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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/04/2025, n. 1816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1816 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 15 gennaio 2025, con la concessione dei termini ridotti di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di repliche, nella causa avente n. 523/2017 R.G.;
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Salerno Parte_1 C.F._1 alla via San Leonardo n. 236/G, presso l'avv. Fortunato De Donato, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
PARTE OPPONENTE
E
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del rappresentante legale p.t., elettivamente domiciliato in Cava De' Tirreni al viale degli Aceri n. 4, presso l'avv. Renato Magaldi, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
Nonché
, IÀ Controparte_2 Controparte_3
(P.Iva ), in persona del legale rappresentante p.t., con
[...] P.IVA_2 sede in Roma, elettivamente domiciliata in Salerno alla via Fieravecchia n. 3, presso l'avv.
Marco Marinaro, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
PARTE OPPOSTA
E
, IÀ Controparte_2 Controparte_3
(P.Iva ), in persona del legale rappresentante p.t., con
[...] P.IVA_2 sede in Salerno;
PARTE OPPOSTA- CONTUMACE OGGETTO: opposizione avverso comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 10080201600032912000 notificato in data 15/11/2016 da (quale agente per la Controparte_3 riscossione) e per conto di (quale ente impositore) per il pagamento CP_1 dell'importo di €7.980,14 di cui al credito consacrato nella cartella di pagamento n.
10020140036265562000 emessa per il recupero, in via di regresso, dell'indennizzo corrisposto alla vittima del sinistro stradale cagionato dall'odierno opponente, in data 11.02.2002, a mezzo di veicolo sprovvisto di copertura assicurativa.
Al riguardo, l'opponente postulava l'illegittimità del preavviso di fermo per omessa notifica della cartella di pagamento sottostante non mancando altresì di evidenziare, in ogni caso, come la proprietà del sopra richiamato veicolo (nella specie, modello Audi tg SA 746822) al tempo del sinistro risultasse IÀ alienata a terzi con atto di vendita del 28.12.1999. Concludeva, dunque, per l'annullamento del preavviso di fermo opposto, con richiesta di risarcimento del danno patito ex art. 2043 c.c. per effetto della illegittima notifica dello stesso, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'ente impositore, il quale, premessa la CP_1 legittimità della propria pretesa in quanto nascente dal diritto di regresso previsto dall'art. 292
d.lgs. 209/05 in favore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e per esso dell'impresa designata, contestava l'infondatezza della pretesa carenza di legittimazione passiva invocata dall'opponente (in ragione del riferito difetto di titolarità del veicolo all'epoca del fatto illecito), segnalando come – in mancanza di esplicita deduzione di tale circostanza in seno al giudizio di cognizione – il fosse stato condannato dalla sentenza azionata con Pt_2
l'opposto precetto al ristoro del pregiudizio in qualità di responsabile civile del danno.
Si costituiva, altresì, l' (IÀ , la quale dopo Controparte_2 Controparte_4 aver dedotto la propria carenza di legittimazione passiva quanto alle doglianze relative alla titolarità del rapporto di debito, eccepiva la regolarità della notificazione della cartella di pagamento sottesa al preavviso di fermo, concludendo per il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di causa.
Espletati gli incombenti di rito, all'udienza del 15/01/2025, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini per gli scritti conclusionali. § 1.1 Ciò posto, deve anzitutto essere dichiarata la contumacia della opposta
[...]
con sede in Salerno. Controparte_2
Non risulta infatti la costituzione in giudizio, della parte convenuta, nonostante la regolare notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio di opposizione
§ 2. Tanto premesso, in via preliminare deve essere rigettata la carenza di legittimazione passiva eccepita dall'agente della riscossione costituitosi in giudizio. Non v'è infatti chi non veda come l'opposizione sia stata “generata” da un atto della riscossione posto in essere dal relativo concessionario. Per condiviso indirizzo pretorio, in tali casi, l'esattore possiede una generale legittimazione passiva nella controversia: ciò in quanto, in base al principio di causalità (che informa anche il principio della soccombenza), la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento. In altri termini, l'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso un atto dell'esecuzione esattoriale vede inevitabilmente quale destinatario della domanda l'agente della riscossione, trattandosi del soggetto istituzionalmente titolare di quella situazione giuridica processuale (consistente nel diritto di intraprendere l'azione esecutiva) della quale, con l'opposizione, si domanda l'accertamento negativo.
