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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 18/09/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N.RG. 2076/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2076 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dall'Avv. LUCIA Parte_1
VITALE
ricorrente
e
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, con l'Avv. ROBERTO DE MARTINO
resistente
FATTO
Con ricorso depositato in data 4.04.2024, ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare “la percentuale di danni permanenti che sono derivati al ricorrente dalla malattia professionale denunciata in data 24.10.2022 e riconosciuta dall' in misura maggiorata rispetto al 5% accertato dall' CP_1 CP_1 in via amministrativa” e per 'effetto “condannare l' in persona del Presidente CP_1 pro-tempore, al pagamento dell'indennizzo del danno biologico nel caso in cui venga accertato un danno inferiore al 16%, ma comunque superiore al 5% riconosciuto dall' in via amministrativa, oltre accessori come per legge;
o CP_1 alla corresponsione della rendita vitalizia laddove venga accertata una percentuale pari o superiore al 16% a seguito di CTU, oltre accessori sui ratei arretrati come per legge”.
A sostegno della domanda, il ricorrente - premesso di sviluppato, a causa dell'attività lavorativa di carrellista/magazziniere svolta, “protrusioni discali ed ernie discali”, già riconosciute dall' di origine professionale, ma con CP_1 accertamento di un'invalidità permanente del 5%, inferiore al minimo indennizzabile – ha dedotto di aver subito, in relazione a detta malattia professionale, una menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 12%, come da perizia allegata al ricorso.
Nel costituirsi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo che “il CP_1 grado d'inabilità riconosciuto per la malattia professionale denunciata nella misura del 5% appare equo e coerente con la natura dei postumi obiettivamente apprezzati in base alle tabelle di legge”.
Istruita mediante l'espletamento di una CTU medico-legale, la causa è stata discusa all'odierna udienza del 18.09.2025, sostituita da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
DIRITTO
La domanda formulata con il ricorso deve ritenersi fondata alla luce delle risultanze dell'esaustivo elaborato peritale depositato dal CTU nominato, dott.ssa
[...]
la quale, dopo aver sottoposto a visita il ricorrente e scrupolosamente Per_1 esaminato la documentazione in atti, ha evidenziato come, “in considerazione di quanto viene evidenziato con la RMN del 02.09.2021 (“… A livello L5-S1 è presente una voluminosa ernia discale lombare localizzata nello spazio epidurale anteriore in sede mediana para-mediana sinistra estesa lateralmente nel forame di coniugazione”), dell'intervento chirurgico cui è stato sottoposto di rimozione dell'ernia discale espulsa e stabilizzazione L4-S1 mediante artrodesi posteriore nonché dell'esame obiettivo rilevato nel corso dell'accertamento peritale
(spianamento della fisiologica lordosi;
cicatrice chirurgica interspinosa lunga circa
16 cm;
antiversione del busto possibile fino al terzo inferiore di gamba;
assenza di segni clinici di brachialgia/sciatalgia in atto, diffusa ipotrofia muscolare (in relazione a dimagramento: - 22 kg); riflesso rotuleo ipovalido /non elicitabile a sinistra;
passaggi di postura autonomi, deambulazione fisiologica, possibile anche su punte e talloni), vista la voce 231: “ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico sensitivi persistenti” (fino a 12%) di cui al D.M. 12.7.2000…il danno biologico permanente in ambito debba essere valutato nella misura del CP_1
12% (dodici per cento) a far data dalla domanda amministrativa”.
Tali conclusioni, rispetto alle quali non risultano pervenute osservazioni critiche, ben possono essere poste a base dell'odierna decisione, in quanto coerenti con le argomentazioni scientifiche esposte ed i rilievi oggettivi, nonché immuni da vizi logici.
Deve pertanto dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere dall' un CP_1 indennizzo in conto capitale per il danno biologico subito, ex art. 13, comma 2° lett.a), L. 23.2.2000 n. 38, commisurato ad una invalidità permanente complessiva del 12%, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria, tra loro non cumulabili, dal dovuto a saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come di norma, e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario del ricorrente.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste integralmente carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento del ricorso, così provvede:
- condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, di un indennizzo in conto CP_1 capitale, ex art. 13 comma 2° lett. a) del d.lgs. 38/2000, rapportato ad un grado di menomazione permanente dell'integrità psicofisica pari al 12%, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria, tra loro non cumulabili, dalla data della domanda amministrativa al saldo;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro CP_1
2.697,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato CP_1 decreto.
