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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 03/12/2024, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 8644/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Alina Rossato Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8644/2024 v.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Avella Erasmo Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Avella Erasmo Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: regolamentazione mantenimento figlio maggiorenne non autosufficiente su domanda congiunta.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“1. Nulla stabilirsi in punto affidamento e frequentazioni del figlio avendo oramai raggiunto la maggiore età, figlio che avrà residenza anagrafica presso l'abitazione che – in ragione dell'accordo di seguito indicato sulla disponibilità della casa familiare che rimarrà a favore della madre che ne è anche già proprietaria esclusiva – sarà presso il padre e ciò nella nuova abitazione in cui il IG.
dichiara di riconoscersi obbligato a trasferirsi entro e non oltre tre mesi dalla Controparte_1
sottoscrizione del presente ricorso.
pagina 1 di 6 2. Contributo al mantenimento del figlio.
MANTENIMENTO ORDINARIO
La IG.ra corrisponderà al IG. , a titolo di contributo per il Parte_1 Controparte_1 mantenimento del figlio, entro il giorno 5 di ogni mese l'importo mensile di € 200,00 (duecento/00) a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN del IGnor , già note alla madre;
tale somma CP_1
sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT come per legge, e ciò in relazione al periodo di convivenza del figlio presso il padre per i motivi di seguito espressi. Il IG. Per_1 Controparte_1
corrisponderà alla IG.ra , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese l'importo mensile di € 250,00 (duecento/00) a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN della RA , già note al padre;
tale somma sarà rivalutata annualmente Parte_1
in base agli indici ISTAT come per legge, e ciò in relazione al periodo di convivenza del figlio Per_1
presso la madre per i motivi di seguito espressi. Le suddette somme tengono conto sia della pattuizione dei genitori in quanto rientrante all'interno dei loro accordi di natura economica e riguardanti il mantenimento del figlio ed è coincidente con il suo primario interesse, nonché delle condizioni economiche di entrambi i genitori posto che nel caso di specie sussiste una disparità economica tra le parti a favore del padre e come di seguito indicate. La IG.ra : - lavora come Parte_1 impiegata presso la “F.LLI ROSSETTO SRL” percependo un reddito da lavoro mensile pari a euro
1.600,00 netto (doc. 3 ultime tre dichiarazione dei reddito); - corrisponde mensilmente una somma a titolo di mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare pari a euro 430,58 (doc. 4 contratto di mutuo e doc. 5 contratto di compravendita dell'immobile); Il IG. : - lavora come Controparte_1 operaio specializzato presso la “ZAGO SPA” percependo un reddito da lavoro mensile pari ad euro
1.700,00 (doc. 6 ultime tre dichiarazione dei redditi); - percepisce per l'abitazione sita in Trebaseleghe
(PD), Via MonIGnor Longhin Sant'Ambrogio di sua proprietà esclusiva un canone mensile di euro
480,00 (v. doc. 6 e doc. 9); - corrisponde mensilmente una somma a titolo di finanziamento di euro
297,60 – come da doc. 6 bis - ed euro 631,59 per mutuo acquisto della abitazione locata – come da doc. 6 ter contratto di mutuo con visura ipotecaria della trascrizione attestante abitazione di proprietà del IG. ; I genitori concordano che essi verseranno, a titolo di contributo per il mantenimento CP_1
del figlio la predetta somma, con le modalità indicate al capoverso precedente, e ciò fino al Per_1
raggiungimento della piena e documentalmente comprovata autonomia economica del figlio stesso, dal quale momento, l'assegno de quo verrà azzerato senza necessità di presentare ricorso all'Autorità
Giudiziaria, essendo i genitori, così come , sin d'ora d'accordo sul punto e prestando, Persona_2
pagina 2 di 6 per quanto occorra, in uno con i genitori la propria autorizzazione al riguardo, con obbligo a carico dei genitori così come del figlio, di comunicarsi vicendevolmente l'avvenuto perfezionarsi della sopra indicata circostanza ovvero della piena autonomia economica dello stesso - come sopra Per_1
specificato o comunque la circostanza per cui il figlio sia in una situazione giuridica Per_1
