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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentario • 1
- 1. Niente assegno divorzile se non c’è rilevante divario fra redditiAccesso limitatoCarla Nassetti · https://www.altalex.com/ · 14 febbraio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 15/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 38/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38/2021
avente ad oggetto: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Sara De Luca ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Luca Turinelli convenuto
E con l'intervento del P.M. posta in decisione sulle conclusioni precisate con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 29 maggio 2024
Conclusioni di parte ricorrente:
“pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Storo
(TN) il giorno 21/11/2009 tra la signora e il signor Parte_1 Controparte_1 ordinando all'ufficiale di Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza alle seguenti CONDIZIONI NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE ED ANCHE IN VIA
1 PROVVISORIA: - porre a carico del sig. quale contributo per il mantenimento, CP_1
un assegno di divorzio di euro 500,00/800,00=, ovvero pari a quel maggiore o minore importo che sarà ritenuto di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese.”
Conclusioni di parte convenuta:
“Nel merito: - per i motivi di cui in atti, dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi in favore della sig.ra . Con favore di diritti, onorari e Parte_1
spese, anche generali, oltre IVA e C.N.P.A. come per legge.”
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13 gennaio 2021, la ricorrente sig.ra ha Parte_1
domandato pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig.
a Storo (TN) il giorno 21 novembre 2009, disponendosi a carico del marito Controparte_1
l'obbligo di corrisponderle, a titolo di assegno divorzile, la somma di euro 500-800 mensili.
La ricorrente ha esposto che dall'unione matrimoniale non sono nati figli e che tra i coniugi
è intervenuta separazione consensuale, omologata da questo Tribunale con decreto del 4 dicembre 2013, rappresentando che in quella sede è stato disposto “il versamento da parte del sig. della somma di Euro 20.000,00 a titolo di contributo di mantenimento CP_1
della sig.ra erogata nelle seguenti modalità: Euro 3.600,00 sono stati corrisposti Pt_1
mediante bonifici bancari da giugno a novembre 2013; Euro 16.400,00 mediante assegno circolare intestato alla ricorrente, che il marito ha consegnato contestualmente alla sottoscrizione del verbale di separazione”.
La sig.ra ha dedotto che, durante gli anni di matrimonio, si è sempre dedicata alla Pt_1
gestione della casa e si è fatta carico anche della cura della suocera (che ha sempre vissuto con la coppia nella casa familiare), svolgendo attività lavorative saltuarie che le permettevano di contribuire alle spese familiari (quali per esempio la spesa o la benzina) e al mantenimento delle proprie figlie, nate da una precedente relazione.
La ricorrente ha, quindi, esposto che, dopo la separazione, ha lavorato sporadicamente (come addetta alle pulizie, cameriera e assistente anziani) e si è trasferita a vivere con la figlia Per_1
2
[...] presso l'Opera Famiglia Materna di Rovereto, sostenendo un canone di € 90,00 mensili. La stessa ha lamentato che, rispetto all'epoca della separazione, le sue condizioni economiche –
e anche di salute – sono peggiorate, dando atto che, nonostante gli sforzi profusi, non è riuscita a reperire una stabile occupazione lavorativa e di essersi dovuta trasferire, dal 1 luglio
2019, in un appartamento privato, per il quale sostiene un canone di locazione pari ad euro
420,00 mensili.
La ricorrente ha dato atto che il sig. lavora come autista per una ditta di CP_1
autotrasporti ed è proprietario di un immobile in località Nader e di alcuni terreni nel comune di Storo.
Radicatosi validamente il contraddittorio, si è costituito in giudizio il convenuto aderendo alla domanda sullo status e chiedendo il rigetto della domanda di assegno divorzile.
Il convenuto ha dedotto che la moglie attualmente lavora ed è pienamente in grado di svolgere attività lavorativa, che è proprietaria esclusiva di un'abitazione sita a Santo Domingo in Calle
Winston Arnaud e che non è mai stato richiesto alla ricorrente di sacrificare la propria vita lavorativa per dedicarsi alla cura della famiglia, contestando, in ogni caso, che la moglie si sia dedicata alla cura della casa e della suocera.
