Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/03/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 6065/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(GE), il 19/10/1982, residente in [...]2 DICEMBRE 1944 8/7
GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. LAMBERTI EMANUELE (C.F. ), che C.F._2
la rappresenta e difende, come da procura in atti e
C.F. , nato a [...], il Parte_2 C.F._3
19/09/1981, residente in [...]65/1A GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. MULTEDO
RAFFAELLA (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._4
difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Rilevato che in data 16.12.2024 il Tribunale dei Minorenni si è già pronunciato nella procedura VG n. 188/2016 in merito all'affidamento della minore, , nata il [...] e che, pertanto, le Persona_1
condizioni depositate dalle parti vanno modificate alla luce di quanto sopra;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 15/10/2020 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, pronuncia la separazione personale dei coniugi e autorizzandoli a vivere separati Parte_1 Parte_2
portandosi reciproco rispetto
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative al mantenimento della prole e dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti:
b. il padre si obbliga al concorso nel mantenimento della figlia minore attraverso il versamento di Euro 300 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie (scolastiche e ludiche);
c. tale impegno economico comincerà a decorrere dalla scarcerazione del
attualmente ristretto presso la Casa Circondariale di Genova Pt_2
Marassi, per un titolo definitivo;
d. la moglie, pur avendo un modestissimo reddito, rinuncia al concorso per il suo mantenimento, salvo l'impegno del marito a versare Euro
2.000,00= a ristoro dell'aumento del canone di locazione richiesto dall' a seguito della permanenza di quest'ultimo nella casa condotta CP_2
dalla moglie;
e. non esistendo beni mobili od immobili in proprietà comune dei coniugi, non si effettuerà alcuna divisione;
4) le parti sin da ora si danno il reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti”.
La clausola per cui “a. la minore rimarrà collocata presso la madre, e le assistenti sociali continueranno a gestire i rapporti padre – figlia, sulla base delle loro specifiche valutazioni;
” non può essere omologata stante il Decreto del TM del 23.01.2025, sopravvenuto rispetto alle note scritte del
3 09.12.2024 e che colloca la minore in comunità, stante anche la impossibilità (su cui vedi infra) di riunione dei due procedimenti.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2020, Numero 280, Parte
1, Serie, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge ed anche per l'invio di copia della presente Sentenza per opportuna conoscenza, alla Curatrice
Speciale avv. del foro di Genova, nonché al TM di Genova Parte_3
con la precisazione che, trattandosi, nel caso di specie, di separazione Par consensuale, il non ha poteri istruttori, ma può soltanto omologare, ove non vi sia contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, le condizioni concordate. Di conseguenza non è possibile la riunione dei due procedimenti.
Genova, lì 31/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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