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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10982/2022 R.G. chiamata all'udienza del 13/1/2025, promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Parte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall' avv. F. Araci Parte_2
opponente
E
, già Controparte_1 Controparte_2
in persona del Direttore pro tempore, con sede in alla Via Fabio
[...] CP_1
Filzi, n. 18, rappresentato e difeso dal funzionario delegato, Avv. F. Di Bono opposto
Oggetto: opposizione avverso ordinanza-ingiunzione
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 22 l.n. 689/81 e 6 d.lgs. n. 150/2011 depositato in data 14/10/2022, ritualmente notificato, la ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 27126, emessa in data 5/5/2022 e notificata in data 15/9/2022 alla quale obbligata in solido, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, sig. , con la quale veniva intimato il pagamento della somma CP_3 di € 16.670,00, oltre spese di notifica pari ad € 34,95, per complessivi € 16.701,95, per violazione dell'art. 30, comma 1 d.lgs. n. 276/2003, come modificata dall'art.1, comma
1 d.lgs. n. 8/2016 per “interposizione illecita da pseudo- distacco” “poiché i lavoratori di seguito elencati dipendenti della società sono stati distaccati Parte_3
illecitamente nel periodo dal 29/06/2015 al 01/05/2017 presso la società Parte_1 in virtù di un contratto di rete non rispondente ai requisiti di legge per un totale di 1387 gg. di lavoro effettivo”.
L'istante esponeva che l'ordinanza- ingiunzione opposta discendeva dall'accertamento amministrativo conclusosi con l'emissione del verbale unico di accertamento e notificazione dell'11/2/2019 n. BA0000/2019-714-02 inviato con racc. a/r in data
25/2/2019 avverso il quale la ricorrente proponeva scritti difensivi ex art. 18 l.n. 689/81
e rappresentava che presso il Tribunale di Bari, sezione Lavoro, era iscritto al n.
6612/2022 R.G. giudizio di opposizione avverso la medesima ordinanza ingiunzione proposto da , in proprio, quale trasgressore ed invocava la Parte_2 riunione del presente giudizio con quello iscritto in data anteriore, ricorrendo un'ipotesi di connessione sia oggettiva che soggettiva.
Eccepiva la illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione opposta, per difetto di motivazione, atteso che essa si era limitata a riproporre la contestazione di illecito amministrativo elevata con il verbale unico di accertamento e notificazione n. BA00000/2019-714-02 dell'11/2/2019, senza prendere posizione in ordine alle difese svolte dalla ricorrente in sede di scritti difensivi pervenuti in data 8/472019, pur dando atto di averli valutati.
Nel merito, sosteneva la regolarità del contratto di rete e la legittimità del distacco e chiedeva l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta che contestava gli avversi assunti e concludeva per il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 25/11/2024, la causa giungeva sul ruolo della scrivente Giudicante;
parte opposta esponeva che il giudizio iscritto al n. 6612/2022 R.G. era stato definito con la sentenza n. 1698/2024, passata in giudicato e la causa veniva rinviata per ulteriori approfondimenti.
All'udienza odierna, il contenzioso, di taglio documentale, è stato definito in virtù delle osservazioni di seguito esposte.
*
L'opposizione è infondata e va disattesa per le ragioni di seguito esposte.
Quanto all'eccezione di difetto di motivazione, essa non è meritevole di accoglimento.
Invero, l'ordinanza-ingiunzione n. 27126 – prot. n. 35013 del 5/5/2022 risulta correttamente motivata, avendo la stessa fatto espresso richiamo al verbale unico di
Pag. 2 di 16 accertamento ITL Bari n. BA00000/2019 -714-02 DEL 11/02/2019 ed avendo la stessa dato atto della previa valutazione degli scritti difensivi pervenuti in data 8/4/2019.
In ossequio al consolidato orientamento della Suprema Corte, il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, legge n. 689/1981 di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione, con la conseguenza che il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale;
dunque, è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione, mentre l'obbligo di motivazione non si estende alla concreta determinazione della sanzione, cioè ai criteri adottati dall'autorità ingiungente per liquidare l'obbligazione, atteso che al giudice dell'opposizione, eventualmente investito della questione della congruità della sanzione,
è espressamente attribuito il potere di determinarla, applicando direttamente i criteri di legge (Cass. Sez. L, Sentenza n. 20189 del 22/07/2008).
In ogni caso, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento e di conseguenza l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, bensì il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice che potrà valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa, eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte dall'ordinanza ingiunzione, in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 1786 del 28/01/2010).
In ordine alla pretesa sanzionatoria oggetto dell'ordinanza-ingiunzione opposta, occorre evidenziare che il sindacato del giudice dell'opposizione sull'ordinanza-ingiunzione o verbale di contestazione si svolge sul rapporto, ovvero sull'accertamento della conformità della irrogata sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere tenuti ad una prestazione patrimoniale, se
Pag. 3 di 16 non nei casi espressamente stabiliti dalla legge (cfr. Tribunale Parma, Sez. Lav.,
01/03/2022 n. 139, Cass. civ., SS. UU., n. 1786/2010).
Dovendosi, dunque, accertare, non già la legittimità degli atti amministrativi, bensì
l'effettiva sussistenza dell'illecito, va, altresì, rammentato che è consolidato il principio in virtù del quale, con l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente. Ne deriva che “ove l'amministrazione non adempia all'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo il disposto della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 12, l'opposizione deve essere accolta"
(così, Cass. civ. Sez. 1, 26.05.1999, n. 5095; nello stesso senso Cass. civ. Sez. 3,
15.04.1999, n. 3741, secondo la quale, in tema di opposizione ad ordinanza- ingiunzione, il citato art. 23, a norma del quale il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità della parte opponente, recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'autorità che ha emesso
l'ordinanza-ingiunzione dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato e restando, a carico di quest'ultimo, la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi, tuttavia, i fatti allegati da una parte e non contestati dall'altra possono considerarsi implicitamente ammessi da quest'ultima se gli altri argomenti addotti dalla medesima siano incompatibili con il disconoscimento dei fatti stessi;
cfr. Cass. civ. Sez. 1, 07.03.2007, n. 5277; cfr. anche Trib. Modena, sentenze n.
347 del 6.03.2013 e n. 269 del 21.02.2013); del resto, il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 10 prevede che il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Occorrerà, dunque, valutare se, alla stregua delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del presente giudizio, l'odierna opposta abbia dimostrato la ricorrenza, nel caso di specie, degli elementi costitutivi della responsabilità dell'ingiunto.