§ 3. Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
§ 3.1. Invero, inammissibile nel presente giudizio si configura la deduzione relativa al difetto di legittimazione passiva invocata dall'opponente sulla scorta della perdita di possesso dell'autovettura Audi tg SA 746822 secondo quanto sarebbe stato accertato con sentenza n.1886/2003 dal Giudice di Pace di Salerno (a fronte della mancata registrazione, a cura dell'acquirente, del passaggio di proprietà del veicolo) in data antecedente al verificarsi del sinistro.
Sul punto, è infatti sufficiente osservare come, per condiviso e costante indirizzo pretorio, laddove sia azionato un titolo esecutivo di formazione giudiziale, in sede di opposizione all'esecuzione il giudice non possa effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo stesso, un controllo diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese da dedursi nel giudizio preordinato alla formazione di quel titolo, potendo controllare unicamente la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza a fatti estintivi o modificativi della pretesa del creditore posteriori alla sua formazione (Cass. 17 febbraio 2011,
n. 3850; Cass. 13 novembre 2009, n. 24027; Cass. 30 novembre 2005, n. 26089; Cass. 28 agosto 1999, n. 9061; Cass. 25 marzo 1999, n. 2822).
È dunque evidente che l'assenza di titolarità del veicolo avrebbe dovuto costituire oggetto di specifica allegazione nel giudizio di formazione del titolo odiernamente azionato da CP_1
[...] [...]
(titolo, lo si ripete, integrato dalla sentenza n.1956/2009 resa dal Tribunale di Salerno in
[...] accoglimento della domanda di regresso spiegata dall'odierna parte opposta ex art. 292 D. Lgs.
209/2005 per il recupero di quanto versato in favore del danneggiato del sinistro): ciò in quanto, è in tale giudizio che il regolarmente costituitosi, veniva dichiarato Pt_1 civilmente responsabile dell'evento lesivo in qualità di proprietario del veicolo sprovvisto della necessaria copertura assicurativa.
§ 3.2. Meritevole di accoglimento risulta, invece, la doglianza relativa alla invalidità derivata del preavviso di fermo per omessa notifica dell'atto presupposto.
Dall'analisi della documentazione prodotta dall'esattore, emerge infatti che il concessionario della riscossione - esperito un primo tentativo di notifica della cartella di pagamento n.
10020140036265562000 (tentativo non andato a buon fine per assenza del destinatario dell'atto presso l'indirizzo di residenza risultante da apposita visura) - ha provveduto ad eseguire la notificazione della cartella ai sensi dell'art. 140 c.p.c.: tale disposizione, nel delineare le modalità di notificazione in caso di irreperibilità del destinatario presso l'indirizzo di residenza, prevede il deposito del plico non consegnato presso la Casa Comunale del luogo in cui la notifica va eseguita e successivamente l'affissione dell'avviso del deposito presso l'ufficio del destinatario con comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
In proposito, giova osservare che per giurisprudenza consolidata “ai fini della dimostrazione dell'avvenuta notificazione di un atto processuale, effettuata a mezzo del servizio postale,
l'istante ha l'onere di produrre l'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell'atto, ovvero l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140
c.p.c., non potendo tale deposito essere surrogato dall'esibizione di copia della stampa dell'esito della notificazione emergente dal sito delle Poste italiane, corredata da fotocopia di un avviso di ricevimento di una raccomandata, poiché solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione” ed, ancora, “nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario” (cfr. Cass civ sez.
