Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/03/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Francesca Fucci ha pronunciato all'udienza del 26/03/2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 2151/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. LUCIA CASABURO;
Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. OLIVA ANNA;
CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/03/2024, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento e la condizione di cui all'art. 3 comma 3 L 104/1992, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP nella parte in cui la stessa aveva riconosciuto il diritto di accompagnamento solo dal febbraio
2023 all'agosto 2023 ed affermando la sussistenza del requisito sanitario dalla data della domanda amministrativa o in subordine per il periodo dal giugno 2023 al marzo 2024 (cicli chemio- terapici). Ha dedotto parte ricorrente di essere affetta da: “Ca mammella in trattamento chemioterapico, ipertensione arteriosa, fibromialgia, stato ansioso depressivo, dislipidemia, fibromialgia, psoriasi, osteoporosi, artrosi polidistrettuale, ipotiroidismo e dalle altre patologie risultanti dalla documentazione medica allegata”. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alle prestazioni richieste, con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1° a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, osserva il giudicante che le censure mosse dalla ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono – prima facie - destituite di fondamento. Ed infatti, da una attenta lettura del detto elaborato peritale -corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale- emerge in tutta evidenza che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui la ricorrente è affetta, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte e riconoscendo alla stessa l'indennità di accompagnamento per il periodo tra febbraio 2023 e agosto 2023 nonchè i benefici di cui alla L.104/92 art. 3 comma 3 dalla domanda amministrativa. Con l'opposizione proposta, parte ricorrente contestava l'omessa valutazione della patologia depressiva ed in ogni caso il mancato riconoscimento del diritto alla prestazione da parte del CTU per l'intero periodo di tattamento chemioterapico che la stessa individuava nell'arco temporale giugno 2023-marzo 2024. Va tuttavia rilevato che dall'esame della perizia emerge che il CTU ha riconosciuto l'indennità di accompagnamento per il periodo intercorrente tra il febbraio 2023 e l'agosto 2023, rilevando che era questo l'intervallo temporale nel quale la si era sottoposta ai cicli di Parte_1 chemioterapia e di radioterapia, i cui effetti collaterali e risvolti psicologici giustificavano il riconoscimento della provvidenza.
Quanto al periodo successivo di contro il CTU non riconosceva il diritto alla prestazione in quanto la ricorrente si era sottoposta ad immunoterapia nel corso della quale le sue condizioni cliniche, generali e psicofisiche erano state tali consentire la deambulazione – seppur con i lamentati disturbi di ordine parestesico – e lo svolgimento in autonomia delle attività di vita quotidiana extralavorativa.
Giova sul punto ricordare come la Suprema Corte (sentenza n.10212 del 27/05/2004) anche con riguardo alla chemioterpaia ha affermato che il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento per il periodo delle cure spetta purchè sussistano i presupposti previsti dalla legge e non dunque automatiamente. A tal proposito si ricorda che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che al fine di beneficiare dell'indennità di accompagnamento è necessario che ricorra una condizione di impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure di incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua.
In conclusione, le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in precedenza.
Concludendo, seppure il quadro patologico sia suggestivo per una condizione di invalidità di grado marcato, tuttavia non condiziona la deambulazione nè lo svolgimento degli atti quotidiani della vita.
Vale, inoltre, sul punto ricordare che la prestazione assistenziale della indennità di accompagnamento è prevista per i cittadini che hanno bisogno di assistenza continua perché impossibilitati a deambulare oppure incapaci di compiere gli atti quotidiani dell'esistenza. La condizione di salute gravissima non è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla indennità di accompagnamento quando manchi il requisito della necessità di assistenza continua, ossia della necessità, per sopravvivere, dell'aiuto del prossimo (Cass.2001/3299). Quanto poi alla documentazione sanitaria allegata dalla parte ricorrente al ricorso in opposizione ad atp e alle note di udienza deve rilevarsi che l'istante non ha dedotto se ed in che modo la suddetta documentazione sia in grado di comprovare un effettivo aggravamento delle sue condizioni di salute tale da incidere sulle valutazioni già rese dal CTU in sede di A.T.P..
Da ciò discende che un eventuale approfondimento a mezzo di una c.t.u. avrebbe, nella specie, una inammissibile funzione meramente esplorativa e sostitutiva degli oneri di parte.
Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto ATP e condivisibilmente con essa, parte ricorrente ha diritto all'indennità di accompagnamento per il periodo da febbbraio 2023 ad agosto 2023 nonchè ai benedici di cui alla L.104/92 art. 3 comma
3. Alla luce dell'esito complessivo del giudizio le spese di lite sono compensate, eccetto le spese di CTU poste a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda e per l'effetto accerta che parte ricorrente ha diritto all'indennità di accompagnamento per il periodo da febbraio 2023 ad agosto 2023 nonchè ai benedici di cui alla
L.104/92 art. 3 comma 3;
- compensa le spese di lite;
Si comunichi.
Così deciso in Nola il 26/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesca Fucci