Tivoli, 18/09/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2076 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dall'Avv. LUCIA Parte_1
VITALE
ricorrente
e
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, con l'Avv. ROBERTO DE MARTINO
resistente
FATTO
Con ricorso depositato in data 4.04.2024, ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare “la percentuale di danni permanenti che sono derivati al ricorrente dalla malattia professionale denunciata in data 24.10.2022 e riconosciuta dall' in misura maggiorata rispetto al 5% accertato dall' CP_1 CP_1 in via amministrativa” e per 'effetto “condannare l' in persona del Presidente CP_1 pro-tempore, al pagamento dell'indennizzo del danno biologico nel caso in cui venga accertato un danno inferiore al 16%, ma comunque superiore al 5% riconosciuto dall' in via amministrativa, oltre accessori come per legge;
o CP_1 alla corresponsione della rendita vitalizia laddove venga accertata una percentuale pari o superiore al 16% a seguito di CTU, oltre accessori sui ratei arretrati come per legge”.
A sostegno della domanda, il ricorrente - premesso di sviluppato, a causa dell'attività lavorativa di carrellista/magazziniere svolta, “protrusioni discali ed ernie discali”, già riconosciute dall' di origine professionale, ma con CP_1 accertamento di un'invalidità permanente del 5%, inferiore al minimo indennizzabile – ha dedotto di aver subito, in relazione a detta malattia professionale, una menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 12%, come da perizia allegata al ricorso.
Nel costituirsi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo che “il CP_1 grado d'inabilità riconosciuto per la malattia professionale denunciata nella misura del 5% appare equo e coerente con la natura dei postumi obiettivamente apprezzati in base alle tabelle di legge”.
Istruita mediante l'espletamento di una CTU medico-legale, la causa è stata discusa all'odierna udienza del 18.09.2025, sostituita da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
DIRITTO
La domanda formulata con il ricorso deve ritenersi fondata alla luce delle risultanze dell'esaustivo elaborato peritale depositato dal CTU nominato, dott.ssa
[...]
la quale, dopo aver sottoposto a visita il ricorrente e scrupolosamente Per_1 esaminato la documentazione in atti, ha evidenziato come, “in considerazione di quanto viene evidenziato con la RMN del 02.09.2021 (“… A livello L5-S1 è presente una voluminosa ernia discale lombare localizzata nello spazio epidurale anteriore in sede mediana para-mediana sinistra estesa lateralmente nel forame di coniugazione”), dell'intervento chirurgico cui è stato sottoposto di rimozione dell'ernia discale espulsa e stabilizzazione L4-S1 mediante artrodesi posteriore nonché dell'esame obiettivo rilevato nel corso dell'accertamento peritale
(spianamento della fisiologica lordosi;
cicatrice chirurgica interspinosa lunga circa
16 cm;
antiversione del busto possibile fino al terzo inferiore di gamba;
assenza di segni clinici di brachialgia/sciatalgia in atto, diffusa ipotrofia muscolare (in relazione a dimagramento: - 22 kg); riflesso rotuleo ipovalido /non elicitabile a sinistra;
passaggi di postura autonomi, deambulazione fisiologica, possibile anche su punte e talloni), vista la voce 231: “ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico sensitivi persistenti” (fino a 12%) di cui al D.M. 12.7.2000…il danno biologico permanente in ambito debba essere valutato nella misura del CP_1
12% (dodici per cento) a far data dalla domanda amministrativa”.
Tali conclusioni, rispetto alle quali non risultano pervenute osservazioni critiche, ben possono essere poste a base dell'odierna decisione, in quanto coerenti con le argomentazioni scientifiche esposte ed i rilievi oggettivi, nonché immuni da vizi logici.
Deve pertanto dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere dall' un CP_1 indennizzo in conto capitale per il danno biologico subito, ex art. 13, comma 2° lett.a), L. 23.2.2000 n. 38, commisurato ad una invalidità permanente complessiva del 12%, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria, tra loro non cumulabili, dal dovuto a saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come di norma, e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario del ricorrente.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste integralmente carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento del ricorso, così provvede:
- condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, di un indennizzo in conto CP_1 capitale, ex art. 13 comma 2° lett. a) del d.lgs. 38/2000, rapportato ad un grado di menomazione permanente dell'integrità psicofisica pari al 12%, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria, tra loro non cumulabili, dalla data della domanda amministrativa al saldo;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro CP_1
2.697,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato CP_1 decreto.
Tivoli, 18/09/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli