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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 11/11/2025, n. 2260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2260 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
n.1378/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, IO NE
EL, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. TESSE MAGDA -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza dell'11/11/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 17/02/2025 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito, chiedendo, previo accertamento della sussistenza del requisito contributivo e sanitario richiesti dalla legge, la condanna dell' alla erogazione dell'assegno ordinario CP_1
d'invalidità ex L. n.222/1984 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella successiva accertata in corso di causa, oltre spese di lite.
1 Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
Preliminarmente, occorre evidenziare che la disciplina introdotta con la legge n. 222/84 ha apportato significative innovazioni rispetto alla disciplina precedente, in primo luogo qualificando come “invalido” il soggetto la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di difetto fisico o mentale, a meno di un terzo;
nonché definendo “inabile” colui il quale a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Rispetto alla pregressa disciplina è stato introdotto dal legislatore del 1984 un più rigoroso requisito di attualità contributiva (3 anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda), fermo restando il requisito assicurativo minimo complessivo di 5 anni;
tali requisiti assicurativi e contributivi possono validamente perfezionarsi anche in corso di istruttoria o di contenzioso amministrativo, con conseguente differimento, in tal caso, della decorrenza della prestazione previdenziale dalla data di tale perfezionamento.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
AD NZ, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si
2 traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Nel caso in esame, occorre evidenziare che nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, il consulente tecnico d'ufficio nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo
– le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha, confermato in sede di chiarimenti resi nel corso del presente giudizio di merito ATP in ottemperanza al provvedimento adottato in data
17/06/2025, l'esclusione della sussistenza in capo alla parte ricorrente di infermità tali da determinare una riduzione permanente a meno di un terzo della sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU nella sua relazione scritta:
«QUESITO 1): Dalla documentazione clinico-sanitaria acclusa agli atti del fascicolo in esame e in base ai riscontri della visita peritale, si evince che la parte ricorrente è affetta dalle seguenti patologie:
• CERVICOBRACHIALGIA E LOMBOSCIATALGIA BILATERALE DA SPONDILO
SC ARTROSI;
• ARTROSI DEI GOMITI E DEI POLSI;
• GO BILATERALE PIU' GRAVE A DESTRA;
• SINDROME DEL NN RP;
• BPCO;
• SI ER NA BILATERALI TRATTATE CHIRURGICAMENTE;
QUESITO 2): Sulla scorta della documentazione esaminata e in base ai riscontri della visita peritale, esprimo la seguente valutazione medico-legale:
NON SONO RISULTATE INFERMITA' TALI DA DETERMINARE UNA PERMANENTE
RIDUZIONE A MENO DI UN TERZO DELLA CAPACITA' DI LAVORO IN
OCCUPAZIONI CONFACENTI ALLE ATTITUDINI PERSONALI
3 VALUTAZIONE FINALE IN MERITO ALLA PRESTAZIONE OGGETTO DI INDAGINE
PERITALE
- NEGATIVA.
QUESITO 3.1): Specifico, trattandosi di assegno ordinario d'invalidità (oppure di pensione ordinaria d'inabilità) ai sensi della legge n. 222 del 1984, che a causa del complesso patologico
(infermità o difetto fisico o mentale) la capacità di lavoro della parte ricorrente, in occupazioni confacenti alle sue attitudini,
NON è ridotta in modo permanente a meno di un terzo.
(…)
RISPOSTA ANALITICA E MOTIVATA ALLE (EVENTUALI) OSSERVAZIONI
FORMULATE DAI CONSULENTI TECNICI DI PARTE E/O DAI RISPETTIVI
DIFENSORI
a seguito della approfondita analisi del suo elaborato peritale trasmesso in bozza allo scrivente avvocato, esprimo il mio dissenso rispetto alle conclusioni da Lei rassegnate.
In considerazione delle infermità e delle gravi patologie da cui il sig. è affetto, si ritiene che la propria Parte_1 capacità lavorativa sia ridotta ampiamente e ben oltre il margine ed il parametro da lei indicato in perizia;
in considerazione delle mansioni di carpentiere svolte dal mio assistito, le patologie osteo-artocolari e respiratorie, come certificate dettagliatamente, risultano incidere in modo permanente riducendo in modo irreversibile la capacità lavorativa del ricorrente nella propria occupazione (ex art- 1 L. 222/1984).
Pertanto, Le chiedo di rivalutare la situazione, attribuendo al mio assistito il riconoscimento del beneficio richiesto nel ricorso introduttivo quale prestazione dell'assegno ordinario di invalidità.