equiparata alla autonomia economica o si sia inserito in altri nuclei familiari o comunitari, in tal modo interrompendo, comunque, il suo legame e la sua dipendenza materiale e psicologica dalle figure parentali, quale il matrimonio o anche la convivenza, circostanze per cui il figlio ha dato vita ad un nuovo organismo familiare distinto e perciò autonomo rispetto a quello della famiglia di origine. I genitori, infine, concordano che l'avverarsi della modificazione della residenza – o domiciliazione prevalente - del figlio da quella futura presso il padre a quella presso la madre Per_1 rappresentando, tale ultima circostanza un quid novi, all'avverarsi di tale modificazione per cui verrà
a realizzarsi una domiciliazione prevalente e/o dichiarazione di residenza presso l'abitazione della madre, comporterà l'automatico azzeramento della erogazione disposta a carico della IG.ra della somma quale contributo al mantenimento del figlio a favore del padre, IG. Parte_1
, con la statuizione di un contributo al mantenimento del figlio a solo carico del padre, IG. CP_1
, e pari agli stabiliti sopra indicati euro 250,00, e ciò senza necessità di presentare Controparte_1 ricorso all'Autorità Giudiziaria, essendo i genitori, così come , sin d'ora d'accordo Persona_2
sul punto e prestando, i genitori la propria autorizzazione al riguardo, per quanto occorra, con obbligo a carico dei genitori così come del figlio, di comunicarsi vicendevolmente l'avvenuto perfezionarsi della sopra indicata circostanza ovvero della modificata residenza e/o domiciliazione prevalente del figlio da quella attuale presso il padre a quella presso l'abitazione della madre. Per_1
In ogni caso tali pattuizioni tutte, di cui ai capoversi precedenti, appaiono legittime in quanto rientranti all'interno degli accordi di natura economica dei genitori, con l'accordo del figlio
[...]
, in quanto riguardante il mantenimento di quest'ultimo, il quale ne riconosce la coincidenza Per_2
con il suo primario interesse.
MANTENIMENTO STRAORDINARIO
I genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie, recependo integralmente quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Padova in ordine alla ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie e della necessità di un preventivo accordo fra i genitori.
3. La casa sita in Trebaseleghe (PD) Via San Tiziano 22, rimane assegnata o comunque nella piena disponibilità della IG.ra – di cui è anche unica proprietaria - con gli arredi ivi Parte_1
pagina 3 di 6 esistenti, anche in ragione dell'accordo di seguito espresso circa il trasferimento del IG. CP_1
nella nuova abitazione in cui il IG. dichiara di riconoscersi obbligato a
[...] Controparte_1
trasferirsi entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso e presso la quale il padre si riconosce obbligato a trasferirsi anche assieme al figlio.
4. Con la sottoscrizione del presente ricorso, la IG.ra continuerà a versare i residui Parte_1 ratei di ammortamento del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare rimasta nella sua piena disponibilità e sita in Trebaseleghe (PD) Via San Tiziano 22. Il IG. , a mezzo la Controparte_1
sottoscrizione del presente ricorso si riconosce obbligato a lasciare la casa familiare sita in
Trebaseleghe (PD) Via San Tiziano 22 entro e non oltre tre mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso per perfezionare il trasferimento presso la nuova abitazione assieme al figlio così come previsto nel presento ricorso.
5. La IG.ra si impegna ad erogare al IG. la somma di euro Parte_1 Controparte_1
15.000,00 ( quindicimila/00) a titolo di corrispettivo per l'assegnazione esclusiva alla IG.ra Parte_1 dell'integrale proprietà dell'arredo facente parte della casa familiare, pertanto il IG. con la CP_1
sottoscrizione del presente ricorso, dichiara di trasferire alla IG.ra , che dichiara di Parte_1 accettare, la proprietà integrale alla stessa di tutti i beni mobili facenti parte dell'arredo della casa familiare. Le parti concordano che il pagamento della somma sopra pattuita avverrà secondo le seguenti modalità: a) euro 5.000,00 (cinquemila/00), al momento della sottoscrizione del presente ricorso;
b) euro 5.000,00 (cinquemila/00), al momento della uscita dalla casa familiare sita in
Trebaseleghe (PD) Via San Tiziano 22 del IG. che dovrà avvenire, come sopra concordato CP_1
con riconoscimento di obbligo del IG. , entro e non oltre tre mesi dalla sottoscrizione del CP_1
presente ricorso per trasferirsi presso la nuova abitazione assieme al figlio;
c) euro 5.000,00 ( cinquemila/00) verrà corrisposta con n. 10 rate mensili: -di euro 500,00 ciascuna entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese a partire dal mese successivo della uscita dalla casa familiare del IG.
