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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/10/2025, n. 2901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2901 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1704/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe ONDEI Presidente dott. Serena BACCOLINI Consigliere rel. dott. Manuela CORTELLONI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1704/2024 R.G. promossa in grado d'appello da Parte_1
[...]
C.F. P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA PLINIO, 11 MILANO presso lo studio dell'avv. CANNIZZARO FRANCESCO, che la rappresenta e difende come da delega in atti APPELLANTE contro
Controparte_1
C.F. C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA SANTA CATERINA, 27/31 TREZZO SULL'ADDA presso lo studio dell'avv. SALA ALESSANDRA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CATALFAMO CARMELO MARIA
APPELLATO OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 388/2024 del Tribunale di Lodi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 3 per Con atto depositato in data 9/5/2025 Parte_1 parte appellante ha dichiarato: ”Poiché in data 7.05.2025 è stato notificato a cura dei difensori del Sig. atto relativo alla causa interruttiva del processo per Controparte_1 il decesso del proprio assistito (v. allegato A), si ritiene opportuno astenersi dal formulare le precisazioni delle conclusioni, sussistendo legittima causa di interruzione del giudizio, in quanto denunciata dalla difesa avversaria, con riserva di riassunzione del presente giudizio ex art. 303 c.p.c., nei modi e termini di rito”.
per “Voglia l'Ecc. Ma Corte d'Appello adita, respinta ogni Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione così giudicare: A) Per i motivi esposti, rigettare perché inammissibili, e comunque infondate in fatto e in diritto, tutte le domande proposte dall'appellante e conseguentemente confermare integralmente la sentenza impugnata;
B) Per le ragioni esposte dichiarare ai sensi dell'art. 345 c.p.c, l'inammissibilità dei documenti prodotti quali docc. 1,2,3,4,5 da parte appellante e conseguentemente rigettare l'istanza ex art. 345 3 co. c.p.c. ex adverso formulata;
C) Rigettare la domanda ex art. 96 co. 3 c.p.c. ex adverso formulata siccome infondata in fatto ed e rigettare ogni richiesta risarcitoria;
D) Rigettare ogni richiesta istruttoria ex adverso formulata Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA:
-Trasmettere gli atti al PM – Procura della repubblica presso il Tribunale di Lodi nel fascicolo penale n. 2256/2021 RGNR e n. 269/2022 RG GIP;
- Ammettersi la produzione dei documenti allegati alla denuncia querela depositata in data 1/07/2021 dal signor e dei documenti allegati all'atto di opposizione alla CP_1 richiesta di archiviazione già depositata nel giudizio di primo grado da parte appellante.
- Nella denegata ipotesi di rinnovazione della CTU, adottare gli opportuni provvedimenti di conservazione degli originali custoditi in cassaforte presso la cancelleria del Tribunale di Lodi.
- Ferma restando l'inammissibilità del documento 4 se ne contesta l'ammissibilità
- Ferma restando l'inammissibilità del documento n. 5 se ne contesta l'autenticità e si chiede nel caso l'esibizione del documento (mail datata 5/06/2024) da parte dell'istituto di credito BCC Lodi”. FATTO E DIRITTO ha proposto appello avverso la sentenza n. 388/2024 con Parte_1 cui il Tribunale di Lodi ha accolto la querela di falso promossa, in via principale, da con riferimento all'atto pubblico “Prestazione in luogo di Controparte_1 adempimento”, n. Repertorio 67.487 – n. Raccolta 32.993, stipulato il 06.04.2021 dal Notaio dott. e registrato a Milano, Direzione Provinciale I, Atti Persona_1 pagina 2 di 3 Pubblici, il 4-5/05/2021 ai numeri 62862 e 42714, e ai relativi allegati e ha dichiarato la falsità di ogni sottoscrizione apposta su tale atto.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito concludendo per il rigetto Controparte_1 dell'appello.
All'esito della prima udienza, autorizzata la produzione documentale richiesta da parte appellante, la causa è stata rinviata all'udienza del 9/7/2025 per la rimessione in decisione.
In data 7/5/2025 parte appellata ha notificato a controparte “Atto di notificazione di causa interruttiva del processo”.
Con provvedimento del 25/5/2025 questa Corte ha dichiarato l'interruzione del processo ex art. 300 cpc.
Con atto depositato in data 16/10/2025 gli eredi di , dato atto che Controparte_1 controparte appellante non aveva provveduto a riassumere nei termini di legge il giudizio, hanno formulato istanza di estinzione e chiesto la regolamentazione delle spese di lite.
La Corte ritiene che l'istanza debba essere accolta poiché dalla conoscenza legale del fatto interruttivo (comunicazione notificata in data 7/5/2025) sono effettivamente decorsi i tre mesi previsti dall'art. 305 cpc e il giudizio non è stato riassunto.
Ai sensi dell'art. 310 u.c. cpc le spese di lite rimangono a carico della singola parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano sull'istanza depositata in data 16/10/2025 dagli eredi di così dispone: Controparte_1
1. dichiara l'estinzione del presente giudizio promosso da
[...]
Parte_1
avverso la sentenza n. 388/2024 del Tribunale di
[...]
Lodi;
2. dichiara irripetibili le spese di lite sostenute da ciascuna parte.
