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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/10/2025, n. 4782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4782 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1682/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1682/2024 R.G.V.G., avente per oggetto:
“Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Misterbianco (CT), Via N. Caudullo n. 1, C.F._1
presso lo studio dell'avv. CONDORELLI SARA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
E DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata in Misterbianco (CT), Via N. Caudullo n. 1, presso lo studio dell'avv.
CONDORELLI SARA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
1 Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero
Conclusioni: il procuratore delle parti ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno chiesto congiuntamente a Parte_1 Parte_2
questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Aci
Castello (CT) in data 28/07/2011.
Dalla loro unione, prima del matrimonio, è nata la figlia il 24/06/2009. Persona_1
Le parti hanno esposto che si sono separate con decreto di omologa della separazione consensuale n. 207/2016, pronunciato da questo Tribunale il 10/03/2016, e che da allora non si sono più riconciliate.
All'udienza del 12/09/2024, tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato note scritte dichiarando di non volersi riconciliare e chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto, quindi, la causa è stata posta in decisione dinnanzi al Collegio.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne parti.
2 Il Tribunale ritiene di condividere quanto stabilito dalle parti stesse in seno al ricorso congiunto.
Appare opportuno a questo Collegio disporre l'affidamento condiviso della figlia minorenne
, con collocamento presso l'abitazione della madre. Persona_1
Le modalità del diritto di visita del padre con la figlia possono essere disposte in conformità
a quanto chiesto congiuntamente dalle parti nel ricorso introduttivo, tenendo conto delle esigenze della ragazza, prossima al compimento del sedicesimo anno di età, e solamente in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti, vanno disciplinate come in dispositivo.
Rileva il Collegio che, in base all'accordo raggiunto dalle parti, il ricorrente
[...]
debba contribuire al mantenimento della figlia minorenne, Parte_1
corrispondendo ad un assegno mensile dell'importo complessivo di Euro Parte_2
300,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Il Tribunale prende atto che le parti si autorizzano vicendevolmente al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio, e alla richiesta di rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio per la figlia minorenne.
Il Tribunale prende atto che entrambe le parti rinunciano a qualsiasi richiesta economica tra loro.
La natura congiunta della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Aci Castello (CT) in data 28/07/2011
tra e , trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Parte_2
3 matrimonio dello Stato Civile del Comune di Aci Castello (CT) dell'anno 2011, al N. 43, della
Parte II, Serie C, alle condizioni specificate in motivazione;
dispone l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocamento presso la ricorrente;
Parte_2
dispone che il ricorrente possa sempre vedere e tenere Parte_1
con sé la figlia minorenne compatibilmente con le esigenze dell'altro genitore Persona_1
e della figlia stessa (e segnatamente di quelle scolastiche) in conformità a quanto chiesto congiuntamente dalle parti e, in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti: ogni martedì e giovedì, dalle ore 15,00, o in alternativa dall'uscita da scuola, alle ore 21,00; a settimane alterne, dall'uscita da scuola del venerdì (o del sabato) alle ore 21,00 della domenica;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale
o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della
Domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
per trenta giorni, dei quali almeno quindici giorni continuativamente, nel periodo estivo;
ad anni alterni il giorno del compleanno;
in modalità alternata le ulteriori festività previste in calendario;
le parti potranno avvalersi anche di videochiamate e strumenti per la videoconferenza;
gli incontri devono essere sempre voluti e graditi dalla figlia minorenne;
dispone che contribuisca al mantenimento della figlia Parte_1
minorenne versando ad , entro il giorno 5 di ogni mese, un Persona_1 Parte_2
assegno mensile dell'importo complessivo di Euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Aci Castello (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 12 Settembre 2025.
4 Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1682/2024 R.G.V.G., avente per oggetto:
“Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Misterbianco (CT), Via N. Caudullo n. 1, C.F._1
presso lo studio dell'avv. CONDORELLI SARA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
E DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata in Misterbianco (CT), Via N. Caudullo n. 1, presso lo studio dell'avv.
CONDORELLI SARA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
1 Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero
Conclusioni: il procuratore delle parti ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno chiesto congiuntamente a Parte_1 Parte_2
questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Aci
Castello (CT) in data 28/07/2011.
Dalla loro unione, prima del matrimonio, è nata la figlia il 24/06/2009. Persona_1
Le parti hanno esposto che si sono separate con decreto di omologa della separazione consensuale n. 207/2016, pronunciato da questo Tribunale il 10/03/2016, e che da allora non si sono più riconciliate.
All'udienza del 12/09/2024, tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato note scritte dichiarando di non volersi riconciliare e chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto, quindi, la causa è stata posta in decisione dinnanzi al Collegio.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne parti.
2 Il Tribunale ritiene di condividere quanto stabilito dalle parti stesse in seno al ricorso congiunto.
Appare opportuno a questo Collegio disporre l'affidamento condiviso della figlia minorenne
, con collocamento presso l'abitazione della madre. Persona_1
Le modalità del diritto di visita del padre con la figlia possono essere disposte in conformità
a quanto chiesto congiuntamente dalle parti nel ricorso introduttivo, tenendo conto delle esigenze della ragazza, prossima al compimento del sedicesimo anno di età, e solamente in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti, vanno disciplinate come in dispositivo.
Rileva il Collegio che, in base all'accordo raggiunto dalle parti, il ricorrente
[...]
debba contribuire al mantenimento della figlia minorenne, Parte_1
corrispondendo ad un assegno mensile dell'importo complessivo di Euro Parte_2
300,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Il Tribunale prende atto che le parti si autorizzano vicendevolmente al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio, e alla richiesta di rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio per la figlia minorenne.
Il Tribunale prende atto che entrambe le parti rinunciano a qualsiasi richiesta economica tra loro.
La natura congiunta della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Aci Castello (CT) in data 28/07/2011
tra e , trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Parte_2
3 matrimonio dello Stato Civile del Comune di Aci Castello (CT) dell'anno 2011, al N. 43, della
Parte II, Serie C, alle condizioni specificate in motivazione;
dispone l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocamento presso la ricorrente;
Parte_2
dispone che il ricorrente possa sempre vedere e tenere Parte_1
con sé la figlia minorenne compatibilmente con le esigenze dell'altro genitore Persona_1
e della figlia stessa (e segnatamente di quelle scolastiche) in conformità a quanto chiesto congiuntamente dalle parti e, in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti: ogni martedì e giovedì, dalle ore 15,00, o in alternativa dall'uscita da scuola, alle ore 21,00; a settimane alterne, dall'uscita da scuola del venerdì (o del sabato) alle ore 21,00 della domenica;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale
o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della
Domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
per trenta giorni, dei quali almeno quindici giorni continuativamente, nel periodo estivo;
ad anni alterni il giorno del compleanno;
in modalità alternata le ulteriori festività previste in calendario;
le parti potranno avvalersi anche di videochiamate e strumenti per la videoconferenza;
gli incontri devono essere sempre voluti e graditi dalla figlia minorenne;
dispone che contribuisca al mantenimento della figlia Parte_1
minorenne versando ad , entro il giorno 5 di ogni mese, un Persona_1 Parte_2
assegno mensile dell'importo complessivo di Euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Aci Castello (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 12 Settembre 2025.
4 Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
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