TRIB
Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/09/2025, n. 3937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3937 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1234/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Dott. Valentina Giuditta Soria GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1234/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. CARUSO VERONICA presso cui è Parte_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'avv. DAMASO ELSA presso cui è Controparte_1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente in data 8.07.2025 e da parte resistente in data 7.07.2025.
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in PIANEZZA il 01/05/2009.
Dal matrimonio sono nati i figli: nato a [...] il [...] e Persona_1 [...] nato a [...] il [...]; Per_2
Con ricorso depositato il 23/01/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità di carattere e del comportamento del coniuge. Chiedeva inoltre assumersi provvedimenti in punto affidamento, collocazione e mantenimento della prole minorenne e l'assegnazione della casa coniugale.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione, e Controparte_1 formulando le proprie difese.
Con decreto del 8.04.2024 il Giudice, visto il ricorso ex art. 473bis.15 c.p.c. depositato in corso di causa nell'interesse di in data 4.4.24 finalizzato ad ottenere, inaudita altera parte Parte_1 ed in ogni caso prima dell'assunzione dei provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c., l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente nonché l'adozione degli ulteriori provvedimenti già richiesti con ricorso per separazione personale, ritenuti insussistenti i presupposti per l'adozione di provvedimenti ex art. 473 bis.15 c.p.c. rigettava il ricorso.
All'udienza del 24/10/2024, innanzi al Giudice Relatore, le parti sono state sentite personalmente;
il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione che dava esito negativo e autorizzava i coniugi a vivere separati.
Con ordinanza dell'11/12/2024, il Giudice disponeva provvedimenti provvisori ed urgenti in punto affidamento dei figli, regolamentazione delle visite, mantenimento e assegnazione della casa coniugale, richiedendo altresì ai Servizi sociali e di la presa in carico del nucleo Controparte_2
e la valutazione della situazione dei minori e dei loro genitori;
L'udienza veniva rinviata innanzi al GOP delegato per l'assunzione delle prove orali.
In data 4.06.2025 il Giudice delegato, vista l'istanza congiunta delle parti in data 03.06.25, revocava l'udienza fissata avanti a sé per l'escussione testimoniale e rimetteva il fascicolo al giudice delegante per i provvedimenti opportuni.
In data 6.06.2025 il Giudice, assegnava alle parti il termine per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, contenenti le conclusioni congiunte sottoscritte dalle parti.
Nel termine loro assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, come in epigrafe indicate, sostitutive della discussione orale ai sensi dell'art. 473bis.22 co. 4 c.p.c.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione pagina 2 di 6 La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
La stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, prima ancora delle rispettive offerte probatorie, evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le parti, tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.; CP_1
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate:
i figli minori e vengono affidati ad entrambi i Genitori, con esercizio disgiunto Pt_2 Per_1 Per_2 della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse verranno assunte in maniera condivisa dai genitori, tenuto conto del parere e delle inclinazioni dei figli.
DISPONE che e mantengano la residenza ed il domicilio abituale presso la madre, alla Per_1 Per_2 quale, conseguentemente, viene assegnata la casa familiare sita in Pianezza (TO), via Carlo Casalegno n. 11, di proprietà del signor con tutti gli arredi e i corredi che la compongono e Controparte_1 con la pertinenza costituita dal box auto.
DÀ ATTO che la sig.ra nonostante la casa coniugale non rientri nella comunione, di non aver Pt_1 nulla a che pretendere sulla stessa neanche in futuro a qualsiasi titolo, fatti salvi gli arredi acquistati dalla signora prima del matrimonio, quindi di sua esclusiva proprietà. Parte_1
DÀ ATTO che le parti concordano che nella casa coniugale, di proprietà del marito, la sig.ra Pt_1 non possa intraprendere una convivenza stabile e il sig. autorizza, fin da ora, il cambio di CP_1 residenza dei minori con la madre, sia in caso di nuova convivenza stabile sia qualora ciò con avvenga, nel raggio di 20/25 Km rispetto alla residenza attuale presso la casa coniugale. pagina 3 di 6 DÀ ATTO che nel caso in cui la sig.ra decidesse di lasciare la casa coniugale alle condizioni Pt_1 di cui al punto precedente, fin da ora rinuncia alla richiesta, per tale ragione, ad un aumento del contributo al mantenimento per i minori e/o alla richiesta per sé.
DÀ ATTO che il signor in ottemperanza ai provvedimenti provvisori ed urgenti, si Controparte_1
è allontanato dalla casa familiare, dalla quale ha asportato tutti i propri beni personali.