Milano il 22/10/2025
Il Consigliere Istruttore dott. Serena Baccolini
Il Presidente dott. Giuseppe Ondei
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe ONDEI Presidente dott. Serena BACCOLINI Consigliere rel. dott. Manuela CORTELLONI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1704/2024 R.G. promossa in grado d'appello da Parte_1
[...]
C.F. P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA PLINIO, 11 MILANO presso lo studio dell'avv. CANNIZZARO FRANCESCO, che la rappresenta e difende come da delega in atti APPELLANTE contro
Controparte_1
C.F. C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA SANTA CATERINA, 27/31 TREZZO SULL'ADDA presso lo studio dell'avv. SALA ALESSANDRA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CATALFAMO CARMELO MARIA
APPELLATO OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 388/2024 del Tribunale di Lodi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 3 per Con atto depositato in data 9/5/2025 Parte_1 parte appellante ha dichiarato: ”Poiché in data 7.05.2025 è stato notificato a cura dei difensori del Sig. atto relativo alla causa interruttiva del processo per Controparte_1 il decesso del proprio assistito (v. allegato A), si ritiene opportuno astenersi dal formulare le precisazioni delle conclusioni, sussistendo legittima causa di interruzione del giudizio, in quanto denunciata dalla difesa avversaria, con riserva di riassunzione del presente giudizio ex art. 303 c.p.c., nei modi e termini di rito”.
per “Voglia l'Ecc. Ma Corte d'Appello adita, respinta ogni Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione così giudicare: A) Per i motivi esposti, rigettare perché inammissibili, e comunque infondate in fatto e in diritto, tutte le domande proposte dall'appellante e conseguentemente confermare integralmente la sentenza impugnata;
B) Per le ragioni esposte dichiarare ai sensi dell'art. 345 c.p.c, l'inammissibilità dei documenti prodotti quali docc. 1,2,3,4,5 da parte appellante e conseguentemente rigettare l'istanza ex art. 345 3 co. c.p.c. ex adverso formulata;
C) Rigettare la domanda ex art. 96 co. 3 c.p.c. ex adverso formulata siccome infondata in fatto ed e rigettare ogni richiesta risarcitoria;
D) Rigettare ogni richiesta istruttoria ex adverso formulata Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA:
-Trasmettere gli atti al PM – Procura della repubblica presso il Tribunale di Lodi nel fascicolo penale n. 2256/2021 RGNR e n. 269/2022 RG GIP;
- Ammettersi la produzione dei documenti allegati alla denuncia querela depositata in data 1/07/2021 dal signor e dei documenti allegati all'atto di opposizione alla CP_1 richiesta di archiviazione già depositata nel giudizio di primo grado da parte appellante.
- Nella denegata ipotesi di rinnovazione della CTU, adottare gli opportuni provvedimenti di conservazione degli originali custoditi in cassaforte presso la cancelleria del Tribunale di Lodi.
- Ferma restando l'inammissibilità del documento 4 se ne contesta l'ammissibilità
- Ferma restando l'inammissibilità del documento n. 5 se ne contesta l'autenticità e si chiede nel caso l'esibizione del documento (mail datata 5/06/2024) da parte dell'istituto di credito BCC Lodi”. FATTO E DIRITTO ha proposto appello avverso la sentenza n. 388/2024 con Parte_1 cui il Tribunale di Lodi ha accolto la querela di falso promossa, in via principale, da con riferimento all'atto pubblico “Prestazione in luogo di Controparte_1 adempimento”, n. Repertorio 67.487 – n. Raccolta 32.993, stipulato il 06.04.2021 dal Notaio dott. e registrato a Milano, Direzione Provinciale I, Atti Persona_1 pagina 2 di 3 Pubblici, il 4-5/05/2021 ai numeri 62862 e 42714, e ai relativi allegati e ha dichiarato la falsità di ogni sottoscrizione apposta su tale atto.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito concludendo per il rigetto Controparte_1 dell'appello.
All'esito della prima udienza, autorizzata la produzione documentale richiesta da parte appellante, la causa è stata rinviata all'udienza del 9/7/2025 per la rimessione in decisione.
In data 7/5/2025 parte appellata ha notificato a controparte “Atto di notificazione di causa interruttiva del processo”.
Con provvedimento del 25/5/2025 questa Corte ha dichiarato l'interruzione del processo ex art. 300 cpc.
Con atto depositato in data 16/10/2025 gli eredi di , dato atto che Controparte_1 controparte appellante non aveva provveduto a riassumere nei termini di legge il giudizio, hanno formulato istanza di estinzione e chiesto la regolamentazione delle spese di lite.
La Corte ritiene che l'istanza debba essere accolta poiché dalla conoscenza legale del fatto interruttivo (comunicazione notificata in data 7/5/2025) sono effettivamente decorsi i tre mesi previsti dall'art. 305 cpc e il giudizio non è stato riassunto.
Ai sensi dell'art. 310 u.c. cpc le spese di lite rimangono a carico della singola parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano sull'istanza depositata in data 16/10/2025 dagli eredi di così dispone: Controparte_1
1. dichiara l'estinzione del presente giudizio promosso da
[...]
Parte_1
avverso la sentenza n. 388/2024 del Tribunale di
[...]
Lodi;
2. dichiara irripetibili le spese di lite sostenute da ciascuna parte.
Milano il 22/10/2025
Il Consigliere Istruttore dott. Serena Baccolini
Il Presidente dott. Giuseppe Ondei
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