. CP_1
6. In tal modo i separandi danno atto e riconoscono di aver già provveduto a dividersi al 50% tra loro tutti beni, mobili ed immobili, acquistati in costanza di convivenza.
7. Le parti concordano che la IG.ra sarà unica destinataria nonché l'unico soggetto Parte_1 che riscuoterà l'Assegno Unico Universale per cui il IG.ra e la IG.ra Controparte_1 Parte_1 concordano sin d'ora e prestano sin da ora il proprio reciproco consenso a che sia la sola IG.
[...]
a percepire per gli anni avvenire il c.d. Assegno Unico, per cui il IG.ra a Parte_1 Controparte_1
pagina 4 di 6 mezzo la sua sottoscrizione dichiara di rinunciare sin da ora ed anche per il futuro a voler percepire il
50% del detto Assegno Unico.
8. Le parti concordano che la IG.ra sarà l'unico soggetto a godere del beneficio Parte_1
fiscale dei figli a carico, per cui il IG. autorizza la IG.ra ad essere destinataria al CP_1 Parte_1
100% del beneficio fiscale dei figli a carico.
9. Le parti si impegnano formalmente ad adempiere a tutti gli obblighi previsti nel presente ricorso secondo correttezza e buona fede e per l'effetto i separandi si impegnano sin d'ora a prestare il loro consenso avanti il Tribunale di Padova alla fissanda udienza – richiesta in modalità cartolare - per la dichiarazione della loro personale separazione, a conferma delle condizioni di cui al presente ricorso, nonché si impegnano a sottoscrivere le note che saranno redatte per la data della udienza cartolare ed ogni dichiarazione utile per la detta udienza confermando le medesime condizioni stabilite nel presente ricorso.
10. I IGnori e dichiarano, adempiuto tutto quanto sopra elencato, di Parte_1 Controparte_1
non aver altre reciproche pretese di debito/credito l'un l'altro per qualsivoglia titolo o ragione avente origine nella loro convivenza dando atto di aver regolarizzato ogni pendenza reciproca e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro adempiuti gli obblighi di cui sopra salvo quanto previsto dal presente ricorso.
1. Le spese legali per il presente giudizio di separazione saranno integralmente a carico della IG.ra
”. Parte_1
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 15.7.2024, e Parte_1
hanno chiesto la regolamentazione del mantenimento del figlio nato il Controparte_1 Per_1
30.4.2006, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, alle condizioni riportate in epigrafe, allegando:
- che le parti ebbero ad intrattenere una relazione di convivenza iniziata il 3.11.2004 dalla quale il
30.4.2006 è nato oggi maggiorenne economicamente non autosufficiente, in quanto studente;
Per_1
- che il rapporto di convivenza, una volta di reciproca soddisfazione e gradimento, si è mantenuto tale sino ad un anno fa quando tra i conviventi si sono manifestate situazioni che hanno fatto venire meno quella affectio necessaria all'armonico sviluppo della famiglia e, pertanto, i ricorrenti sono addivenuti pagina 5 di 6 alla determinazione di conferire natura legale e giuridica alla loro volontà di separarsi e di regolare i loro rapporti nell'interesse del figlio maggiorenne e non autonomo economicamente.
Con note depositate per l'udienza del 1.10.2024 le parti hanno confermato gli accordi riportati in epigrafe.
Tali accordi sono privi di profili d'illegittimità, conformi all'interesse del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e coerenti con la situazione personale ed economica, quale risulta dai documenti prodotti e dalle concordi allegazioni e, pertanto, va preso atto degli stessi quanto al punto 2.