DÀ ATTO che la mansarda sovrastante l'immobile assegnato alla signora di Parte_1 proprietà e nella disponibilità del signor per accordo tra le parti, non verrà da Controparte_1 quest'ultimo adibita a propria abitazione e/o residenza e/o domicilio e/o utilizzata per ospitare i figli durante i periodi di permanenza presso di lui come infra specificati, ma in ogni caso potrà essere dallo stesso utilizzata a proprio piacimento anche per ricavarne un reddito.
DÀ ATTO che la sig.ra pertanto, si impegna a liberare dalla predetta mansarda i propri beni Pt_1 personali e quelli dei figli entro la data del 31 dicembre 2025.
DÀ ATTO che al sig. resta anche in uso esclusivo la cantina posta nello stesso stabile a lui CP_1 solo intestata.
DÀ ATTO che il proprietario ed esclusivo utilizzatore della cantina si impegna ad installare entro il 31.12.2025 un autonomo contatore di energia elettrica e a far calcolare i relativi millesimi separatamente dall'appartamento ai fini del conteggio e dell'addebito delle spese condominiali. Per quanto concerne la mansarda, attualmente la stessa non è provvista di impianto elettrico e il sig. si impegna a CP_1 farne installare uno autonomo, nel momento in cui verrà installato l'impianto elettrico.
DISPONE che il padre possa tenere con sé e , salvo diversi accordi tra i genitori o Per_1 Per_2 particolari esigenze lavorative dei genitori e/o esigenze dei minori, secondo il seguente calendario:
a) A fine settimana alterni, dall'uscita da scuola del giovedì fino alla domenica sera alle ore 21.30 allorquando li riaccompagnerà presso la residenza.
b) Nella settimana che termina con il fine settimana di competenza della mamma, tre pomeriggi dall'uscita da scuola e due dei quali seguiti da pernottamento, individuati nelle giornate di martedì (con pernottamento), mercoledì (con pernottamento) e giovedì.
c) Per metà delle vacanze scolastiche pasquali, in periodi comprendenti ad anni alterni la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
d) Per metà delle vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni dall'inizio delle vacanze scolastiche al 30 dicembre o dal 31 dicembre alla fine delle vacanze scolastiche, tenuto conto che verranno sempre suddivisi il giorno del 24 e del 25/12 tra i genitori. Il genitore che trascorrerà il secondo periodo delle vacanze natalizie terrà presso di sé i figli il 24/12 dalle ore 10:00 alle ore 10.00 del giorno successivo, quando li riporterà dall'altro.
e) In occasione delle altre festività infrasettimanali, ponti e periodi di sospensione scolastica questi andranno suddivisi ad anni alterni tra i genitori.
f) Il giorno del compleanno dei figli verrà trascorso, per quanto possibile, ad anni alterni con i genitori. Mentre la eventuale festa di compleanno con gli amici dei figli verrà organizzata su accordo dei genitori, su desiderio dei figli, e i costi verranno suddivisi in parti uguali tra i genitori.
pagina 4 di 6 g) Durante il periodo di sospensione estiva scolastica per due settimane, anche non consecutive, da comunicare alla madre entro il 10 maggio (data limite per prenotare vacanze e centri estivi per i ragazzi) di ciascun anno, con la precisazione che durante tale periodo ed in condizioni di reciprocità, in tale periodo sarà sospeso il regime di visita ordinario di cui sopra e che, in mancanza di accordo, i figli trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due negli anni dispari.
DISPONE che il signor contribuisca al mantenimento dei figli mediante la Controparte_1 corresponsione dell'importo mensile di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio), ridotto ad euro 450,00 (euro 225,00 per ciascun figlio) dal mese di settembre 2025 o dalla precedente mensilità, nella quale il medesimo dovesse andare a risiedere in luogo diverso dall'abitazione dei di lui genitori. Il versamento verrà eseguito in favore della signora entro e non oltre il giorno 5 di ogni Parte_1 mese e l'importo sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT a decorrere da maggio 2026.
DÀ ATTO che fino ad ora il sig. è in regola con il versamento dell'assegno di mantenimento CP_1 per i minori.
DÀ ATTO che l'Assegno Unico e Universale e qualsiasi ulteriore o diversa agevolazione fiscale in favore dei figli ma non quelle relative alle detrazioni nel 730 che verranno suddivise al 50%, continuerà ad essere percepito/a integralmente dalla signora in quanto genitrice collocataria. Parte_1
DÀ ATTO che le spese straordinarie saranno regolamentate come previsto dal Protocollo di Intesa tra Magistrati del Tribunale di Torino ed Avvocati del Foro di Torino e verranno sopportate nella misura del 50% da ciascun genitore.
