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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/02/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO ______________________
Il Giudice del Lavoro, dott. Giuseppe Tango nella causa civile iscritta al n. 9477/2022 R.G.L.,
Per ___________________
promossa
D A
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in proprio e nella qualità di eredi di , rappresentati e difesi
Parte_5 Persona_1 Il Cancelliere
dagli avv.ti Marco Onorato e Silvia Faraci ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, sito in Palermo, via Raffaello, n. 9.
- ricorrenti -
C O N T R O in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1
dagli avv.ti Enzo Morrico, Antonello Di Rosa, Matteo Lauro e Lorenzo Salvatore Infantino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Palermo, via Marchese di Villabianca,
n. 54.
- resistente –
All'udienza del 6 febbraio 2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, assorbita ogni altra questione, rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti.
Pone a carico delle parti in solido le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.10.2022 il sig. deduceva di aver lavorato Persona_1
ininterrottamente e senza soluzione di continuità alle dipendenze della società convenuta “dal 1968 circa al 2002”, presso la sede di Palermo, via dei Cantieri n. 75, svolgendo le mansioni di
“impiantista e fabbro allestitore”, sia a terra sia in officina, che a bordo delle navi in fase di costruzione e riparazione;
segnatamente, lo stesso si era occupato di “lavorazioni di assemblaggio di parti metalliche attraverso processi di saldatura, utilizzando i diversi tipi di materiali presenti nelle navi tra cui l'amianto, lavorando spesso a bordo nave a stretto contatto con altre maestranze,
1 quali, in particolare, i calderai e i fiammisti”; asseriva che tale contatto aveva provocato, nel 2022,
l'insorgere di “formazione nodulare, accentuazione del disegno interstiziale su entrambi gli ambiti, strie fibrotiche tra la pleura costo-parietale e la pleura diaframmatica, multipli ispessimenti sub
pleurici con calcificazioni a placca su entrambi gli ambiti”, cui si aggiungeva, in seguito, la diagnosi di “una sindrome disventilatoria ostruttiva-restrittiva di grave entità, ispessimento pleurico costo parietale bilaterale, disturbi respiratori, intolleranza allo sforzo, franca dispnea”; in data 7.11.2023 il sig. decedeva e si costituivano in giudizio gli eredi indicati in Persona_1 epigrafe, i quali, in particolare, lamentavano che “tale stato di cose, ha portato il de cuius a condurre una vita piena di debolezze, fisiche e mentali, incertezze ed estreme sofferenze che lo hanno, inesorabilmente, condotto alla morte”; per tale ragione convenivano in giudizio la società resistente per sentire “- accertare e dichiarare che la malattia polmonare e il compromesso quadro respiratorio del sig. è causa di malattia professionale, asbesto correlate o da Persona_1
gas nitrosi, e/o comunque concausali con la malattia professionale;
- accertare e dichiarare che il sig. , a causa del predetto quadro patologico, presentava un grado di Persona_1 menomazione dell'integrità psicofisica ed inabilità permanente pari al 100% ovvero pari a quella diversa percentuale, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia, anche a seguito del parere
medico legale espresso da opportuna CTU;
- accertare e dichiarare, l'omissione di CP_1
e dei dirigenti p.t., nel non aver adottato tutte le misure di protezione e sicurezza di cui alle
[...]
