Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 26/03/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 147/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 147/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. TROTTI GABRIELE, con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Sannazzaro De'Burgondi (PV), Via XI Febbraio n. 16;
E
(Cod. Fis. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
FERRARIS ERICA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Mortara (PV), Via
Sforza n. 21;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in GAMBARANA, in data 02/06/2007, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
GAMBARANA alla Parte II, Serie A, n. 1, dell'anno 2007, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, con impegno a sostenersi negli eventuali e futuri momenti di difficoltà personali ed a partecipare anche congiuntamente alle visite mediche ed alle attività scolastico-ricreative relative al figlio;
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con collocazione prevalente presso la madre;
3) L'immobile adibito ad abitazione coniugale, sito a Gambarana - Fraz. Cambiò in V.
Maestra n. 8 e di proprietà esclusiva della IG.ra rimane nella piena disponibilità CP_1 di quest'ultima che continuerà a risiedervi unitamente al figlio. Il IG. lascerà Parte_1
detta abitazione entro il termine di mesi tre dalla sottoscrizione del presente accordo avanti ai rispettivi difensori, comunicando per iscritto alla IG.ra il nuovo indirizzo CP_1
di residenza;
4) Il padre farà visita a il mercoledì dalle 18,00 alle 21,30 e il venerdì dalle ore Per_1
17,00 sino alle ore 21,30, orario in cui il minore verrà riportato presso la madre. I genitori si accorderanno di volta in volta in ordine alle ulteriori visite infrasettimanali al figlio, in base alle rispettive eIGenze.
Il padre trascorrerà col figlio week end alternati, dalle ore 13,00 del sabato alle ore
22,00 della domenica, orario in cui il minore verrà riportato presso la madre.
Quanto alle vacanze natalizie, trascorrerà ad anni alterni i periodi: dal 24/12 Per_1 dalle ore 13,00 sino al 31/12 alle ore 21,30 con un genitore, mentre dall'01/01 dalle ore
13,00 sino al 06/01 alle ore 21,30 con l'altro genitore.
Il giorno di Natale trascorrerà un'ora anche con l'altro genitore, per gli auguri e Per_1
lo scambio dei doni.
trascorrerà il giorno di Pasqua ad anni alterni con un genitore e il giorno di Per_1
Pasquetta con l'altro genitore, salvo diverso accordo tra i medesimi da comunicarsi con almeno sette giorni di anticipo.
Quanto alle vacanze estive, esse verranno concordate per iscritto tra i genitori entro il
31/05 di ogni anno, con diritto di di trascorrere le ferie per quindici giorni, anche Per_1
consecutivi, con ciascuno dei genitori;
ulteriori giorni di vacanze estive del minore saranno da concordarsi tra i genitori con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla data della partenza. Quanto alle altre festività nazionali, religiose e laiche, i genitori concorderanno di volta in volta con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla data della festività, il/i giorno/i e gli orari che il minore trascorrerà ogni anno alternativamente con ciascuno di essi: alla fine di ogni vacanza / giornata trascorsa con pag. 2 di 5 il padre, il figlio verrà riportato presso l'abitazione materna, salvo diversi accordi tra i genitori.
In caso di concomitanti impegni lavorativi dei genitori, continuerà ad essere Per_1
affidato alla baby-sitter ed il relativo costo sarà suddiviso tra loro al 50%.
E' espressamente fatto salvo ogni eventuale e diverso accordo tra i genitori relativamente al figlio e nell'esclusivo interesse di quest'ultimo, in considerazione di sopravvenute eIGenze lavorative e/o scolastiche.
5) verserà per il figlio , a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 Per_1 ordinario, la somma mensile di € 300,00 (trecento/00) a mezzo bonifico bancario sul conto corrente n. 00342/000047024508 Credit Agricole- Filiale di Sannazzaro de'
Burgondi-(IBAN: [...]), e ciò entro il giorno dieci di ogni mese e con decorrenza dal mese successivo al trasferimento del padre in altro immobile.
Tale somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat come per legge.
Le spese straordinarie concernenti saranno ripartite tra i genitori nella misura Per_1 pari al 50% ciascuno: per quanto attiene alla specificità di dette spese ed all'eventuale disaccordo in ordine alle stesse, i coniugi faranno integrale riferimento al Protocollo del
Tribunale di Pavia vigente in materia.
Le spese per le ripetizioni scolastiche del minore continueranno ad essere suddivise tra i genitori al 50%, così come i costi relativi alla baby-sitter.
6) (C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 CP_1
) concordano espressamente che l'assegno unico e universale per C.F._2
il figlio a carico (C.F.: ) verrà erogato Persona_1 C.F._3 dall' direttamente ed integralmente alla IG.ra quale madre del CP_2 CP_1
minore, sul conto corrente n. 00342/000047024508 Credit Agricole- Filiale di
Sannazzaro de' Burgondi-(IBAN: [...]).
Ogni relativo adempimento è già stato effettuato dai genitori presso gli enti competenti.
7) A definizione di tutti i rapporti economici tra loro intervenuti, i Sigg.ri e CP_1
convengono che il IG. si accolli il pagamento integrale Parte_1 Parte_1
del residuo debito relativo al finanziamento XME Prestito Facile Monorata recentemente rinegoziato con Intesa NP e menzionato nel ricorso.
pag. 3 di 5 Tale accordo produrrà i propri effetti a far tempo dalla prima rata utile successiva al deposito del presente ricorso.
A garanzia della IG.ra , il IG. precisa di aver provveduto alla CP_1 Parte_1
stipula di apposita di apposita polizza assicurativa che in caso di sua morte consente l'estinzione anticipata del finanziamento in questione. Copia di tale polizza è stata consegnata alla IGnora CP_1
8) I coniugi si rilasciano reciproco assenso al rilascio / rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, quali passaporto e carta d'identità, e ciò anche per quanto concerne i documenti validi per l'espatrio del figlio . Persona_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.01.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza di separazione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si dà atto che le Parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza di separazione.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in GAMBARANA, in data CP_1
02/06/2007, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di GAMBARANA alla Parte II, Serie A, n. 1, dell'anno 2007;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 25/03/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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