Con riferimento, poi, ai punti da 3 a 12 delle rassegnate conclusioni, si evidenzia che le stesse sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepite dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis. 51 c.p.c., così provvede;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti riportati in epigrafe, secondo quanto indicato in motivazione;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova nella camera di conIGlio del 28 novembre 2024.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Alina Rossato
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Alina Rossato Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8644/2024 v.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Avella Erasmo Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Avella Erasmo Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: regolamentazione mantenimento figlio maggiorenne non autosufficiente su domanda congiunta.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“1. Nulla stabilirsi in punto affidamento e frequentazioni del figlio avendo oramai raggiunto la maggiore età, figlio che avrà residenza anagrafica presso l'abitazione che – in ragione dell'accordo di seguito indicato sulla disponibilità della casa familiare che rimarrà a favore della madre che ne è anche già proprietaria esclusiva – sarà presso il padre e ciò nella nuova abitazione in cui il IG.
dichiara di riconoscersi obbligato a trasferirsi entro e non oltre tre mesi dalla Controparte_1
sottoscrizione del presente ricorso.
pagina 1 di 6 2. Contributo al mantenimento del figlio.
MANTENIMENTO ORDINARIO
La IG.ra corrisponderà al IG. , a titolo di contributo per il Parte_1 Controparte_1 mantenimento del figlio, entro il giorno 5 di ogni mese l'importo mensile di € 200,00 (duecento/00) a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN del IGnor , già note alla madre;
tale somma CP_1
sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT come per legge, e ciò in relazione al periodo di convivenza del figlio presso il padre per i motivi di seguito espressi. Il IG. Per_1 Controparte_1
corrisponderà alla IG.ra , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese l'importo mensile di € 250,00 (duecento/00) a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN della RA , già note al padre;
tale somma sarà rivalutata annualmente Parte_1
in base agli indici ISTAT come per legge, e ciò in relazione al periodo di convivenza del figlio Per_1
presso la madre per i motivi di seguito espressi. Le suddette somme tengono conto sia della pattuizione dei genitori in quanto rientrante all'interno dei loro accordi di natura economica e riguardanti il mantenimento del figlio ed è coincidente con il suo primario interesse, nonché delle condizioni economiche di entrambi i genitori posto che nel caso di specie sussiste una disparità economica tra le parti a favore del padre e come di seguito indicate. La IG.ra : - lavora come Parte_1 impiegata presso la “F.LLI ROSSETTO SRL” percependo un reddito da lavoro mensile pari a euro
1.600,00 netto (doc. 3 ultime tre dichiarazione dei reddito); - corrisponde mensilmente una somma a titolo di mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare pari a euro 430,58 (doc. 4 contratto di mutuo e doc. 5 contratto di compravendita dell'immobile); Il IG. : - lavora come Controparte_1 operaio specializzato presso la “ZAGO SPA” percependo un reddito da lavoro mensile pari ad euro
1.700,00 (doc. 6 ultime tre dichiarazione dei redditi); - percepisce per l'abitazione sita in Trebaseleghe
(PD), Via MonIGnor Longhin Sant'Ambrogio di sua proprietà esclusiva un canone mensile di euro
480,00 (v. doc. 6 e doc. 9); - corrisponde mensilmente una somma a titolo di finanziamento di euro
297,60 – come da doc. 6 bis - ed euro 631,59 per mutuo acquisto della abitazione locata – come da doc. 6 ter contratto di mutuo con visura ipotecaria della trascrizione attestante abitazione di proprietà del IG. ; I genitori concordano che essi verseranno, a titolo di contributo per il mantenimento CP_1
del figlio la predetta somma, con le modalità indicate al capoverso precedente, e ciò fino al Per_1
raggiungimento della piena e documentalmente comprovata autonomia economica del figlio stesso, dal quale momento, l'assegno de quo verrà azzerato senza necessità di presentare ricorso all'Autorità
Giudiziaria, essendo i genitori, così come , sin d'ora d'accordo sul punto e prestando, Persona_2
pagina 2 di 6 per quanto occorra, in uno con i genitori la propria autorizzazione al riguardo, con obbligo a carico dei genitori così come del figlio, di comunicarsi vicendevolmente l'avvenuto perfezionarsi della sopra indicata circostanza ovvero della piena autonomia economica dello stesso - come sopra Per_1
specificato o comunque la circostanza per cui il figlio sia in una situazione giuridica Per_1