DÀ ATTO che i coniugi hanno già concordato di far riprendere ad gli incontri con la dottoressa Per_1
e si impegnano, pertanto, a prestare i necessari consensi entro dieci giorni dalla Persona_3 sottoscrizione del presente accordo ed a collaborare per il proficuo svolgimento del percorso. Su valutazione dei genitori e sentito il minore, si potrà anche prevedere la sostituzione della dr.ssa Per_3 con altro professionista.
DÀ ATTO che i coniugi, effettuate tutte le compensazioni fra le rispettive poste di dare ed avere, anche in relazione a quanto stabilito dal Tribunale in intestazione nell'ambito dei provvedimenti provvisori ed urgenti, concordano che il signor corrisponderà in favore della signora CP_1 Parte_1 la somma di euro 2.246,88 mediante due bonifici bancari di pari importo rispettivamente entro e non oltre il 30 giugno 2025 ed il 30 settembre 2025.
DÀ ATTO che i coniugi, sciolta la comunione legale in ragione della loro separazione personale, provvederanno, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente accordo alla chiusura del libretto postale cointestato e del conto corrente postale cointestato dividendo in parti uguali i saldi attivi e/o passivi: l'importo del libretto postale da suddividere è pari ad € 40.907,00, dedotte le eventuali imposte dovute in parti uguali.
DÀ ATTO che i coniugi, sciolta la comunione legale in ragione della loro separazione personale, convengono che ciascuno avrà la proprietà esclusiva e l'uso esclusivo dell'autovettura rispettivamente intestata, garantendo reciproca collaborazione in caso di necessità per la vendita dei medesimi.
pagina 5 di 6 DÀ ATTO che i coniugi sono economicamente autonomi ed autosufficienti e, pertanto, non è reciprocamente richiesto e dovuto un assegno a titolo di contributo al mantenimento o alimentare reciproco tra gli stessi.
DÀ ATTO che i coniugi, con la sottoscrizione del presente accordo e l'adempimento delle pattuizioni ivi contenute, hanno disciplinato ogni questione economica tra i medesimi pendenti anche in merito a questo stabilito dal Tribunale relativamente alle condizioni provvisorie e urgenti e, pertanto, dichiarano di non avere più nulla reciprocamente a che pretendere neppure a titolo risarcitorio, salvo quanto ivi riportato e concordato.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22.7.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Dott. Valentina Giuditta Soria GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1234/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. CARUSO VERONICA presso cui è Parte_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'avv. DAMASO ELSA presso cui è Controparte_1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente in data 8.07.2025 e da parte resistente in data 7.07.2025.
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in PIANEZZA il 01/05/2009.
Dal matrimonio sono nati i figli: nato a [...] il [...] e Persona_1 [...] nato a [...] il [...]; Per_2
Con ricorso depositato il 23/01/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità di carattere e del comportamento del coniuge. Chiedeva inoltre assumersi provvedimenti in punto affidamento, collocazione e mantenimento della prole minorenne e l'assegnazione della casa coniugale.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione, e Controparte_1 formulando le proprie difese.
Con decreto del 8.04.2024 il Giudice, visto il ricorso ex art. 473bis.15 c.p.c. depositato in corso di causa nell'interesse di in data 4.4.24 finalizzato ad ottenere, inaudita altera parte Parte_1 ed in ogni caso prima dell'assunzione dei provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c., l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente nonché l'adozione degli ulteriori provvedimenti già richiesti con ricorso per separazione personale, ritenuti insussistenti i presupposti per l'adozione di provvedimenti ex art. 473 bis.15 c.p.c. rigettava il ricorso.
All'udienza del 24/10/2024, innanzi al Giudice Relatore, le parti sono state sentite personalmente;
il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione che dava esito negativo e autorizzava i coniugi a vivere separati.
Con ordinanza dell'11/12/2024, il Giudice disponeva provvedimenti provvisori ed urgenti in punto affidamento dei figli, regolamentazione delle visite, mantenimento e assegnazione della casa coniugale, richiedendo altresì ai Servizi sociali e di la presa in carico del nucleo Controparte_2
e la valutazione della situazione dei minori e dei loro genitori;
L'udienza veniva rinviata innanzi al GOP delegato per l'assunzione delle prove orali.
In data 4.06.2025 il Giudice delegato, vista l'istanza congiunta delle parti in data 03.06.25, revocava l'udienza fissata avanti a sé per l'escussione testimoniale e rimetteva il fascicolo al giudice delegante per i provvedimenti opportuni.
In data 6.06.2025 il Giudice, assegnava alle parti il termine per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, contenenti le conclusioni congiunte sottoscritte dalle parti.
