Articolo 11 della Legge 23 dicembre 1993, n. 559
Articolo 10Articolo 12
Versione
15 gennaio 1994
Art. 11. (Distribuzione di carte d'identita' ai comuni) 1. Per il ritiro dei modelli delle carte d'identita' i comuni effettuano il versamento dell'importo dovuto direttamente presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, nei modi stabiliti dall' articolo 230 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e successive modificazioni, ovvero dall' articolo 2 del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609 , convertito dall' articolo 1 della legge 14 giugno 1928, n. 1325 , con imputazione al capitolo 3484 - "Entrate eventuali e diverse del Provveditorato generale dello Stato" - dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
Note all'art. 11:
- Il testo vigente dell' art. 230 del R.D. n. 827/1924 (Regolamento per l'ammministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato) e' il seguente:
"Art. 230. - 1. I versamenti di somme nelle tesorerie devono essere fatti in denaro effettivo.
2. Le somme da versarsi in denaro possono anche essere spedite alla tesoreria col mezzo di titoli postali la cui spesa pero' resta, di regola, a carico dei mittenti.
3. I versamenti presso la Tesoreria centrale dello Stato possono essere effettuati anche mediante vaglia cambiari della Banca d'Italia con esclusione di qualsiasi altro titolo di credito.
4. Gli agenti della riscossione e le sezioni di tesoreria provinciale possono accettare in versamento vaglia cambiari della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, nonche' assegni circolari o assegni bancari emessi da istituti o aziende di credito, non trasferibili, all'ordine dei medesimi agenti e sezioni.
I vaglia cambiari e gli assegni devono essere a carico di banche, istituti o aziende di credito aventi filiali o corrispondenti nella provincia in cui ha sede la sezione di tesoreria o l'agente della riscossione ordinatari dei suddetti titoli di credito.
5. Gli agenti della riscossione devono girare per l'incasso i titoli di credito al loro ordine ricevuti in versamento esclusivamente in favore della sezione di tesoreria provinciale competente per territorio.
6. Gli agenti della riscossione, che sono autorizzati dal direttore generale del tesoro a versare soltanto somme in contanti in una sezione di tesoreria di provincia diversa da quella in cui risiedono, effettuano i loro versamenti sul conto corrente postale a nome della sezione di tesoreria della propria provincia.
7. Per i titoli di credito di cui al presente articolo, riconosciuti falsi o sospettati di falsita', si applica la procedura di cui all'art. 233".
- Il testo dell' art. 2 del R.D.L. n. 2609/1927 . (Disposizioni per favorire la diffusione dei conti correnti postali, e per facilitare il versamento delle imposte dirette ed in genere delle somme dovute allo Stato), convertito dall' art. 1 della legge n. 1325/1928 , e' il seguente:
"Art. 2. - E' data facolta' ai contabili dello Stato ed ai debitori diretti di effettuare i pagamenti dovuti allo Stato, mediante il servizio dei conti correnti postali, con versamento in contanti o con postagiro in favore, sia l'uno che l'altro, del conto corrente postale intestato alla competente tesoreria".
Entrata in vigore il 15 gennaio 1994