Ciò posto, ritiene il Tribunale di richiamare le motivazioni poste a sostegno della sentenza n. 1698/2024, pronunciata in data 23/4/2024 dal Tribunale di Bari, sezione
Lavoro, divenuta irrevocabile, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 6612/2022 R.G., da
Pag. 4 di 16 cui non vi è motivo di discostarsi: “Quanto al merito va ricordato che al fine di valutare la legittimità del distacco dei lavoratori occorre calare tale istituto nel contesto concreto in cui ha avuto luogo, ossia nell'ambito dell'attuazione di un contratto di rete stipulato tra la società dell'opponente e la Pt_1 [...]
Parte_3
Tale inquadramento si rende necessario in quanto il distacco di lavoratori è soggetto ad una disciplina particolare (soprattutto sotto il profilo della valutazione dell'interesse al distacco) allorquando questo sia attuato nell'ambito di un contratto di rete. In questo caso, infatti, trova applicazione
l'art. 30 co 4 ter d.lgs. 276/03 il quale prevede che l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'art. 2103 del codice civile. Inoltre, la Circolare 29 agosto 2013, n. 35 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che, ai fini della verifica dei presupposti di legittimità del distacco, è sufficiente l'esistenza di un contratto di rete tra distaccante e distaccatario.
Tale normativa, ricollegando l'interesse al distacco e la durata dello stesso alla sussistenza di un contratto di rete tra distaccante e distaccatario deroga, in parte, alla disciplina generale in materia di distacco di lavoratori di cui all'art 30 co 1 d.lgs. 276/03. Quest'ultima disposizione individua, infatti, come requisiti generali di legittimità del distacco la sussistenza di un concreto interesse del distaccante;
temporaneità del distacco e svolgimento di una determinata attività lavorativa da parte del lavoratore distaccato.
Ciò detto, ritiene lo scrivente che la documentazione in atti e l'istruttoria svolta consentono di ritenere la sussistenza di un'interposizione fittizia di lavoro da pseudo distacco, attesa l'illegittimità/nullità del contratto di rete.
Ne deriva che è inoperante l'automatismo tra contratto di rete valido e interesse al distacco di cui al citato art. 30 co 4 ter), e l'insussistenza dei requisiti di legittimità del distacco (interesse del distaccante;
temporaneità del distacco e svolgimento di una determinata attività lavorativa).
Pag. 5 di 16 Dagli atti di causa, infatti, emerge che l ha fornito prova CP_1
adeguata e sufficiente a ritenere integrati gli estremi dell'illecito contestato.
In primo luogo, sussiste la prova dell'illegittimità del contratto di rete per mancanza degli elementi essenziali di cui all'art 3 d.lgs 5/2009.
Il contratto di rete prevedeva espressamente che fosse finalizzato allo scambio di informazioni e prestazioni tra le società che aderiscono alla rete e alla concreta valutazione delle rispettive opportunità di procedere o meno alla futura condivisione delle rispettive attività di impresa e comunque a creare sinergie imprenditoriali nei rispettivi settori di mercato. In particolare, la Pt_3
intende valutare concretamente l'opportunità di investimento Parte_3
nel settore della società e questa, a sua volta, ha interesse a Pt_1
migliorare la propria attività d'impresa, sfruttando le competenze e
l'esperienza della nell'attività di promozione commerciale, Parte_3
di sviluppo marketing, di gestione del personale di sviluppo della logistica e di gestione e sviluppo dell'attività amministrativa d'impresa.
Era poi previsto che le società retiste, sin d'ora condividono, per i fini indicati nel presente contratto, la possibilità di usufruire del distacco della rispettiva forza lavoro, in conformità alla normativa vigente.
Va evidenziata la assoluta genericità della descrizione dell'oggetto e degli obiettivi strategici del contratto di rete nella specie concluso.
Né è stato chiarito l'oggetto e le specifiche finalità del contratto di rete, né, tantomeno, in che modo il distacco abbia potuto dare attuazione o contribuire a realizzare le finalità del cennato contratto di rete.
Va al riguardo evidenziato che le due società hanno oggetto sociale del tutto diverso: la si occupa della vendita all'ingrosso di articoli per Pt_1
l'igiene, la pulizia e la cura della persona, mentre la di Parte_3
promozione commerciale, marketing, web design ecc.
Orbene l'obiettivo strategico del contratto è genericamente individuato nell'“innovazione e dell'innalzamento delle loro capacità competitiva delle loro competenze e alla concreta valutazione delle rispettive opportunità di procedere
Pag. 6 di 16 o meno alla futura condivisione delle rispettive attività di impresa e comunque creare sinergie imprenditoriali ei rispettivi settori di mercato.
In buona sostanza era previsto, come affermato dalla ricorrente in ricorso, la fornitura di know how da parte della anche in tema di Parte_3
consulenza nel marketing commerciale.
Ciò posto nessun elemento per ritenere che sia stata posta in essere un'attività per realizzare tali fini: è solo emersa la creazione di una pagina su un social media (face book) e di sporadiche riunioni per verificare la possibilità di acquisizioni future.
Per converso è emerso che tutti i lavoratori distaccati hanno sempre e soltanto svolto la loro attività per conto della ricorrente non avendo alcun rapporto con la con la quale avevano solamente sottoscritto il Parte_3
contratto di lavoro.
Tutti i lavoratori sentiti dagli ispettori hanno dichiarato di aver avuto rapporti esclusivamente con il ricorrente sin dall'assunzione e che avevano svolto le medesime mansioni già svolte prima della formale assunzione per la allorquando erano alle dipendenze della società del Parte_3
ricorrente.
Tutti i lavoratori escussi erano già stati dipendenti della società del ricorrente e avevano svolto le mansioni di commesso nelle sedi delle società riconducibili al;
sono stati assunti dalla e lo Parte_2 Parte_3
stesso giorno distaccati presso la In buona sostanza non vi è la Pt_1
prova che attraverso il distacco la abbia fornito effettivamente il know Pt_3
how in tema di marketing ecc. in quanto tutti i lavoratori distaccati avevano esperienza esclusivamente nel settore di pertinenza della società del ricorrente e avevano sempre e solo svolto attività lavorativa propria di tale settore (commercio all'ingrosso di prodotti per l'igiene, la pulizia e la cura della persona).