normative vigenti al momento in cui il sig. prestava il proprio lavoro in officina Persona_1
o a bordo della navi in allestimento, costruzione, trasformazione e riparazione site all'interno dei di Palermo e di cui ai precetti di legge ex art. 2087 c.c., DpR n. 547/55 (sostituito Controparte_2 dal decreto legislativo n. 81 del 2008) e DpR 303 del 1956; - accertare e dichiarare la responsabilità della nella causazione dell'evento lesivo in considerazione alla Controparte_1
sua condotta omissiva ed alla posizione di garanzia che ricopriva nei confronti del lavoratore dipendente sig. ; - per l'effetto, condannare la in persona del Persona_1 Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, per le premesse di cui in causale ed a qualsiasi titolo responsabile, al risarcimento dei danni tutti non patrimoniali invocati dal ricorrente e, segnatamente: - a titolo di danno biologico differenziale e di danno morale soggettivo patito dal
sig. , la somma che va da euro 300.908,00 ad euro 351.060,00 o cifra diversa, Persona_1 maggiore o minore, anche “personalizzata” che verrà ritenuta di giustizia;
(all. 6) - a titolo di danno c.d. “catastrofale” patito dal ricorrente la somma pari ad euro 100.000,00 ovvero pari a quella cifra diversa, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia secondo i criteri di equità; -
a titolo di danno esistenziale (dinamico-relazionale) patito dal sig. , la somma di euro Per_1
250.000,00, ovvero quella cifra diversa, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia secondo
2 i criteri di equità e i parametri indicati in ricorso. In linea meramente subordinata, nella denegata
e non creduta ipotesi in cui la percentuale relativa alla menomazione psico-fisica del sig.
[...]
dovesse essere ritenuta non corrispondente al 50%, voglia essere presa in Per_1 considerazione la percentuale già riconosciuta o riconoscibile dall'INAIL, con conseguente ricalcolo delle somme dovute. […] - Con vittoria di spese”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società resistente, variamente contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Concludeva la parte ricorrente, nelle proprie note conclusionali, osservando che “il sig.
[...]
possiede un riconoscimento di malattia professionale pari al 19%, come da Per_1
provvedimento Inail presente agli atti. La percentuale di danno biologico inteso quale danno prodotto sull'organismo del ricorrente dalla tecnopatia riconosciuta nella misura del 19% e in relazione a quanto riportato nella tabella delle menomazioni di cui al DL 38/2000, trova la sua giustificazione nella già nota conoscenza dei rischi lavorativi cui è andato incontro il sig. CP_3 nella sua attività di “aggiustatore e meccanico” presso i di Palermo, sia nel Controparte_2
quadro clinico riscontrato nella documentazione sanitaria in possesso del ricorrente. Il nesso di causalità tra le patologie insorte e l'esposizione ad amianto per ragioni di tipo professionale è dunque certamente provato e sussistente. Data per certa e assodata, dunque la sussistenza di un
danno biologico permanente a carico del ricorrente ex lavoratore della e data, Controparte_1 inoltre, per assodata la sussistenza in capo a quest'ultima della responsabilità datoriale che ha causato l'insorgere dello stato patologico da cui è affetto il sig. , ciò induce a ritenere fuori Per_1
da ogni ombra di dubbio, che trattasi di malattia professionale e che, come tale la stessa va
risarcita in termini di danno biologico differenziale”.
La causa, istruita a mezzo CTU medico-legale, veniva discussa e decisa all'udienza del 6 febbraio 2025.
Il ricorso va rigettato.
Il consulente tecnico d'ufficio, dott. ha concluso la sua relazione affermando Persona_2 che “si è del parere che il de cuius , presumibilmente esposto, nel corso della Persona_1 propria attività lavorativa a rischio “amianto”: 1) Non sia stato affetto, per quanto emerso dalla sola disamina degli atti, da asbestosi polmonare. 2) Sono tuttavia, presenti, immagini, alle T.C. torace, indicative di affezione “asbesto-correlata” e cioè di placche pleuriche con focali aspetti fibrotici. Trattasi, pertanto, di malattia professionale da esposizione lavorativa ad amianto. 3) Il danno biologico, con adozione dei criteri di valutazione previsti dalle tabelle utilizzate in ambito civile per il calcolo del “danno differenziale” (Tabelle SIMLA), è quantificabile nella misura del
3 quattro per cento, con riferimento alla valutazione della riduzione dell'indice FCV, così come emergente dalla disamina degli esami spirometrici agli atti”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Deve essere respinta, quindi, la domanda diretta all'accertamento della asbestosi polmonare.
Per quanto concerne, invece, il danno biologico derivante da malattia professionale, quantificato dal CTU nella misura del 4%, deve poi escludersi che il convenuto sia dotato di legittimazione passiva, rispetto alle domande avanzate dal ricorrente per il risarcimento dei profili di danno non patrimoniale differenziale.