Preso atto delle su riportate note inviate dall'avv. Magda Tesse in data 31.01.25 (pec), rivalutata la situazione, preso atto di tutte le infermità e patologie da cui è affetto il sig. Parte_1
, delle mansioni di carpentiere svolte dallo stesso
[...] paziente, confermo il PARERE su riportato:
4 “la capacità di lavoro della parte ricorrente, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, NON è ridotta in modo permanente a meno di un terzo”».
Si condividono, inoltre, le repliche (di seguito riportate) che sono state esposte dal nominato CTU rispetto alle osservazioni formulate dal consulente di parte ricorrente:
«Innanzitutto è bene precisare che la relazione del dott.
concorda con la relazione CTU sia per quanto riguarda la Per_1 documentazione visionata, sia per l'esame obiettivo che per la diagnosi definitiva.
Ovviamente non c'è corrispondenza sulle conclusioni medico legali che, per lo specialista di parte, risultano a favore della concessione del beneficio richiesto.
Dall'esame delle relazioni “parallele” si evince e si precisa che il sig. nato ad [...] il [...], ha Parte_1 attualmente quasi 65 anni ed esercita il lavoro di carpentiere, in qualità di dipendente, dal 1978, cioè da oltre quarantacinque anni. Tanto emerge dal tabulato inviato con la pec suddetta. CP_1
L'anamnesi specifica medica, associata al tipo di attività svolta dal paziente, non ha fatto rilevare grossi problemi sanitari, tutti assolutamente compatibili con l'attività lavorativa svolta e comuni a tutti i lavoratori edili e cioè poliartrosi, doppio intervento di ernia inguinale, BPCO in ex fumatore.
Il quesito posto dal Giudice era:
(ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA': art. 1 L. 12/6/1984, n. 222) se la capacità di lavoro di parte ricorrente, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo"
In pratica, l'assegno ordinario di invalidità si otterrà quando le capacità di lavoro dell'assicurato sono ridotte a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle proprie attitudini.
Cosa significa?
Utilizziamo una precisa definizione della corte di Cassazione civile sez. VI, 25/02/2019, n.5477:
5 “…Ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dalla Legge 12 giugno 1984, n.
222, art. 1, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata operando la valutazione complessiva del quadro morboso dell'assicurato con specifico riferimento alla sua incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente, ossia che possa essere svolta dall'assicurato, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza, senza esporre ad ulteriore danno la propria salute…”.
Nella fattispecie parliamo di un carpentiere di 65 anni, ormai agli ultimi mesi della propria carriera lavorativa, e non possiamo sicuramente aspettarci le prestazioni di un giovane carpentiere di
18 anni che inizia la propria carriera!
Ad ogni buon conto, nella relazione non risulta mai l'affermazione che NON VI E' riduzione della capacità lavorativa. Purtroppo la
Legge non lascia spazio a valutazioni intermedie.
A detta del dott. la capacità lavorativa residua è pari Per_1
a MENO 1/3, a detta del sottoscritto è pari all'incirca a ½, più o meno fisiologica rispetto all'età e ai quarantasette anni
(almeno…) di attività manuale.
La visita medica effettuata dal sottoscritto, con l'esame obiettivo descritto in relazione, ha confermato la lieve/media compromissione dell'integrità psico fisica del paziente Parte_1
, con interessamento elettivo degli apparati
[...] osteoarticolare e respiratorio e sicura riduzione della capacità lavorativa di una percentuale al massimo del 50% (appunto
“media”), insufficiente quindi per assegnare il beneficio di legge
(>1/3 cioè 67%).
La stessa percentuale è però sufficiente per richiedere l'intervento del medico competente dell'Azienda, ove non già interessato, affinché valuti il lavoratore idoneo alla mansione ma con limitazioni, escludendolo dal sollevamento di carichi pesanti
(oltre i 15 Kg), dalle operazioni di manovalanza più gravosa e dai lavori in altezza, destinandolo invece a lavori di carpenteria e a
6 lavori effettuabili con l'utilizzo di macchinari (intonacatura, sabbiatura, rifinitura delle murature), anche in virtù dell'esperienza lavorativa maturata negli anni dal e del Pt_1 breve periodo lavorativo ancora da compiere.
Si conclude quindi concordando con gran parte della precisa e circostanziata relazione redatta del dott. ad eccezioni Per_1 delle conclusioni e si conferma la precedente valutazione che qui si riporta.