Né al contrario i lavoratori hanno portato la propria esperienza alla distaccante in quanto, come dagli stessi riferito agli ispettori, mai hanno avuto contatti con la se non al momento. Parte_3
Pag. 7 di 16 Va poi evidenziato che di contro parte ricorrente nell'ambito del presente giudizio non ha dimostrato le specifiche finalità del contratto di rete, né, tantomeno, in che modo il distacco abbia potuto dare attuazione o contribuire a realizzare le finalità del cennato contratto di rete. E difatti i lavoratori distaccati non hanno posto in essere alcuna attività riconducibile all'oggetto sociale della Parte_3
Va poi evidenziato anche la mancata condivisione di beni strumentali tra le due società.Non vi è alcun elemento che induca a ritenere che vi sia stato un effettivo programma da realizzare attraverso lo strumento contrattuale proprio a causa della estrema genericità degli obiettivi strategici inseriti nel contratto.
L'attuazione del programma e delle attività strumentali alla realizzazione degli obiettivi della rete è, infatti, rimasta del tutto indimostrata.
Pertanto, non può trovare applicazione l'art. 30 co. 4 ter d.lgs. 276/03, in forza del quale l'interesse al distacco sorge automaticamente in ragione dell'operatività di un contratto di rete che presenti i requisiti di cui all'art
3 d.lgs. 5/09.
Non è stato dimostrato pertanto l'interesse al distacco da parte della opponente.
Allo stesso modo non appare provata la mancanza del requisito della temporaneità del distacco.
Dall'istruttoria infatti è emerso che i lavoratori distaccati hanno svolto sempre specifiche mansioni già svolte presso la società del ricorrente e dunque il provvedimento di distacco non si è risolto in una messa a disposizione del personale in maniera generica, senza predeterminazione di mansioni.
Alla luce di quanto esposto vi sono elementi sufficienti per ritenere che il distacco dei lavoratori dalla società alla Parte_3 Parte_1 nell'ambito del contratto di rete stipulato, integri gli estremi di una interposizione illecita di lavoro.
Pag. 8 di 16 In via generale, occorre ricordare che l'appalto, la somministrazione di lavoro e il distacco rappresentano le uniche tre ipotesi, espressamente previste dal nostro ordinamento, nelle quali si verifica una dissociazione fra datore di lavoro, in senso formale, obbligato agli adempimenti e versamenti afferenti il rapporto giuridico-previdenziale e fiscale, e il soggetto utilizzatore/fruitore della prestazione lavorativa. L'art. 29 del D. Lgs. 276/2003 traccia i confini tra appalto e somministrazione e, quanto al primo, i requisiti di genuinità.
Viene poi previsto in favore del lavoratore lo specifico rimedio dell'art. 29 comma 3-bis che prevede la facoltà di agire per la costituzione del rapporto di lavoro ex tunc nei confronti dell'effettivo utilizzatore in caso di appalto illegittimo. Analogo rimedio è previsto per la somministrazione irregolare e, come sopra osservato, in caso di distacco attuato in violazione dei requisiti di cui all'art. 30 comma 1 cit..
In materia di intermediazione illecita di manodopera la giurisprudenza ha chiarito che “la fattispecie […] dell'interposizione di manodopera è regolata dal
D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 29 (come modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 911). Il richiamato decreto legislativo, pur nella ridefinizione dei confini del divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro - che, originariamente previsto ex art. 2127 c.c., soltanto per i lavori a cottimo, era stato poi esteso ad ogni attività di lavoro subordinato dalla L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1 (poi abrogata dal D. Lgs. n. 276 del 2003, art. 85, comma 1, lett. c) - ha ribadito la sostanza del divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro, dettando la disciplina degli strumenti leciti all'interno della vicenda interpositoria (appalti, somministrazione, distacco), nonché quella sanzionatoria nelle ipotesi di somministrazione irregolare e appalto non genuino” (Cassazione civile, SS.
UU., 07/02/2018, n. 2990).
L'art. 1 della L. n. 1369/1960 (in materia di “divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere di servizi”) – ora abrogato sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 276/2003 – prevedeva che “È vietato
Pag. 9 di 16 all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. […]. È considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante” (cfr. art. 1, co. 1 e 3, della L. n. 1369/1960) e che “Gli imprenditori che appaltano opere o servizi, compresi i lavori di facchinaggio, di pulizia e di manutenzione ordinaria degli impianti, da eseguirsi nell'interno delle aziende con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, sono tenuti in solido con quest'ultimo a corrispondere ai lavoratori da esso dipendenti un trattamento minimo inderogabile retributivo e ad assicurare un trattamento normativo, non inferiore a quelli spettanti ai lavoratori da loro dipendenti” (cfr. art. 3, co. 1, della L. n. 1369/1960).
Le (limitate) deroghe ammesse rispetto ai divieti suddetti erano state introdotte dapprima tramite gli artt. 1 e 3 della L. n. 196/1997, e poi con gli artt. 4,
5, 20 e ss. del D. Lgs. n. 276/2003 (disposizioni ora trasfuse nel D. Lgs. n.
81/2015), i quali ultimi prevedono che l'attività di intermediazione di manodopera è ammessa solo ove posta in essere da determinati soggetti che hanno ottenuto una apposita autorizzazione amministrativa e l'iscrizione in un apposito albo tenuto dal Ministero del lavoro.
L'art. 27 del D. Lgs. n. 276/2003 stabilisce che "1. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione. 2.
Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal
Pag. 10 di 16 somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. […]. Ai fini della valutazione delle ragioni di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, che consentono la somministrazione di lavoro il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza delle ragioni che la giustificano e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano all'utilizzatore".
L'art. 20, co. 2, del D. Lgs. n. 276/2003 – rubricato “Condizioni di liceità
[della somministrazione di lavoro]” – stabilisce che “Per tutta la durata della missione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato essi rimangono a disposizione del somministratore per i periodi in cui non sono in missione presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro”.