equiparata alla autonomia economica o si sia inserito in altri nuclei familiari o comunitari, in tal modo interrompendo, comunque, il suo legame e la sua dipendenza materiale e psicologica dalle figure parentali, quale il matrimonio o anche la convivenza, circostanze per cui il figlio ha dato vita ad un nuovo organismo familiare distinto e perciò autonomo rispetto a quello della famiglia di origine. I genitori, infine, concordano che l'avverarsi della modificazione della residenza – o domiciliazione prevalente - del figlio da quella futura presso il padre a quella presso la madre Per_1 rappresentando, tale ultima circostanza un quid novi, all'avverarsi di tale modificazione per cui verrà
a realizzarsi una domiciliazione prevalente e/o dichiarazione di residenza presso l'abitazione della madre, comporterà l'automatico azzeramento della erogazione disposta a carico della IG.ra della somma quale contributo al mantenimento del figlio a favore del padre, IG. Parte_1
, con la statuizione di un contributo al mantenimento del figlio a solo carico del padre, IG. CP_1
, e pari agli stabiliti sopra indicati euro 250,00, e ciò senza necessità di presentare Controparte_1 ricorso all'Autorità Giudiziaria, essendo i genitori, così come , sin d'ora d'accordo Persona_2
sul punto e prestando, i genitori la propria autorizzazione al riguardo, per quanto occorra, con obbligo a carico dei genitori così come del figlio, di comunicarsi vicendevolmente l'avvenuto perfezionarsi della sopra indicata circostanza ovvero della modificata residenza e/o domiciliazione prevalente del figlio da quella attuale presso il padre a quella presso l'abitazione della madre. Per_1
In ogni caso tali pattuizioni tutte, di cui ai capoversi precedenti, appaiono legittime in quanto rientranti all'interno degli accordi di natura economica dei genitori, con l'accordo del figlio
[...]
, in quanto riguardante il mantenimento di quest'ultimo, il quale ne riconosce la coincidenza Per_2
con il suo primario interesse.
MANTENIMENTO STRAORDINARIO
I genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie, recependo integralmente quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Padova in ordine alla ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie e della necessità di un preventivo accordo fra i genitori.
3. La casa sita in Trebaseleghe (PD) Via San Tiziano 22, rimane assegnata o comunque nella piena disponibilità della IG.ra – di cui è anche unica proprietaria - con gli arredi ivi Parte_1
pagina 3 di 6 esistenti, anche in ragione dell'accordo di seguito espresso circa il trasferimento del IG. CP_1
nella nuova abitazione in cui il IG. dichiara di riconoscersi obbligato a
[...] Controparte_1
trasferirsi entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso e presso la quale il padre si riconosce obbligato a trasferirsi anche assieme al figlio.
4. Con la sottoscrizione del presente ricorso, la IG.ra continuerà a versare i residui Parte_1 ratei di ammortamento del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare rimasta nella sua piena disponibilità e sita in Trebaseleghe (PD) Via San Tiziano 22. Il IG. , a mezzo la Controparte_1
sottoscrizione del presente ricorso si riconosce obbligato a lasciare la casa familiare sita in
Trebaseleghe (PD) Via San Tiziano 22 entro e non oltre tre mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso per perfezionare il trasferimento presso la nuova abitazione assieme al figlio così come previsto nel presento ricorso.
5. La IG.ra si impegna ad erogare al IG. la somma di euro Parte_1 Controparte_1
15.000,00 ( quindicimila/00) a titolo di corrispettivo per l'assegnazione esclusiva alla IG.ra Parte_1 dell'integrale proprietà dell'arredo facente parte della casa familiare, pertanto il IG. con la CP_1
sottoscrizione del presente ricorso, dichiara di trasferire alla IG.ra , che dichiara di Parte_1 accettare, la proprietà integrale alla stessa di tutti i beni mobili facenti parte dell'arredo della casa familiare. Le parti concordano che il pagamento della somma sopra pattuita avverrà secondo le seguenti modalità: a) euro 5.000,00 (cinquemila/00), al momento della sottoscrizione del presente ricorso;
b) euro 5.000,00 (cinquemila/00), al momento della uscita dalla casa familiare sita in
Trebaseleghe (PD) Via San Tiziano 22 del IG. che dovrà avvenire, come sopra concordato CP_1
con riconoscimento di obbligo del IG. , entro e non oltre tre mesi dalla sottoscrizione del CP_1
presente ricorso per trasferirsi presso la nuova abitazione assieme al figlio;
c) euro 5.000,00 ( cinquemila/00) verrà corrisposta con n. 10 rate mensili: -di euro 500,00 ciascuna entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese a partire dal mese successivo della uscita dalla casa familiare del IG.