Infatti, per quanto riguarda il danno biologico, è opportuno ricordare che l'art. 13 d.lgs. n.
38/2000, dopo aver indicato al primo comma una definizione del danno biologico, sia pure limitata ai soli fini dell'assicurazione obbligatoria ed indicata come “sperimentale”, ha previsto al secondo comma la sua copertura assicurativa da parte dell'INAIL ed ha stabilito (lett. a e b) i criteri per la liquidazione del relativo indennizzo, distinguendo a seconda che le lesioni attingano una i.p.p. di livello inferiore al 6%, ovvero compresa tra il 6 ed il 15% o ancora pari o superiori al 16%.
Dall'esame di queste norme emerge che le menomazioni di grado inferiore al 6% non danno luogo ad alcuna prestazione, così come continua a non dar luogo ad indennizzo il danno biologico temporaneo;
le menomazioni comprese tra il 6 ed il 15% danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportata al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al 16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della menomazione, che vengono presunte iuris et de iure.
Con successivo d.m. del 12.7.2000 sono stati determinati i criteri d'indennizzo del danno in questione, attraverso la previsione dei gradi percentuali di invalidità corrispondenti a ciascuna singola menomazione, del valore monetario del punto di invalidità in base al quale liquidare il danno biologico in forma di capitale, del valore monetario delle rendite in base alle quali liquidare il danno biologico in forma capitale e dei coefficienti in base ai quali moltiplicare il reddito dell'infortunato, per liquidare il danno da ridotta capacità lavorativa.
Tenuto conto che la nuova disciplina si applica agli infortuni occorsi e alle malattie professionali denunciate successivamente al 25.7.2000, data di pubblicazione del decreto, la prima e più evidente conseguenza della estensione della copertura assicurativa è che il lavoratore infortunato non deve più rivolgersi al datore di lavoro per ottenere il risarcimento del danno biologico: può e deve agire nei confronti dell'INAIL, salvo che l'i.p.p. scaturente dalla lesione sia inferiore alla misura minima indennizzabile dall'ente assicuratore.
4 Di conseguenza, per ciò che attiene al caso di specie, deve escludersi la legittimazione a resistere della resistente in favore di quella dell'INAIL, tanto più che, mentre nel comma primo dell'art. 13
d.lgs. n. 38/2000 il danno biologico viene definito puramente e semplicemente quale lesione dell'integrità psicofisica, nel successivo comma 2, lett. a), si precisa che le menomazioni sono valutate in base ad una specifica tabella “comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali”, onde – valorizzando tale definizione – si può ritenere che la nozione di danno biologico dettata con riferimento alla tutela previdenziale contro gli infortuni sul lavoro coincida con la nozione privatistica di danno alla salute: il quale, com'è noto, tende ad attrarre nell'ambito del danno biologico la tutela di tutti quei valori della persona in grado di garantirne il benessere psicofisico e sociale e che però sono esclusi da una nozione rigidamente naturalistica di danno biologico (cfr.
Cass. n. 11940 del 2008).
È senz'altro vero che l'art. 10 comma 2° T.U. n. 1124/1965 conosce un caso in cui la regola dell'esonero non opera: “nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale”, stabilisce la norma cit., e in virtù dei noti arresti della Corte costituzionale (v. Corte cost. nn. 102 del 1981 e 118 del 1986), deve ormai ritenersi che all'accertamento del reato possa procedere lo stesso giudice civile, investito di un'azione di regresso da parte dell'INAIL o di un'azione risarcitoria direttamente promossa dal lavoratore danneggiato. Si tratta tuttavia di una responsabilità che presuppone la prova che l'indennizzo in capitale o la capitalizzazione della rendita concessi dall'INAIL non valgano a risarcire il danno concretamente verificatosi: a mente dell'art. 10 7° comma T.U. n. 1124/1965,
“quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma dell'art. 66 e ss.”.