La giurisprudenza ha precisato, in riferimento alle disposizioni normative sopra citate, che “La nozione di appalto di manodopera o di mere prestazioni di lavoro, vietato dall'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, in mancanza di una definizione normativa, va ricavata tenendo anche conto della previsione dell'art. 3 della stessa legge concernente l'appalto (lecito) di opere e servizi all'interno dell'azienda con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore. Come si è già detto, l'ipotesi di appalto di manodopera è configurabile sia in presenza degli elementi presuntivi considerati dal terzo comma del citato art. 1 (impiego di capitale, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante), sia quando il soggetto interposto manchi di una gestione di impresa a proprio rischio e di un'autonoma organizzazione – da verificarsi con riguardo alle prestazioni in concreto affidategli, in particolare, nel caso di attività esplicate all'interno dell'azienda appaltante,
Pag. 11 di 16 sempre che il presunto appaltatore non dia vita, in tale ambito, ad un'organizzazione lavorativa autonoma e non assuma, con la gestione dell'esecuzione e la responsabilità del risultato, il rischio di impresa relativo al servizio fornito. Peraltro, con riferimento agli appalti cosiddetti “endoaziendali”, che sono caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, va precisato che il divieto di cui all'art. 1 della legge n. 1369 del 1960 opera tutte le volte in cui l'appaltatore mette a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore stesso i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto
(quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo e non assuma, con la gestione dell'esecuzione e la responsabilità del risultato, il rischio d'impresa relativo al servizio fornito (Cass. 16788/2006, cit.;
Cass. 5/10/2002 n. 14302; C ass. 21/5/1998, n. 5087)" (Cassazione, 21 marzo 2017, n. 7179).
In senso analogo è pure orientata la giurisprudenza che si è pronunciata in riferimento alla rilevanza (anche) penale della fattispecie, secondo cui “In tema di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, la distinzione tra contratto di appalto e quello di somministrazione di manodopera è determinata non solo dalla proprietà dei fattori di produzione, ma anche dalla organizzazione dei mezzi e dalla assunzione effettiva del rischio d'impresa, in assenza dei quali si configura una mera fornitura di prestazione lavorativa che, se effettuata da soggetti non autorizzati, è sottoposta alla sanzione penale di cui all'art. 18 d.lg. 10 settembre 2003, n.
276” (Cassazione penale sez. III 05 giugno 2015 n. 27866; Cassazione penale sez. III 27 gennaio 2015 n. 18667).
Inoltre, secondo la giurisprudenza, “In tema di interposizione ed intermediazione nella prestazione lavorativa, se, da un lato, l'imprenditore è libero di affidare in appalto tutte le attività suscettibili di fornire un
Pag. 12 di 16 autonomo risultato produttivo, senza che si possa escludere l'ipotesi in cui l'organizzazione del committente sarebbe in grado di eseguire direttamente la lavorazione, dall'altro lato, il divieto posto dall'art. 1 della legge n. 1369 del
1960 (applicabile ratione temporis) opera, in riferimento agli appalti
«endoaziendali» (caratterizzati appunto dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente inerenti al ciclo produttivo del committente, come si evince dall'art. 3 della citata legge n. 1369), tutte le volte in cui l'appaltatore, pur titolare di effettiva organizzazione aziendale, metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo” (Cassazione civile sez. lav. 9 aprile 2008 n. 9264).
Quanto agli effetti dell'intermediazione illecita di manodopera, la giurisprudenza ha altresì chiarito che “L'impianto sanzionatorio previsto dal
D.Lgs. n. 276 del 2003, consente al lavoratore, sia nelle ipotesi di somministrazione irregolare (stipulata "al di fuori dai limiti e delle condizioni" previste, art. 27), sia nelle ipotesi di appalto fittizio ("stipulato in violazione" di legge, art. 29, comma 3 bis), la proposizione di un ricorso giudiziale notificato, anche soltanto nei confronti del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, con cui richiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione o dell'appalto non genuini” (Cassazione civile, SS. UU., 07/02/2018, n. 2990)
e che “In tema di fornitura di lavoro interinale, la violazione delle disposizioni della legge n. 196 del 1997, ed in particolare dell'art. 1, comma
2, lett. a), comporta la sostituzione della parte datoriale e, salvo che non ricorrono specifiche ragioni che consentano l'apposizione di un termine,
l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'utilizzatore interponente, senza che assuma rilievo che al rapporto con l'interposto fosse a termine, atteso che la medesima sanzione è prevista per
Pag. 13 di 16 la meno grave violazione dell'obbligo di stipulare il contratto con forma scritta e che, sul piano sistematico, una diversa conclusione, porterebbe alla inammissibile situazione per cui la violazione del divieto di interposizione di manodopera consentirebbe all'interponente di beneficiare di una prestazione a termine altrimenti preclusa" (Cassazione civile sez. lav. 05 dicembre 2012
n. 21837).In sostanza, sussiste interposizione illecita di manodopera – anziché appalto (lecito) di servizi o di opere – in due casi: (1) laddove i lavoratori operanti per l'impresa appaltatrice svolgano la propria attività non solo nell'interesse e sotto la direzione e il controllo del committente, ma, di fatto, in posizione di diretta subordinazione nei confronti del committente e/o dei suoi ausiliari, con conseguente estraneità dell'appaltatore, formale loro datore di lavoro, rispetto alla conduzione dell'attività oggetto dell'appalto; (2) laddove i lavoratori operanti per l'impresa appaltatrice svolgano la propria attività utilizzando capitale, macchine e attrezzature fornite dal committente, e, al contempo, l'appaltatore non sia dotato di una propria autonoma organizzazione nei luoghi in cui avviene lo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto – cioè di un'organizzazione distinguibile da quella del committente
(soprattutto nel caso di appalti “endoaziendali”, vale a dire svolti all'interno della sede operativa del committente) – e non sia effettivamente
“responsabile” del risultato dell'attività oggetto dell'appalto, cioè non sia effettivamente condizionato dal gradimento del committente e possa quindi disinteressarsi della conduzione e degli esiti dell'attività oggetto di appalto.
Vale la pena di riportare quanto osservato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 254/2017 resa nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.
29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), secondo cui “… la ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente – che è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale – non giustifica una esclusione (che
Pag. 14 di 16 si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell'art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento”.
Orbene, calando i suesposti principi nella fattispecie che occupa, va ribadito che nella ipotesi in esame non vi è alcuna specifica allegazione e prova dell'interesse del datore di lavoro ( e della Parte_3
temporaneità del distacco. E difatti tutti i lavoratori hanno continuato a svolgere le proprie mansioni per soddisfare esclusivamente l'interesse della società del ricorrente;
del resto come ricordato non hanno mai avuto alcun rapporto con i rappresentanti della se non alla stipula Parte_3
del contratto (spesso anche alla presenza del ) ma solo con il Parte_2
ricorrente sin dalla loro assunzione presso la Pt_3
Hanno dunque lavorato quasi senza soluzione di continuità per la società del ricorrente prima quale direttamente assunti e poi quali distaccati per continuare a svolgere le medesime mansioni che svolgevano in precedenza”.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'opposizione va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
già così provvede:
[...] Controparte_2 rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione impugnata;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.300,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge.