Il sig. ha rappresentato di essere in congedo straordinario per poter accudire la CP_1
madre, che il proprio stipendio si è ridotto a circa € 1.000,00 mensili a causa della crisi pandemica e che gli altri immobili di cui è proprietario (garage/deposito e baita di montagna) sono privi di apprezzabile valore economica.
All'udienza presidenziale del 13 aprile 2021 sono comparsi entrambi i coniugi;
il Presidente ha rigettato la domanda di assegno di mantenimento proposta dalla ricorrente, ha nominato il G.I. ed ha disposto il passaggio al rito ordinario, con termini alle parti per il deposito della memoria integrativa e della comparsa di costituzione.
Con sentenza non definitiva n. 680/2023 di data 26 luglio 2023, pubblicata il 4 agosto 2023, questo Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, disponendo il prosieguo del giudizio per le restanti domande accessorie.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali ed è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 29 maggio 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3 La domanda di assegno divorzile non è fondata e va rigettata per i motivi di seguito esposti.
Giova premettere che con la pronuncia n. 18287/2018 le Sezioni Unite hanno riconosciuto all'assegno divorzile di cui all'art. 5, co. 6 L. 898/1970 una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, individuando nei criteri (equiordinati) di cui alla prima parte della citata norma i parametri cui attenersi per decidere sia sull'attribuzione dell'assegno all'ex coniuge richiedente (ossia ai fini del giudizio sull'inadeguatezza dei mezzi, quale presupposto per il riconoscimento dell'assegno divorzile, unitamente all'impossibilità per il coniuge istante di procurarseli per ragioni oggettive), sia sulla sua quantificazione.
In particolare, la Sezioni Unite, hanno affermato che “il giudizio di adeguatezza impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri certi sui quali ancorarsi. La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio”.
La Corte ha, inoltre, precisato che nel giudizio sull'adeguatezza dei mezzi deve farsi riferimento ai ruoli endofamiliari assunti dai coniugi in costanza di matrimonio, al fine di accertare “se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale
e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto” (cfr. Cass. Sez. Un. 18287/2018).
4 Ne consegue che la decisione sull'assegno di divorzio deve essere espressa alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti che tenga conto delle modalità con cui la vita familiare è stata condotta in costanza di matrimonio, anche alla luce della durata dello stesso e dell'età del coniuge richiedente l'assegno.
A tale orientamento interpretativo è stato dato seguito anche dalla pronuncia della Suprema
Corte n. 17601/2019, laddove la Corte di Cassazione, nel riferirsi alla “natura composita” dell'assegno divorzile e al “principio di solidarietà postconiugale”, ha richiamato i principi già enucleati con la citata sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, ribadendo che “4.2
Nel verificare i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile il giudice deve compiere quindi una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi del richiedente e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata innanzitutto sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Questa verifica tuttavia non è di per sé sufficiente, ma deve essere collegata causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, l. 898/1970, onde accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del matrimonio dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del matrimonio e delle effettive potenzialità professionali e reddituali alla conclusione della relazione matrimoniale”.
Osserva, inoltre, il Collegio che la giurisprudenza più recente ha valorizzato la necessità che sussista, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, una “rilevante” disparità della situazione economico-reddituale delle parti, tanto da considerarla quale “ precondizione”:
“L'assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo- perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole;
ne consegue che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale
5 dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio.” (cfr. Cass. 4328/2024); “L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha
l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare
e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.” (cfr.
Cass. 35434/2023); “Com'è noto, la giurisprudenza più recente di questa Corte (Cass., Sez.
U, Sentenza n. 18287 dell'11/07/2018) ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019). Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata
6 del matrimonio ed all'età dell'avente diritto La natura perequativo-compensativa, poi, discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo, volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate. In altre parole, il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente
(Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del
28/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021).” (cfr. Cass. 27945/2023).
I principi sopra richiamati sono stati, di recente, ribaditi dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 27536/2024, laddove la Suprema Corte ha affrontato la questione relativa alla funzione dell'assegno divorzile e della comunione legale tra i coniugi, ovvero “se l'assegno divorzile ed il regime della comunione legale tra coniugi assolvano una funzione solidaristica coincidente o sovrapponibile ed in particolare se dello scioglimento della comunione legale debba tenersi conto in sede di attribuzione e determinazione del predetto assegno.”.
