Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/05/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4702 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1
in Via Bellinzona n. 71, c.f. , rappresentato e difeso, C.F._1
giusta procura in atti, dall'Avv. Marco Spiccia (C.F.
– PEC , elettivamente C.F._2 Email_1
domiciliato presso il suo studio, in Messina, Via del Vespro n. 57, il quale ha chiesto che tutte le comunicazioni relative al presente procedimento siano inviate alla seguente PEC e/o al seguente Email_1
numero di fax: 090/671520; PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_1
in Via Monte Scuderi n. 6, C.F. , rappresentata e C.F._3
difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Gaetano Sciarrone (C.F.
– PEC , C.F._4 Email_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Messina, Via Comunale
San Corrado, n. 7, il quale ha chiesto che tutte le comunicazioni relative al
1
e/o al seguente numero di fax: Email_2
090/9033271; PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 14.11.2024, premesso che in data Parte_1
08.09.1990, a Messina, aveva contratto matrimonio concordatario con
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune Controparte_1
di Messina al n. 838 parte 2 serie A anno 1990); che da tale unione era nato a Messina, il 07.12.1991, il figlio;
che i coniugi si erano separati Per_1
consensualmente con decreto di omologa n. 16001/2019 del 28.09.2019; che l'accordo di separazione omologato prevedeva che ognuno dei coniugi avrebbe provveduto al proprio sostentamento;
che le parti non si erano riconciliate dopo la separazione ed erano decorsi i termini previsti dalla legge per la procedibilità della domanda di divorzio;
che egli era affetto da sclerosi multipla ed era stato costretto ad affrontare maggiori spese per assistenza e medicine a seguito del peggioramento delle sue condizioni di salute;
che il figlio maggiorenne ormai lavorava stabilmente;
che Per_1
egli percepiva un assegno sociale di importo pari a € 377,80 e l'indennità di accompagnamento pari a € 527,16, ma doveva corrispondere un canone mensile di € 375,00 per la locazione dell'immobile in cui viveva e non era titolare di immobili;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciato il divorzio dei coniugi.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 03.12.2024.
2 Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 12.04.2025 si costituiva tempestivamente la quale non si opponeva Controparte_1
all'accoglimento della domanda di divorzio, ma evidenziava che il figlio
, benché avesse raggiunto l'età di trentatré anni, non era ancora Per_1
economicamente indipendente, in quanto non aveva un lavoro stabile, essendo stato licenziato dalla ditta presso cui aveva lavorato negli ultimi due anni con un contratto part time, sicché non percepiva più neppure la modesta retribuzione di € 400,00 mensili che gli aveva consentito di non gravare del tutto sulla madre, con la quale viveva, ma gli era stata riconosciuta l'indennità NASPI di importo mensile pari a circa € 300,00.
Osservava, inoltre, che il figlio era affetto da una grave malattia infiammatoria della pelle che limitava anche la possibilità di lavorare proficuamente. Evidenziava, infine, che lei era invalida all'85 % e percepiva un assegno di invalidità di circa € 340,00 mensili, nonchè il reddito di inclusione pari a circa € 300,00 mensili, somma insufficiente ad assicurare a lei ed al figlio una vita dignitosa. Chiedeva, pertanto che fosse posto a carico del un assegno di mantenimento o un assegno Pt_1
alimentare per il figlio , pari ad € 250,00, da versare alla Per_1
deducente o al figlio. Osservava, infine, che il ricorrente era comproprietario con i fratelli di una casa che era abitata dalla madre, sicché non rispondeva al vero che non fosse titolare di immobili.
All'udienza del 15.05.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato esperiva il tentativo di conciliazione, che non riusciva.
In tale sede riferiva che il figlio aveva Controparte_1 Per_1
frequentato l'istituito alberghiero ed aveva conseguito il diploma;
che lo stesso successivamente si era sempre dato da fare per rendersi autonomo ma non aveva mai conseguito una vera e propria autonomia, in quanto i rapporti di lavoro instaurati erano stati di breve durata o comunque poco
3 redditizi. Il procuratore del ricorrente sottolineava che il figlio aveva, comunque, acquisito l'autonomia economica e che i coniugi avevano riconosciuto tale circostanza già in sede di separazione, nel corso dell'udienza di comparizione dei coniugi, come risultava dall'allegato “2” del ricorso introduttivo.