Nel termine loro assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, come in epigrafe indicate, sostitutive della discussione orale ai sensi dell'art. 473bis.22 co. 4 c.p.c.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione pagina 2 di 6 La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
La stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, prima ancora delle rispettive offerte probatorie, evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le parti, tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.; CP_1
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate:
i figli minori e vengono affidati ad entrambi i Genitori, con esercizio disgiunto Pt_2 Per_1 Per_2 della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse verranno assunte in maniera condivisa dai genitori, tenuto conto del parere e delle inclinazioni dei figli.
DISPONE che e mantengano la residenza ed il domicilio abituale presso la madre, alla Per_1 Per_2 quale, conseguentemente, viene assegnata la casa familiare sita in Pianezza (TO), via Carlo Casalegno n. 11, di proprietà del signor con tutti gli arredi e i corredi che la compongono e Controparte_1 con la pertinenza costituita dal box auto.
DÀ ATTO che la sig.ra nonostante la casa coniugale non rientri nella comunione, di non aver Pt_1 nulla a che pretendere sulla stessa neanche in futuro a qualsiasi titolo, fatti salvi gli arredi acquistati dalla signora prima del matrimonio, quindi di sua esclusiva proprietà. Parte_1
DÀ ATTO che le parti concordano che nella casa coniugale, di proprietà del marito, la sig.ra Pt_1 non possa intraprendere una convivenza stabile e il sig. autorizza, fin da ora, il cambio di CP_1 residenza dei minori con la madre, sia in caso di nuova convivenza stabile sia qualora ciò con avvenga, nel raggio di 20/25 Km rispetto alla residenza attuale presso la casa coniugale. pagina 3 di 6 DÀ ATTO che nel caso in cui la sig.ra decidesse di lasciare la casa coniugale alle condizioni Pt_1 di cui al punto precedente, fin da ora rinuncia alla richiesta, per tale ragione, ad un aumento del contributo al mantenimento per i minori e/o alla richiesta per sé.
DÀ ATTO che il signor in ottemperanza ai provvedimenti provvisori ed urgenti, si Controparte_1
è allontanato dalla casa familiare, dalla quale ha asportato tutti i propri beni personali.
DÀ ATTO che la mansarda sovrastante l'immobile assegnato alla signora di Parte_1 proprietà e nella disponibilità del signor per accordo tra le parti, non verrà da Controparte_1 quest'ultimo adibita a propria abitazione e/o residenza e/o domicilio e/o utilizzata per ospitare i figli durante i periodi di permanenza presso di lui come infra specificati, ma in ogni caso potrà essere dallo stesso utilizzata a proprio piacimento anche per ricavarne un reddito.
DÀ ATTO che la sig.ra pertanto, si impegna a liberare dalla predetta mansarda i propri beni Pt_1 personali e quelli dei figli entro la data del 31 dicembre 2025.
DÀ ATTO che al sig. resta anche in uso esclusivo la cantina posta nello stesso stabile a lui CP_1 solo intestata.
DÀ ATTO che il proprietario ed esclusivo utilizzatore della cantina si impegna ad installare entro il 31.12.2025 un autonomo contatore di energia elettrica e a far calcolare i relativi millesimi separatamente dall'appartamento ai fini del conteggio e dell'addebito delle spese condominiali. Per quanto concerne la mansarda, attualmente la stessa non è provvista di impianto elettrico e il sig. si impegna a CP_1 farne installare uno autonomo, nel momento in cui verrà installato l'impianto elettrico.
DISPONE che il padre possa tenere con sé e , salvo diversi accordi tra i genitori o Per_1 Per_2 particolari esigenze lavorative dei genitori e/o esigenze dei minori, secondo il seguente calendario:
a) A fine settimana alterni, dall'uscita da scuola del giovedì fino alla domenica sera alle ore 21.30 allorquando li riaccompagnerà presso la residenza.
b) Nella settimana che termina con il fine settimana di competenza della mamma, tre pomeriggi dall'uscita da scuola e due dei quali seguiti da pernottamento, individuati nelle giornate di martedì (con pernottamento), mercoledì (con pernottamento) e giovedì.
c) Per metà delle vacanze scolastiche pasquali, in periodi comprendenti ad anni alterni la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
d) Per metà delle vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni dall'inizio delle vacanze scolastiche al 30 dicembre o dal 31 dicembre alla fine delle vacanze scolastiche, tenuto conto che verranno sempre suddivisi il giorno del 24 e del 25/12 tra i genitori. Il genitore che trascorrerà il secondo periodo delle vacanze natalizie terrà presso di sé i figli il 24/12 dalle ore 10:00 alle ore 10.00 del giorno successivo, quando li riporterà dall'altro.