In quella sede, la Corte di Cassazione ha ribadito che lo squilibrio economico-patrimoniale e reddituale tra i coniugi, conseguente allo scioglimento del vincolo, costituisce la precondizione per il riconoscimento dell'assegno divorzile sicché, in caso di sostanziale parità o di squilibrio di entità modesta, non si procede alla fase successiva di verifica dell'applicabilità dei criteri elaborati dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 18287/2018. La
Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che il diritto all'assegno di divorzio non sorge ove, all'esito dello scioglimento della comunione legale, la posizione economico patrimoniale e reddituale delle parti risulti di fatto paritaria: “l'unico denominatore comune e condicio sine qua non nell'esame del diritto all'assegno di divorzio, deve rinvenirsi nella precondizione dello squilibrio economico-patrimoniale e reddituale, conseguente allo scioglimento del vincolo. In caso di sostanziale parità o di squilibrio di entità modesta non si procede alla
7 fase successiva di verifica dell'applicabilità dei criteri elaborati dalle S.U. Nell'ipotesi contraria, della emersione di una condizione di squilibrio, conseguente allo scioglimento del vincolo per il coniuge richiedente, occorre verificare se questa nuova condizione può essere eziologicamente conseguente alle modalità di conduzione della vita familiare, alla ripartizione dei ruoli e, in particolare, all'impegno di cura della famiglia e dei figli in misura prevalente od esclusiva a carico di uno coniuge. (…) Ove all'esito dello scioglimento della comunione legale, la posizione economico patrimoniale e reddituale dei due ex coniugi risulti sostanzialmente paritaria, non sorge il diritto all'assegno di divorzio. Ma se, al contrario, lo squilibrio permane, occorre verificarne le cause, in relazione alla conduzione della vita familiare, secondo gli ordinari indicatori di accertamento fondati sul diritto vivente costituito dalle S.U 18278 del 2018 e dalla successiva elaborazione giurisprudenziale della prima sezione civile”.
Passando al caso di specie, osserva il Collegio che la sig.ra , per sua Parte_1
stessa prospettazione, sia in costanza di matrimonio che successivamente alla separazione dal marito ha sempre svolto attività lavorativa, ancorché a tempo determinato (cfr. anche percorso lavoratore doc. 5 parte convenuta), che le ha permesso “di contribuire alle spese familiari (quali per esempio la spesa o la benzina), nonchè al mantenimento delle figlie.”
(cfr. pag. 2-3- ricorso). Non è però possibile ricostruire l'esatta condizione reddituale della ricorrente in costanza di matrimonio né quella immediatamente successiva alla separazione
(risalente al 2013), non essendo stata prodotta in atti documentazione al riguardo (il doc. 2 è relativo ad attività lavorativa prestata nel 2019, da cui risulta un compenso mensile pari ad euro 983,22). Dall'esame degli atti prodotti risulta, invece, che la ricorrente, per l'anno di imposta 2022 ha percepito un reddito imponibile di euro 11.206,00 e per l'anno di imposta
2023, ha percepito un reddito imponibile di euro 13.801,27 (con imposta netta pari ad euro
1.294,00), pari a circa 1.042,00 euro mensili. Quanto alla condizione reddituale del sig.
(assunto come autista a tempo indeterminato presso un'impresa di trasporti Controparte_1
privati), dalla documentazione versata in atti risulta che egli, per l'anno di imposta 2023, ha percepito un reddito imponibile pari ad euro 19.065,00 (con imposta netta pari ad euro
3.187,00), pari a circa 1.323,00 euro mensili. Trattasi di retribuzione media che il sig. ercepiva anche in costanza di matrimonio, ancorché con alcune oscillazioni (per CP_1
stessa prospettazione di parte ricorrente, il minor reddito di euro 18.969,72 euro, percepito
8 dal convenuto nei mesi di lockdown era “di poco inferiore rispetto agli anni precedenti”, cfr. pag. 10 memoria integrativa).
Quanto alla condizione patrimoniale delle parti, il sig. è nudo proprietario Controparte_1
della casa familiare oltre che di un garage e di una baita di montagna (cfr. pag.