Il Giudice delegato, ritenendo, quindi, che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva la discussione orale, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente, diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto con meriti accoglimento. Controparte_1
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi della separazione consensuale è sufficiente l'emissione del decreto di omologa degli accordi di separazione;
occorre, inoltre, che lo stato di separazione dei coniugi duri ininterrotto da un anno nel caso di separazione giudiziale o da sei mesi in caso di separazione consensuale, sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale omologata con decreto n. 16001/2019 del 28.09.2019 e che dall'udienza di comparizione
4 dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. Il ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliato con la moglie dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio,
l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione
“propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ.
19/11/2010 n. 23510). Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 08.09.1990 a Messina con atto trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Messina al n. 838 parte 2 serie A anno 1990.
Va, viceversa, rigettata la domanda avanzata da Controparte_1
volta al riconoscimento del diritto ad un assegno a carico di Pt_1
per il mantenimento del figlio maggiorenne .
[...] Per_1
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza che, in seguito alla separazione, la prole, anche dopo il raggiungimento della maggiore età, ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. 2000 n. 15065; 1993
n. 3363). Il mantenimento, infatti, mira a rendere omogeneo lo standard di vita dei genitori e dei figli, integrando in una comune condizione economico-sociale le persone legate dal rispettivo diritto e obbligo. La costante giurisprudenza della Suprema Corte ha sottolineato, poi, che il principio generale di tutela della prole, desumibile da varie norme dell'ordinamento (art. 30 cost., art. 147, 315 bis, 316 bis, 337 ter, 337 septies c.c.), porta ad assimilare la posizione del figlio divenuto
5 maggiorenne, ma tuttora dipendente non per sua colpa dai genitori, a quella del figlio minore. L'obbligo gravante sui genitori di mantenere i figli minori non cessa, pertanto, automaticamente con la maggiore età ma continua invariato finché non risulti che il figlio è stato posto dai genitori nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, quand'anche, poi, non ne abbia tratto profitto per negligenza o per cattiva volontà (Cass. civ.
2.09.1996 n. 7990). Inoltre, il genitore è legittimato (in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio maggiorenne, che trova il suo fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento) ad ottenere iure proprio dall'altro genitore un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne con esso convivente e che non sia ancora in grado di procurarsi autonomi mezzi di sostentamento (Cass. civ.
19.01.2007 n. 1146; Cass. civ. 28.06.1994 n. 6215). Tale legittimazione si basa sul requisito della convivenza del figlio con il genitore richiedente, gravato in via diretta degli oneri di mantenimento, senza, tuttavia, che possa ravvisarsi un'ipotesi di solidarietà attiva, ai cui principi è possibile ricorrere solo in via analogica, trattandosi di diritti autonomi e non del medesimo diritto attribuito a più persone (Cass. Sez. I, 21.05.2009, n.
11828).
Gli elementi che costituiscono presupposto per l'attribuzione di un assegno, con riferimento ai figli maggiorenni, sono costituiti, pertanto, dalla convivenza con il genitore richiedente e dal mancato raggiungimento dell'autonomia economica da parte del figlio. Il concetto di “indipendenza economica del figlio” non coincide con l'instaurazione effettiva di un rapporto di lavoro stabile ma occorre, comunque, il verificarsi di una situazione tale che sia ragionevole dedurne l'acquisto della potenzialità del conseguimento di autonomia economica (Cass.23596/06). Il relativo accertamento deve essere, poi, improntato a criteri di relatività e deve
6 essere compiuto, come sottolineato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 17183/2020) alla luce del “principio di autoresponsabilità”, che impone di tenere conto dei doveri gravanti sui figli adulti, ed alla luce della “funzione educativa del mantenimento”, che “è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata”. Il diritto al mantenimento, pertanto, permane quando il figlio sia impegnato in un percorso di studi anche lungo,
“purché proficuamente perseguito” o, più in generale, quando vi sia un percorso formativo in fieri, mentre ove il percorso formativo si sia concluso, il diritto al mantenimento può essere riconosciuto solo in costanza del tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o di una sistemazione che assicuri l'indipendenza economica, sempreché risulti che il figlio maggiorenne si è adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, dovendosi compiere un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cas. civ. 13.10.2021 n. 27904; Cass. civ. 05.03.2018 n.
5088; Cass. civ. 22.06.2016 n. 12952). In ogni caso, qualora il figlio maggiorenne non abbia trovato una occupazione stabile o un posto di lavoro la cui remunerazione lo renda autonomo, pur avendo concluso il percorso formativo ed avendo raggiunto da tempo la maggiore età, “non è
l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore destinato a soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, ma altri strumenti di ausilio che, ormai di dimensione sociale, restino finalizzati a dare sostegno al reddito” (Cass. civ. 03.12.2021 n. 38366).