Bari, 13/1/2025
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 15 di 16 Pag. 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10982/2022 R.G. chiamata all'udienza del 13/1/2025, promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Parte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall' avv. F. Araci Parte_2
opponente
E
, già Controparte_1 Controparte_2
in persona del Direttore pro tempore, con sede in alla Via Fabio
[...] CP_1
Filzi, n. 18, rappresentato e difeso dal funzionario delegato, Avv. F. Di Bono opposto
Oggetto: opposizione avverso ordinanza-ingiunzione
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 22 l.n. 689/81 e 6 d.lgs. n. 150/2011 depositato in data 14/10/2022, ritualmente notificato, la ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 27126, emessa in data 5/5/2022 e notificata in data 15/9/2022 alla quale obbligata in solido, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, sig. , con la quale veniva intimato il pagamento della somma CP_3 di € 16.670,00, oltre spese di notifica pari ad € 34,95, per complessivi € 16.701,95, per violazione dell'art. 30, comma 1 d.lgs. n. 276/2003, come modificata dall'art.1, comma
1 d.lgs. n. 8/2016 per “interposizione illecita da pseudo- distacco” “poiché i lavoratori di seguito elencati dipendenti della società sono stati distaccati Parte_3
illecitamente nel periodo dal 29/06/2015 al 01/05/2017 presso la società Parte_1 in virtù di un contratto di rete non rispondente ai requisiti di legge per un totale di 1387 gg. di lavoro effettivo”.
L'istante esponeva che l'ordinanza- ingiunzione opposta discendeva dall'accertamento amministrativo conclusosi con l'emissione del verbale unico di accertamento e notificazione dell'11/2/2019 n. BA0000/2019-714-02 inviato con racc. a/r in data
25/2/2019 avverso il quale la ricorrente proponeva scritti difensivi ex art. 18 l.n. 689/81
e rappresentava che presso il Tribunale di Bari, sezione Lavoro, era iscritto al n.
6612/2022 R.G. giudizio di opposizione avverso la medesima ordinanza ingiunzione proposto da , in proprio, quale trasgressore ed invocava la Parte_2 riunione del presente giudizio con quello iscritto in data anteriore, ricorrendo un'ipotesi di connessione sia oggettiva che soggettiva.
Eccepiva la illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione opposta, per difetto di motivazione, atteso che essa si era limitata a riproporre la contestazione di illecito amministrativo elevata con il verbale unico di accertamento e notificazione n. BA00000/2019-714-02 dell'11/2/2019, senza prendere posizione in ordine alle difese svolte dalla ricorrente in sede di scritti difensivi pervenuti in data 8/472019, pur dando atto di averli valutati.
Nel merito, sosteneva la regolarità del contratto di rete e la legittimità del distacco e chiedeva l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta che contestava gli avversi assunti e concludeva per il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 25/11/2024, la causa giungeva sul ruolo della scrivente Giudicante;
parte opposta esponeva che il giudizio iscritto al n. 6612/2022 R.G. era stato definito con la sentenza n. 1698/2024, passata in giudicato e la causa veniva rinviata per ulteriori approfondimenti.
All'udienza odierna, il contenzioso, di taglio documentale, è stato definito in virtù delle osservazioni di seguito esposte.
*
L'opposizione è infondata e va disattesa per le ragioni di seguito esposte.
Quanto all'eccezione di difetto di motivazione, essa non è meritevole di accoglimento.
Invero, l'ordinanza-ingiunzione n. 27126 – prot. n. 35013 del 5/5/2022 risulta correttamente motivata, avendo la stessa fatto espresso richiamo al verbale unico di
Pag. 2 di 16 accertamento ITL Bari n. BA00000/2019 -714-02 DEL 11/02/2019 ed avendo la stessa dato atto della previa valutazione degli scritti difensivi pervenuti in data 8/4/2019.
In ossequio al consolidato orientamento della Suprema Corte, il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, legge n. 689/1981 di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione, con la conseguenza che il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale;
dunque, è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione, mentre l'obbligo di motivazione non si estende alla concreta determinazione della sanzione, cioè ai criteri adottati dall'autorità ingiungente per liquidare l'obbligazione, atteso che al giudice dell'opposizione, eventualmente investito della questione della congruità della sanzione,
è espressamente attribuito il potere di determinarla, applicando direttamente i criteri di legge (Cass. Sez. L, Sentenza n. 20189 del 22/07/2008).
In ogni caso, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento e di conseguenza l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, bensì il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice che potrà valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa, eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte dall'ordinanza ingiunzione, in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 1786 del 28/01/2010).
In ordine alla pretesa sanzionatoria oggetto dell'ordinanza-ingiunzione opposta, occorre evidenziare che il sindacato del giudice dell'opposizione sull'ordinanza-ingiunzione o verbale di contestazione si svolge sul rapporto, ovvero sull'accertamento della conformità della irrogata sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere tenuti ad una prestazione patrimoniale, se
Pag. 3 di 16 non nei casi espressamente stabiliti dalla legge (cfr. Tribunale Parma, Sez. Lav.,
01/03/2022 n. 139, Cass. civ., SS. UU., n. 1786/2010).
Dovendosi, dunque, accertare, non già la legittimità degli atti amministrativi, bensì
l'effettiva sussistenza dell'illecito, va, altresì, rammentato che è consolidato il principio in virtù del quale, con l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente. Ne deriva che “ove l'amministrazione non adempia all'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo il disposto della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 12, l'opposizione deve essere accolta"
(così, Cass. civ. Sez. 1, 26.05.1999, n. 5095; nello stesso senso Cass. civ. Sez. 3,
15.04.1999, n. 3741, secondo la quale, in tema di opposizione ad ordinanza- ingiunzione, il citato art. 23, a norma del quale il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità della parte opponente, recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'autorità che ha emesso
l'ordinanza-ingiunzione dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato e restando, a carico di quest'ultimo, la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi, tuttavia, i fatti allegati da una parte e non contestati dall'altra possono considerarsi implicitamente ammessi da quest'ultima se gli altri argomenti addotti dalla medesima siano incompatibili con il disconoscimento dei fatti stessi;
cfr. Cass. civ. Sez. 1, 07.03.2007, n. 5277; cfr. anche Trib. Modena, sentenze n.
347 del 6.03.2013 e n. 269 del 21.02.2013); del resto, il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 10 prevede che il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Occorrerà, dunque, valutare se, alla stregua delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del presente giudizio, l'odierna opposta abbia dimostrato la ricorrenza, nel caso di specie, degli elementi costitutivi della responsabilità dell'ingiunto.