. CP_1
6. In tal modo i separandi danno atto e riconoscono di aver già provveduto a dividersi al 50% tra loro tutti beni, mobili ed immobili, acquistati in costanza di convivenza.
7. Le parti concordano che la IG.ra sarà unica destinataria nonché l'unico soggetto Parte_1 che riscuoterà l'Assegno Unico Universale per cui il IG.ra e la IG.ra Controparte_1 Parte_1 concordano sin d'ora e prestano sin da ora il proprio reciproco consenso a che sia la sola IG.
[...]
a percepire per gli anni avvenire il c.d. Assegno Unico, per cui il IG.ra a Parte_1 Controparte_1
pagina 4 di 6 mezzo la sua sottoscrizione dichiara di rinunciare sin da ora ed anche per il futuro a voler percepire il
50% del detto Assegno Unico.
8. Le parti concordano che la IG.ra sarà l'unico soggetto a godere del beneficio Parte_1
fiscale dei figli a carico, per cui il IG. autorizza la IG.ra ad essere destinataria al CP_1 Parte_1
100% del beneficio fiscale dei figli a carico.
9. Le parti si impegnano formalmente ad adempiere a tutti gli obblighi previsti nel presente ricorso secondo correttezza e buona fede e per l'effetto i separandi si impegnano sin d'ora a prestare il loro consenso avanti il Tribunale di Padova alla fissanda udienza – richiesta in modalità cartolare - per la dichiarazione della loro personale separazione, a conferma delle condizioni di cui al presente ricorso, nonché si impegnano a sottoscrivere le note che saranno redatte per la data della udienza cartolare ed ogni dichiarazione utile per la detta udienza confermando le medesime condizioni stabilite nel presente ricorso.
10. I IGnori e dichiarano, adempiuto tutto quanto sopra elencato, di Parte_1 Controparte_1
non aver altre reciproche pretese di debito/credito l'un l'altro per qualsivoglia titolo o ragione avente origine nella loro convivenza dando atto di aver regolarizzato ogni pendenza reciproca e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro adempiuti gli obblighi di cui sopra salvo quanto previsto dal presente ricorso.
1. Le spese legali per il presente giudizio di separazione saranno integralmente a carico della IG.ra
”. Parte_1
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 15.7.2024, e Parte_1
hanno chiesto la regolamentazione del mantenimento del figlio nato il Controparte_1 Per_1
30.4.2006, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, alle condizioni riportate in epigrafe, allegando:
- che le parti ebbero ad intrattenere una relazione di convivenza iniziata il 3.11.2004 dalla quale il
30.4.2006 è nato oggi maggiorenne economicamente non autosufficiente, in quanto studente;
Per_1
- che il rapporto di convivenza, una volta di reciproca soddisfazione e gradimento, si è mantenuto tale sino ad un anno fa quando tra i conviventi si sono manifestate situazioni che hanno fatto venire meno quella affectio necessaria all'armonico sviluppo della famiglia e, pertanto, i ricorrenti sono addivenuti pagina 5 di 6 alla determinazione di conferire natura legale e giuridica alla loro volontà di separarsi e di regolare i loro rapporti nell'interesse del figlio maggiorenne e non autonomo economicamente.
Con note depositate per l'udienza del 1.10.2024 le parti hanno confermato gli accordi riportati in epigrafe.
Tali accordi sono privi di profili d'illegittimità, conformi all'interesse del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e coerenti con la situazione personale ed economica, quale risulta dai documenti prodotti e dalle concordi allegazioni e, pertanto, va preso atto degli stessi quanto al punto 2.
Con riferimento, poi, ai punti da 3 a 12 delle rassegnate conclusioni, si evidenzia che le stesse sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepite dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis. 51 c.p.c., così provvede;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti riportati in epigrafe, secondo quanto indicato in motivazione;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova nella camera di conIGlio del 28 novembre 2024.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Alina Rossato
pagina 6 di 6