveva operato nel gruppo per CP_1 venticinque anni e nel corso di detta lunga affiliazione, insieme al fratello Pt_4
e al marito , soci della società attrice, aveva avviato ben
[...] Parte_3 diciotto agenzie sia a marchio sia a marchio Tecnorete, e sia che i CP_1 Pt_2 soci avevano sottoscritto negli anni un numero considerevole di contratti di franchising per cui al tempo della sottoscrizione del contratto in oggetto ben conoscevano il contratto di franchising, il modello di business, il manuale operativo, i costi dell'investimento, la solidità economica e finanziaria del franchisor, la formula commerciale e la reale consistenza della rete, al punto che la svolgeva anche attività di formatore di nuovi affiliati;
Pt_2
pagina 5 di 12 - che nel 2021 tutte le società riconducibili a , e Parte_2 Parte_4 [...]
sospendevano progressivamente i pagamenti in favore del gruppo Pt_5
CP_1
Tanto allegato in fatto, la convenuta deduceva:
- che l'atto di citazione era nullo per incertezza del petitum, avendo l'attrice chiesto in via principale l'accertamento della legittimità del recesso, domanda incompatibile con quelle in via gradata di invalidità del contratto e di inadempimento;
- che il diritto di recesso non era previsto dal contratto, che all'art.
9.1. stabiliva: <
- che la domanda di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta non era fondata, perché l'art. 91 DL 18/2020 non prevedeva alcuna deroga al disposto dell'art. 1218 c.c., e in ogni caso il debitore è tenuto a dimostrare l'impossibilità della prestazione, ovvero nel caso in oggetto che l'epidemia Covid 19 avesse reso assolutamente impossibile la prestazione (e peraltro l'impotenza finanziaria non può mai configurare impossibilità assoluta), prova non fornita dall'attrice, la quale anzi aveva diffuso via social la notizia del raggiungimento degli obiettivi per l'anno 2020, come anche comprovato dai bilanci della società prodotti dalla Pt_1 convenuta;
- che comunque a fronte dell'emergenza sanitaria, aveva fornito supporto CP_1 ed assistenza agli affiliati, mediante pubblicazione sulla intranet aziendale accessibile a tutti gli affiliati di puntuali istruzioni, nonché mettendo a disposizione ulteriori strumenti informatici e svolto numerose attività di sostegno agli affiliati (<<sono state previste nuove funzionalit per i portali tecnocasa.it e tecnorete.it al fine di consentire cliente contattare l zona essere seguito nella vendita nell del proprio immobile restando a casa nel rispetto della normativa emergenziale la previsione modulistica online pensata alle agenzie acquisire nuovi incarichi ritirare proposte il servizio in comodit con virtual tour garantire le visite anche da remoto live bot grazie quale possibile una assistenza immediata diretta parte dell coloro che visitano tecnomedia.it assicurando tramite gli strumenti informatici quel>pagina 6 di 12 contatto diretto tipico del metodo l'attivazione del servizio di rivista CP_1 digitale. Tutte le riviste possono dal 2020 essere consultate sul web;
la previsione di nuove funzionalità per il servizio TecnoValore già in uso da parte degli affiliati;
la firma e la video-identificazione da remoto;
la stessa formazione non si è fermata in quanto sono stati organizzati webinar per gli affiliati, ai quali hanno partecipato sia sia i suoi collaboratori>>), nonché consentito Parte_2 una riduzione delle royalties a determinate condizioni;
- che parimenti la domanda ex art. 1467 c.c. era infondata alla luce di quanto già rilevato;
- che anche la doglianza secondo cui aveva impedito l'accesso ai dati ed ai CP_1 portali, impedendo a di svolgere la sua attività, risultava infondata, atteso Pt_1 che il (che nulla c'entrava con i rapporti tra l'attrice e Controparte_4
Immobiliare.it) metteva a disposizione degli affiliati strumenti per la promozione immobiliare tramite CN s.r.l. (società che fornisce servizi pubblicitari); il contratto con CN veniva sottoscritto da ogni affiliato e per clausola contrattuale si risolveva a fronte della risoluzione del contratto di franchising, con la conseguenza che l'ex affiliato doveva provvedeva autonomamente ed in altro modo a gestire la pubblicazione dei propri annunci pubblicitari;
- che aveva adempiuto alle prestazioni di cui alle obbligazioni assunte con CP_1 il contratto, prestando consulenza, assistenza, formazione e aggiornamento;
- che non vi era stata alcuna violazione della clausola di esclusiva posto che nel contratto in oggetto era precisato che aveva la piena proprietà di CP_1 differenti marchi tra cui “ ” e “TECNORETE” e le parti convenivano CP_1 espressamente che nella medesima zona “di esclusiva potranno legittimamente operare altri Franchisee affiliati con sede operativa all'interno della CP_1 zona stessa e per lo stesso settore commerciale, ma con differenti marchi, segni distintivi, in virtù di contratti di franchising dai medesimi stipulati con il Franchisor. In altre parole, nella zona di competenza del Franchisee a marchio potranno operare, in esclusiva per le rispettive zone, altri Franchisee a CP_1 marchio Tecnorete, e viceversa”; pertanto in virtù del contratto CP_1 si era obbligata a consentire unicamente a
[...] Parte_1
nella zona territoriale individuata e approvata dalle parti, l'uso del marchio
[...]