Nel caso di specie, tuttavia, parte ricorrente non ha allegato (né peraltro chiesto di provare) quali potessero essere le specificità concrete che renderebbero inadeguato il ristoro conseguito dall'INAIL per un danno biologico quantificato in misura percentuale al 19%.
Né, peraltro, l'inadeguatezza di tale ristoro può essere altrimenti presunta: presuntivamente, anzi, vale proprio il contrario, anche in riferimento a quanto preteso da parte ricorrente a titolo di danno morale.
La scarna (per non dire assente) descrizione contenuta in ricorso dei profili di danno morale asseritamente patiti (dei quali, peraltro, non si chiede neanche di provare l'effettiva consistenza) non appare, infatti, idonea a superare la presunzione di legge, secondo cui l'indennizzo erogato dall'INAIL sia destinato a risarcire il danno biologico, anche nelle sue sfaccettature “dinamico- relazionali”.
5 Appare, in altri termini, necessario specificare perché ed in quale misura il suddetto indennizzo, non sia in grado di ristorare il danno alla persona patito dall'assicurato, nei suoi profili più strettamente e “morali”.
In ordine al danno morale, poi, la stessa giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, senza dunque duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. E poiché costituisce sicura duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, atteso che quest'ultimo, inteso quale sofferenza soggettiva, costituisce necessariamente una componente del primo, dal momento che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica (cfr. in termini Cass. S.U. n. 26972 del 2008, cit.), deve concludersi che – in assenza, ripetesi, di specifiche allegazioni circa il maggior danno patito dal de cuius rispetto alle indennità concretamente riconosciute dall'INAIL – le relative domande non possano che rigettarsi.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, deve, quindi, rilevarsi il difetto di legittimazione passiva della convenuta in ordine a tutte le domande azionate dal ricorrente a titolo di risarcimento del danno biologico e morale asseritamente patiti.
In virtù della peculiarità della questione, si dichiarano integralmente compensate le spese di lite tra le parti e conseguentemente si pongono in solido a carico di entrambe le parti le spese di CTU già liquidate.
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 6 febbraio 2025.
Il Giudice
Giuseppe Tango
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO ______________________
Il Giudice del Lavoro, dott. Giuseppe Tango nella causa civile iscritta al n. 9477/2022 R.G.L.,
Per ___________________
promossa
D A
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in proprio e nella qualità di eredi di , rappresentati e difesi
Parte_5 Persona_1 Il Cancelliere
dagli avv.ti Marco Onorato e Silvia Faraci ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, sito in Palermo, via Raffaello, n. 9.
- ricorrenti -
C O N T R O in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1
dagli avv.ti Enzo Morrico, Antonello Di Rosa, Matteo Lauro e Lorenzo Salvatore Infantino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Palermo, via Marchese di Villabianca,
n. 54.
- resistente –
All'udienza del 6 febbraio 2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, assorbita ogni altra questione, rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti.
Pone a carico delle parti in solido le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.10.2022 il sig. deduceva di aver lavorato Persona_1
ininterrottamente e senza soluzione di continuità alle dipendenze della società convenuta “dal 1968 circa al 2002”, presso la sede di Palermo, via dei Cantieri n. 75, svolgendo le mansioni di
“impiantista e fabbro allestitore”, sia a terra sia in officina, che a bordo delle navi in fase di costruzione e riparazione;
segnatamente, lo stesso si era occupato di “lavorazioni di assemblaggio di parti metalliche attraverso processi di saldatura, utilizzando i diversi tipi di materiali presenti nelle navi tra cui l'amianto, lavorando spesso a bordo nave a stretto contatto con altre maestranze,
1 quali, in particolare, i calderai e i fiammisti”; asseriva che tale contatto aveva provocato, nel 2022,
l'insorgere di “formazione nodulare, accentuazione del disegno interstiziale su entrambi gli ambiti, strie fibrotiche tra la pleura costo-parietale e la pleura diaframmatica, multipli ispessimenti sub