7 Il genitore che chieda un contributo per il mantenimento del "figlio adulto", in mancanza di un'attività formativa in corso, come nel caso in esame, deve, pertanto, fornire una prova particolarmente rigorosa delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass.
26875/2023; Cass. 29264/2022), fermo restando che l'obbligo di mantenimento a carico dei genitori non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e
(purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni
(Cass. Civ., Sez. I, Ord., 10 gennaio 2023, n. 358). L'età costituisce, dunque, un parametro importante di riferimento e la valutazione deve essere condotta con rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età del beneficiario, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, benché non possa ritenersi automaticamente cessato con il raggiungimento della maggiore età (Cass. civ., ord. n. 5088 del 5 marzo
2018).
Orbene, nella fattispecie in esame risulta che il figlio ha Per_1
già raggiunto i trentatré anni ed ha concluso da moltissimi anni l'attività formativa, in quanto, come riferito dalla madre, non ha proseguito gli studi dopo avere proseguito il diploma, sicché è evidente che è trascorso un tempo più che congruo per cercare di inserirsi nel mondo del lavoro. E' impensabile, infatti, come sottolineato in una fattispecie simile dalla
Suprema Corte (Cass. civ. 2 aprile 2013 n. 7970), che al ragazzo non siano mai arrivate offerte di lavoro, magari non pienamente corrispondenti alle proprie aspirazioni, ma pur sempre meritevoli di essere prese in esame,
8 specie se si considera che lo stesso vive in una famiglia di modeste condizioni economiche, nella quale è impensabile, non avendo proseguito gli studi e non potendo aspirare ad impieghi particolarmente qualificanti, che i genitori possano mantenere i figli per un tempo indefinitivamente lungo.
Peraltro, va osservato che all'udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione consensuale le parti aveva concordemente dichiarato che il figlio era autonomo sotto il profilo economico e Per_1
che per tale motivo non veniva previsto un assegno per il suo mantenimento (discostandosi in parte da quanto affermato in precedenza nel ricorso per separazione consensuale, dove si dava atto che il figlio non era ancora pienamente autonomo), dichiarazione che assume il rilievo di una vera e propria confessione. Inoltre, la stessa ha Controparte_1
ammesso nel presente giudizio che il figlio aveva instaurato nel Per_1
tempo diversi rapporti di lavoro di breve durata o con modesti compensi, sottolineando che attualmente era disoccupato, essendo stato licenziato dall'ultimo datore di lavoro, dopo un periodo di malattia. Sennonché, la circostanza che il figlio versi attualmente in una situazione di difficoltà economica non è certamente idonea a ripristinare un obbligo di mantenimento a carico dei genitori, essendo pacifico che quando il figlio maggiorenne abbia dimostrando il raggiungimento di un'adeguata capacità di lavoro, tale determinare la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore, detto obbligo non può risorgere neppure se a causa di successive vicende il figlio rimanga privo di adeguato sostentamento economico (Cass. civ. 12477/2004; Cass. 26259/2005).
Alla stregua delle superiori considerazioni la richiesta volta alla condanna di al pagamento di un assegno per il Parte_1
mantenimento del figlio va rigettata, mentre la è priva di CP_1
9 legittimazione a chiedere nell'interesse del figlio un assegno “alimentare”, poiché per gli alimenti vale il principio generale secondo cui solo il titolare del diritto può agire in giudizio per ottenere tutela.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico di parte resistente. Le stesse, avuto riguardo alla natura ed entità della causa ed alla complessità delle questioni trattate, possono liquidarsi, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M. 147/2022 in complessivi € 121,25 per spese non imponibili ed in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed €
1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 14.11.2024, provvede come segue:
1) pronuncia cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 08.09.1990 a Messina con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Messina al n. 838 parte 2 serie A anno 1990, tra nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...]; Controparte_1
2) rigetta la domanda avanzata da volta al Controparte_1
riconoscimento di un assegno a carico di per il Parte_1
mantenimento del figlio;
Per_1
3) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
delle spese processuali, che liquida in complessivi € 121,25
[...]
per spese non imponibili ed in complessivi € 3.809,00 per compensi, di
10 cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a.;
4) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 20/05/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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