QUESITO 1): Dalla documentazione clinico-sanitaria acclusa agli atti del fascicolo in esame e in base ai riscontri della visita peritale, si evince che la parte ricorrente è affetta dalle seguenti patologie:
• CERVICOBRACHIALGIA E LOMBOSCIATALGIA BILATERALE DA SPONDILO
SC ARTROSI;
• ARTROSI DEI GOMITI E DEI POLSI;
• GO BILATERALE PIU' GRAVE A DESTRA;
• SINDROME DEL NN RP;
• BPCO;
• SI ER NA BILATERALI TRATTATE CHIRURGICAMENTE;
QUESITO 2): Sulla scorta della documentazione esaminata e in base ai riscontri della visita peritale, esprimo la seguente valutazione medico-legale:
NON SONO RISULTATE INFERMITA' TALI DA DETERMINARE UNA PERMANENTE
RIDUZIONE A MENO DI UN TERZO DELLA CAPACITA' DI LAVORO IN
OCCUPAZIONI CONFACENTI ALLE ATTITUDINI PERSONALI
VALUTAZIONE FINALE IN MERITO ALLA PRESTAZIONE OGGETTO DI
INDAGINE PERITALE
- NEGATIVA.
QUESITO 3.1): Specifico, trattandosi di assegno ordinario d'invalidità (oppure di pensione ordinaria d'inabilità) ai sensi della legge n. 222 del 1984, che a causa del complesso patologico
(infermità o difetto fisico o mentale) la capacità di lavoro della parte ricorrente, in occupazioni confacenti alle sue attitudini,
NON è ridotta in modo permanente a meno di un terzo».
7 Quindi, si può affermare che il CTU ha tenuto in debita considerazione anche le osservazioni formulate nell'interesse di parte ricorrente, replicando in maniera motivata e condivisibile alle argomentazioni del consulente di parte ricorrente.
Pertanto, la differente valutazione espressa dal difensore di parte ricorrente e dal consulente di parte si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dal CTU nominato nella fase di ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
In conclusione, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dal difensore di parte ricorrente deve essere disattesa.
Pertanto, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Infine, considerata la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente, le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara l'insussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità ex L. n.222/1984;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 11/11/2025
Il Giudice del Lavoro
IO NE EL
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, IO NE
EL, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. TESSE MAGDA -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza dell'11/11/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 17/02/2025 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito, chiedendo, previo accertamento della sussistenza del requisito contributivo e sanitario richiesti dalla legge, la condanna dell' alla erogazione dell'assegno ordinario CP_1
d'invalidità ex L. n.222/1984 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella successiva accertata in corso di causa, oltre spese di lite.
1 Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
Preliminarmente, occorre evidenziare che la disciplina introdotta con la legge n. 222/84 ha apportato significative innovazioni rispetto alla disciplina precedente, in primo luogo qualificando come “invalido” il soggetto la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di difetto fisico o mentale, a meno di un terzo;
nonché definendo “inabile” colui il quale a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Rispetto alla pregressa disciplina è stato introdotto dal legislatore del 1984 un più rigoroso requisito di attualità contributiva (3 anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda), fermo restando il requisito assicurativo minimo complessivo di 5 anni;
tali requisiti assicurativi e contributivi possono validamente perfezionarsi anche in corso di istruttoria o di contenzioso amministrativo, con conseguente differimento, in tal caso, della decorrenza della prestazione previdenziale dalla data di tale perfezionamento.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
AD NZ, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si
2 traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Nel caso in esame, occorre evidenziare che nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, il consulente tecnico d'ufficio nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo
– le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha, confermato in sede di chiarimenti resi nel corso del presente giudizio di merito ATP in ottemperanza al provvedimento adottato in data
17/06/2025, l'esclusione della sussistenza in capo alla parte ricorrente di infermità tali da determinare una riduzione permanente a meno di un terzo della sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU nella sua relazione scritta:
«QUESITO 1): Dalla documentazione clinico-sanitaria acclusa agli atti del fascicolo in esame e in base ai riscontri della visita peritale, si evince che la parte ricorrente è affetta dalle seguenti patologie:
• CERVICOBRACHIALGIA E LOMBOSCIATALGIA BILATERALE DA SPONDILO
SC ARTROSI;
• ARTROSI DEI GOMITI E DEI POLSI;
• GO BILATERALE PIU' GRAVE A DESTRA;
• SINDROME DEL NN RP;
• BPCO;
• SI ER NA BILATERALI TRATTATE CHIRURGICAMENTE;
QUESITO 2): Sulla scorta della documentazione esaminata e in base ai riscontri della visita peritale, esprimo la seguente valutazione medico-legale:
NON SONO RISULTATE INFERMITA' TALI DA DETERMINARE UNA PERMANENTE
RIDUZIONE A MENO DI UN TERZO DELLA CAPACITA' DI LAVORO IN
OCCUPAZIONI CONFACENTI ALLE ATTITUDINI PERSONALI
3 VALUTAZIONE FINALE IN MERITO ALLA PRESTAZIONE OGGETTO DI INDAGINE
PERITALE
- NEGATIVA.