Ciò posto, ritiene il Tribunale di richiamare le motivazioni poste a sostegno della sentenza n. 1698/2024, pronunciata in data 23/4/2024 dal Tribunale di Bari, sezione
Lavoro, divenuta irrevocabile, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 6612/2022 R.G., da
Pag. 4 di 16 cui non vi è motivo di discostarsi: “Quanto al merito va ricordato che al fine di valutare la legittimità del distacco dei lavoratori occorre calare tale istituto nel contesto concreto in cui ha avuto luogo, ossia nell'ambito dell'attuazione di un contratto di rete stipulato tra la società dell'opponente e la Pt_1 [...]
Parte_3
Tale inquadramento si rende necessario in quanto il distacco di lavoratori è soggetto ad una disciplina particolare (soprattutto sotto il profilo della valutazione dell'interesse al distacco) allorquando questo sia attuato nell'ambito di un contratto di rete. In questo caso, infatti, trova applicazione
l'art. 30 co 4 ter d.lgs. 276/03 il quale prevede che l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'art. 2103 del codice civile. Inoltre, la Circolare 29 agosto 2013, n. 35 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che, ai fini della verifica dei presupposti di legittimità del distacco, è sufficiente l'esistenza di un contratto di rete tra distaccante e distaccatario.
Tale normativa, ricollegando l'interesse al distacco e la durata dello stesso alla sussistenza di un contratto di rete tra distaccante e distaccatario deroga, in parte, alla disciplina generale in materia di distacco di lavoratori di cui all'art 30 co 1 d.lgs. 276/03. Quest'ultima disposizione individua, infatti, come requisiti generali di legittimità del distacco la sussistenza di un concreto interesse del distaccante;
temporaneità del distacco e svolgimento di una determinata attività lavorativa da parte del lavoratore distaccato.
Ciò detto, ritiene lo scrivente che la documentazione in atti e l'istruttoria svolta consentono di ritenere la sussistenza di un'interposizione fittizia di lavoro da pseudo distacco, attesa l'illegittimità/nullità del contratto di rete.
Ne deriva che è inoperante l'automatismo tra contratto di rete valido e interesse al distacco di cui al citato art. 30 co 4 ter), e l'insussistenza dei requisiti di legittimità del distacco (interesse del distaccante;
temporaneità del distacco e svolgimento di una determinata attività lavorativa).
Pag. 5 di 16 Dagli atti di causa, infatti, emerge che l ha fornito prova CP_1
adeguata e sufficiente a ritenere integrati gli estremi dell'illecito contestato.
In primo luogo, sussiste la prova dell'illegittimità del contratto di rete per mancanza degli elementi essenziali di cui all'art 3 d.lgs 5/2009.
Il contratto di rete prevedeva espressamente che fosse finalizzato allo scambio di informazioni e prestazioni tra le società che aderiscono alla rete e alla concreta valutazione delle rispettive opportunità di procedere o meno alla futura condivisione delle rispettive attività di impresa e comunque a creare sinergie imprenditoriali nei rispettivi settori di mercato. In particolare, la Pt_3
intende valutare concretamente l'opportunità di investimento Parte_3
nel settore della società e questa, a sua volta, ha interesse a Pt_1
migliorare la propria attività d'impresa, sfruttando le competenze e
l'esperienza della nell'attività di promozione commerciale, Parte_3
di sviluppo marketing, di gestione del personale di sviluppo della logistica e di gestione e sviluppo dell'attività amministrativa d'impresa.
Era poi previsto che le società retiste, sin d'ora condividono, per i fini indicati nel presente contratto, la possibilità di usufruire del distacco della rispettiva forza lavoro, in conformità alla normativa vigente.
Va evidenziata la assoluta genericità della descrizione dell'oggetto e degli obiettivi strategici del contratto di rete nella specie concluso.
Né è stato chiarito l'oggetto e le specifiche finalità del contratto di rete, né, tantomeno, in che modo il distacco abbia potuto dare attuazione o contribuire a realizzare le finalità del cennato contratto di rete.
Va al riguardo evidenziato che le due società hanno oggetto sociale del tutto diverso: la si occupa della vendita all'ingrosso di articoli per Pt_1
l'igiene, la pulizia e la cura della persona, mentre la di Parte_3
promozione commerciale, marketing, web design ecc.
Orbene l'obiettivo strategico del contratto è genericamente individuato nell'“innovazione e dell'innalzamento delle loro capacità competitiva delle loro competenze e alla concreta valutazione delle rispettive opportunità di procedere
Pag. 6 di 16 o meno alla futura condivisione delle rispettive attività di impresa e comunque creare sinergie imprenditoriali ei rispettivi settori di mercato.
In buona sostanza era previsto, come affermato dalla ricorrente in ricorso, la fornitura di know how da parte della anche in tema di Parte_3
consulenza nel marketing commerciale.
Ciò posto nessun elemento per ritenere che sia stata posta in essere un'attività per realizzare tali fini: è solo emersa la creazione di una pagina su un social media (face book) e di sporadiche riunioni per verificare la possibilità di acquisizioni future.
Per converso è emerso che tutti i lavoratori distaccati hanno sempre e soltanto svolto la loro attività per conto della ricorrente non avendo alcun rapporto con la con la quale avevano solamente sottoscritto il Parte_3
contratto di lavoro.
Tutti i lavoratori sentiti dagli ispettori hanno dichiarato di aver avuto rapporti esclusivamente con il ricorrente sin dall'assunzione e che avevano svolto le medesime mansioni già svolte prima della formale assunzione per la allorquando erano alle dipendenze della società del Parte_3
ricorrente.
Tutti i lavoratori escussi erano già stati dipendenti della società del ricorrente e avevano svolto le mansioni di commesso nelle sedi delle società riconducibili al;
sono stati assunti dalla e lo Parte_2 Parte_3
stesso giorno distaccati presso la In buona sostanza non vi è la Pt_1
prova che attraverso il distacco la abbia fornito effettivamente il know Pt_3
how in tema di marketing ecc. in quanto tutti i lavoratori distaccati avevano esperienza esclusivamente nel settore di pertinenza della società del ricorrente e avevano sempre e solo svolto attività lavorativa propria di tale settore (commercio all'ingrosso di prodotti per l'igiene, la pulizia e la cura della persona).