9-10 comparsa di costituzione e risposta e doc. 11 ricorrente), mentre la sig.ra è Parte_1
proprietaria di un immobile a Santo Domingo (la circostanza, dedotta dal convenuto a pagina
14 della comparsa di costituzione, non è stata specificamente contestata dalla ricorrente).
Orbene, ritiene il Collegio che, alla luce di quanto sopra, non sussista alcun rilevante squilibrio tra la condizione economico-reddituale delle parti determinatosi per effetto dello scioglimento del vincolo coniugale, non dovendo, quindi, procedersi, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, alla verifica dell'applicabilità dei criteri di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite n. n. 18287/2018. In ogni caso, osserva il Collegio, con riguardo ai beni di proprietà del sig. che trattasi di beni acquistati dal convenuto CP_1
prima del 2009 (doc. 11), ossia prima del matrimonio, sicché rispetto ad essi non sarebbe, in ogni caso, possibile riconoscere alcun apporto dato dalla sig.ra alla formazione del Pt_1
patrimonio immobiliare del marito.
Va, dunque, ritenuta l'insussistenza dei presupposti dell'assegno divorzile sia con finalità perequativa che assistenziale, non potendo ritenersi, quanto al secondo profilo, che la sig.ra sia priva di mezzi adeguati al proprio sostentamento, tenuto conto dell'accertata Pt_1
consistenza dei suoi redditi (pari a circa 1.042,00 euro mensili per l'anno 2023).
Considerato che il convenuto ha aderito alla domanda sullo status, sussistono giusti motivi per compensare di ½ le spese di lite, ponendosi la restante metà a carico della ricorrente soccombente sulla domanda di divorzio (valori medi per le quattro fasi, ridotti per le fasi istruttoria e decisionale considerati il numero, la natura e le caratteristiche delle questioni giuridiche affrontate).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia, sulle condizioni accessorie del divorzio pronunciato con sentenza di questo
Tribunale n. 680/2023 così provvede:
1) rigetta la domanda di assegno divorzile;
9 2) compensa per ½ le spese di lite e condanna la ricorrente a rimborsare al convenuto la restante metà liquidata in euro 2.630,50, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella camera di consiglio del 8 gennaio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38/2021
avente ad oggetto: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Sara De Luca ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Luca Turinelli convenuto
E con l'intervento del P.M. posta in decisione sulle conclusioni precisate con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 29 maggio 2024
Conclusioni di parte ricorrente:
“pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Storo
(TN) il giorno 21/11/2009 tra la signora e il signor Parte_1 Controparte_1 ordinando all'ufficiale di Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza alle seguenti CONDIZIONI NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE ED ANCHE IN VIA
1 PROVVISORIA: - porre a carico del sig. quale contributo per il mantenimento, CP_1
un assegno di divorzio di euro 500,00/800,00=, ovvero pari a quel maggiore o minore importo che sarà ritenuto di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese.”
Conclusioni di parte convenuta:
“Nel merito: - per i motivi di cui in atti, dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi in favore della sig.ra . Con favore di diritti, onorari e Parte_1
spese, anche generali, oltre IVA e C.N.P.A. come per legge.”
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13 gennaio 2021, la ricorrente sig.ra ha Parte_1
domandato pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig.
a Storo (TN) il giorno 21 novembre 2009, disponendosi a carico del marito Controparte_1
l'obbligo di corrisponderle, a titolo di assegno divorzile, la somma di euro 500-800 mensili.
La ricorrente ha esposto che dall'unione matrimoniale non sono nati figli e che tra i coniugi
è intervenuta separazione consensuale, omologata da questo Tribunale con decreto del 4 dicembre 2013, rappresentando che in quella sede è stato disposto “il versamento da parte del sig. della somma di Euro 20.000,00 a titolo di contributo di mantenimento CP_1
della sig.ra erogata nelle seguenti modalità: Euro 3.600,00 sono stati corrisposti Pt_1
mediante bonifici bancari da giugno a novembre 2013; Euro 16.400,00 mediante assegno circolare intestato alla ricorrente, che il marito ha consegnato contestualmente alla sottoscrizione del verbale di separazione”.