QUESITO 3.1): Specifico, trattandosi di assegno ordinario d'invalidità (oppure di pensione ordinaria d'inabilità) ai sensi della legge n. 222 del 1984, che a causa del complesso patologico
(infermità o difetto fisico o mentale) la capacità di lavoro della parte ricorrente, in occupazioni confacenti alle sue attitudini,
NON è ridotta in modo permanente a meno di un terzo.
(…)
RISPOSTA ANALITICA E MOTIVATA ALLE (EVENTUALI) OSSERVAZIONI
FORMULATE DAI CONSULENTI TECNICI DI PARTE E/O DAI RISPETTIVI
DIFENSORI
a seguito della approfondita analisi del suo elaborato peritale trasmesso in bozza allo scrivente avvocato, esprimo il mio dissenso rispetto alle conclusioni da Lei rassegnate.
In considerazione delle infermità e delle gravi patologie da cui il sig. è affetto, si ritiene che la propria Parte_1 capacità lavorativa sia ridotta ampiamente e ben oltre il margine ed il parametro da lei indicato in perizia;
in considerazione delle mansioni di carpentiere svolte dal mio assistito, le patologie osteo-artocolari e respiratorie, come certificate dettagliatamente, risultano incidere in modo permanente riducendo in modo irreversibile la capacità lavorativa del ricorrente nella propria occupazione (ex art- 1 L. 222/1984).
Pertanto, Le chiedo di rivalutare la situazione, attribuendo al mio assistito il riconoscimento del beneficio richiesto nel ricorso introduttivo quale prestazione dell'assegno ordinario di invalidità.
Preso atto delle su riportate note inviate dall'avv. Magda Tesse in data 31.01.25 (pec), rivalutata la situazione, preso atto di tutte le infermità e patologie da cui è affetto il sig. Parte_1
, delle mansioni di carpentiere svolte dallo stesso
[...] paziente, confermo il PARERE su riportato:
4 “la capacità di lavoro della parte ricorrente, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, NON è ridotta in modo permanente a meno di un terzo”».
Si condividono, inoltre, le repliche (di seguito riportate) che sono state esposte dal nominato CTU rispetto alle osservazioni formulate dal consulente di parte ricorrente:
«Innanzitutto è bene precisare che la relazione del dott.
concorda con la relazione CTU sia per quanto riguarda la Per_1 documentazione visionata, sia per l'esame obiettivo che per la diagnosi definitiva.
Ovviamente non c'è corrispondenza sulle conclusioni medico legali che, per lo specialista di parte, risultano a favore della concessione del beneficio richiesto.
Dall'esame delle relazioni “parallele” si evince e si precisa che il sig. nato ad [...] il [...], ha Parte_1 attualmente quasi 65 anni ed esercita il lavoro di carpentiere, in qualità di dipendente, dal 1978, cioè da oltre quarantacinque anni. Tanto emerge dal tabulato inviato con la pec suddetta. CP_1
L'anamnesi specifica medica, associata al tipo di attività svolta dal paziente, non ha fatto rilevare grossi problemi sanitari, tutti assolutamente compatibili con l'attività lavorativa svolta e comuni a tutti i lavoratori edili e cioè poliartrosi, doppio intervento di ernia inguinale, BPCO in ex fumatore.
Il quesito posto dal Giudice era:
(ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA': art. 1 L. 12/6/1984, n. 222) se la capacità di lavoro di parte ricorrente, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo"
In pratica, l'assegno ordinario di invalidità si otterrà quando le capacità di lavoro dell'assicurato sono ridotte a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle proprie attitudini.
Cosa significa?
Utilizziamo una precisa definizione della corte di Cassazione civile sez. VI, 25/02/2019, n.5477:
5 “…Ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dalla Legge 12 giugno 1984, n.