Né al contrario i lavoratori hanno portato la propria esperienza alla distaccante in quanto, come dagli stessi riferito agli ispettori, mai hanno avuto contatti con la se non al momento. Parte_3
Pag. 7 di 16 Va poi evidenziato che di contro parte ricorrente nell'ambito del presente giudizio non ha dimostrato le specifiche finalità del contratto di rete, né, tantomeno, in che modo il distacco abbia potuto dare attuazione o contribuire a realizzare le finalità del cennato contratto di rete. E difatti i lavoratori distaccati non hanno posto in essere alcuna attività riconducibile all'oggetto sociale della Parte_3
Va poi evidenziato anche la mancata condivisione di beni strumentali tra le due società.Non vi è alcun elemento che induca a ritenere che vi sia stato un effettivo programma da realizzare attraverso lo strumento contrattuale proprio a causa della estrema genericità degli obiettivi strategici inseriti nel contratto.
L'attuazione del programma e delle attività strumentali alla realizzazione degli obiettivi della rete è, infatti, rimasta del tutto indimostrata.
Pertanto, non può trovare applicazione l'art. 30 co. 4 ter d.lgs. 276/03, in forza del quale l'interesse al distacco sorge automaticamente in ragione dell'operatività di un contratto di rete che presenti i requisiti di cui all'art
3 d.lgs. 5/09.
Non è stato dimostrato pertanto l'interesse al distacco da parte della opponente.
Allo stesso modo non appare provata la mancanza del requisito della temporaneità del distacco.
Dall'istruttoria infatti è emerso che i lavoratori distaccati hanno svolto sempre specifiche mansioni già svolte presso la società del ricorrente e dunque il provvedimento di distacco non si è risolto in una messa a disposizione del personale in maniera generica, senza predeterminazione di mansioni.
Alla luce di quanto esposto vi sono elementi sufficienti per ritenere che il distacco dei lavoratori dalla società alla Parte_3 Parte_1 nell'ambito del contratto di rete stipulato, integri gli estremi di una interposizione illecita di lavoro.
Pag. 8 di 16 In via generale, occorre ricordare che l'appalto, la somministrazione di lavoro e il distacco rappresentano le uniche tre ipotesi, espressamente previste dal nostro ordinamento, nelle quali si verifica una dissociazione fra datore di lavoro, in senso formale, obbligato agli adempimenti e versamenti afferenti il rapporto giuridico-previdenziale e fiscale, e il soggetto utilizzatore/fruitore della prestazione lavorativa. L'art. 29 del D. Lgs. 276/2003 traccia i confini tra appalto e somministrazione e, quanto al primo, i requisiti di genuinità.
Viene poi previsto in favore del lavoratore lo specifico rimedio dell'art. 29 comma 3-bis che prevede la facoltà di agire per la costituzione del rapporto di lavoro ex tunc nei confronti dell'effettivo utilizzatore in caso di appalto illegittimo. Analogo rimedio è previsto per la somministrazione irregolare e, come sopra osservato, in caso di distacco attuato in violazione dei requisiti di cui all'art. 30 comma 1 cit..
In materia di intermediazione illecita di manodopera la giurisprudenza ha chiarito che “la fattispecie […] dell'interposizione di manodopera è regolata dal
D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 29 (come modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 911). Il richiamato decreto legislativo, pur nella ridefinizione dei confini del divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro - che, originariamente previsto ex art. 2127 c.c., soltanto per i lavori a cottimo, era stato poi esteso ad ogni attività di lavoro subordinato dalla L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1 (poi abrogata dal D. Lgs. n. 276 del 2003, art. 85, comma 1, lett. c) - ha ribadito la sostanza del divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro, dettando la disciplina degli strumenti leciti all'interno della vicenda interpositoria (appalti, somministrazione, distacco), nonché quella sanzionatoria nelle ipotesi di somministrazione irregolare e appalto non genuino” (Cassazione civile, SS.
UU., 07/02/2018, n. 2990).
L'art. 1 della L. n. 1369/1960 (in materia di “divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere di servizi”) – ora abrogato sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 276/2003 – prevedeva che “È vietato
Pag. 9 di 16 all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. […]. È considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante” (cfr. art. 1, co. 1 e 3, della L. n. 1369/1960) e che “Gli imprenditori che appaltano opere o servizi, compresi i lavori di facchinaggio, di pulizia e di manutenzione ordinaria degli impianti, da eseguirsi nell'interno delle aziende con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, sono tenuti in solido con quest'ultimo a corrispondere ai lavoratori da esso dipendenti un trattamento minimo inderogabile retributivo e ad assicurare un trattamento normativo, non inferiore a quelli spettanti ai lavoratori da loro dipendenti” (cfr. art. 3, co. 1, della L. n. 1369/1960).
Le (limitate) deroghe ammesse rispetto ai divieti suddetti erano state introdotte dapprima tramite gli artt. 1 e 3 della L. n. 196/1997, e poi con gli artt. 4,
5, 20 e ss. del D. Lgs. n. 276/2003 (disposizioni ora trasfuse nel D. Lgs. n.
81/2015), i quali ultimi prevedono che l'attività di intermediazione di manodopera è ammessa solo ove posta in essere da determinati soggetti che hanno ottenuto una apposita autorizzazione amministrativa e l'iscrizione in un apposito albo tenuto dal Ministero del lavoro.
L'art. 27 del D. Lgs. n. 276/2003 stabilisce che "1. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione. 2.
Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal
Pag. 10 di 16 somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. […]. Ai fini della valutazione delle ragioni di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, che consentono la somministrazione di lavoro il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza delle ragioni che la giustificano e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano all'utilizzatore".
L'art. 20, co. 2, del D. Lgs. n. 276/2003 – rubricato “Condizioni di liceità
[della somministrazione di lavoro]” – stabilisce che “Per tutta la durata della missione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato essi rimangono a disposizione del somministratore per i periodi in cui non sono in missione presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro”.