“ ” e degli altri segni distintivi, il cui utilizzo nella zona non poteva e CP_1 non era stato concesso ad altri, mentre aveva Parte_1 espressamente accettato la presenza sulla medesima area di un altro affiliato a marchio Tecnorete;
solo successivamente alla fuoriuscita dell'attrice dal franchising avvenuta a luglio 2021, società diversa e distinta Parte_1 dall'attrice, sottoscriveva un contratto con la convenuta con cui le veniva concesso l'uso del marchio In definitiva, fino a quando l'attrice era stata parte del CP_1 franchising, aveva garantito alla stessa l'area di esclusiva;
cessata CP_1
l'affiliazione, e quando l'attrice aveva provveduto ad operare con marchio concorrente nella medesima zona, aveva concesso il marchio CP_1 CP_1 nell'area che fino al luglio 2021 era stata assegnata a ad una nuova agenzia, Pt_1 agenzia che dal 2018 al 2022 aveva operato come affiliato a marchio CP_1
Tecnorete senza alcuna lamentela da parte dell'attrice;
pagina 7 di 12 - che tutta la documentazione necessaria era stata consegnata e comunque era a disposizione dell'affiliato nel portale intranet;
- che la doglianza relativa al mancato trasferimento del know how era destituita di fondamento proprio in considerazione del fatto che solo coloro che sono stati formati da un precedente affiliato operando all'interno di una agenzia, dopo avere partecipato ad un percorso formativo organizzato dal franchisor, avendo pieno accesso alla intranet aziendale, possono formulare richiesta di affiliazione. In questo modo il futuro affiliato sceglie consapevolmente di aderire a un franchising di cui conosce perfettamente il know-how e ha già avuto modo di applicare come collaboratore. La trasmissione del know-how avviene costantemente da parte del franchisor con una molteplicità di iniziative tra le quali la formazione, i comunicati via intranet, i responsabili di zona, e prosegue ininterrottamente durante tutto il corso del contratto con eventi, consulenza, eventi nazionali e sul territorio, formazione, corsi, aggiornamenti;
- che le accuse di aver consentito ad altre agenzie l'utilizzo dei dati dell'attrice erano destituite di fondamento, poiché poneva in essere una condivisione di CP_1 dati volta alla realizzazione di maggior volume di affari, come indicato nel manuale operativo;
- che l'attrice decideva di abbandonare la rete per aderire alla rete CP_1 concorrente società di cui era diventata socia e consigliere di Per_11 Parte_2 amministrazione, e non provvedeva al pagamento delle royalties per il periodo aprile – giugno 2021 per un importo di euro 6.074,91, oltre interessi commerciali;
- che l'attrice era tenuta anche al pagamento delle penali contrattuali dovute per la risoluzione anticipata del contratto e per la violazione del patto di non concorrenza, in quanto il contratto di franchising all'art. 15, in ipotesi di risoluzione del contratto per il mancato pagamento delle royalties, riconosceva al franchisor una penale non inferiore all'ammontare delle royalties per un anno e dunque euro 19.917,72 (euro 1.659,81 royalty mensile iva esclusa * 12 mensilità = euro 19.917,72), e sempre l'art. 15 prevedeva l'ulteriore penale di euro 19.917,72 per violazione della clausola di non concorrenza (violazione provata dalla pagina del sito che Per_11 dimostrava come agiva sotto il marchio Parte_6 Per_11 nello stesso luogo ove era stata operante come;
CP_1
- che dunque la convenuta vantava un credito complessivo di euro 45.910,35. Ciò esposto rassegnava le seguenti conclusioni: <<piaccia all tribunale adito ogni contraria istanza respinta e disattesa previa necessaria declaratoria in rito del caso>*
- Respingere tutte le domande ex adverso proposte siccome infondate in fatto ed in diritto ein ogni caso siccome non provate.
- Condannare al pagamento di euro 6.074,91 a Parte_1 titolo di royalties per il periodo Aprile 2021 – Giugno 2021 oltre interessi ex Dlgs n. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo.
- Condannar al pagamento della somma di euro Parte_1
39.835,44 a titolo di penale ex art. 15 del contratto di franchising per la risoluzione anticipata del contratto e per la violazione del patto di non concorrenza.
pagina 8 di 12 - Con vittoria di spese e compensi di causa>>.