III, 16/12/2022, n.36900; Cass. Civ., n. 25285 del 2014).
Ebbene, nel caso di specie tale sequenza procedimentale non risulta osservata in quanto dal compendio documentale in atti non emerge la prova dell'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata informativa idonea ad attestare l'avvenuto deposito del piego presso la Casa comunale, nè l'avviso di restituzione al mittente attestante il mancato ritiro dell'atto, sicché il processo di notificazione della cartella di pagamento non può dirsi perfezionato con conseguente invalidità, a valle, della comunicazione preventiva di fermo oggetto della presente opposizione (cfr. Cass. n. 1532 del 2012).
In conclusione, la mancata prova della regolare notifica della cartella di pagamento n.
10020140036265562000, quale atto presupposto, si riverbera a valle del preavviso di fermo amministrativo n. 10080201600032912000, comporta l'inefficacia.
Per quanto precede, tale motivo di opposizione deve essere accolto.
Diversamente è a dirsi per la domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. sollevata da parte opponente, non avendo quest'ultima fornito alcuna prova dell'abusività del comportamento dell'agente della riscossione, né del pregiudizio asseritamente patito per effetto della ricezione del preavviso di fermo amministrativo.
§ 4. Circa il regolamento delle spese di lite, ritiene questo Giudice che le stesse, in virtù del principio di soccombenza, debbano essere poste unicamente a carico delle convenute AG
(con sede in Roma e in Salerno) in solido tra loro e liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 per le cause di valore da €
5.200,00 a 26.000,00.
Devono, invece, essere dichiarate non ripetibili le spese nei confronti del convenuto ente impositore, avuto riguardo all'assenza di condotte a tale soggetto imputabili ai CP_1 fini dell'annullamento dell'atto impugnato. Sul punto, la giurisprudenza ha infatti da tempo chiarito che “in tema di spese processuali nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, occorre distinguere due ipotesi ai fini della condanna alle spese: quando la cartella di pagamento viene annullata per ragioni imputabili esclusivamente alla condotta dell'ente impositore, l'obbligo di pagare le spese può essere esteso in via solidale anche all'agente della riscossione, il quale avrà diritto di regresso nei confronti dell'ente impositore;
diversamente, quando l'annullamento della cartella è addebitabile esclusivamente alla condotta dell'agente della riscossione, deve escludersi che l'obbligo di pagare le spese possa estendersi in via solidale all'ente impositore, poiché ciò comporterebbe un'inversione della sequenza causale nell'imputazione delle spese. Tale distinzione si fonda sul principio di causalità che governa la condanna alle spese processuali, per cui queste devono essere poste
a carico del soggetto che, con la propria condotta, ha dato causa alla necessità di instaurare il giudizio. La circostanza che l'agente della riscossione sia un soggetto solvibile non incide sulla legittimazione ad impugnare la sentenza per ottenere la condanna solidale dell'ente impositore, trattandosi di una valutazione di merito sulla solvibilità sganciata da parametri oggettivi. L'eventuale compensazione implicita delle spese nei rapporti tra parte privata ed ente impositore, quando l'annullamento sia dovuto a motivi imputabili esclusivamente all'agente della riscossione, risulta giustificata in quanto coerente con il principio di causalità nella distribuzione dell'onere delle spese processuali (ex multis, Cass. civile Sez. II sentenza n. 3817 del 12 febbraio
2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto,
• DICHIARA l'inefficacia della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
10080201600032912000;
CONDANNA le parti opposte - (IÀ Controparte_2 Controparte_4 con sede in Roma e (IÀ con sede in Controparte_2 Controparte_4
Salerno - in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte opponente , Parte_1 delle spese di lite che si liquidano in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15%) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
DISPONE l'attribuzione delle spese di lite sopra liquidate in favore dell'avv. Fortunato De
Donato antistatario.