e) In occasione delle altre festività infrasettimanali, ponti e periodi di sospensione scolastica questi andranno suddivisi ad anni alterni tra i genitori.
f) Il giorno del compleanno dei figli verrà trascorso, per quanto possibile, ad anni alterni con i genitori. Mentre la eventuale festa di compleanno con gli amici dei figli verrà organizzata su accordo dei genitori, su desiderio dei figli, e i costi verranno suddivisi in parti uguali tra i genitori.
pagina 4 di 6 g) Durante il periodo di sospensione estiva scolastica per due settimane, anche non consecutive, da comunicare alla madre entro il 10 maggio (data limite per prenotare vacanze e centri estivi per i ragazzi) di ciascun anno, con la precisazione che durante tale periodo ed in condizioni di reciprocità, in tale periodo sarà sospeso il regime di visita ordinario di cui sopra e che, in mancanza di accordo, i figli trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due negli anni dispari.
DISPONE che il signor contribuisca al mantenimento dei figli mediante la Controparte_1 corresponsione dell'importo mensile di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio), ridotto ad euro 450,00 (euro 225,00 per ciascun figlio) dal mese di settembre 2025 o dalla precedente mensilità, nella quale il medesimo dovesse andare a risiedere in luogo diverso dall'abitazione dei di lui genitori. Il versamento verrà eseguito in favore della signora entro e non oltre il giorno 5 di ogni Parte_1 mese e l'importo sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT a decorrere da maggio 2026.
DÀ ATTO che fino ad ora il sig. è in regola con il versamento dell'assegno di mantenimento CP_1 per i minori.
DÀ ATTO che l'Assegno Unico e Universale e qualsiasi ulteriore o diversa agevolazione fiscale in favore dei figli ma non quelle relative alle detrazioni nel 730 che verranno suddivise al 50%, continuerà ad essere percepito/a integralmente dalla signora in quanto genitrice collocataria. Parte_1
DÀ ATTO che le spese straordinarie saranno regolamentate come previsto dal Protocollo di Intesa tra Magistrati del Tribunale di Torino ed Avvocati del Foro di Torino e verranno sopportate nella misura del 50% da ciascun genitore.
DÀ ATTO che i coniugi hanno già concordato di far riprendere ad gli incontri con la dottoressa Per_1
e si impegnano, pertanto, a prestare i necessari consensi entro dieci giorni dalla Persona_3 sottoscrizione del presente accordo ed a collaborare per il proficuo svolgimento del percorso. Su valutazione dei genitori e sentito il minore, si potrà anche prevedere la sostituzione della dr.ssa Per_3 con altro professionista.
DÀ ATTO che i coniugi, effettuate tutte le compensazioni fra le rispettive poste di dare ed avere, anche in relazione a quanto stabilito dal Tribunale in intestazione nell'ambito dei provvedimenti provvisori ed urgenti, concordano che il signor corrisponderà in favore della signora CP_1 Parte_1 la somma di euro 2.246,88 mediante due bonifici bancari di pari importo rispettivamente entro e non oltre il 30 giugno 2025 ed il 30 settembre 2025.
DÀ ATTO che i coniugi, sciolta la comunione legale in ragione della loro separazione personale, provvederanno, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente accordo alla chiusura del libretto postale cointestato e del conto corrente postale cointestato dividendo in parti uguali i saldi attivi e/o passivi: l'importo del libretto postale da suddividere è pari ad € 40.907,00, dedotte le eventuali imposte dovute in parti uguali.
DÀ ATTO che i coniugi, sciolta la comunione legale in ragione della loro separazione personale, convengono che ciascuno avrà la proprietà esclusiva e l'uso esclusivo dell'autovettura rispettivamente intestata, garantendo reciproca collaborazione in caso di necessità per la vendita dei medesimi.
pagina 5 di 6 DÀ ATTO che i coniugi sono economicamente autonomi ed autosufficienti e, pertanto, non è reciprocamente richiesto e dovuto un assegno a titolo di contributo al mantenimento o alimentare reciproco tra gli stessi.
DÀ ATTO che i coniugi, con la sottoscrizione del presente accordo e l'adempimento delle pattuizioni ivi contenute, hanno disciplinato ogni questione economica tra i medesimi pendenti anche in merito a questo stabilito dal Tribunale relativamente alle condizioni provvisorie e urgenti e, pertanto, dichiarano di non avere più nulla reciprocamente a che pretendere neppure a titolo risarcitorio, salvo quanto ivi riportato e concordato.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22.7.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 6 di 6