Alla prima udienza del 20.10.2022 il Tribunale dichiarava la nullità dell'atto di citazione ed assegnava termine per integrazione. Alla successiva udienza del 2.3.2023 le parti insistevano nelle rispettive istanze;
con ordinanza riservata il Tribunale assegnava i termini ex art. 183.6 c.p.c. rinviando la causa all'udienza del 4.7.2023 per discussione in ordine all'ammissione dei mezzi di prova. All'udienza del 4.7.2023 il Tribunale si riservava sulle istanze istruttorie. Con ordinanza riservata ammetteva i capitoli di prova articolati da parte convenuta e alla prova contraria la parte attrice e rinviava per l'escussione di un teste per parte all'udienza dell'11.1.2024; alle successive udienze del 28.3.2024 e del 12.6.2024 venivano escussi tutti i testi e veniva disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. il Tribunale, preso atto della precisazione delle conclusioni, assegnava alle parti i termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali, decorsi i quali la causa veniva trattenuta in decisione.
*****
Dovendosi, quindi, esaminare l'ammissibilità e la fondatezza delle domande e delle difese come proposte si osserva L'attrice ha chiesto in via principale l'accertamento della legittimità del recesso dal contratto stipulato dalle parti. Risulta dalla documentazione in atti che affiliata a Parte_1 dal 2010, nel 2019 sottoscriveva un ulteriore contratto di affiliazione che CP_1 prevedeva quale naturale scadenza il 29.2.2025 (doc. 1, art. 8). L'art.
9.1 del contratto (<
Gli inadempimenti indicati dall'attrice sono enuncleati in maniera generica e non sono supportati da alcuna prova documentale. La copiosa documentazione in atti e le prove orali assunte nel corso del giudizio consentono di ritenere le doglianze completamente prive di fondamento. I testi escussi anche quelli della parte attrice hanno confermato che procedeva CP_1 all'organizzazione di corsi di formazione (gli stessi soci dell'attrice hanno confermato di avervi preso parte), alla fornitura dei servizi come previsti dal contratto (e di cui ai docc. 63-64-65 che sono stati confermati dai testi), allo svolgimento di riunioni degli affiliati dell'area Lazio presso la sede regionale, e di consulenze periodiche da parte di un consulente incaricato presso l'agenzia di cui aveva usufruito anche l'attrice. I testi hanno anche confermato che l'attrice ha usufruito dei servizi informatici forniti da E' CP_1 stato altresì confermato che l'attrice ha utilizzato il marchio di sino a giugno CP_1
2021. Pertanto, tutta l'attività di formazione, consulenza, assistenza, di utilizzo dei servizi e del marchio risulta confermata dai testimoni come anche dalla documentazione versata in atti (in particolare docc. da 47 a 50; da 53 a 56; 57). Risulta inoltre che in sede di sottoscrizione del contratto l'attrice abbia ricevuto tutta la documentazione ex art. 4 legge 129/2004 (l'attrice ha sottoscritto confermando di avere ottenuto in consegna, anche su supporto informatico, la citata documentazione). Peraltro è fatto pacifico che alla data di sottoscrizione del contratto di cui si tratta l'attrice fosse già affiliata da anni alla convenuta ed avesse avuto già accesso al portale intranet e dunque a tutta la documentazione del che ben conosceva. Anche il know how è stato Controparte_4 fornito secondo le modalità confacenti al tipo di contratto e dunque sia alla sottoscrizione del contratto sia nel corso dell'esecuzione del contratto di franchising grazie a consulenze, riunioni, formazioni, assistenza. Tanto risulta confermato anche dai testi escussi. La violazione della clausola di esclusiva da parte della convenuta è anch'essa rimasta indimostrata. Come precisato dalla convenuta e come si evince dalla documentazione, nel contratto per cui è causa, sottoscritto nel 2019, viene precisato che ha la Controparte_1 piena proprietà di due marchi differenti “ ” e “TECNORETE”. All'art.