DICHIARA non ripetibili le spese nei confronti della parte opposta, CP_1
Salerno, 11/4/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 15 gennaio 2025, con la concessione dei termini ridotti di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di repliche, nella causa avente n. 523/2017 R.G.;
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Salerno Parte_1 C.F._1 alla via San Leonardo n. 236/G, presso l'avv. Fortunato De Donato, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
PARTE OPPONENTE
E
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del rappresentante legale p.t., elettivamente domiciliato in Cava De' Tirreni al viale degli Aceri n. 4, presso l'avv. Renato Magaldi, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
Nonché
, IÀ Controparte_2 Controparte_3
(P.Iva ), in persona del legale rappresentante p.t., con
[...] P.IVA_2 sede in Roma, elettivamente domiciliata in Salerno alla via Fieravecchia n. 3, presso l'avv.
Marco Marinaro, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
PARTE OPPOSTA
E
, IÀ Controparte_2 Controparte_3
(P.Iva ), in persona del legale rappresentante p.t., con
[...] P.IVA_2 sede in Salerno;
PARTE OPPOSTA- CONTUMACE OGGETTO: opposizione avverso comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 10080201600032912000 notificato in data 15/11/2016 da (quale agente per la Controparte_3 riscossione) e per conto di (quale ente impositore) per il pagamento CP_1 dell'importo di €7.980,14 di cui al credito consacrato nella cartella di pagamento n.
10020140036265562000 emessa per il recupero, in via di regresso, dell'indennizzo corrisposto alla vittima del sinistro stradale cagionato dall'odierno opponente, in data 11.02.2002, a mezzo di veicolo sprovvisto di copertura assicurativa.
Al riguardo, l'opponente postulava l'illegittimità del preavviso di fermo per omessa notifica della cartella di pagamento sottostante non mancando altresì di evidenziare, in ogni caso, come la proprietà del sopra richiamato veicolo (nella specie, modello Audi tg SA 746822) al tempo del sinistro risultasse IÀ alienata a terzi con atto di vendita del 28.12.1999. Concludeva, dunque, per l'annullamento del preavviso di fermo opposto, con richiesta di risarcimento del danno patito ex art. 2043 c.c. per effetto della illegittima notifica dello stesso, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'ente impositore, il quale, premessa la CP_1 legittimità della propria pretesa in quanto nascente dal diritto di regresso previsto dall'art. 292
d.lgs. 209/05 in favore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e per esso dell'impresa designata, contestava l'infondatezza della pretesa carenza di legittimazione passiva invocata dall'opponente (in ragione del riferito difetto di titolarità del veicolo all'epoca del fatto illecito), segnalando come – in mancanza di esplicita deduzione di tale circostanza in seno al giudizio di cognizione – il fosse stato condannato dalla sentenza azionata con Pt_2
l'opposto precetto al ristoro del pregiudizio in qualità di responsabile civile del danno.
Si costituiva, altresì, l' (IÀ , la quale dopo Controparte_2 Controparte_4 aver dedotto la propria carenza di legittimazione passiva quanto alle doglianze relative alla titolarità del rapporto di debito, eccepiva la regolarità della notificazione della cartella di pagamento sottesa al preavviso di fermo, concludendo per il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di causa.
Espletati gli incombenti di rito, all'udienza del 15/01/2025, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini per gli scritti conclusionali. § 1.1 Ciò posto, deve anzitutto essere dichiarata la contumacia della opposta
[...]
con sede in Salerno. Controparte_2
Non risulta infatti la costituzione in giudizio, della parte convenuta, nonostante la regolare notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio di opposizione
§ 2. Tanto premesso, in via preliminare deve essere rigettata la carenza di legittimazione passiva eccepita dall'agente della riscossione costituitosi in giudizio. Non v'è infatti chi non veda come l'opposizione sia stata “generata” da un atto della riscossione posto in essere dal relativo concessionario. Per condiviso indirizzo pretorio, in tali casi, l'esattore possiede una generale legittimazione passiva nella controversia: ciò in quanto, in base al principio di causalità (che informa anche il principio della soccombenza), la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento. In altri termini, l'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso un atto dell'esecuzione esattoriale vede inevitabilmente quale destinatario della domanda l'agente della riscossione, trattandosi del soggetto istituzionalmente titolare di quella situazione giuridica processuale (consistente nel diritto di intraprendere l'azione esecutiva) della quale, con l'opposizione, si domanda l'accertamento negativo.