222, art. 1, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata operando la valutazione complessiva del quadro morboso dell'assicurato con specifico riferimento alla sua incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente, ossia che possa essere svolta dall'assicurato, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza, senza esporre ad ulteriore danno la propria salute…”.
Nella fattispecie parliamo di un carpentiere di 65 anni, ormai agli ultimi mesi della propria carriera lavorativa, e non possiamo sicuramente aspettarci le prestazioni di un giovane carpentiere di
18 anni che inizia la propria carriera!
Ad ogni buon conto, nella relazione non risulta mai l'affermazione che NON VI E' riduzione della capacità lavorativa. Purtroppo la
Legge non lascia spazio a valutazioni intermedie.
A detta del dott. la capacità lavorativa residua è pari Per_1
a MENO 1/3, a detta del sottoscritto è pari all'incirca a ½, più o meno fisiologica rispetto all'età e ai quarantasette anni
(almeno…) di attività manuale.
La visita medica effettuata dal sottoscritto, con l'esame obiettivo descritto in relazione, ha confermato la lieve/media compromissione dell'integrità psico fisica del paziente Parte_1
, con interessamento elettivo degli apparati
[...] osteoarticolare e respiratorio e sicura riduzione della capacità lavorativa di una percentuale al massimo del 50% (appunto
“media”), insufficiente quindi per assegnare il beneficio di legge
(>1/3 cioè 67%).
La stessa percentuale è però sufficiente per richiedere l'intervento del medico competente dell'Azienda, ove non già interessato, affinché valuti il lavoratore idoneo alla mansione ma con limitazioni, escludendolo dal sollevamento di carichi pesanti
(oltre i 15 Kg), dalle operazioni di manovalanza più gravosa e dai lavori in altezza, destinandolo invece a lavori di carpenteria e a
6 lavori effettuabili con l'utilizzo di macchinari (intonacatura, sabbiatura, rifinitura delle murature), anche in virtù dell'esperienza lavorativa maturata negli anni dal e del Pt_1 breve periodo lavorativo ancora da compiere.
Si conclude quindi concordando con gran parte della precisa e circostanziata relazione redatta del dott. ad eccezioni Per_1 delle conclusioni e si conferma la precedente valutazione che qui si riporta.
QUESITO 1): Dalla documentazione clinico-sanitaria acclusa agli atti del fascicolo in esame e in base ai riscontri della visita peritale, si evince che la parte ricorrente è affetta dalle seguenti patologie:
• CERVICOBRACHIALGIA E LOMBOSCIATALGIA BILATERALE DA SPONDILO
SC ARTROSI;
• ARTROSI DEI GOMITI E DEI POLSI;
• GO BILATERALE PIU' GRAVE A DESTRA;
• SINDROME DEL NN RP;
• BPCO;
• SI ER NA BILATERALI TRATTATE CHIRURGICAMENTE;
QUESITO 2): Sulla scorta della documentazione esaminata e in base ai riscontri della visita peritale, esprimo la seguente valutazione medico-legale:
NON SONO RISULTATE INFERMITA' TALI DA DETERMINARE UNA PERMANENTE
RIDUZIONE A MENO DI UN TERZO DELLA CAPACITA' DI LAVORO IN
OCCUPAZIONI CONFACENTI ALLE ATTITUDINI PERSONALI
VALUTAZIONE FINALE IN MERITO ALLA PRESTAZIONE OGGETTO DI
INDAGINE PERITALE
- NEGATIVA.
QUESITO 3.1): Specifico, trattandosi di assegno ordinario d'invalidità (oppure di pensione ordinaria d'inabilità) ai sensi della legge n. 222 del 1984, che a causa del complesso patologico
(infermità o difetto fisico o mentale) la capacità di lavoro della parte ricorrente, in occupazioni confacenti alle sue attitudini,
NON è ridotta in modo permanente a meno di un terzo».
7 Quindi, si può affermare che il CTU ha tenuto in debita considerazione anche le osservazioni formulate nell'interesse di parte ricorrente, replicando in maniera motivata e condivisibile alle argomentazioni del consulente di parte ricorrente.
Pertanto, la differente valutazione espressa dal difensore di parte ricorrente e dal consulente di parte si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dal CTU nominato nella fase di ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
In conclusione, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dal difensore di parte ricorrente deve essere disattesa.
Pertanto, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Infine, considerata la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente, le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara l'insussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità ex L. n.222/1984;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 11/11/2025
Il Giudice del Lavoro
IO NE EL
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