La giurisprudenza ha precisato, in riferimento alle disposizioni normative sopra citate, che “La nozione di appalto di manodopera o di mere prestazioni di lavoro, vietato dall'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, in mancanza di una definizione normativa, va ricavata tenendo anche conto della previsione dell'art. 3 della stessa legge concernente l'appalto (lecito) di opere e servizi all'interno dell'azienda con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore. Come si è già detto, l'ipotesi di appalto di manodopera è configurabile sia in presenza degli elementi presuntivi considerati dal terzo comma del citato art. 1 (impiego di capitale, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante), sia quando il soggetto interposto manchi di una gestione di impresa a proprio rischio e di un'autonoma organizzazione – da verificarsi con riguardo alle prestazioni in concreto affidategli, in particolare, nel caso di attività esplicate all'interno dell'azienda appaltante,
Pag. 11 di 16 sempre che il presunto appaltatore non dia vita, in tale ambito, ad un'organizzazione lavorativa autonoma e non assuma, con la gestione dell'esecuzione e la responsabilità del risultato, il rischio di impresa relativo al servizio fornito. Peraltro, con riferimento agli appalti cosiddetti “endoaziendali”, che sono caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, va precisato che il divieto di cui all'art. 1 della legge n. 1369 del 1960 opera tutte le volte in cui l'appaltatore mette a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore stesso i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto
(quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo e non assuma, con la gestione dell'esecuzione e la responsabilità del risultato, il rischio d'impresa relativo al servizio fornito (Cass. 16788/2006, cit.;
Cass. 5/10/2002 n. 14302; C ass. 21/5/1998, n. 5087)" (Cassazione, 21 marzo 2017, n. 7179).
In senso analogo è pure orientata la giurisprudenza che si è pronunciata in riferimento alla rilevanza (anche) penale della fattispecie, secondo cui “In tema di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, la distinzione tra contratto di appalto e quello di somministrazione di manodopera è determinata non solo dalla proprietà dei fattori di produzione, ma anche dalla organizzazione dei mezzi e dalla assunzione effettiva del rischio d'impresa, in assenza dei quali si configura una mera fornitura di prestazione lavorativa che, se effettuata da soggetti non autorizzati, è sottoposta alla sanzione penale di cui all'art. 18 d.lg. 10 settembre 2003, n.
276” (Cassazione penale sez. III 05 giugno 2015 n. 27866; Cassazione penale sez. III 27 gennaio 2015 n. 18667).
Inoltre, secondo la giurisprudenza, “In tema di interposizione ed intermediazione nella prestazione lavorativa, se, da un lato, l'imprenditore è libero di affidare in appalto tutte le attività suscettibili di fornire un
Pag. 12 di 16 autonomo risultato produttivo, senza che si possa escludere l'ipotesi in cui l'organizzazione del committente sarebbe in grado di eseguire direttamente la lavorazione, dall'altro lato, il divieto posto dall'art. 1 della legge n. 1369 del
1960 (applicabile ratione temporis) opera, in riferimento agli appalti
«endoaziendali» (caratterizzati appunto dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente inerenti al ciclo produttivo del committente, come si evince dall'art. 3 della citata legge n. 1369), tutte le volte in cui l'appaltatore, pur titolare di effettiva organizzazione aziendale, metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo” (Cassazione civile sez. lav. 9 aprile 2008 n. 9264).
Quanto agli effetti dell'intermediazione illecita di manodopera, la giurisprudenza ha altresì chiarito che “L'impianto sanzionatorio previsto dal
D.Lgs. n. 276 del 2003, consente al lavoratore, sia nelle ipotesi di somministrazione irregolare (stipulata "al di fuori dai limiti e delle condizioni" previste, art. 27), sia nelle ipotesi di appalto fittizio ("stipulato in violazione" di legge, art. 29, comma 3 bis), la proposizione di un ricorso giudiziale notificato, anche soltanto nei confronti del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, con cui richiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione o dell'appalto non genuini” (Cassazione civile, SS. UU., 07/02/2018, n. 2990)
e che “In tema di fornitura di lavoro interinale, la violazione delle disposizioni della legge n. 196 del 1997, ed in particolare dell'art. 1, comma
2, lett. a), comporta la sostituzione della parte datoriale e, salvo che non ricorrono specifiche ragioni che consentano l'apposizione di un termine,
l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'utilizzatore interponente, senza che assuma rilievo che al rapporto con l'interposto fosse a termine, atteso che la medesima sanzione è prevista per
Pag. 13 di 16 la meno grave violazione dell'obbligo di stipulare il contratto con forma scritta e che, sul piano sistematico, una diversa conclusione, porterebbe alla inammissibile situazione per cui la violazione del divieto di interposizione di manodopera consentirebbe all'interponente di beneficiare di una prestazione a termine altrimenti preclusa" (Cassazione civile sez. lav. 05 dicembre 2012
n. 21837).In sostanza, sussiste interposizione illecita di manodopera – anziché appalto (lecito) di servizi o di opere – in due casi: (1) laddove i lavoratori operanti per l'impresa appaltatrice svolgano la propria attività non solo nell'interesse e sotto la direzione e il controllo del committente, ma, di fatto, in posizione di diretta subordinazione nei confronti del committente e/o dei suoi ausiliari, con conseguente estraneità dell'appaltatore, formale loro datore di lavoro, rispetto alla conduzione dell'attività oggetto dell'appalto; (2) laddove i lavoratori operanti per l'impresa appaltatrice svolgano la propria attività utilizzando capitale, macchine e attrezzature fornite dal committente, e, al contempo, l'appaltatore non sia dotato di una propria autonoma organizzazione nei luoghi in cui avviene lo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto – cioè di un'organizzazione distinguibile da quella del committente
(soprattutto nel caso di appalti “endoaziendali”, vale a dire svolti all'interno della sede operativa del committente) – e non sia effettivamente
“responsabile” del risultato dell'attività oggetto dell'appalto, cioè non sia effettivamente condizionato dal gradimento del committente e possa quindi disinteressarsi della conduzione e degli esiti dell'attività oggetto di appalto.
Vale la pena di riportare quanto osservato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 254/2017 resa nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.
29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), secondo cui “… la ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente – che è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale – non giustifica una esclusione (che
Pag. 14 di 16 si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell'art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento”.
Orbene, calando i suesposti principi nella fattispecie che occupa, va ribadito che nella ipotesi in esame non vi è alcuna specifica allegazione e prova dell'interesse del datore di lavoro ( e della Parte_3
temporaneità del distacco. E difatti tutti i lavoratori hanno continuato a svolgere le proprie mansioni per soddisfare esclusivamente l'interesse della società del ricorrente;
del resto come ricordato non hanno mai avuto alcun rapporto con i rappresentanti della se non alla stipula Parte_3
del contratto (spesso anche alla presenza del ) ma solo con il Parte_2
ricorrente sin dalla loro assunzione presso la Pt_3
Hanno dunque lavorato quasi senza soluzione di continuità per la società del ricorrente prima quale direttamente assunti e poi quali distaccati per continuare a svolgere le medesime mansioni che svolgevano in precedenza”.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'opposizione va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
già così provvede:
[...] Controparte_2 rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione impugnata;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.300,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge.
Bari, 13/1/2025
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Foggetti
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