§ 3. Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
§ 3.1. Invero, inammissibile nel presente giudizio si configura la deduzione relativa al difetto di legittimazione passiva invocata dall'opponente sulla scorta della perdita di possesso dell'autovettura Audi tg SA 746822 secondo quanto sarebbe stato accertato con sentenza n.1886/2003 dal Giudice di Pace di Salerno (a fronte della mancata registrazione, a cura dell'acquirente, del passaggio di proprietà del veicolo) in data antecedente al verificarsi del sinistro.
Sul punto, è infatti sufficiente osservare come, per condiviso e costante indirizzo pretorio, laddove sia azionato un titolo esecutivo di formazione giudiziale, in sede di opposizione all'esecuzione il giudice non possa effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo stesso, un controllo diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese da dedursi nel giudizio preordinato alla formazione di quel titolo, potendo controllare unicamente la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza a fatti estintivi o modificativi della pretesa del creditore posteriori alla sua formazione (Cass. 17 febbraio 2011,
n. 3850; Cass. 13 novembre 2009, n. 24027; Cass. 30 novembre 2005, n. 26089; Cass. 28 agosto 1999, n. 9061; Cass. 25 marzo 1999, n. 2822).
È dunque evidente che l'assenza di titolarità del veicolo avrebbe dovuto costituire oggetto di specifica allegazione nel giudizio di formazione del titolo odiernamente azionato da CP_1
[...] [...]
(titolo, lo si ripete, integrato dalla sentenza n.1956/2009 resa dal Tribunale di Salerno in
[...] accoglimento della domanda di regresso spiegata dall'odierna parte opposta ex art. 292 D. Lgs.
209/2005 per il recupero di quanto versato in favore del danneggiato del sinistro): ciò in quanto, è in tale giudizio che il regolarmente costituitosi, veniva dichiarato Pt_1 civilmente responsabile dell'evento lesivo in qualità di proprietario del veicolo sprovvisto della necessaria copertura assicurativa.
§ 3.2. Meritevole di accoglimento risulta, invece, la doglianza relativa alla invalidità derivata del preavviso di fermo per omessa notifica dell'atto presupposto.
Dall'analisi della documentazione prodotta dall'esattore, emerge infatti che il concessionario della riscossione - esperito un primo tentativo di notifica della cartella di pagamento n.
10020140036265562000 (tentativo non andato a buon fine per assenza del destinatario dell'atto presso l'indirizzo di residenza risultante da apposita visura) - ha provveduto ad eseguire la notificazione della cartella ai sensi dell'art. 140 c.p.c.: tale disposizione, nel delineare le modalità di notificazione in caso di irreperibilità del destinatario presso l'indirizzo di residenza, prevede il deposito del plico non consegnato presso la Casa Comunale del luogo in cui la notifica va eseguita e successivamente l'affissione dell'avviso del deposito presso l'ufficio del destinatario con comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
In proposito, giova osservare che per giurisprudenza consolidata “ai fini della dimostrazione dell'avvenuta notificazione di un atto processuale, effettuata a mezzo del servizio postale,
l'istante ha l'onere di produrre l'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell'atto, ovvero l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140
c.p.c., non potendo tale deposito essere surrogato dall'esibizione di copia della stampa dell'esito della notificazione emergente dal sito delle Poste italiane, corredata da fotocopia di un avviso di ricevimento di una raccomandata, poiché solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione” ed, ancora, “nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario” (cfr. Cass civ sez.