pleurici con calcificazioni a placca su entrambi gli ambiti”, cui si aggiungeva, in seguito, la diagnosi di “una sindrome disventilatoria ostruttiva-restrittiva di grave entità, ispessimento pleurico costo parietale bilaterale, disturbi respiratori, intolleranza allo sforzo, franca dispnea”; in data 7.11.2023 il sig. decedeva e si costituivano in giudizio gli eredi indicati in Persona_1 epigrafe, i quali, in particolare, lamentavano che “tale stato di cose, ha portato il de cuius a condurre una vita piena di debolezze, fisiche e mentali, incertezze ed estreme sofferenze che lo hanno, inesorabilmente, condotto alla morte”; per tale ragione convenivano in giudizio la società resistente per sentire “- accertare e dichiarare che la malattia polmonare e il compromesso quadro respiratorio del sig. è causa di malattia professionale, asbesto correlate o da Persona_1
gas nitrosi, e/o comunque concausali con la malattia professionale;
- accertare e dichiarare che il sig. , a causa del predetto quadro patologico, presentava un grado di Persona_1 menomazione dell'integrità psicofisica ed inabilità permanente pari al 100% ovvero pari a quella diversa percentuale, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia, anche a seguito del parere
medico legale espresso da opportuna CTU;
- accertare e dichiarare, l'omissione di CP_1
e dei dirigenti p.t., nel non aver adottato tutte le misure di protezione e sicurezza di cui alle
[...]
normative vigenti al momento in cui il sig. prestava il proprio lavoro in officina Persona_1
o a bordo della navi in allestimento, costruzione, trasformazione e riparazione site all'interno dei di Palermo e di cui ai precetti di legge ex art. 2087 c.c., DpR n. 547/55 (sostituito Controparte_2 dal decreto legislativo n. 81 del 2008) e DpR 303 del 1956; - accertare e dichiarare la responsabilità della nella causazione dell'evento lesivo in considerazione alla Controparte_1
sua condotta omissiva ed alla posizione di garanzia che ricopriva nei confronti del lavoratore dipendente sig. ; - per l'effetto, condannare la in persona del Persona_1 Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, per le premesse di cui in causale ed a qualsiasi titolo responsabile, al risarcimento dei danni tutti non patrimoniali invocati dal ricorrente e, segnatamente: - a titolo di danno biologico differenziale e di danno morale soggettivo patito dal
sig. , la somma che va da euro 300.908,00 ad euro 351.060,00 o cifra diversa, Persona_1 maggiore o minore, anche “personalizzata” che verrà ritenuta di giustizia;
(all. 6) - a titolo di danno c.d. “catastrofale” patito dal ricorrente la somma pari ad euro 100.000,00 ovvero pari a quella cifra diversa, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia secondo i criteri di equità; -
a titolo di danno esistenziale (dinamico-relazionale) patito dal sig. , la somma di euro Per_1
250.000,00, ovvero quella cifra diversa, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia secondo
2 i criteri di equità e i parametri indicati in ricorso. In linea meramente subordinata, nella denegata
e non creduta ipotesi in cui la percentuale relativa alla menomazione psico-fisica del sig.
[...]
dovesse essere ritenuta non corrispondente al 50%, voglia essere presa in Per_1 considerazione la percentuale già riconosciuta o riconoscibile dall'INAIL, con conseguente ricalcolo delle somme dovute. […] - Con vittoria di spese”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società resistente, variamente contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Concludeva la parte ricorrente, nelle proprie note conclusionali, osservando che “il sig.
[...]
possiede un riconoscimento di malattia professionale pari al 19%, come da Per_1
provvedimento Inail presente agli atti. La percentuale di danno biologico inteso quale danno prodotto sull'organismo del ricorrente dalla tecnopatia riconosciuta nella misura del 19% e in relazione a quanto riportato nella tabella delle menomazioni di cui al DL 38/2000, trova la sua giustificazione nella già nota conoscenza dei rischi lavorativi cui è andato incontro il sig. CP_3 nella sua attività di “aggiustatore e meccanico” presso i di Palermo, sia nel Controparte_2
quadro clinico riscontrato nella documentazione sanitaria in possesso del ricorrente. Il nesso di causalità tra le patologie insorte e l'esposizione ad amianto per ragioni di tipo professionale è dunque certamente provato e sussistente. Data per certa e assodata, dunque la sussistenza di un
danno biologico permanente a carico del ricorrente ex lavoratore della e data, Controparte_1 inoltre, per assodata la sussistenza in capo a quest'ultima della responsabilità datoriale che ha causato l'insorgere dello stato patologico da cui è affetto il sig. , ciò induce a ritenere fuori Per_1
da ogni ombra di dubbio, che trattasi di malattia professionale e che, come tale la stessa va
risarcita in termini di danno biologico differenziale”.
