Decreto 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, decreto 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
n.2446/2024 V.RG.
Tribunale Ordinario di Arezzo
Il Giudice tutelare, visto il ricorso per la richiesta di nomina di un'amministrazione di sostegno in favore di nata a [...] il [...]; Parte_1
visti gli esiti della odierna udienza in cui non sono comparsi la parte ricorrente, né la persona beneficianda personalmente;
esaminata la certificazione medica in atti e depositata dalla parte ricorrente
[...]
n data 26/03/2025, a firma della dottoressa , nella quale si Parte_2 Persona_1 legge che: “al rientro dal domicilio, le condizioni generali sono migliorate” e che la beneficiaria “è aperta al colloquio orientata nel tempo e nello spazio, la memoria a breve
e lungo termine è conservata. Persiste impossibilità a deambulare e necessita di assistenza continua nello svolgimento delle attività di vita quotidiana. Riferisce benessere psicologico e appare clinicamente stabile”; letta la memoria depositata dai ricorrenti in data 24.03.2025 in cui si conclude che: “la sig.ra ha recuperato pienamente le proprie capacità intellettuali ed è Parte_1
tornata nella propria residenza (con i due fratelli); attualmente non sussiste più nessuna necessità di misure di protezione;
tutto ciò premesso, il sig. chiede la Parte_2 revoca della prossima udienza con conseguenziale estinzione del presente procedimento”;
ritenuto che “In tema di amministrazione di sostegno, l'accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge, in linea con le indicazioni contenute nell'art.12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità, deve essere compiuto in maniera specifica e circostanziata sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario - la cui volontà contraria, ove provenga da persona lucida, non può non essere tenuta in considerazione dal giudice - sia rispetto all'incidenza della stesse sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, verificando la possibilità, in concreto, che tali esigenze possano essere attuate anche con strumenti
- che tale istituto non deve trovare applicazione tutte le volte in cui la persona possa provvedere in modo autonomo alla tutela della propria persona e del proprio patrimonio, e ciò evidentemente anche in ipotesi di giovane età, facendosi aiutare da persone maggiormente competenti attraverso gli istituti del mandato e della rappresentanza.
- che il ricorso all'amministrazione di sostegno non appare giustificato da attuali e concrete esigenze di tutela della persona allorché la stessa sia titolare di redditi modesti (es. sola pensione e indennità di accompagnamento) che vengano pressoché interamente assorbiti dalle esigenze della vita quotidiana e cura e i familiari siano di fatto in grado di riscuotere detti emolumenti e di provvedervi;
- che ricorrendo le predette circostanze è quindi necessario, per far luogo alla nomina di un
ADS, che sia provata l'esistenza di un pregiudizio (ad esempio un grave e motivato conflitto all'interno del nucleo parentale, o tra il beneficiario e la persona sino ad allora delegata, che determini un pericolo attale e concreto che l'incapace non venga assistito nell'ambito della rete familiare/amicale, ovvero assenza di tale rete familiare/amicale di riferimento) che giustifichi la misura stessa, non potendosi ritenere sufficiente la mera allegazione di eventuali patologie che non siano di per sé idonee a creare difficoltà di gestione della persona beneficiaria;
Che la misura non può essere applicata, rivelandosi in ogni caso inutile e/o inadeguata, se richiesta nei confronti di persone che, pur accusando alcune patologie, siano sufficientemente assistiti da una rete familiare /amicale di protezione, ovvero siano in grado di autogestirsi e manifestino opposizione alla misura, allorché non appaia necessario, nei loro confronti, il compimento di specifici atti giuridici di carattere straordinario che ecceda i poteri di delega già concessi;
considerato che la persona beneficiaria ha recuperato pienamente le proprie capacità intellettuali e in ogni caso, risulta adeguatamente sostenuta da una rete di assistenza del nucleo familiare, che può esercitare tutte le facoltà attraverso lo strumento di deleghe operative, che garantiscono piena assistenza personale e patrimoniale, all'amministrato; che in presenza di tale situazione, non sussistono i presupposti per la nomina di un amministratore di sostegno, essendo già garantita alla persona destinataria ogni forma di protezione e di sostegno;
P.Q.M.
dichiara non luogo a provvedere sull'istanza di apertura di un'amministrazione di sostegno in favore di per mancanza dei presupposti e per la presenza di Parte_1
una rete familiare idonea a supportarla nella cura dei propri interessi e delle proprie esigenze.
Dichiara il presente decreto immediatamente efficace.
Arezzo, 27/03/2025
Il GIUDICE TUTELARE
Dott.ssa Anna Maria Saullo