La sig.ra ha dedotto che, durante gli anni di matrimonio, si è sempre dedicata alla Pt_1
gestione della casa e si è fatta carico anche della cura della suocera (che ha sempre vissuto con la coppia nella casa familiare), svolgendo attività lavorative saltuarie che le permettevano di contribuire alle spese familiari (quali per esempio la spesa o la benzina) e al mantenimento delle proprie figlie, nate da una precedente relazione.
La ricorrente ha, quindi, esposto che, dopo la separazione, ha lavorato sporadicamente (come addetta alle pulizie, cameriera e assistente anziani) e si è trasferita a vivere con la figlia Per_1
2
[...] presso l'Opera Famiglia Materna di Rovereto, sostenendo un canone di € 90,00 mensili. La stessa ha lamentato che, rispetto all'epoca della separazione, le sue condizioni economiche –
e anche di salute – sono peggiorate, dando atto che, nonostante gli sforzi profusi, non è riuscita a reperire una stabile occupazione lavorativa e di essersi dovuta trasferire, dal 1 luglio
2019, in un appartamento privato, per il quale sostiene un canone di locazione pari ad euro
420,00 mensili.
La ricorrente ha dato atto che il sig. lavora come autista per una ditta di CP_1
autotrasporti ed è proprietario di un immobile in località Nader e di alcuni terreni nel comune di Storo.
Radicatosi validamente il contraddittorio, si è costituito in giudizio il convenuto aderendo alla domanda sullo status e chiedendo il rigetto della domanda di assegno divorzile.
Il convenuto ha dedotto che la moglie attualmente lavora ed è pienamente in grado di svolgere attività lavorativa, che è proprietaria esclusiva di un'abitazione sita a Santo Domingo in Calle
Winston Arnaud e che non è mai stato richiesto alla ricorrente di sacrificare la propria vita lavorativa per dedicarsi alla cura della famiglia, contestando, in ogni caso, che la moglie si sia dedicata alla cura della casa e della suocera.
Il sig. ha rappresentato di essere in congedo straordinario per poter accudire la CP_1
madre, che il proprio stipendio si è ridotto a circa € 1.000,00 mensili a causa della crisi pandemica e che gli altri immobili di cui è proprietario (garage/deposito e baita di montagna) sono privi di apprezzabile valore economica.
All'udienza presidenziale del 13 aprile 2021 sono comparsi entrambi i coniugi;
il Presidente ha rigettato la domanda di assegno di mantenimento proposta dalla ricorrente, ha nominato il G.I. ed ha disposto il passaggio al rito ordinario, con termini alle parti per il deposito della memoria integrativa e della comparsa di costituzione.
Con sentenza non definitiva n. 680/2023 di data 26 luglio 2023, pubblicata il 4 agosto 2023, questo Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, disponendo il prosieguo del giudizio per le restanti domande accessorie.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali ed è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 29 maggio 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3 La domanda di assegno divorzile non è fondata e va rigettata per i motivi di seguito esposti.
Giova premettere che con la pronuncia n. 18287/2018 le Sezioni Unite hanno riconosciuto all'assegno divorzile di cui all'art. 5, co. 6 L. 898/1970 una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, individuando nei criteri (equiordinati) di cui alla prima parte della citata norma i parametri cui attenersi per decidere sia sull'attribuzione dell'assegno all'ex coniuge richiedente (ossia ai fini del giudizio sull'inadeguatezza dei mezzi, quale presupposto per il riconoscimento dell'assegno divorzile, unitamente all'impossibilità per il coniuge istante di procurarseli per ragioni oggettive), sia sulla sua quantificazione.
In particolare, la Sezioni Unite, hanno affermato che “il giudizio di adeguatezza impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri certi sui quali ancorarsi. La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio”.
La Corte ha, inoltre, precisato che nel giudizio sull'adeguatezza dei mezzi deve farsi riferimento ai ruoli endofamiliari assunti dai coniugi in costanza di matrimonio, al fine di accertare “se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale
e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto” (cfr. Cass. Sez. Un. 18287/2018).
4 Ne consegue che la decisione sull'assegno di divorzio deve essere espressa alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti che tenga conto delle modalità con cui la vita familiare è stata condotta in costanza di matrimonio, anche alla luce della durata dello stesso e dell'età del coniuge richiedente l'assegno.