La causa, istruita a mezzo CTU medico-legale, veniva discussa e decisa all'udienza del 6 febbraio 2025.
Il ricorso va rigettato.
Il consulente tecnico d'ufficio, dott. ha concluso la sua relazione affermando Persona_2 che “si è del parere che il de cuius , presumibilmente esposto, nel corso della Persona_1 propria attività lavorativa a rischio “amianto”: 1) Non sia stato affetto, per quanto emerso dalla sola disamina degli atti, da asbestosi polmonare. 2) Sono tuttavia, presenti, immagini, alle T.C. torace, indicative di affezione “asbesto-correlata” e cioè di placche pleuriche con focali aspetti fibrotici. Trattasi, pertanto, di malattia professionale da esposizione lavorativa ad amianto. 3) Il danno biologico, con adozione dei criteri di valutazione previsti dalle tabelle utilizzate in ambito civile per il calcolo del “danno differenziale” (Tabelle SIMLA), è quantificabile nella misura del
3 quattro per cento, con riferimento alla valutazione della riduzione dell'indice FCV, così come emergente dalla disamina degli esami spirometrici agli atti”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Deve essere respinta, quindi, la domanda diretta all'accertamento della asbestosi polmonare.
Per quanto concerne, invece, il danno biologico derivante da malattia professionale, quantificato dal CTU nella misura del 4%, deve poi escludersi che il convenuto sia dotato di legittimazione passiva, rispetto alle domande avanzate dal ricorrente per il risarcimento dei profili di danno non patrimoniale differenziale.
Infatti, per quanto riguarda il danno biologico, è opportuno ricordare che l'art. 13 d.lgs. n.
38/2000, dopo aver indicato al primo comma una definizione del danno biologico, sia pure limitata ai soli fini dell'assicurazione obbligatoria ed indicata come “sperimentale”, ha previsto al secondo comma la sua copertura assicurativa da parte dell'INAIL ed ha stabilito (lett. a e b) i criteri per la liquidazione del relativo indennizzo, distinguendo a seconda che le lesioni attingano una i.p.p. di livello inferiore al 6%, ovvero compresa tra il 6 ed il 15% o ancora pari o superiori al 16%.
Dall'esame di queste norme emerge che le menomazioni di grado inferiore al 6% non danno luogo ad alcuna prestazione, così come continua a non dar luogo ad indennizzo il danno biologico temporaneo;
le menomazioni comprese tra il 6 ed il 15% danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportata al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al 16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della menomazione, che vengono presunte iuris et de iure.
Con successivo d.m. del 12.7.2000 sono stati determinati i criteri d'indennizzo del danno in questione, attraverso la previsione dei gradi percentuali di invalidità corrispondenti a ciascuna singola menomazione, del valore monetario del punto di invalidità in base al quale liquidare il danno biologico in forma di capitale, del valore monetario delle rendite in base alle quali liquidare il danno biologico in forma capitale e dei coefficienti in base ai quali moltiplicare il reddito dell'infortunato, per liquidare il danno da ridotta capacità lavorativa.
Tenuto conto che la nuova disciplina si applica agli infortuni occorsi e alle malattie professionali denunciate successivamente al 25.7.2000, data di pubblicazione del decreto, la prima e più evidente conseguenza della estensione della copertura assicurativa è che il lavoratore infortunato non deve più rivolgersi al datore di lavoro per ottenere il risarcimento del danno biologico: può e deve agire nei confronti dell'INAIL, salvo che l'i.p.p. scaturente dalla lesione sia inferiore alla misura minima indennizzabile dall'ente assicuratore.