III, 16/12/2022, n.36900; Cass. Civ., n. 25285 del 2014).
Ebbene, nel caso di specie tale sequenza procedimentale non risulta osservata in quanto dal compendio documentale in atti non emerge la prova dell'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata informativa idonea ad attestare l'avvenuto deposito del piego presso la Casa comunale, nè l'avviso di restituzione al mittente attestante il mancato ritiro dell'atto, sicché il processo di notificazione della cartella di pagamento non può dirsi perfezionato con conseguente invalidità, a valle, della comunicazione preventiva di fermo oggetto della presente opposizione (cfr. Cass. n. 1532 del 2012).
In conclusione, la mancata prova della regolare notifica della cartella di pagamento n.
10020140036265562000, quale atto presupposto, si riverbera a valle del preavviso di fermo amministrativo n. 10080201600032912000, comporta l'inefficacia.
Per quanto precede, tale motivo di opposizione deve essere accolto.
Diversamente è a dirsi per la domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. sollevata da parte opponente, non avendo quest'ultima fornito alcuna prova dell'abusività del comportamento dell'agente della riscossione, né del pregiudizio asseritamente patito per effetto della ricezione del preavviso di fermo amministrativo.
§ 4. Circa il regolamento delle spese di lite, ritiene questo Giudice che le stesse, in virtù del principio di soccombenza, debbano essere poste unicamente a carico delle convenute AG
(con sede in Roma e in Salerno) in solido tra loro e liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 per le cause di valore da €
5.200,00 a 26.000,00.
Devono, invece, essere dichiarate non ripetibili le spese nei confronti del convenuto ente impositore, avuto riguardo all'assenza di condotte a tale soggetto imputabili ai CP_1 fini dell'annullamento dell'atto impugnato. Sul punto, la giurisprudenza ha infatti da tempo chiarito che “in tema di spese processuali nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, occorre distinguere due ipotesi ai fini della condanna alle spese: quando la cartella di pagamento viene annullata per ragioni imputabili esclusivamente alla condotta dell'ente impositore, l'obbligo di pagare le spese può essere esteso in via solidale anche all'agente della riscossione, il quale avrà diritto di regresso nei confronti dell'ente impositore;
diversamente, quando l'annullamento della cartella è addebitabile esclusivamente alla condotta dell'agente della riscossione, deve escludersi che l'obbligo di pagare le spese possa estendersi in via solidale all'ente impositore, poiché ciò comporterebbe un'inversione della sequenza causale nell'imputazione delle spese. Tale distinzione si fonda sul principio di causalità che governa la condanna alle spese processuali, per cui queste devono essere poste
a carico del soggetto che, con la propria condotta, ha dato causa alla necessità di instaurare il giudizio. La circostanza che l'agente della riscossione sia un soggetto solvibile non incide sulla legittimazione ad impugnare la sentenza per ottenere la condanna solidale dell'ente impositore, trattandosi di una valutazione di merito sulla solvibilità sganciata da parametri oggettivi. L'eventuale compensazione implicita delle spese nei rapporti tra parte privata ed ente impositore, quando l'annullamento sia dovuto a motivi imputabili esclusivamente all'agente della riscossione, risulta giustificata in quanto coerente con il principio di causalità nella distribuzione dell'onere delle spese processuali (ex multis, Cass. civile Sez. II sentenza n. 3817 del 12 febbraio
2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto,
• DICHIARA l'inefficacia della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
10080201600032912000;
CONDANNA le parti opposte - (IÀ Controparte_2 Controparte_4 con sede in Roma e (IÀ con sede in Controparte_2 Controparte_4
Salerno - in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte opponente , Parte_1 delle spese di lite che si liquidano in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15%) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
DISPONE l'attribuzione delle spese di lite sopra liquidate in favore dell'avv. Fortunato De
Donato antistatario.
DICHIARA non ripetibili le spese nei confronti della parte opposta, CP_1
Salerno, 11/4/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco