Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/02/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott. Nicolò Crascì Presidente
- Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1763/2022 R.G. promossa da
- nata ad [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, per procura in atti dagli avvocati C.F._1
Guglielmo Rustico ed Angela Rustico, anche disgiuntamente, elettivamente domiciliata nel loro studio, in Ispica, via Matteotti, n. 25 (fax: ) P.IVA_1
APPELLANTE
CONTRO
- (C.F.: ), in persona del legale rappr. p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato Aldo D'Avola,
elettivamente domiciliato nel suo studio, in Ragusa, via G. Di Vittorio n.1
APPELLATA
E CONTRO
rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avvocato Saverio Lauretta,
elettivamente domiciliata nel suo studio, in Ispica, via B. Spadaro n. 97/C
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 10/2022 pubblicata l'8.6.2022,
definitivamente pronunciando, condannava a pagare a Controparte_1
euro 22.866,39, oltre interessi dalla pronuncia al pagamento Parte_1
nonché le spese di lite, poneve le spese di CTU per un terzo a carico dell'attrice e per
Contro i due terzi di compensava le spese di lite nei confronti di . CP_2
Ha proposto appello con atto di citazione notificato il Parte_1
21.12.2022.
Si è costituita ed ha chiesto il rigetto spese vinte. Controparte_1
Si è costituita anche che ha chiesto il rigetto dell'appello e comunque CP_2
Contro il diritto ad essere garantita e manlevata da spese vinte.
All'udienza del 18.9.2023 sono state precisate le conclusioni e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini per la produzione di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha quantificato il lucro cessante patito ai soli due anni successivi al sinistro.
Il Tribunale si è adagiato acriticamente su un giudizio di "verosimiglianza"
formulato dal CTU dott. , ma in realtà i documenti prodotti Persona_1
2 comprovano un danno da perdita della capacità lavorativa specifica protratta ben oltre il biennio.
Infatti sono in atti plurimi giudizi di idoneità alla mansione specifica redatti tra maggio il 2016 e marzo 2020 dal dott. , specialista in Medicina Persona_2
del Lavoro e Medico competente dell'Ospedale Paternò Arezzo di Ragusa dai quali si evince che l'appellante è stata ritenuta idonea ma con limitazioni nella movimentazione manuale dei carichi e non può espletare lavoro notturno, quindi con pluriennale incidenza sulla sua capacità lavorativa specifica.
La perdita economica patita è stata fortemente sottostimata (euro 10.662,00 pari ad euro 5.331,00 per due annualità) con riferimento alle indennità per il servizio notturno, festivo e per la pronta reperibilità, in quanto il Tribunale ha errato nel ritenere mere "valutazioni" i summenzionati giudizi di idoneità alla mansione lavorativa specifica, in quanto essi costituiscono il frutto di un'accurata e puntuale visita medica periodica finalizzata a controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio previsto dall'art. 41, comma 2, lett. b, del D. Lgs. 9/4/2008 n. 8.
Neppure, a mente dell'appellante, rileva che l'arto offeso fosse il sinistro e che la medesima è destrimane perché la movimentazione manuale dei degenti, neonati,
necessita della piena funzionalità di entrambi gli arti senza limitazione alcuna.
Per cui il lucro cessante patito dalla dott.ssa persiste a tutt'oggi e si Parte_1
protrarrà fino alla pensione (67 anni), con lucro cessante netto, calcolato dalla CTU,
di euro annui 5.331,00. Da tanto deriva che il lucro cessante maturato fino al
31/12/2017 è di euro 37.316,93, quello dall'1/1/2018 fino alla presumibile età
pensionabile (2029) di euro 63.971,88 e quindi in totale euro 92.181,22, pari alla
3 differenza tra euro 102.843,22, indicato in detta CTU ed euro 10.662,00 riconosciuto in sentenza, cui aggiungere interessi e rivalutazione.
A tale importo vanno aggiunti euro 1.093,27 per perdita dell'indennità di produttività, che la stessa ha percepito solo in acconto il mese di aprile 2011 e quindi il danno patrimoniale ammonta ad euro 93.274,49.
Il motivo è infondato.
Al fine di verificare la pretesa dell'appellante la Corte ha nominato il dott.
, medico legale e medico competente il quale, con la sua relazione del Per_3
19.10.2024, dopo avere esposto le attività svolte dalla (p. 12), ha Parte_1
concluso nel senso che le limitazioni funzionali, con alto grado di probabilità, non si sono protratte oltre i 24 mesi dall'infortunio ed ha ritenuto congruo detto lasso temporale alla progressiva ripresa funzionale, con ciò condividendo l'analoga valutazione effettuata dal CTU del primo grado.
Alle pagine da 11 a 16 il CTU replica alle osservazioni del CTP dott. e precisa: Per_4
a) che la movimenta ed utilizza l'arto incidentato;
B) di avere tenuto Parte_1
conto dele attività proprie dell'appellante e che per nessuna di esse è richiesta un'elevazione dell'arto oltre i 90°; C) non è stato rilevato deficit dei movimenti fini o di forza che indichino menomazione dell'arto sinistro;
D) l'insorgenza di dolore è
sintomo soggettivo, per come riconosciuto anche dal CTP;
E) blocchi, cedimenti e prese non valide sono solo ipotesi ma non vulnus accertati;
F) il CTP non indica quali tra le funzioni svolte dalla necessitano di un'elevazione superiore Parte_1
ai 90°; H) in ogni caso l'accertamento del medico competente rileva in ordine alla possibilità di svolgere lavoro manuale ma non quello notturno.
4 Quindi l'ausiliario ha confermato la prognosi indicata con la relazione preliminare e quindi la durata massima di 24 mesi del deficit patito dall'appellante.
Con il secondo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha quantificato il danno non patrimoniale.
Premesso che il Tribunale ha quantificato in euro 8.019,17 l'importo spettante alla dott.ssa per danno biologico permanente sulla scorta dell'espletata CTU, Parte_1
indicata nella percentuale del 7% a fronte (vedi CTU) di una lesione di grado medio-
alto, cui è residuata una capsulite adesiva della scapolo-omerale con deficit motorio della spalla sx, ancora limitata nonostante un intervento artroscopico ed un intenso trattamento riabilitativo: l'arto rimane rilassato, la spalla sinistra cadente e disassiata rispetto al cingolo, con ipotonotrofia dei muscoli della spalla e del braccio,
abduzione di spalla possibile solo da 0° a 70°, l'arto non si sopraeleva né si retropone.
L'ammontare del risarcimento è stato quantificato dal giudice di prime cure sulla scorta delle tabelle (micropermanenti) vigenti al tempo dei fatti e dell'età della danneggiata (anni 47) al tempo del sinistro: applicando le tabelle di MI vigenti al tempo del sinistro del 15/12/2010, cioè quelle del 2009, l'inabilità permanente del
7% doveva essere pari ad euro 10.800,00.
Quindi sarebbe errata la quantificazione dell'inabilità permanente in euro 3.893,72
(differenza tra 8.019,17 e 4.125,45 pagato dall' perché decurtando da euro CP_3
10.800,00 quello di euro 4.125,45, si ottiene € 6.674,55, per cui, per inabilità
permanente, spettano ancora euro 2.780,83, pari alla differenza tra euro 6.674,55
euro 3.893,72, riconosciuto in sentenza, oltre rivalutazione ed interessi.
5 deduce anche l'erroneità della determinare in euro 2.158,00 di quanto Parte_1
spettant per invalidità temporanea: se si applicava il valore monetario delle Tabelle
di MI (euro 147,00 pro die) all'appellante competono per ITP euro 2.940,00 per i primi 20 giorni, euro 2.205,00 per i 30 successivi ed euro 2.205,00 per 60 giorni.
Il totale ammonta ad euro 7,350,00 e, tenuto conto della liquidazione di euro 2.58,00,
all'appellante competono ancora euro 5.192,00.
Quindi, l'importo del danno non patrimoniale ancora da liquidare è di euro 9.567,40,
di cui euro 2.780,83 per inabilità permanente residua, euro 5.192,00 per inabilità
temporanea ed euro 1.594,57 per aumento del 20%, da attualizzare dalla data del sinistro e la presente decisione.
Anche il secondo motivo di appello, osserva la Corte, è infondato.
Invero, in materia di lesioni micropermanenti derivanti da incidente stradale il danno non patrimoniale deve liquidarsi in via equitativa, secondo il disposto degli artt.
2056 e 1226 c.c., facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 139 D.Lvo. 209/2005
(da ultimo, Cass., VI-III, Ordinanza15/06/2022 n. 19229).
Poiché la liquidazione del danno è avvenuta, correttamente, secondo le tabelle previste dalla normativa appena sopra richiamata, applicabili per le lesioni c.d.
micropermanenti, fino al 9% di postumi permanenti, la pretesa dell'appellante, di vedere applicate le tabelle di MI, non può essere accolta.
Con il terzo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza impugnata laddove ha statuito in punto di spese.
6 Premette l'appellante che le spese sono state liquidate tra il minimo e il medio dei parametri normativi, non essendo stata accolta la domanda in tutta la sua estensione e quelle delle due CTU sono state addebitate ad entrambe le parti.
Atteso che le domande andavano integralmente accolte tutte le spese del primo grado
Contro devono essere poste interamente a carico di siccome quelle del secondo.
Il motivo, osserva la Corte, rimane assorbito dal rigetto dell'appello, cui segue la regolazione delle spese di cui infra.
*****
Le spese di questo grado di lite devono essere poste, in virtù del principio di soccombenza, a carico di ed a favore di Parte_1 Controparte_1
e di . CP_2
I compensi difensivi si determinano ai sensi dei DD.MM. 10.3.2014 n. 55 e
13.8.2022 n. 147, poiché l'attività difensiva si è esaurita nella loro vigenza, fascia di valore tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, importi minimi, tenuto conto del valore domandato (circa centomila euro), della non complessità della causa e dell'attività in concreto svolta.
Contro Pertanto, le spese di questo grado di giudizio si liquidano, a favore di in complessivi euro 6.078,50 di cui euro 1.489,00 per la fase di studio, euro 956,00 per quella introduttiva, euro 1.081,50 per la fase istruttoria (sola CTU) ed euro 2.552,00
per quella decisionale mentre per si liquidano in complessivi euro CP_2
4.822,50 in considerazione della circostanza che la stessa ha prodotto, a differenza
Contro di solo la comparsa conclusionale e non anche memoria di replica.
Spese di CTU a carico di . Parte_1
7 La Corte dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante, dell'art. 13, commi 1 bis e quater, del D.P.R. n. 115/2002, relativo al pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1763/2022 R.G.,
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Ragusa, n. 10/2022 pubblicata il l'8.6.2022.
Contro Condanna a pagare ad d a le spese di lite Parte_1 CP_2
di questo grado di giudizio, sopra quantificate in euro 6.078,50 per la prima ed in euro 4.822,50 per la seconda, oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed
IVA come per legge. Spese di CTU a carico di . Parte_1
Sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante, dell'art. 13,
commi 1 bis e quater, del D.P.R. n. 115/2002, relativo al pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
Così deciso in Catania, il sette febbraio 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello a mezzo applicativo Teams.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Florio Dott. Nicolò Crascì
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