4 Di conseguenza, per ciò che attiene al caso di specie, deve escludersi la legittimazione a resistere della resistente in favore di quella dell'INAIL, tanto più che, mentre nel comma primo dell'art. 13
d.lgs. n. 38/2000 il danno biologico viene definito puramente e semplicemente quale lesione dell'integrità psicofisica, nel successivo comma 2, lett. a), si precisa che le menomazioni sono valutate in base ad una specifica tabella “comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali”, onde – valorizzando tale definizione – si può ritenere che la nozione di danno biologico dettata con riferimento alla tutela previdenziale contro gli infortuni sul lavoro coincida con la nozione privatistica di danno alla salute: il quale, com'è noto, tende ad attrarre nell'ambito del danno biologico la tutela di tutti quei valori della persona in grado di garantirne il benessere psicofisico e sociale e che però sono esclusi da una nozione rigidamente naturalistica di danno biologico (cfr.
Cass. n. 11940 del 2008).
È senz'altro vero che l'art. 10 comma 2° T.U. n. 1124/1965 conosce un caso in cui la regola dell'esonero non opera: “nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale”, stabilisce la norma cit., e in virtù dei noti arresti della Corte costituzionale (v. Corte cost. nn. 102 del 1981 e 118 del 1986), deve ormai ritenersi che all'accertamento del reato possa procedere lo stesso giudice civile, investito di un'azione di regresso da parte dell'INAIL o di un'azione risarcitoria direttamente promossa dal lavoratore danneggiato. Si tratta tuttavia di una responsabilità che presuppone la prova che l'indennizzo in capitale o la capitalizzazione della rendita concessi dall'INAIL non valgano a risarcire il danno concretamente verificatosi: a mente dell'art. 10 7° comma T.U. n. 1124/1965,
“quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma dell'art. 66 e ss.”.
Nel caso di specie, tuttavia, parte ricorrente non ha allegato (né peraltro chiesto di provare) quali potessero essere le specificità concrete che renderebbero inadeguato il ristoro conseguito dall'INAIL per un danno biologico quantificato in misura percentuale al 19%.
Né, peraltro, l'inadeguatezza di tale ristoro può essere altrimenti presunta: presuntivamente, anzi, vale proprio il contrario, anche in riferimento a quanto preteso da parte ricorrente a titolo di danno morale.
La scarna (per non dire assente) descrizione contenuta in ricorso dei profili di danno morale asseritamente patiti (dei quali, peraltro, non si chiede neanche di provare l'effettiva consistenza) non appare, infatti, idonea a superare la presunzione di legge, secondo cui l'indennizzo erogato dall'INAIL sia destinato a risarcire il danno biologico, anche nelle sue sfaccettature “dinamico- relazionali”.
5 Appare, in altri termini, necessario specificare perché ed in quale misura il suddetto indennizzo, non sia in grado di ristorare il danno alla persona patito dall'assicurato, nei suoi profili più strettamente e “morali”.
In ordine al danno morale, poi, la stessa giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, senza dunque duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. E poiché costituisce sicura duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, atteso che quest'ultimo, inteso quale sofferenza soggettiva, costituisce necessariamente una componente del primo, dal momento che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica (cfr. in termini Cass. S.U. n. 26972 del 2008, cit.), deve concludersi che – in assenza, ripetesi, di specifiche allegazioni circa il maggior danno patito dal de cuius rispetto alle indennità concretamente riconosciute dall'INAIL – le relative domande non possano che rigettarsi.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, deve, quindi, rilevarsi il difetto di legittimazione passiva della convenuta in ordine a tutte le domande azionate dal ricorrente a titolo di risarcimento del danno biologico e morale asseritamente patiti.
In virtù della peculiarità della questione, si dichiarano integralmente compensate le spese di lite tra le parti e conseguentemente si pongono in solido a carico di entrambe le parti le spese di CTU già liquidate.
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 6 febbraio 2025.
Il Giudice
Giuseppe Tango
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