A tale orientamento interpretativo è stato dato seguito anche dalla pronuncia della Suprema
Corte n. 17601/2019, laddove la Corte di Cassazione, nel riferirsi alla “natura composita” dell'assegno divorzile e al “principio di solidarietà postconiugale”, ha richiamato i principi già enucleati con la citata sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, ribadendo che “4.2
Nel verificare i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile il giudice deve compiere quindi una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi del richiedente e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata innanzitutto sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Questa verifica tuttavia non è di per sé sufficiente, ma deve essere collegata causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, l. 898/1970, onde accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del matrimonio dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del matrimonio e delle effettive potenzialità professionali e reddituali alla conclusione della relazione matrimoniale”.
Osserva, inoltre, il Collegio che la giurisprudenza più recente ha valorizzato la necessità che sussista, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, una “rilevante” disparità della situazione economico-reddituale delle parti, tanto da considerarla quale “ precondizione”:
“L'assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo- perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole;
ne consegue che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale
5 dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio.” (cfr. Cass. 4328/2024); “L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha
l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare
e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.” (cfr.
Cass. 35434/2023); “Com'è noto, la giurisprudenza più recente di questa Corte (Cass., Sez.
U, Sentenza n. 18287 dell'11/07/2018) ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019). Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata
6 del matrimonio ed all'età dell'avente diritto La natura perequativo-compensativa, poi, discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo, volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate. In altre parole, il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente
(Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del
28/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021).” (cfr. Cass. 27945/2023).
I principi sopra richiamati sono stati, di recente, ribaditi dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 27536/2024, laddove la Suprema Corte ha affrontato la questione relativa alla funzione dell'assegno divorzile e della comunione legale tra i coniugi, ovvero “se l'assegno divorzile ed il regime della comunione legale tra coniugi assolvano una funzione solidaristica coincidente o sovrapponibile ed in particolare se dello scioglimento della comunione legale debba tenersi conto in sede di attribuzione e determinazione del predetto assegno.”.
In quella sede, la Corte di Cassazione ha ribadito che lo squilibrio economico-patrimoniale e reddituale tra i coniugi, conseguente allo scioglimento del vincolo, costituisce la precondizione per il riconoscimento dell'assegno divorzile sicché, in caso di sostanziale parità o di squilibrio di entità modesta, non si procede alla fase successiva di verifica dell'applicabilità dei criteri elaborati dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 18287/2018. La
Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che il diritto all'assegno di divorzio non sorge ove, all'esito dello scioglimento della comunione legale, la posizione economico patrimoniale e reddituale delle parti risulti di fatto paritaria: “l'unico denominatore comune e condicio sine qua non nell'esame del diritto all'assegno di divorzio, deve rinvenirsi nella precondizione dello squilibrio economico-patrimoniale e reddituale, conseguente allo scioglimento del vincolo. In caso di sostanziale parità o di squilibrio di entità modesta non si procede alla
7 fase successiva di verifica dell'applicabilità dei criteri elaborati dalle S.U. Nell'ipotesi contraria, della emersione di una condizione di squilibrio, conseguente allo scioglimento del vincolo per il coniuge richiedente, occorre verificare se questa nuova condizione può essere eziologicamente conseguente alle modalità di conduzione della vita familiare, alla ripartizione dei ruoli e, in particolare, all'impegno di cura della famiglia e dei figli in misura prevalente od esclusiva a carico di uno coniuge. (…) Ove all'esito dello scioglimento della comunione legale, la posizione economico patrimoniale e reddituale dei due ex coniugi risulti sostanzialmente paritaria, non sorge il diritto all'assegno di divorzio. Ma se, al contrario, lo squilibrio permane, occorre verificarne le cause, in relazione alla conduzione della vita familiare, secondo gli ordinari indicatori di accertamento fondati sul diritto vivente costituito dalle S.U 18278 del 2018 e dalla successiva elaborazione giurisprudenziale della prima sezione civile”.