3.4 CP_1 del contratto è previsto che nella singola zona possano essere compresenti sia affiliati con marchio sia affiliati con il marchio Tecnorete;
ciò era previsto ed CP_1 espressamente accettato dall'attrice fin dall'avvio del rapporto. Con la clausola di esclusiva il franchisor si obbligava a consentire unicamente all'opponente nella zona territoriale individuata l'uso del marchio e degli altri segni distintivi il cui CP_1 utilizzo nella zona non poteva essere concesso ad altri per tutta la durata della pagina 10 di 12 affiliazione. Non risulta alcuna violazione dell'esclusiva. La convenuta ha anche chiaramente spiegato che, quanto a società diversa e Parte_1 distinta dalla attrice la prima era un affiliato Parte_1 cui era stato concesso l'uso del differente marchio “TECNORETE” sino al CP_1
28.2.2022 quando il contratto venne risolto consensualmente (doc. 51). E' stato solo successivamente all'uscita dell'attrice dal franchising che CP_1 [...] sottoscriveva contratto di affiliazione a marchio (doc. Parte_1 CP_1
52), società che in precedenza, e senza alcuna lamentala dell'attrice, dal 2018 al 2021 aveva operato come affiliato a marchio Tecnorete, senza alcun rilievo da parte dell'attuale attrice. Quanto, poi, all'asserito ostruzionismo di che avrebbe impedito all'attrice di CP_1 lavorare dopo la risoluzione del contratto, ostacolandola nell'accesso ai dati ed ai portali, al di là della genericità della doglianza e dell'assenza di supporto probatorio, la convenuta ha debitamente replicato che l'eventuale mancato accesso al portale immobiliare.it (peraltro smentito dal doc. 46) nulla c'entra con trattandosi di rapporti tra CP_1 due diversi soggetti. Anche la domanda di parte attrice volta all'accertamento dell'inadempimento della convenuta deve dunque essere rigettata. In merito alla domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta, si osserva. La convenuta ha chiesto la condanna dell'attrice al pagamento delle royalties non versate e delle penali dovute per risoluzione anticipata e violazione della clausola di esclusiva. Dalla documentazione in atti risulta che il contratto di franchising inter partes si sia risolto in data 22.7.2021 per iniziativa di stante il mancato pagamento delle CP_1 royalties e la violazione della clausola di esclusiva da parte dell'attrice. Peraltro trattasi di circostanze non contestate dall'attrice. L'attrice non ha provveduto al pagamento delle royalties da aprile 2021 a giugno 2021 per l'importo di euro 6.074,91. L'art. 15.2 del contratto di franchising disciplina le conseguenze della risoluzione o cessazione del contratto e così prevede: <<in tutte le ipotesi di risoluzione o cessazione del contratto secondo gli artt. n. e recesso a termini dell violazione patto non concorrenza cui all il franchisor avr diritto al risarcimento degli eventuali danni ma in ogni caso salvo maggior danno la facolt chiedere per anche parziale ciascuna clausola considerata una penale pari un anno fatturato franchisee con riferimento ai dodici mesi precedenti l che ha dato luogo della minimo royalty annuale>>. La royalty annuale – richiesta per ciascuna violazione – ammonta ad euro 19.917,72 (euro 1.659,81 royalty mensile iva esclusa x 12 mensilità = euro 19.917,72). Con comunicazione in data 22.07.2021 (doc. 3 convenuta), comunicava l'intervenuta risoluzione di CP_1 diritto del contratto in ragione del mancato pagamento delle royalties ai sensi della clausola ex art. 12 del contratto di franchising. Il contratto di franchising si risolveva, come detto, nel luglio 2021 e quindi anticipatamente rispetto alla sua naturale scadenza fissata al 29.02.2025 (doc. 1 convenuta, art. 8). Pertanto, la convenuta ha diritto ad ottenere l'importo previsto dalla penale contrattuale ex art. 15 pari ad euro 19.917,72 in ragione della risoluzione anticipata del contratto.
pagina 11 di 12 Inoltre, sempre l'art. 15 del contratto prevede l'ulteriore penale di euro 19.917,72 per la violazione della clausola di non concorrenza. La prova della violazione del patto di non concorrenza è stata fornita con la produzione delle pagine del sito franchising (docc. 28 – 29 – 60) ed è stata anche confermata dalle dichiarazioni dei testi (cap. 18): visto il doc. 72, confermo) e Parte_3 Pt_4
(cap. 18): visto il doc. 72, confermo la circostanza), soci dell'attrice.
[...]
Per quanto detto, la domanda riconvenzionale deve essere accolta. In ordine alla istanza di cancellazione, si richiama l'ordinanza 6.2.2023 con cui il Tribunale, ritenuta sconveniente l'espressione “nonostante il tentativo avversario di fare confusione” di cui alla memoria depositata in data 16.11.2022, visto l'art. 89 c.p.c., ne disponeva la cancellazione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
- rigetta tutte le domande di parte attrice;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta, condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta Parte_1 della somma di euro 6.074,91 a titolo di royalties per il Controparte_1 periodo aprile 2021 – giugno 2021, oltre interessi ex D. lgs n. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo, nonché al pagamento della somma di euro 39.835,44 a titolo di penale ex art. 15 del contratto di franchising per la risoluzione anticipata del contratto e per la violazione del patto di non concorrenza;
- condanna l'attrice al pagamento in favore della Parte_1 convenuta delle spese di lite che ex DM 55/2014 Controparte_1 liquida in euro 7.616,00, oltre rimborso forfettario ed oneri accessori previsti per legge ed oltre contributo unificato.
Milano, 15.6.2025
Il giudice dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO
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