Passando al caso di specie, osserva il Collegio che la sig.ra , per sua Parte_1
stessa prospettazione, sia in costanza di matrimonio che successivamente alla separazione dal marito ha sempre svolto attività lavorativa, ancorché a tempo determinato (cfr. anche percorso lavoratore doc. 5 parte convenuta), che le ha permesso “di contribuire alle spese familiari (quali per esempio la spesa o la benzina), nonchè al mantenimento delle figlie.”
(cfr. pag. 2-3- ricorso). Non è però possibile ricostruire l'esatta condizione reddituale della ricorrente in costanza di matrimonio né quella immediatamente successiva alla separazione
(risalente al 2013), non essendo stata prodotta in atti documentazione al riguardo (il doc. 2 è relativo ad attività lavorativa prestata nel 2019, da cui risulta un compenso mensile pari ad euro 983,22). Dall'esame degli atti prodotti risulta, invece, che la ricorrente, per l'anno di imposta 2022 ha percepito un reddito imponibile di euro 11.206,00 e per l'anno di imposta
2023, ha percepito un reddito imponibile di euro 13.801,27 (con imposta netta pari ad euro
1.294,00), pari a circa 1.042,00 euro mensili. Quanto alla condizione reddituale del sig.
(assunto come autista a tempo indeterminato presso un'impresa di trasporti Controparte_1
privati), dalla documentazione versata in atti risulta che egli, per l'anno di imposta 2023, ha percepito un reddito imponibile pari ad euro 19.065,00 (con imposta netta pari ad euro
3.187,00), pari a circa 1.323,00 euro mensili. Trattasi di retribuzione media che il sig. ercepiva anche in costanza di matrimonio, ancorché con alcune oscillazioni (per CP_1
stessa prospettazione di parte ricorrente, il minor reddito di euro 18.969,72 euro, percepito
8 dal convenuto nei mesi di lockdown era “di poco inferiore rispetto agli anni precedenti”, cfr. pag. 10 memoria integrativa).
Quanto alla condizione patrimoniale delle parti, il sig. è nudo proprietario Controparte_1
della casa familiare oltre che di un garage e di una baita di montagna (cfr. pag.
9-10 comparsa di costituzione e risposta e doc. 11 ricorrente), mentre la sig.ra è Parte_1
proprietaria di un immobile a Santo Domingo (la circostanza, dedotta dal convenuto a pagina
14 della comparsa di costituzione, non è stata specificamente contestata dalla ricorrente).
Orbene, ritiene il Collegio che, alla luce di quanto sopra, non sussista alcun rilevante squilibrio tra la condizione economico-reddituale delle parti determinatosi per effetto dello scioglimento del vincolo coniugale, non dovendo, quindi, procedersi, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, alla verifica dell'applicabilità dei criteri di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite n. n. 18287/2018. In ogni caso, osserva il Collegio, con riguardo ai beni di proprietà del sig. che trattasi di beni acquistati dal convenuto CP_1
prima del 2009 (doc. 11), ossia prima del matrimonio, sicché rispetto ad essi non sarebbe, in ogni caso, possibile riconoscere alcun apporto dato dalla sig.ra alla formazione del Pt_1
patrimonio immobiliare del marito.
Va, dunque, ritenuta l'insussistenza dei presupposti dell'assegno divorzile sia con finalità perequativa che assistenziale, non potendo ritenersi, quanto al secondo profilo, che la sig.ra sia priva di mezzi adeguati al proprio sostentamento, tenuto conto dell'accertata Pt_1
consistenza dei suoi redditi (pari a circa 1.042,00 euro mensili per l'anno 2023).
Considerato che il convenuto ha aderito alla domanda sullo status, sussistono giusti motivi per compensare di ½ le spese di lite, ponendosi la restante metà a carico della ricorrente soccombente sulla domanda di divorzio (valori medi per le quattro fasi, ridotti per le fasi istruttoria e decisionale considerati il numero, la natura e le caratteristiche delle questioni giuridiche affrontate).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia, sulle condizioni accessorie del divorzio pronunciato con sentenza di questo
Tribunale n. 680/2023 così provvede:
1) rigetta la domanda di assegno divorzile;
9 2) compensa per ½ le spese di lite e condanna la ricorrente a rimborsare al convenuto la restante metà liquidata in euro 2.630,50, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella camera di consiglio del 8 gennaio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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